Art. 11.
Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Negli altri territori entrera' in vigore il giorno in cui essi saranno, restituiti all'Amministrazione italiana, ovvero il giorno, in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi esteso dalle competenti autorita' alleate.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente, decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addi', 26 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SIGLIENTI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Negli altri territori entrera' in vigore il giorno in cui essi saranno, restituiti all'Amministrazione italiana, ovvero il giorno, in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi esteso dalle competenti autorita' alleate.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente, decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addi', 26 ottobre 1944
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - SIGLIENTI - TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI