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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1481/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AT, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3466/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 IT 004588 000 IMP.DI REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 643/2024 depositato il
15/12/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 150/2024 depositata il 10/1/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 3, ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro n. 2019 IT004588000, per l'anno d'imposta 2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo dell'errata applicazione degli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo l'erroneità del metodo comparativo e della logica d'inversione dell'onere della prova utilizzata dal primo Giudice.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ed ha concluso er il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 9/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, ritenuto che la contestuale trattazione nella medesima udienza del giudizio n. 3467/24 sia idonea a soddisfare le esigenze sostanziali sottese all'istanza di riunione dell'Agenzia delle
Entrate, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono con criteri di sintesi.
Invero, non sussiste alcun vizio di motivazione né alcuna inversione dell'onere della prova nell'applicazione che il primo Giudice ha dato agli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986, poiché l'inattendibilità del parametro comparativo si ricongiunge -nella fattispecie controversa- allo stato di di degrado dell'immobile, attestato dalla perizia di parte, avverso la quale non sussistono agli atti elementi utili di controprova e/o di prova contraria.
Pertanto, l'appello è rigettato con la compensazione delle spese, in considerazione della difficoltà nella individuazione dei parametri dell'accertamento.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO AT, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3466/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
3 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 IT 004588 000 IMP.DI REGISTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 643/2024 depositato il
15/12/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 150/2024 depositata il 10/1/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 3, ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro n. 2019 IT004588000, per l'anno d'imposta 2019 emesso dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo dell'errata applicazione degli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo l'erroneità del metodo comparativo e della logica d'inversione dell'onere della prova utilizzata dal primo Giudice.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ed ha concluso er il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 9/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, ritenuto che la contestuale trattazione nella medesima udienza del giudizio n. 3467/24 sia idonea a soddisfare le esigenze sostanziali sottese all'istanza di riunione dell'Agenzia delle
Entrate, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono con criteri di sintesi.
Invero, non sussiste alcun vizio di motivazione né alcuna inversione dell'onere della prova nell'applicazione che il primo Giudice ha dato agli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986, poiché l'inattendibilità del parametro comparativo si ricongiunge -nella fattispecie controversa- allo stato di di degrado dell'immobile, attestato dalla perizia di parte, avverso la quale non sussistono agli atti elementi utili di controprova e/o di prova contraria.
Pertanto, l'appello è rigettato con la compensazione delle spese, in considerazione della difficoltà nella individuazione dei parametri dell'accertamento.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.