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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11891/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU RI OS Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2025 da 1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] – scala F, domiciliata in Segrate (MI), via Garibaldi n. 3 e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] – scala F, domiciliato in Segrate (MI), via Garibaldi n. 3 entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano presso CodiceFiscale_3 la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bulciago (LC) il 25.07.1999 (atto trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Bulciago (LC) Anno 1999 Numero 27 Parte II Serie A Ufficio 1, nonché in quello del Comune di Segrate (MI) al n. 68 P. II S. B Anno 1999)
In regime di separazione legale dei beni con i seguenti figli:
nato in [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_3 [...]
, minorenne, C.F._4
nata in [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Persona_1 [...]
maggiorenne C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto all'affido e collocamento del figlio minorenne il figlio minore Parte_3 [...] viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Parte_3 presso la madre, con la quale resterà a vivere nella casa familiare, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica del minore collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, garantendo, altresì, a di poter conservare, oltre Parte_3 che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Segrate (MI), via Garibaldi n. 3, di proprietà esclusiva della signora madre della signora e concessa alla stessa Parte_4 Pt_1 in comodato gratuito affinché vi abiti con la famiglia, verrà assegnata a quest'ultima, con tutto quanto la arreda, affinché rimanga a vivere con il figlio minorenne Parte_3
4. Quanto al mantenimento del figlio minorenne il signor Parte_3 Pt_3 verserà alla signora tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento per Pt_1 il figlio sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, quindi anche Parte_3 oltre al raggiungimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), da versare in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. I genitori, di comune accordo, si impegnano inoltre a farsi carico al 50% delle spese di vestiario e scarpe del figlio. Fermo restando quanto sino a qui concordato tra i coniugi, ciascun genitore si farà altresì carico del 50% delle spese di natura straordinaria di cui alle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano nel mese di 10 giugno 2025 (P. 8334/25 in “Protocolli e Convenzioni”), e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Modalità di richiesta di rimborso e di anticipazione Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre, signora quale Pt_1 genitore collocatario.
5. Quanto al diritto di visita padre-figlio: considerata l'età adolescenziale di Parte_3 sarà quest'ultimo ad accordarsi, di volta in volta, con il padre per gli incontri
[...] infrasettimanali, restando invece alternati i fine settimana con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera dopo la cena serale, compatibilmente con gli impegni di e del
Parte_3 padre. Su accordo dei genitori, potrà altresì restare dal padre a cena due giorni a
Parte_3 settimana – indicativamente individuati nei giorni di martedì e giovedì, che coincidono con i giorni di allenamento sportivo del figlio – per poi essere ricondotto dal padre presso l'abitazione della madre. Le vacanze natalizie, così come quelle pasquali, saranno concordate tra i genitori e
Parte_3 stesso, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 15 (quindici)
Parte_3 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30.04 di ogni anno.
6. Quanto agli immobili in comproprietà in IC (BS): i coniugi, di comune accordo, hanno già deciso, di porre in vendita gli immobili di IC (BS), di cui sono comproprietari per la quota del 50%, meglio contraddistinti al C.F. del predetto Comune
- al Foglio NCT/8 – Particella 586 – Subalterno 4, PARATICO (BS) VIA RITA LEVI MONTALCINI n. 8 Piano 1, Cat. A/2, Classe 02, Consistenza 3 vani, Rendita Euro 263,39;
- al Foglio NCT/8 – Particella 586 – Subalterno 32, PARATICO (BS) VIA RITA LEVI MONTALCINI n. 8 Piano S1, Cat. C/2, Classe 02, Consistenza 6mq, Rendita Euro 11,78;
- al Foglio NCT/8 – Particella 586 – Subalterno 60, PARATICO (BS), VIA RITA LEVI MONTALCINI n. 8 Piano S1, Cat. C/6, Classe 02, Consistenza 16mq, Rendita Euro 38,84. I signori e individueranno quindi insieme un'agenzia immobiliare di propria Pt_1 Pt_3 fiducia alla quale conferire mandato per le operazioni di vendita. L'incasso della vendita verrà quindi suddiviso in parti uguali tra i signori e al netto di eventuali costi, Pt_1 Pt_3 commissioni ecc inerenti alla vendita stessa, nonché all'estinzione del mutuo.
7. Quanto al conto cointestato c/o e : i coniugi si impegnano a mantenere aperto CP_1 CP_2 il conto corrente presso la , considerato che sullo stesso grava l'addebito Controparte_3 delle rate dei mutui e del finanziamento ed i canoni di locazione meglio indicati nel ricorso introduttivo.
8. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
9. Quanto alle necessarie autorizzazioni: le parti si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di oltre ad impegnarsi alla Parte_3 sottoscrizione di qualsiasi documento necessario al figlio minore, sia di natura medica che scolastica.
10. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le parti. Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le Parti con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la cessione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle Parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le Parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bulciago (LC) in data
[...]
25.07.1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bulciago (LC), nonché del Comune di Segrate (MI), dove pure il matrimonio era stato trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provveda come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. AU RI OS quanto alla pronuncia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Così deciso in Milano, il 3.12.202 Il Presidente rel
AU RI OS
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU RI OS Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2025 da 1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] – scala F, domiciliata in Segrate (MI), via Garibaldi n. 3 e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] – scala F, domiciliato in Segrate (MI), via Garibaldi n. 3 entrambi con l'Avv. Marica Pesci – Cod. Fisc. del Foro di Milano presso CodiceFiscale_3 la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bulciago (LC) il 25.07.1999 (atto trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Bulciago (LC) Anno 1999 Numero 27 Parte II Serie A Ufficio 1, nonché in quello del Comune di Segrate (MI) al n. 68 P. II S. B Anno 1999)
In regime di separazione legale dei beni con i seguenti figli:
nato in [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_3 [...]
, minorenne, C.F._4
nata in [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. Persona_1 [...]
maggiorenne C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio personalmente sottoscritto e depositato in data 28.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto all'affido e collocamento del figlio minorenne il figlio minore Parte_3 [...] viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Parte_3 presso la madre, con la quale resterà a vivere nella casa familiare, disponendo che entrambi i genitori debbano occuparsi della crescita psico-fisica del minore collaborando fattivamente per un suo sviluppo sereno ed adeguato, garantendo, altresì, a di poter conservare, oltre Parte_3 che con entrambi i genitori, anche un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Segrate (MI), via Garibaldi n. 3, di proprietà esclusiva della signora madre della signora e concessa alla stessa Parte_4 Pt_1 in comodato gratuito affinché vi abiti con la famiglia, verrà assegnata a quest'ultima, con tutto quanto la arreda, affinché rimanga a vivere con il figlio minorenne Parte_3
4. Quanto al mantenimento del figlio minorenne il signor Parte_3 Pt_3 verserà alla signora tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento per Pt_1 il figlio sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, quindi anche Parte_3 oltre al raggiungimento della maggiore età, la somma mensile di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), da versare in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. I genitori, di comune accordo, si impegnano inoltre a farsi carico al 50% delle spese di vestiario e scarpe del figlio. Fermo restando quanto sino a qui concordato tra i coniugi, ciascun genitore si farà altresì carico del 50% delle spese di natura straordinaria di cui alle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano nel mese di 10 giugno 2025 (P. 8334/25 in “Protocolli e Convenzioni”), e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Modalità di richiesta di rimborso e di anticipazione Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre, signora quale Pt_1 genitore collocatario.
5. Quanto al diritto di visita padre-figlio: considerata l'età adolescenziale di Parte_3 sarà quest'ultimo ad accordarsi, di volta in volta, con il padre per gli incontri
[...] infrasettimanali, restando invece alternati i fine settimana con ciascun genitore dal venerdì sera alla domenica sera dopo la cena serale, compatibilmente con gli impegni di e del
Parte_3 padre. Su accordo dei genitori, potrà altresì restare dal padre a cena due giorni a
Parte_3 settimana – indicativamente individuati nei giorni di martedì e giovedì, che coincidono con i giorni di allenamento sportivo del figlio – per poi essere ricondotto dal padre presso l'abitazione della madre. Le vacanze natalizie, così come quelle pasquali, saranno concordate tra i genitori e
Parte_3 stesso, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore. Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 15 (quindici)
Parte_3 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 30.04 di ogni anno.
6. Quanto agli immobili in comproprietà in IC (BS): i coniugi, di comune accordo, hanno già deciso, di porre in vendita gli immobili di IC (BS), di cui sono comproprietari per la quota del 50%, meglio contraddistinti al C.F. del predetto Comune
- al Foglio NCT/8 – Particella 586 – Subalterno 4, PARATICO (BS) VIA RITA LEVI MONTALCINI n. 8 Piano 1, Cat. A/2, Classe 02, Consistenza 3 vani, Rendita Euro 263,39;
- al Foglio NCT/8 – Particella 586 – Subalterno 32, PARATICO (BS) VIA RITA LEVI MONTALCINI n. 8 Piano S1, Cat. C/2, Classe 02, Consistenza 6mq, Rendita Euro 11,78;
- al Foglio NCT/8 – Particella 586 – Subalterno 60, PARATICO (BS), VIA RITA LEVI MONTALCINI n. 8 Piano S1, Cat. C/6, Classe 02, Consistenza 16mq, Rendita Euro 38,84. I signori e individueranno quindi insieme un'agenzia immobiliare di propria Pt_1 Pt_3 fiducia alla quale conferire mandato per le operazioni di vendita. L'incasso della vendita verrà quindi suddiviso in parti uguali tra i signori e al netto di eventuali costi, Pt_1 Pt_3 commissioni ecc inerenti alla vendita stessa, nonché all'estinzione del mutuo.
7. Quanto al conto cointestato c/o e : i coniugi si impegnano a mantenere aperto CP_1 CP_2 il conto corrente presso la , considerato che sullo stesso grava l'addebito Controparte_3 delle rate dei mutui e del finanziamento ed i canoni di locazione meglio indicati nel ricorso introduttivo.
8. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
9. Quanto alle necessarie autorizzazioni: le parti si autorizzano sin da ora al consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di oltre ad impegnarsi alla Parte_3 sottoscrizione di qualsiasi documento necessario al figlio minore, sia di natura medica che scolastica.
10. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le parti. Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le Parti con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la cessione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle Parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le Parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bulciago (LC) in data
[...]
25.07.1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bulciago (LC), nonché del Comune di Segrate (MI), dove pure il matrimonio era stato trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provveda come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. AU RI OS quanto alla pronuncia per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Così deciso in Milano, il 3.12.202 Il Presidente rel
AU RI OS