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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1395/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17604/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04139492286 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 746/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, in proprio, ha proposto ricorso avverso la comunicazione di irregolarità da controllo formale del suo modello Redditi PF/2022 per l'anno d'imposta 2021 ai sensi dell'art. 36-Ter del D.P.R. n.
600 del 1973.
L'ADE, Direzione Provinciale II di Roma Ufficio Territoriale di Roma 5 – Tuscolano, non si è costituita in giudizio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Ove siano rilevabili o sorgano contestazioni sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio di legge, tali documenti possono essere esibiti e prodotti anche in un momento successivo.
Fino al momento della trattazione della causa, stante anche la condizione processuale camerale dovuta al fatto che la Parte ricorrente non ha chiesto la trattazione pubblica, non è stata fornita la prova della notifica e della tempestiva prova della notifica del ricorso all'A.f.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17604/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 04139492286 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 746/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, in proprio, ha proposto ricorso avverso la comunicazione di irregolarità da controllo formale del suo modello Redditi PF/2022 per l'anno d'imposta 2021 ai sensi dell'art. 36-Ter del D.P.R. n.
600 del 1973.
L'ADE, Direzione Provinciale II di Roma Ufficio Territoriale di Roma 5 – Tuscolano, non si è costituita in giudizio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Ove siano rilevabili o sorgano contestazioni sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio di legge, tali documenti possono essere esibiti e prodotti anche in un momento successivo.
Fino al momento della trattazione della causa, stante anche la condizione processuale camerale dovuta al fatto che la Parte ricorrente non ha chiesto la trattazione pubblica, non è stata fornita la prova della notifica e della tempestiva prova della notifica del ricorso all'A.f.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.