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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/02/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 2289/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, all'esito scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2289 del Ruolo Generale del 2021
RA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sammartano ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via XXX Gennaio n. 82, giusta procura in atti
Opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Controparte_1
Antoci, ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Livio Bassi n. 160, giusta procura in atti
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457/2021, emesso in data 8 giugno 2021 nell'ambito del procedimento n. 929/2021 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha spiegato opposizione avverso il decreto n. Parte_1
457/2021, emesso in data 8 giugno 2021 nell'ambito del procedimento n. 929/2021
R.G., con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.137,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, somma cristallizzata nell'assegno bancario n. 3682986780- 05 tratto su ed emesso in relazione alla fattura Organizzazione_1
commerciale di vendita n. 19 del 10.03.2015, prodotta dall'opposta.
Segnatamente, parte opponente ha dedotto, in primo luogo, la propria intervenuta dichiarazione di fallimento, occorsa con la sentenza n. 10 del 17.04.2018, nonché la
1 successiva chiusura della detta procedura concorsuale ex dell'art. 118, comma 1, n. 4, della Legge Fallimentare, in data 6.06.2019; parte opponente ha, nel merito, eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, asserendo che Controparte_1
non avrebbe mai posto in essere alcuna prestazione in proprio
[...]
favore.
Pertanto, la ha chiesto: “accertare e dichiarare, Parte_1 previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto provvedimento ingiuntivo, che il credito azionato in via monitoria non è dovuto e, per l'effetto, revocare, annullare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto provvedimento, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato le Controparte_1
ragioni poste a fondamento della spiegata opposizione.
In particolare, parte opposta ha evidenziato che il proprio diritto di credito sarebbe adeguatamente provato dalla produzione, in seno al giudizio monitorio, dell'assegno circolare a firma della e della fattura relativa alla fornitura delle merci Pt_1
consegnate a parte opponente, la quale non avrebbe – oltretutto – contestato la propria debenza quando è stata sollecitata a saldare la fattura n. 19/2015 con raccomandata A/R del 27.01.2021.
Donde, la ha chiesto: “Nel merito, rigettare Controparte_1
l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Per l'effetto, condannare
l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, mette preliminarmente conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr.
Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre in questa sede verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata. Sul punto va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di
2 ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n.13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, nel caso di specie, parte opposta ha prodotto sia la copia dell'assegno bancario n. 3682986780 tratto su sottoscritto e timbrato dalla Organizzazione_1 Pt_1 quanto l'estratto autenticato delle scritture contabili ove è indicata la fattura di vendita con numero di protocollo 19 dell'anno 2015, nonché la raccomandata A/R inviata dal legale di parte opposta alla legale rappresentante della ditta individuale opponente (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Per converso, la non ha fornito adeguato Parte_1 Parte_1
riscontro probatorio alle proprie deduzioni.
Preliminarmente, occorre rilevare che alcuna conducenza, ai fini del decidere, riveste la dichiarazione di fallimento della ditta individuale opponente, in quanto è occorsa – come dichiarato dalla stessa parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione
– con sentenza n. 10/2018 di questo Tribunale, vale a dire oltre tre anni dopo l'emissione dell'assegno bancario n. 3682986780 – 05.
Inoltre, parte opponente non ha specificamente contestato – con tutto ciò che ne discende ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - il rapporto commerciale che la lega alla ditta individuale opposta, né ha contraddetto in ordine alla legittimità del titolo di credito prodotto da quest'ultima. V'è più, l'opponente non ha fornito la prova liberatoria, ossia quella dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta, nulla deducendo anche in ordine all'assegno emesso e prodotto dalla odierna parte opposta.
Sul punto, si osserva che, in caso di pagamento mediante assegni di conto corrente,
l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo (cfr.
Cass. n. 8927/1998); ed infatti, sebbene l'assegno sia bancario che circolare costituisca,
a differenza della cambiale, mezzo di pagamento, la consegna di esso, salva diversa volontà delle parti, si intende fatta pro solvendo e non pro soluto con esclusione dell'immediato effetto estintivo del debito (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 26617/2007).
Nondimeno, l'assegno bancario costituisce appunto un mezzo di pagamento agevole, sostitutivo della moneta, un titolo di credito pagabile a vista (cioè all'atto della presentazione), che si perfeziona giuridicamente nel momento in cui entra in
3 circolazione, vale a dire quando dalla disponibilità del traente passa a quella del prenditore (Cass. S.U. n. 2907 del 2969). Ora, se è vero che secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità la prova del pagamento, quale fatto estintivo di una obbligazione, può essere validamente fornita con la dimostrazione dell'avvenuta emissione di un assegno, non sussistendo contraddizione tra il valore così attribuito al rilascio del titolo e l'astrattezza dello stesso (cfr. Cass. n. 115/1962), allo stesso modo, la parte che deve ricevere il pagamento può fornire la prova del mancato incasso dell'assegno attraverso la produzione in giudizio dello stesso, poiché il possesso del titolo da parte del creditore implica il mancato pagamento della somma ivi indicata (cfr. ex multis, Cass. 33566/2021).
In assenza di ulteriori elementi, tenuto conto delle prove documentali offerente dall'opponente, tali da dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale posto alla base della pretesa creditoria azionata, l'opposizione deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo, in merito alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta, si osserva che l'accertamento in ordine all'agire della parte con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c., comma 1), ovvero relativo alla violazione delle regole della comune prudenza per agire in giudizio (art. 96 c.p.c., comma 2), spetta al giudice di merito, il quale dovrà definire il concetto di comune prudenza nell'agire in giudizio facendo riferimento a quei parametri utili per poter individuare la violazione della regola di prudenza.
Il presupposto dell'infondatezza della domanda giudiziale, rigettata nel merito, all'esito del giudizio, è il primo elemento della fattispecie, rappresentando una circostanza necessaria ma non sufficiente a giustificare una condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c., atteso che la stessa non si collega automaticamente ad una valutazione di imprudenza nella presentazione della domanda. A tale elemento, deve correlarsi la valutazione dell'imprudenza dell'azione, sicché occorre prendere in considerazione, oltre all'esito della lite, ulteriori fattori, come se la tesi giuridica proposta con l'introduzione della domanda fosse del tutto infondata o minoritaria, o se, dalla ricostruzione dei fatti presentati fosse evidente l'infondatezza di tale domanda (cfr. ex multis Cass Civ., ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017).
Nel caso di specie, la totale assenza di elementi di prova atti a suffragare le deduzioni di parte opponente consente di ritenere la temerarietà dell'azione giudiziale intrapresa.
Pertanto, si stima equo condannare la , ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'opposta, a titolo di risarcimento, della
4 somma di € 237,00, pari al doppio del contributo unificato versato da parte opponente, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
n. 457/2021, emesso in data 8 giugno 2021 nell'ambito del procedimento n. 929/2021
R.G., confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dei parametri minimi indicati dal D.M.147/2022, per lo scaglione di riferimento di valore della controversia così come indicato in atto di citazione in opposizione, in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione spiegata dalla e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 457/2021, emesso in data 8 giugno 2021 nell'ambito del procedimento n. 929/2021 R.G.; condanna parte opponente, ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €237,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
condanna la a rifondere, nei confronti di parte Parte_1 opposta, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 6.2.2024
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, all'esito scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2289 del Ruolo Generale del 2021
RA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sammartano ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via XXX Gennaio n. 82, giusta procura in atti
Opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Controparte_1
Antoci, ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Livio Bassi n. 160, giusta procura in atti
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 457/2021, emesso in data 8 giugno 2021 nell'ambito del procedimento n. 929/2021 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha spiegato opposizione avverso il decreto n. Parte_1
457/2021, emesso in data 8 giugno 2021 nell'ambito del procedimento n. 929/2021
R.G., con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.137,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, somma cristallizzata nell'assegno bancario n. 3682986780- 05 tratto su ed emesso in relazione alla fattura Organizzazione_1
commerciale di vendita n. 19 del 10.03.2015, prodotta dall'opposta.
Segnatamente, parte opponente ha dedotto, in primo luogo, la propria intervenuta dichiarazione di fallimento, occorsa con la sentenza n. 10 del 17.04.2018, nonché la
1 successiva chiusura della detta procedura concorsuale ex dell'art. 118, comma 1, n. 4, della Legge Fallimentare, in data 6.06.2019; parte opponente ha, nel merito, eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, asserendo che Controparte_1
non avrebbe mai posto in essere alcuna prestazione in proprio
[...]
favore.
Pertanto, la ha chiesto: “accertare e dichiarare, Parte_1 previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto provvedimento ingiuntivo, che il credito azionato in via monitoria non è dovuto e, per l'effetto, revocare, annullare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto provvedimento, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato le Controparte_1
ragioni poste a fondamento della spiegata opposizione.
In particolare, parte opposta ha evidenziato che il proprio diritto di credito sarebbe adeguatamente provato dalla produzione, in seno al giudizio monitorio, dell'assegno circolare a firma della e della fattura relativa alla fornitura delle merci Pt_1
consegnate a parte opponente, la quale non avrebbe – oltretutto – contestato la propria debenza quando è stata sollecitata a saldare la fattura n. 19/2015 con raccomandata A/R del 27.01.2021.
Donde, la ha chiesto: “Nel merito, rigettare Controparte_1
l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Per l'effetto, condannare
l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, mette preliminarmente conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr.
Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre in questa sede verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata. Sul punto va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di
2 ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n.13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, nel caso di specie, parte opposta ha prodotto sia la copia dell'assegno bancario n. 3682986780 tratto su sottoscritto e timbrato dalla Organizzazione_1 Pt_1 quanto l'estratto autenticato delle scritture contabili ove è indicata la fattura di vendita con numero di protocollo 19 dell'anno 2015, nonché la raccomandata A/R inviata dal legale di parte opposta alla legale rappresentante della ditta individuale opponente (cfr. doc. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Per converso, la non ha fornito adeguato Parte_1 Parte_1
riscontro probatorio alle proprie deduzioni.
Preliminarmente, occorre rilevare che alcuna conducenza, ai fini del decidere, riveste la dichiarazione di fallimento della ditta individuale opponente, in quanto è occorsa – come dichiarato dalla stessa parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione
– con sentenza n. 10/2018 di questo Tribunale, vale a dire oltre tre anni dopo l'emissione dell'assegno bancario n. 3682986780 – 05.
Inoltre, parte opponente non ha specificamente contestato – con tutto ciò che ne discende ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - il rapporto commerciale che la lega alla ditta individuale opposta, né ha contraddetto in ordine alla legittimità del titolo di credito prodotto da quest'ultima. V'è più, l'opponente non ha fornito la prova liberatoria, ossia quella dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione assunta, nulla deducendo anche in ordine all'assegno emesso e prodotto dalla odierna parte opposta.
Sul punto, si osserva che, in caso di pagamento mediante assegni di conto corrente,
l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo (cfr.
Cass. n. 8927/1998); ed infatti, sebbene l'assegno sia bancario che circolare costituisca,
a differenza della cambiale, mezzo di pagamento, la consegna di esso, salva diversa volontà delle parti, si intende fatta pro solvendo e non pro soluto con esclusione dell'immediato effetto estintivo del debito (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 26617/2007).
Nondimeno, l'assegno bancario costituisce appunto un mezzo di pagamento agevole, sostitutivo della moneta, un titolo di credito pagabile a vista (cioè all'atto della presentazione), che si perfeziona giuridicamente nel momento in cui entra in
3 circolazione, vale a dire quando dalla disponibilità del traente passa a quella del prenditore (Cass. S.U. n. 2907 del 2969). Ora, se è vero che secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità la prova del pagamento, quale fatto estintivo di una obbligazione, può essere validamente fornita con la dimostrazione dell'avvenuta emissione di un assegno, non sussistendo contraddizione tra il valore così attribuito al rilascio del titolo e l'astrattezza dello stesso (cfr. Cass. n. 115/1962), allo stesso modo, la parte che deve ricevere il pagamento può fornire la prova del mancato incasso dell'assegno attraverso la produzione in giudizio dello stesso, poiché il possesso del titolo da parte del creditore implica il mancato pagamento della somma ivi indicata (cfr. ex multis, Cass. 33566/2021).
In assenza di ulteriori elementi, tenuto conto delle prove documentali offerente dall'opponente, tali da dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale posto alla base della pretesa creditoria azionata, l'opposizione deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Da ultimo, in merito alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta, si osserva che l'accertamento in ordine all'agire della parte con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c., comma 1), ovvero relativo alla violazione delle regole della comune prudenza per agire in giudizio (art. 96 c.p.c., comma 2), spetta al giudice di merito, il quale dovrà definire il concetto di comune prudenza nell'agire in giudizio facendo riferimento a quei parametri utili per poter individuare la violazione della regola di prudenza.
Il presupposto dell'infondatezza della domanda giudiziale, rigettata nel merito, all'esito del giudizio, è il primo elemento della fattispecie, rappresentando una circostanza necessaria ma non sufficiente a giustificare una condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c., atteso che la stessa non si collega automaticamente ad una valutazione di imprudenza nella presentazione della domanda. A tale elemento, deve correlarsi la valutazione dell'imprudenza dell'azione, sicché occorre prendere in considerazione, oltre all'esito della lite, ulteriori fattori, come se la tesi giuridica proposta con l'introduzione della domanda fosse del tutto infondata o minoritaria, o se, dalla ricostruzione dei fatti presentati fosse evidente l'infondatezza di tale domanda (cfr. ex multis Cass Civ., ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017).
Nel caso di specie, la totale assenza di elementi di prova atti a suffragare le deduzioni di parte opponente consente di ritenere la temerarietà dell'azione giudiziale intrapresa.
Pertanto, si stima equo condannare la , ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'opposta, a titolo di risarcimento, della
4 somma di € 237,00, pari al doppio del contributo unificato versato da parte opponente, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
n. 457/2021, emesso in data 8 giugno 2021 nell'ambito del procedimento n. 929/2021
R.G., confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dei parametri minimi indicati dal D.M.147/2022, per lo scaglione di riferimento di valore della controversia così come indicato in atto di citazione in opposizione, in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione spiegata dalla e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 457/2021, emesso in data 8 giugno 2021 nell'ambito del procedimento n. 929/2021 R.G.; condanna parte opponente, ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €237,00, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
condanna la a rifondere, nei confronti di parte Parte_1 opposta, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 6.2.2024
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Federica Emanuela Lipari
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