Decreto cautelare 6 novembre 2021
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Societa' Bagni di Lucca Terme J.V. ed Hotel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagni di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza a firma del dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Bagni di Lucca del 23.07.2021 ad oggetto: “ingiunzione di sgombero e rilascio immediato del complesso immobiliare termale di CA LA e JE RR” con la quale si è ordinato alla società Bagni di Lucca Terme J.V. ed Hotel srl di provvedere allo sgombero, al rilascio ed alla riconsegna immediata in favore dell'amministrazione comunale in data 23.08. ore 9,00 del complesso immobiliare termale denominato “CA LA e JE RR”,
nonché
-della nota prot nr. 7685/2021 del 18.06.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca, nella quale si comunica l'altro che in occasione della riconsegna degli immobili si “ procederà: - (punto delta) alla verifica del “distaccamento dell'alimentazione dell'acqua termale della piscina dell'immobile denominato “Pensione Serena”;- (punto fi) “all'inventario dei beni mobili presenti ed oggetto di riconsegna”; (punto l) alla “verifica della regolarità della convenzione di accreditamento con la ASL per le cure termali e quant'altro detenuto dalla società attinente la conduzione e gestione dello stabilimento termale ”;
-della nota prot. 8203 del 25.06.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca;
-della nota prot. 8387 del 30.06.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca;
-del verbale di sopralluogo del 01.07.2021;
-della deliberazione GC nr. 79 del 08.07.2021 ad oggetto: “avvio procedimento di autotutela esecutiva per il rilascio coattivo del complesso immobiliare termale di CA LA e JE RR”;
e per l'accertamento
della piena ed esclusiva proprietà delle attrezzature presenti all'interno degli stabilimenti termali destinate allo svolgimento dell'attività e della esclusiva titolarità delle autorizzazioni amministrative e/o accreditamenti con il servizio sanitario regionale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14 ottobre 2021:
-del verbale del 1° settembre 2021, trasmesso in data successiva al 10.09.2021, recante “sopralluogo agli stabilimenti termali JE RR e CA LA per la riconsegna – riferimenti: contratto rep. 1377 del 29.04.1998 come modificato dal contratto rep. 1750 del 30.11.2005” nella parte in cui prevede l'integrale spossessamento e l'indisponibilità delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività termale,
nonché
-degli atti ad esso conseguenti ed in particolare del verbale d'inventario di cui al punto 1) del verbale di riconsegna del 01.09.2021;
-della nota prot. nr. 12624/2021 del 31.08.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca, nella quale si conferma la volontà dell'amministrazione di dare esecuzione all'ordinanza del 23.07.2021 nr. 106;
-della nota prot.17214 del 02.09.2021 trasmessa in data successiva al 10.09.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca, con la quale si chiede “entro cinque giorni dal ricevimento della presente” di consegnare tutta la documentazione inerente la conduzione dello stabilimento termale, nonché quella “idonea a dimostrare le modalità di utilizzo dell'acqua termale cha ha alimentato la piscina dell'albergo…”, nonché “la conformità di tale utilizzo alla vigente normativa legislativa e regolamentare”;
e per la rivendicazione
della proprietà e disponibilità delle attrezzature, presenti all'interno degli stabilimenti termali, destinate allo svolgimento dell'attività, comprese o meno nel verbale d'inventario,
nonché
della esclusiva titolarità delle autorizzazioni amministrative e/o accreditamenti con il servizio sanitario regionale,
nonché per la condanna
al risarcimento del danno derivante dallo spossessamento delle attrezzature e degli altri beni mobili di proprietà ricorrente, danno da liquidarsi in misura corrispondente al valore locativo mensile degli stessi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5 novembre 2021:
- della nota prot. 15681 /2021 del 28.10.2021 avente ad oggetto “istanza per la concessione di derivazione di acqua termale a servizio dell'albergo terme dagli stabilimenti termali JE RR ai sensi dell'art. 21 RD nr. 1775/1933, della L.R. 38/2004 e del regolamento regionale nr. 11/2009 -comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990” con la quale si comunicano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si “dispone il distacco della somministrazione di acqua termale proveniente dalla sorgente denominata “doccione” alla piscina dell'albergo di proprietà di Bagni di Lucca Terme JE RR & hotel entro cinque giorni”;
- della nota del 05.11.2021 di conferma dell'avvenuto distacco della somministrazione di acqua termale
nonché
- del verbale “d'inventario arredi ed attrezzature presenti e stato manutentivo dei locali facenti parte del complesso” trasmesso in data 22.10.2021;
- della nota prot. nr. 15358/2021 del 22.10.2021 a firma del dirigente dell'area tecnica del Comune di Bagni di Lucca, con la quale si comunica che “le attrezzature e gli arredi saranno oggetto di un procedimento di verifica volto ad accertare la loro riconducibilità o meno agli interventi di valorizzazione ed ammodernamento di cui all'art. 6 del contratto rep 1377 del 29.04.1998”
e per la rivendicazione
della proprietà e disponibilità delle attrezzature – presenti all'interno degli stabilimenti termali- destinate allo svolgimento dell'attività, comprese o meno nel verbale d'inventario,
nonché per la condanna
- al risarcimento del danno derivante dallo spossessamento delle attrezzature e degli altri beni mobili di proprietà ricorrente, danno da liquidarsi in misura corrispondente al valore locativo mensile degli stessi;
-al risarcimento del danno derivante dal pregiudizio patrimoniale conseguente al distacco della somministrazione di acqua termale in misura e derivante dall'impossibilità di fornire servizi riabilitativi e termali con connessa ospitalità alberghiera.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagni di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. MA IE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con convenzione rep. n. 1377 del 29 aprile 1998, successivamente modificata con contratto rep. n. 1750 del 30 novembre 2005, il Comune di Bagni di Lucca concedeva alla società Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel s.r.l. l’uso degli stabilimenti termali denominati “CA LA” e “JE RR”, nonché la derivazione di acqua termale per l’alimentazione della piscina dell’immobile ad uso alberghiero (già “Pensione Serena”).
La concessione, originariamente prevista per venti anni, veniva prorogata fino al 30 giugno 2021, anche in considerazione della crisi pandemica da Covid-19.
Con nota prot. n. 7685 del 18 giugno 2021, il Comune comunicava l’intenzione di procedere alla riconsegna degli immobili in data 1° luglio 2021, preannunciando: il distacco dell’alimentazione dell’acqua termale alla piscina dell’albergo; l’inventario dei beni mobili presenti; la verifica della regolarità delle convenzioni con la ASL.
Seguivano ulteriori comunicazioni (note prot. n. 8203 del 25 giugno e n. 8387 del 30 giugno 2021), nonché il verbale di sopralluogo del 1° luglio 2021, nel quale veniva ribadita la volontà dell’amministrazione di procedere al rilascio coattivo del complesso. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 dell’8 luglio 2021, veniva formalmente avviato il procedimento di autotutela esecutiva per il rilascio degli immobili.
Con ordinanza n. 106 del 23 luglio 2021, emessa in autotutela esecutiva ex artt. 823, 826 e 828 c.c., il dirigente dell’Area Tecnica del Comune ingiungeva alla società Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel s.r.l. lo sgombero e la riconsegna immediata del complesso termale “libero da persone e cose”, fissando la data del rilascio al 23 agosto 2021 e preannunciando l’esecuzione coattiva per il giorno 1° settembre 2021.
2. Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso principale notificato il 3 agosto 2021 ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui la società lamenta, in quattro motivi, violazione di legge ed eccesso di potere chiedendo, in sostanza, l’annullamento dell’ordinanza e l’accertamento della proprietà e valore delle attrezzature termali e della titolarità delle autorizzazioni amministrative.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune di Bagni di Lucca (il 25 agosto 2021), che ha depositato memoria il 20 settembre 2021, nella quale eccepisce altresì inammissibilità per difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di accertamento e rivendicazione della proprietà dei beni mobili.
In data 1° settembre 2021, il Comune procedeva alla presa in possesso degli stabilimenti termali, redigendo un verbale nel quale si disponeva: la redazione dell’inventario degli arredi e delle attrezzature; la subordinazione della disponibilità dei beni alla consegna delle certificazioni; il trattenimento dei beni mobili in loco fino alla definizione della proprietà in sede bonaria o contenziosa.
Tale verbale veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti notificato il 14 ottobre 2021, nel quale la società lamenta illegittimità derivata, sotto i medesimi profili di cui al ricorso principale, e vizi propri con un ulteriore motivo (il quarto); viene formulata, con il quinto motivo, domanda di rivendicazione della proprietà delle attrezzature e accertamento del valore e della titolarità delle autorizzazioni amministrative.
Con nota prot. n. 15681 del 28 ottobre 2021, il Comune comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza di concessione di derivazione di acqua termale presentata dalla società in data 19 luglio 2021, disponendo il distacco della somministrazione entro cinque giorni.
A seguito della trasmissione di osservazioni da parte della società in data 2 novembre 2021, il Comune procedeva al distacco, confermato con nota del 5 novembre 2021.
Tali atti venivano impugnati con secondi motivi aggiunti notificati il 5 novembre 2021, nei quali vengono estese le censure dei quattro motivi formulati nel precedente ricorso e aggiunti tre ulteriori motivi (motivi quinto, sesto e settimo). Vengono altresì nuovamente formulate domanda di rivendicazione della proprietà e accertamento del valore delle attrezzature e delle autorizzazioni nonché domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per danno emergente e lucro cessante derivante dal distacco della risorsa termale.
Il Comune ha depositato documenti e memorie (il 5 e 6 novembre 2021), nelle quali, oltre a ribadire l’eccezione di difetto di giurisdizione, eccepisce altresì inammissibilità per difetto di interesse, essendo gli atti impugnati privi di natura provvedimentale.
La ricorrente ha depositato memoria (il 19 novembre 2021) seguita dal Comune che in pari data ha depositato memoria nella quale eccepisce inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugna il preavviso di rigetto e le successive comunicazioni in ordine al distacco di cui sopra, a causa del carattere cumulativo del ricorso.
Questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 682/2021, confermata con ordinanza n. 6781/2021 del Consiglio di Stato.
La ricorrente ha depositato memoria il 7 novembre 2025 nella quale, tra l’altro, dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di accertamento e rivendicazione della proprietà delle attrezzature, con la conseguente perdita di interesse alla trattazione del primo motivo di ricorso, del quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti e del quinto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti.
Ha fatto seguito il deposito di memoria del Comune (il 7.11.2025) nel quale viene eccepita, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse. Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica (il 18 e 19/11/2025).
3. Il ricorso è in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato.
4. In adesione alle dichiarazioni di parte ricorrente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con riferimento domanda di accertamento e rivendicazione della proprietà delle attrezzature, con la conseguente perdita di interesse alla trattazione del primo motivo di ricorso, quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti e al quinto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti.
4.1. Occorre rilevare, per meglio perimetrare le rimanenti parti del gravame assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo, che in ogni caso il Collegio ritiene di condividere l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione comunale, con riferimento alla domanda di rivendicazione e accertamento del diritto di proprietà sui beni mobili oggetto dell’ordinanza impugnata con il ricorso originario ed oggetto anche dei successivi atti gravati dai motivi aggiunti.
Con il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti, infatti, si domanda non solo l’annullamento dell’ordinanza e l’accertamento della titolarità delle autorizzazioni amministrative, ma anche la rivendica e/o accertamento della piena ed esclusiva proprietà delle attrezzature presenti all’interno degli stabilimenti termali destinate allo svolgimento dell’attività e del loro valore.
4.1.1. Costituisce oggetto non solo dei motivi per i quali la ricorrente dichiara sopravvenuta carenza di interesse, ma anche del quarto motivo di ricorso originario e del quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti, la domanda di accertamento della piena ed esclusiva proprietà delle attrezzature presenti all’interno degli stabilimenti termali “CA LA” e “JE RR”, nonché della titolarità delle autorizzazioni amministrative e degli accreditamenti necessari allo svolgimento delle cure termali.
La ricorrente contesta la pretesa dell’amministrazione comunale, manifestata nella nota del 18 giugno 2021 e nel verbale di sopralluogo del 1° luglio 2021, secondo cui taluni arredi e suppellettili dovrebbero rimanere in dotazione della struttura (per un controvalore stimato di lire 90.000.000 all’epoca della convenzione). Tale affermazione viene ritenuta infondata, non essendo prevista nei contratti di concessione del 1998 e del 2005 alcuna clausola di cessione gratuita o accessione automatica dei beni mobili al patrimonio comunale.
La società deduce che le attrezzature, tutte regolarmente iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili, sono di sua esclusiva proprietà e costituiscono beni strumentali essenziali per l’attività termale, il cui spossessamento comporterebbe un grave pregiudizio economico.
In via consequenziale, si chiede al Tribunale di accertare la titolarità dei beni e delle autorizzazioni, di inibire ogni turbativa o molestia da parte del Comune, e di disporre, ove necessario, verificazione tecnica o consulenza d’ufficio per la determinazione del valore e della consistenza delle attrezzature. La turbativa del Comune si sostanzierebbe nel trattenimento dei cespiti ai fini di accertare la loro riconducibilità o meno gli interventi di valorizzazione ed ammodernamento di cui all’art. 6 del contratto di concessione (rep. 1377 del 29.04.1998, come modificato nel 2005) e, quindi, la loro riconducibilità al patrimonio del Comune.
È palese che oggetto di tale domanda sia costituito dalla titolarità dominicale dei beni e delle attrezzature presenti nello stabilimento, vale a dire di un diritto soggettivo il cui accertamento e la cui tutela è devoluta al giudice ordinario.
L’art. 7 del D.Lgs. n. 104/2010, infatti, dispone che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere”.
Nei casi di giurisdizione esclusiva esplicitamente previsti dall’art. 133 c.p.a., “il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.
Orbene nel caso di specie è pacifico che non si controverta in una delle ipotesi appena citate, come invece sostenuto nel ricorso, neanche con riferimento alla lett. b) dell’art. 133 c.p.a. (che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche ”), poiché nella vicenda in esame oggetto del provvedimento e dei successivi atti non è il rapporto concessorio, bensì le vicende patrimoniali successive alla scadenza della concessione ed alla esecuzione in via forzata di alcuni obblighi patrimoniali di natura convenzionale dalla stessa derivanti.
Siamo quindi in presenza dell’esercizio di poteri di autotutela di cui all’art. 823 e 828 c.c. e della domanda di accertamento e/o rivendica dei relativi beni.
In via generale la giurisprudenza ha riconosciuto che “ ove l'oggetto della controversia sia incentrato sulla legittimità, o meno, del potere di autotutela esecutiva esercitato dalla P.A. resistente con l'ordinanza impugnata ex art. 823 c.c., la giurisdizione va riconosciuta in capo al G.A., posto che la delibazione sulla proprietà pubblica del bene rileva quale mero presupposto per il corretto esercizio del potere amministrativo e, in quanto tale, può essere effettuata dal G.A. incidenter tantum ai sensi dell' art. 8, comma 2, c.p.a ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 03/11/2021, n. 11236).
In materia di ordinanze di sgombero, però, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che il ricorso che abbia ad oggetto la rivendicazione della proprietà dei beni mobili presentato avverso l'amministrazione che abbia realizzato una dedotta appropriazione indebita di beni mobili di proprietà del ricorrente che si ritenga sostanzialmente espropriato sine titulo di tali beni integra di fatto una posizione di diritto soggettivo e pertanto rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 28/04/2022, n. 1183).
Per quanto precede, quindi, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione per quanto riguarda la domanda di rivendica e/o accertamento della proprietà dei beni oggetto di controversia; per le medesime ragioni il quarto motivo del ricorso originario e il quinto del ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili. Per questa parte del gravame le parti sono rimesse al Giudice Ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 del Codice del processo amministrativo.
5. Con riferimento alle altre eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal Comune, il Collegio ritiene di poterne prescindere in considerazione degli esiti nel merito della controversia.
6. Passando al merito della vicenda, con il secondo motivo del ricorso originario si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 823 ed 828 codice civile; eccesso di potere per difetto di presupposti, falso supposto in fatto, ingiustizia manifesta, difetto d’istruttoria e di adeguata ponderazione degli interessi coinvolti e sviamento di potere.
Sebbene sul primo motivo debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, occorre illustrarne i tratti fondamentali per scrutinare il secondo motivo del ricorso originario.
Con il secondo motivo, infatti, le cesure esplicitate nel primo motivo di ricorso vengono estese agli atti prodromici alla ordinanza (in particolare alla nota del 18.06.2021 del Comune, cfr. doc. n. 10 allegato al ricorso) ed alla comunicazione comunale dell’intenzione di procedere al distacco della somministrazione di acqua termale alla piscina dell’hotel, nonostante fosse pendente un’istanza di concessione di derivazione presentata dalla ricorrente. Anche in questo caso non sussisterebbero ragioni d’urgenza, non vi sarebbe pregiudizio per l’interesse pubblico e l’operazione implicherebbe gravi pregiudizi economici per l’ex concessionario.
La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 823 e 828 del codice civile, contestando l’esercizio del potere di autotutela possessoria da parte dell’amministrazione in assenza dei presupposti di indifferibilità e urgenza. Secondo la società, l’ordinanza è stata adottata nonostante l’assenza di un nuovo concessionario e senza considerare la possibilità di una riconsegna differita, che avrebbe consentito di preservare il valore delle attrezzature presenti e di agevolare la continuità del servizio termale.
La ricorrente sostiene inoltre che il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto del rilevante controvalore economico delle attrezzature di sua proprietà e l’assenza di valutazione comparativa degli interessi coinvolti, qualificando l’azione amministrativa come manifestamente ingiusta e sproporzionata, oltre che lesiva dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, già gravemente compromesso dalla crisi pandemica. Viene altresì censurato il difetto di istruttoria, per non aver l’amministrazione acquisito elementi utili a valutare l’impatto economico e operativo dello sgombero immediato, né considerato la disponibilità manifestata dalla società a versare un canone per la permanenza temporanea delle attrezzature, in attesa dell’individuazione del nuovo gestore.
Infine, la ricorrente denuncia lo sviamento di potere, ritenendo che l’ordinanza sia stata adottata non per tutelare l’interesse pubblico alla gestione del servizio termale, ma piuttosto per esercitare una pressione indebita sulla società, in un contesto di mancata definizione delle sorti del patrimonio strumentale e delle autorizzazioni amministrative connesse.
Le censure non sono fondate.
L’ordinanza impugnata si fonda sull’accertata scadenza definitiva della concessione del complesso immobiliare termale “CA LA e JE RR”, avvenuta il 30 giugno 2021, dopo una serie di proroghe tecniche concesse dal Comune (di conseguenza Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel s.r.l., già concessionaria, continua a detenere il bene sine titulo , ossia senza alcun titolo giuridico valido).
Il Comune ordina alla società di provvedere allo sgombero, rilascio e riconsegna del complesso immobiliare termale libero da persone e cose; qualifica il complesso termale come bene appartenente al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c., e richiama il potere di autotutela esecutiva previsto dagli artt. 823 e 828 c.c., che consente all’amministrazione di riacquisire il possesso del bene abusivamente occupato.
Il provvedimento prende posizione sulle osservazioni presentate dalla società ricorrente (che proponeva una riconsegna differita al 1° settembre 2021 e l’offerta di un canone per il periodo intermedio) che vengono ritenute inconferenti, pretestuose e dilatorie, in quanto la scadenza della concessione era nota da tempo. L’amministrazione evidenzia inoltre che l’occupazione abusiva comporta pregiudizi economici e di immagine per il Comune.
Tale profilo era altresì stato evidenziato nella DGC n. 79/2021 (anch’essa gravata con il ricorso), con il quale la Giunta comunale ha deliberato l’avvio del procedimento di sgombero, evidenziando che il complesso termale è destinato alla prestazione di cure termali, qualificato come bene del patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c.; rappresenta un servizio pubblico essenziale per la collettività; la mancata riconsegna del bene comporta danni economici e di immagine, oltre a privare la comunità della possibilità di fruire del servizio termale.
Entrambi i provvedimenti evidenziano la necessità di riacquisire il compendio libero e inattivo al fine di poter per ripristinare la disponibilità del bene e consentire una nuova fase di affidamento, dopo il fallimento delle procedure di evidenza pubblica - avviate dal Comune tra il 2019 e il 2021 ed andate deserte - per individuare un nuovo concessionario del complesso termale (cfr. doc. nn. 1 e 17 allegati al ricorso).
L’art. 823 c.c. dispone che “Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice” e l’art. 828 dispone che “i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “ i poteri di autotutela amministrativa ex art. 823, comma 2, C.C., in alternativa alle azioni dinanzi al G.O. a difesa della proprietà e/o del possesso, possono essere esercitati, oltre che con riferimento ai beni demaniali, anche in relazione ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile, al fine di impedire più efficacemente l'illecita sottrazione alla loro destinazione. Ed invero, poiché ai sensi dell'art. 828 comma 2, C.C. i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, non può avere alcuna incidenza il fattore tempo sull'illecita sottrazione alla loro destinazione” (T.A.R. Basilicata, sez. I , 03/03/2016 , n. 169).
L’esercizio di tali poteri, inoltre, ha valore preferenziale giacché “ l'amministrazione deve utilizzare i mezzi ordinari di tutela previsti dal Codice civile per riacquisire un bene di proprietà abusivamente occupato, a meno che il bene non sia incluso nel patrimonio indisponibile. In tal caso, l'amministrazione può avvalersi dei poteri amministrativi di autotutela previsti per i beni demaniali. Perché un bene sia considerato parte del patrimonio indisponibile, è necessario che l'ente titolare del diritto reale pubblico manifesti la volontà di destinare quel bene a un pubblico servizio e che il bene sia effettivamente destinato a tale scopo. L'onere di dimostrare i fatti che giustificano l'esercizio del potere di autotutela incombe all'amministrazione ” (Consiglio di Stato, sez. VII, 05/01/2024, n. 221).
Orbene nel caso di specie i presupposti per il ricorso all’esercizio dei poteri di autotutela ricorrono tutti, anche con riferimento all’oggetto del secondo motivo di ricorso.
È pacifica la natura del patrimonio indisponibile di cui trattasi.
L’amministrazione non solo ha manifestato l’intenzione di intervenire in autotutela, ma nei succitati atti ha motivato l’intervento proprio con la volontà di mantenere l’uso pubblico del complesso termale a vantaggio della comunità, di voler trovare un nuovo concessionario e di procedere allo sgombero proprio per facilitare il raggiungimento di tale scopo. Tali considerazioni valgono anche per il secondo motivo di ricorso: l’interesse pubblico alla corretta gestione di una risorsa naturale terapeutica e limitata impone che l’utilizzo dell’acqua termale avvenga esclusivamente in forza di una concessione rilasciata a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
La circostanza che l’ordine di sgombero (di lasciare l’immobile libero dalle attrezzature presenti) non sia stato accompagnato da specifiche ragioni di urgenza non ne inficia la legittimità poiché le norme codicistiche appena indicate non la contemplano tra i presupposti per farvi ricorso.
L’art. 823 e 828 c.c. non tutelano la posizione dell’occupante sine titulo del bene indisponibile ma solo l’interesse dell’ente (e per esso della collettività rappresentata) al godimento del bene stesso.
Nel caso di specie, inoltre, non possono ravvisarsi neanche il lamentato difetto di istruttoria o sviamento di potere giacché l’amministrazione ha dato conto nei provvedimenti delle ragioni per le quali non ha considerato le controproposte della ricorrente (pagamenti temporaneo di canone di locazione sino alla individuazione del nuovo gestore, riconoscimento di un diritto di cessione o locazione delle attrezzature al nuovo concessionario).
Tali ragioni non solo sono coerenti con la necessità di ottenere lo sgombero dell’immobile ma anche con l’interesse al mantenimento del vincolo di indisponibilità e il perseguimento della finalità di interesse pubblico impressa al bene.
Più specificamente, quanto alla lamentata illegittimità del distacco dell'alimentazione con acqua termale della piscina dell'immobile già denominato "Pensione Serena" occorre evidenziare che la nota del 18.01.2021 sostiene che tale distacco era già “previsto dall'art. 6 del contratto in data 30.11.2005 rep. n. 1750” (cfr. doc. n. 10 allegato al ricorso).
Tale nota ha valenza meramente ricognitiva, come eccepito dall’amministrazione resistente, poiché è un dato di fatto non controverso che tale distaccamento era già previsto contrattualmente.
In particolare, l’art. 6 del contratto di concessione, come modificato nel 2005 (cfr. doc. n. 18 di parte resistente), autorizzava l’utilizzo della risorsa termale esclusivamente “fino alla data di scadenza del presente contratto”, scadenza intervenuta il 30 giugno 2021. Ne consegue che, venuto meno il titolo concessorio, la società ricorrente non è più legittimata a fruire della risorsa, né può invocare la prosecuzione del servizio in assenza di un nuovo provvedimento autorizzativo.
L’amministrazione nelle proprie memorie evidenzia, peraltro, che la ricorrente in data 19 luglio 2021 ha presentato una nuova istanza di concessione, con ciò confermando invero la consapevolezza dell’intervenuta decadenza del titolo.
Del pari inconferenti, quindi, risultano le deduzioni di parte ricorrente relativamente alla mancata considerazione del proprio pregiudizio economico patrimoniale e del valore intrinseco delle attrezzature così come i pregiudizi economici derivanti dal distacco della somministrazione di acqua termale. Oltre a soccombere avanti l’interesse pubblico tutelato dall’amministrazione e più volte richiamato, occorre infatti evidenziare che sia il termine della concessione che la scadenza delle proroghe accordate erano ampiamente prevedibili dalla società ricorrente. Ciò rende priva di pregio le censure di sviamento recate nei motivi in scrutinio.
Per quanto precede il secondo motivo di ricorso è infondato.
7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 823 ed 828 codice civile, dell’art. 21 ter della legge nr. 241/1990 e degli artt. 474 e 475 c.p.c..
La ricorrente sostiene che l’attività amministrativa sarebbe illegittima per mancanza di titolo esecutivo e assenza di diffida preventiva.
Sotto il primo profilo la società contesta che l’ordinanza n. 106/2021 non sia stata spedita in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c., e quindi non possa essere azionata coattivamente mediante l’ausilio della forza pubblica.
In secondo luogo l’amministrazione avrebbe dovuto, prima dell’esecuzione forzata, notificare una diffida formale ai sensi dell’art. 21-ter L. 241/1990, che invece non è stata emessa.
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
L’art. 475 c.p.c. dispone che “ Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti ”.
La necessità dell’apposizione della formula e della spedizione in forma esecutiva ha ad oggetto soltanto “le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale”.
Risultano del tutto estranei a tale disposizione i provvedimenti amministrativi.
L’ordinanza in questa sede impugnata consiste in un provvedimento di autotutela esecutiva espressamente previsto dall’ordinamento in favore degli enti pubblici per la tutela dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile.
Passando al secondo profilo di doglianza l’art. 21-ter della L. n. 241/1990 dispone che “ nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge ”.
Nel caso di specie occorre evidenziare che il disposto dell’ordinanza n. 106/2021, quale esercizio del potere autoritativo da parte dell’Amministrazione comunale, è accompagnato da un ordine rivolto alla società ricorrente di riconsegnare volontariamente il complesso termale in data 23 agosto 2021, con espresso avviso che, in difetto, in data 1° settembre 2021 si sarebbe proceduto in via autoritativa con la riconsegna coattiva ex art. 823 c.c.
Le formalità dell’art. 21-ter, pertanto, possono ritenersi soddisfatte.
Il terzo motivo di ricorso, quindi, è infondato.
8. Con i primi tre motivi del primo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente estende al verbale di sopralluogo del 1° settembre 2025, sopra richiamato, le censure di cui ai primi tre motivi del ricorso principale a titolo di illegittimità derivata.
Per le ragioni di cui ai precedenti punti ed in ragione della immunità della ordinanza n. 106/2021 alle censure rubricate nel ricorso originario, tali motivi risultano in parte improcedibili e in parte infondati, seguendo le sorti delle corrispondenti censure del ricorso originario.
9. Con i primi quattro motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti si estendono, a titolo di illegittimità derivata, al verbale “d’inventario arredi ed attrezzature presenti e stato manutentivo dei locali facenti parte del complesso” (trasmesso in data 22 ottobre 2021) e alla nota prot. nr. 15358/2021 del 22.10.2021, meglio indicati in premessa, le censure di cui ai primi quattro motivi del ricorso per motivi aggiunti sopra scrutinati.
In ragione della infondatezza e della improcedibilità dei corrispondenti motivi del primo ricorso per motivi aggiunti, i primi quattro motivi del secondo ricorso risultano in parte improcedibili e in parte infondati, seguendo le sorti delle corrispondenti censure del ricorso per motivi aggiunti.
10. Con i motivi rubricati sub 2. e 3. del punto B) del secondo ricorso per motivi aggiunti si estendono alla nota prot. 15681 /2021 del 28.10.2021 (relativa al preavviso di rigetto della istanza per la concessione di derivazione di acqua termale, meglio indicata in premessa) le censure di cui al secondo e terzo motivo del ricorso originario, qui riprese a titolo di illegittimità derivata.
In ragione della infondatezza dei corrispondenti motivi del ricorso, le censure in scrutinio sono infondate.
11. Con il sesto e il settimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione dell’art. 10 bis e 21 quater della legge 7 agosto 1990 nr. 241, carenza di attribuzione; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta.
La ricorrente con i motivi in scrutinio censura la nota prot. 15681 /2021 del 28.10.2021 (avente ad oggetto “ istanza per la concessione di derivazione di acqua termale a servizio dell’albergo terme dagli stabilimenti termali AN AR … comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990 ”) con la quale il Comune comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e si “dispone il distacco della somministrazione di acqua termale proveniente dalla sorgente denominata “doccione” alla piscina dell’albergo di proprietà di Bagni di Lucca Terme JE RR & hotel entro cinque giorni”.
In particolare con il sesto motivo si contesta il contenuto precettivo recato dalla comunicazione di preavviso di rigetto cui la legge non riconosce caratteri di esecutività (riservata invece ai provvedimenti amministrativi).
Con il settimo motivo si contesta il contenuto della nota del 05.11.2021 di conferma dell’avvenuto distacco della somministrazione di acqua termale, che non avrebbe considerato le osservazioni inviate dalla ricorrente a seguito del preavviso di rigetto (cfr. doc. n. 43 di parte ricorrente).
Le doglianze non possono essere condivise.
11.1. Occorre premettere che il Collegio prescinde dall’esame delle pur apprezzabili eccezioni di inammissibilità dei motivi sollevate dall’amministrazione resistente in ragione del carattere cumulativo del ricorso con il quale viene impugnato un atto afferente ad un procedimento diverso, avviato dalla stessa ricorrente con apposita istanza di concessione di derivazione di acqua termale a servizio della piscina dell'Albergo Terme (ex Pensione Serenza).
In ogni caso occorre precisare che non possono formare oggetto del presente giudizio i contenuti propri del preavviso di rigetto in quanto per costante giurisprudenza “ in coerenza con il carattere soggettivo della giustizia amministrativa (declinata attraverso la disciplina del processo e del ricorso straordinario), in base a quanto sancito dall'art. 40 del D.Lgs. n. 104/2010, il paradigma legale del giudizio impugnatorio prevede, anche al fine di prevenire l'abuso del processo nonché l'elusione dell'obbligo di pagamento del contributo unificato, l'impugnazione da parte di un solo soggetto di un solo provvedimento. Per tal via, il ricorso collettivo, così come, per altro verso, quello cumulativo, integra eccezione alla regola, da interpretarsi perciò restrittivamente” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, 24/06/2024, n. 12737; conforme Cons. Stato, Sez. V, 17/10/2023, n. 9029).
Più nel dettaglio “ nel processo amministrativo l'ammissibilità del ricorso cumulativo è condizionata alla sussistenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto e/o nella riconducibilità delle pretese azionate nell'ambito del medesimo rapporto giuridico o di un'unica sequenza procedimentale” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, 22/05/2024, n. 1133).
In altri termini nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso, onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.
Orbene nel caso di specie non sussiste connessione funzionale tra il procedimento avviato con l’istanza di concessione dell’acqua termale per la piscina a servizio della struttura alberghiera di proprietà della ricorrente e il procedimento di autotutela esecutiva oggetto del ricorso originario e dei relativi motivi aggiunti.
Tra i due procedimenti sussiste una connessione meramente occasionale giacché la predetta istanza è scaturita dalla manifestata necessità della ricorrente di poter fruire dell’acqua termale in altra struttura, diversa per tipologia e funzione dallo stabilimento termale.
11.2. Oggetto di scrutinio pertanto può essere solo quanto strettamente dedotto nei due motivi, vale a dire la disposizione del distacco della somministrazione di acqua termale proveniente dalla sorgente denominata "Doccione" alla piscina dell'albergo di proprietà di Bagni di Lucca Terme JE RR & Hotel s.r.l..
Ciò poiché la prosecuzione della somministrazione può essere considerata una appendice o una prosecuzione oltre i termini di scadenza degli effetti della concessione del 1998 avente ad oggetto l’impianto termale, oggetto del presente ricorso.
Come sopra riportato, infatti, la ricorrente ha presentato in data 19.07.2021 una istanza per la concessione di derivazione di acqua termale a servizio dell'Albergo terme dagli stabilimenti termali JE RR, con contestuale richiesta di prosecuzione dell'utilizzo dell'acqua termale avvenuta sulla base della convenzione rep 1750/2005 (cfr. doc. n. 10 di parte resistente).
La richiesta riguarda la possibilità di alimentare con acqua termale la piscina del complesso denominato Albergo Terme (già Pensione Serena), struttura all’interno della quale vengono offerti servizi riabilitativi e cure termali in regime di convenzione con il servizio sanitario regionale.
Tali strutture hanno fruito dell’acqua termale proveniente dallo stabilimento termale “JE RR” - oggetto della concessione più volte menzionata, scaduta il 30.06.2021 ed oggetto del provvedimento di autotutela impugnato con il ricorso originario e degli ulteriori atti oggetto dei motivi aggiunti, meglio sopra descritti – in forza della modifica alla convenzione concessoria intervenuta il 30 novembre 2005 (rep. N. 1750, cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso).
La piscina della struttura alberghiera è peraltro giunta al patrimonio della ricorrente prima mediante un accordo gestorio con altra Società proprietaria (la Antico Albergo Terme s.r.l.) e poi a seguito di scissione societaria (cfr. doc. n. 19-bis e 29-32 di parte resistente).
Parte resistente ha dimostrato che il titolo all’uso dell’acqua termale per la piscina in argomento è sempre appartenuto alla Bagni di Lucca Terme JE RR & Hotel s.r.l., quale concessionaria del complesso termale “JE RR e CA LA” e titolare dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 18 luglio 2005, n. 3849.
Tale concessione consentiva l’approvvigionamento della piscina con acqua termale solo fino alla sua scadenza (30 giugno 2021, cfr. art. 6 della convenzione del 30 novembre 2025, doc. n. 18 di parte resistente).
È pacifico agli atti che nessuna concessione o autorizzazione è mai stata rilasciata alla società Antico Albergo Terme s.r.l., proprietaria originaria della piscina, che si era limitata a darla in gestione al concessionario; quindi nessun titolo all’utilizzo delle sorgenti termali può dirsi trasferito alla ricorrente in forza della acquisizione della gestione e poi della titolarità della piscina (dato che parte resistente mette anche in discussione, anche se non è dirimente ai fini del decidere).
Il distacco disposto con la comunicazione di preavviso censurata è motivato quindi sui seguenti presupposti: la concessione del 29.4.1998, rep. n. 1377, modificata con atto in data 30.11.2005, rep. 1750, è definitivamente scaduta in data 30.6.2021; l'utilizzo dell'acqua termale da parte della piscina dell'albergo di proprietà della "Bagni di Lucca Terme J. RR & Hotel s.r.l." era strettamente interconnesso con la gestione dello Stabilimento termale oggetto del contratto rep. 1750/2005; l'art. 6 del contratto rep. 1750/2005 prevedeva espressamente la facoltà di utilizzo dell'acqua termale per alimentare la piscina dell'Albergo fino alla data di scadenza del contratto stesso, per cui l'utilizzo dell'acqua termale per alimentare la piscina dell'Albergo è allo stato privo di titolo autorizzativo (cfr. doc. n. 23 di parte resistente).
Parte ricorrente non offre argomenti né in sede procedimentale né in sede processuale per confutare tale ricostruzione (cfr. doc. n. 24 di parte resistente).
Ne consegue che la decisione di provvedere al distacco recata nella nota impugnata ha carattere meramente ricognitivo e trova la propria fonte non in tale atto ma nella scadenza del titolo concessorio.
La comunicazione qui impugnata determina solo la cessazione della fruizione di un bene (l’acqua termale) che la ricorrente non aveva già più titolo a utilizzare.
Ne consegue che sia il sesto che il settimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti sono infondati.
12. Parte ricorrente chiede il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a. causato sia dallo spossessamento delle attrezzature e degli altri beni mobili di sua proprietà (danno da liquidarsi in misura corrispondente al valore locativo mensile degli stessi, punto 6 del primo ricorso per motivi aggiunti) che dal distacco della somministrazione dell’acqua termale in quanto non più in grado di fornire i servizi riabilitativi e termali con connessa ospitalità alberghiera (punto 8 del secondo ricorso per motivi aggiunti).
La domanda non può essere accolta.
In considerazione del carattere impugnatorio del presente ricorso, occorre evidenziare che la responsabilità della pubblica amministrazione per esercizio illegittimo dell'attività provvedimentale ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e conseguentemente, costituiscono elementi costitutivi di questa fattispecie sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
Basti qui richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ in materia di responsabilità della Pubblica Amministrazione, il perfezionamento della fattispecie aquiliana richiede: - che si sia verificato un danno non meramente ipotetico e futuro ma attuale e concreto, consistente in un pregiudizio patito in ragione dell'illegittimo agire o nell'illegittima inerzia dell'Amministrazione; - che l'evento lesivo sia addebitabile all'Amministrazione quale conseguenza immediata e diretta del proprio operato; - che ricorra l'elemento soggettivo della colpa che, una volta accertata l'illegittimità del provvedimento, può essere esclusa dall'Amministrazione unicamente comprovando di essere incorsa in un errore scusabile” (Cons. Stato, Sez. IV, 22/03/2023, n. 2891).
L'azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione per danni derivanti dall'illegittimo svolgimento dell'attività amministrativa di stampo autoritativo, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c., donde la necessità di verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, compreso il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subito.
La giurisprudenza ha altresì stabilito che “l'esame della domanda risarcitoria presuppone l'individuazione della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, avente natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano. Il giudizio sui profili di illegittimità dell'atto, quindi, è una fase del procedimento logico-giuridico con il quale il giudice verifica la sussistenza della responsabilità da attività provvedi mentale” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 23/08/2023, n. 2555).
Orbene nel caso di specie non solo è carente il profilo della illegittimità degli atti impugnati, ma parte ricorrente non ha offerto alcuna prova in ordine al profilo soggettivo (dolo o colpa del Comune) né al nesso causale tra l’adozione degli atti asseritamente illegittimi e i danni lamentati.
La domanda pertanto non può essere accolta ed in ragione di tale infondatezza non si può neanche accordare l’istanza di verificazione in ordine alla quantificazione economica dei beni e delle attrezzature oggetto di causa.
13. Parte ricorrente nel ricorso originario e in quelli per motivi aggiunti chiede altresì l’accertamento della titolarità esclusiva delle autorizzazioni amministrative e/o accreditamenti con il servizio sanitario regionale.
Tale domanda non è stata espressamente coltivata nei motivi di ricorso e nelle memorie di parte ricorrente, essendosi questa limitata a contestare che la titolarità di tali provvedimenti amministrativi non può ritenersi “volturata” in favore del Comune per il solo fatto della scadenza della concessione e per l’immissione in possesso dello stabilimento.
Né a tale scopo soccorrono le considerazioni svolte nelle memorie e nelle repliche sul contenuto delle autorizzazioni regionali, volte esclusivamente a censurare il diniego di concessione della derivazione idrica e l’illegittimità del distacco di cui ai precedenti motivi.
In ragione di tale carenza argomentativa la domanda deve essere respinta.
14. In conclusione il ricorso è in parte inammissibile, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato, come sopra in dettaglio riportato; la domanda risarcitoria e quella di accertamento della titolarità delle autorizzazioni sono infondate.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili, in parte improcedibili e in parte li respinge, come da motivazione.
Condanna la ricorrente alle spese di lite in favore del Comune di Bagni di Lucca che liquida in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE CI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
MA IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IE | LE CI |
IL SEGRETARIO