TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 119
TAR
Decreto cautelare 6 novembre 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
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TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 823 e 828 c.c. e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che la scadenza della concessione rendesse la società occupante sine titulo, legittimando l'esercizio del potere di autotutela esecutiva da parte del Comune per riacquisire il possesso del bene appartenente al patrimonio indisponibile. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria o sviamento di potere.

  • Rigettato
    Violazione artt. 823 e 828 c.c., art. 21 ter L. 241/1990, artt. 474 e 475 c.p.c.

    Il Tribunale ha chiarito che la necessità di spedizione in forma esecutiva si applica agli atti dell'autorità giudiziaria e non ai provvedimenti amministrativi di autotutela. Le formalità dell'art. 21 ter L. 241/1990 sono state ritenute soddisfatte dall'ordine di riconsegna volontaria con avviso di esecuzione coattiva.

  • Inammissibile
    Rivendicazione proprietà beni mobili e accertamento titolarità autorizzazioni

    Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la domanda di rivendicazione della proprietà dei beni mobili costituisca una posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dal ricorso principale

    Per le medesime ragioni di infondatezza ed improcedibilità delle censure del ricorso originario, anche questi motivi sono stati ritenuti in parte improcedibili e in parte infondati.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dal ricorso per motivi aggiunti

    In ragione dell'infondatezza e improcedibilità dei corrispondenti motivi del primo ricorso per motivi aggiunti, anche questi motivi sono stati ritenuti in parte improcedibili e in parte infondati.

  • Rigettato
    Violazione art. 10 bis e 21 quater L. 241/1990, carenza attribuzione, eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che il distacco della somministrazione di acqua termale fosse motivato dalla scadenza della concessione originaria e che la società non avesse più titolo a fruire della risorsa. La decisione di distacco è stata considerata meramente ricognitiva della cessazione del diritto di utilizzo.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.

    La domanda non è stata accolta in quanto la ricorrente non ha fornito prova del danno, del nesso causale con l'operato dell'amministrazione, né degli elementi soggettivi (dolo o colpa).

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.

    La domanda non è stata accolta in quanto la ricorrente non ha fornito prova del danno, del nesso causale con l'operato dell'amministrazione, né degli elementi soggettivi (dolo o colpa).

  • Improcedibile
    Dichiarazione di cessazione materia del contendere

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda di accertamento e rivendicazione della proprietà delle attrezzature, con conseguente perdita di interesse alla trattazione del relativo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 119
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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