Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel.
riunito in Camera di Consiglio del 12.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 885/2022 R.G., e vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Vice Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.Marco Morelli, del Foro di
[...]
Roma, (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Roma, C.F._1
alla Via G. Vitelleschi, 26,giusta procura in atti;
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
in persona della Sig.ra (C.f. ) Controparte_1 CP_2 C.F._2
legale rappresentante p.t. e Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Avezzano
(AQ) Via S. Cataldi n. 42 (P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Angelucci (C.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Roma Via Dardanelli n. 13,
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENBTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi pagina 1 di 2
1.4.2022 e depositata in data 04.04.2022 (su rg. 1008/2018), in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza resa in pari data ex art. 309 c.p.c., a seguito della mancata comparizione delle parti in due udienze successive (11.12.2024 e 12.2.2025).
Poiché il giudizio è stato instaurato dopo il 25/6/2008, deve trovare applicazione nella specie l'art. 181, comma 1, c.p.c. come sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, in tali ipotesi, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il giudizio debba essere dichiarato estinto senza necessità di apposita eccezione di parte.
A tanto il Collegio deve provvedere con sentenza.
Quanto alle spese del procedimento di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dpr
115/2002 (Cass. SU ord. 19400/2017).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza impugnata così provvede:
1- dichiara l'estinzione del giudizio.
2- le epese restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310
c.p.c.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 12.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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