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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5447/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SAITTA SEBASTIANO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUZZETTI STEFANO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler accogliere l'opposizione proposta da
[...]
e, per l'effetto: Parte_1
DICHIARARE il decreto ingiuntivo n. 993/2024 del 21.03.2024 illegittimamente emesso e
REVOCARLO integralmente;
IN SUBORDINE, ridurre il credito azionato a quanto risulterà effettivamente dovuto in base agli elementi probatori acquisiti;
CONDANNARE al pagamento delle spese processuali in favore di .” CP_1 Pt_1
Per CP_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 993/2024 del
21.03.2024 Tribunale di Brescia o, in subordine, accertare l'esistenza del credito e condannare
a pagare a la somma di € 10.838,71 oltre Parte_1 CP_1 interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e onorari della fase monitoria e della presente causa, con maggiorazione del
30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n. 55/2014 in quanto gli atti difensivi, depositati con modalità telematiche, sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, le quali consentono la navigazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo Parte_1 CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 993/2024 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 10.838,71, oltre interessi e spese di procedura, derivante dal mancato pagamento delle fatture nn.
30593/2022, 32772/2022, 34971/2022 e 39350/2023 per la fornitura di materiale.
Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto per le fatture nn. 30593/2022, 32772/2022 e
34971/2022 si tratta di merce mai ordinata o ordinata solo parzialmente e, poiché mai ricevuta, ne ha disconosciuto i relativi documenti di trasporto e le relative sottoscrizioni, mentre, in riferimento alla fattura n. 39350/2023, ha allegato trattarsi di merce ordinata dall'opponente e regolarmente saldata. Ha poi evidenziato che il credito vantato dall'opposta non risulta provato, in quanto la mera fattura non può costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ha pertanto concluso richiedendo preliminarmente il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto pagina 2 di 7 stesso o, in subordine, la riduzione del credito vantato dall'opposta a quanto risulterà di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, rilevando che CP_1
l'opposizione è infondata in quanto dalla corrispondenza tra le parti si evince che il credito è stato riconosciuto dalla stessa opponente;
che lo stesso credito è provato anche dai documenti di trasporto debitamente sottoscritti;
che il disconoscimento dei ddt da parte dell'opponente è inefficace poiché aveva già riconosciuto il credito e comunque la contestazione è generica, come inefficace è Pt_1 anche la contestazione relativa alle sottoscrizioni dei ddt, dal momento che l'opposta non ha mai attribuito le firme presenti sui documenti di accompagnamento al sig. legale rappresentante Tes_1 della società opponente, data la realtà del cantiere edile in cui è improbabile che sia lo stesso legale rappresentante a ritirare la merce. ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 29.10.24 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa AM alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre pagina 3 di 7 all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il saldo di varie fatture per l'importo complessivo di euro 10.838,71 oltre interessi, emesse per forniture di materiale edile.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La società opponente nell'atto di citazione in opposizione ha contestato l'ordine e la consegna di parte della merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria, ritenendo l'inidoneità probatoria della documentazione ivi prodotta da in particolare, il legale rappresentante della società CP_1 opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti di consegna.
Tali contestazioni devono ritenersi non idonee a contrastare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla creditrice, non potendo certamente valere quale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti di consegna della merce.
Come è noto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto. Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi della norma richiamata, deve dunque avvenire in modo formale e inequivoco essendo inidonea, a tal fine, una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (così, ex multis, Cass., 17.06.2021, n. 17313).
pagina 4 di 7 Per ciò che concerne, in particolare, il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, secondo giurisprudenza consolidata perché esso sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di una tempestiva e articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente. Nel caso di specie la società opponente ha omesso qualsivoglia indicazione specifica circa i propri collaboratori e la riferibilità delle firme apposte ad alcuno di essi;
trattandosi di sottoscrizioni apposte sui documenti di consegna, peraltro, essi possono essere stati sottoscritti da altri soggetti presenti presso i cantieri, quali dipendenti o collaboratori.
In applicazione dei predetti principi deve escludersi che nella prima difesa utile, ovvero nell'atto di citazione in opposizione (e nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., per quanto concerne i ddt di cui al doc. 17 fasc. conv. opposta) la società opponente abbia effettuato un formale e specifico disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nella casella “firma destinatario” dei documenti di consegna prodotti in sede monitoria da CP_1
Ne consegue che la conclusione dei contratti, mediante gli ordini delle merci e la successiva ricezione della stessa, deve ritenersi confermata dalle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto prodotte dal ricorrente in sede monitoria (oltre che sub doc. 17 allegato alla comparsa di risposta), non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di nei termini Parte_1 sopra esposti.
Deve altresì considerarsi che lo svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti, come emergente dalla documentazione in atti – e in particolare dalle email e pec scambiate ante causam tra le parti – non appare contraddistinto da contestazioni quali quelle sollevate nel giudizio di opposizione (in particolare, in relazione alla mancata ricezione della merce di cui alle fatture trasmesse), risultando anzi che l'odierna opponente abbia riconosciuto la debenza degli importi richiesti.
Né possono rilevare in senso contrario le risultanze delle prove orali espletate, considerato che, da un lato, il teste (agente di ha confermato quanto dedotto dalla società opposta ed Tes_2 CP_1 emergente dalla documentazione in atti, altresì precisando che, in relazione ad alcuni ordini effettuati pagina 5 di 7 dagli addetti della società opponente, presenti nei cantieri: “Quanto al materiale che mi veniva richiesto in cantiere da parte dei dipendenti della società opponente, io prima di consegnarlo chiedevo la conferma a . Persona_1
Dall'altro, le dichiarazioni rese dai testi e appaiono generiche – laddove il teste Tes_3 Tes_4
invece, ha riferito molti particolari in relazione alle circostanze capitolate, idonei a conferire Tes_2 maggiore attendibilità alle sue dichiarazioni – e, in particolare quanto alla teste , in contrasto Tes_3 con il contenuto della documentazione in atti e già richiamata.
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio delle fatture;
tali argomentazioni difensive, considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase decisoria ridotta) e della maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n.
55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche, nella redazione degli atti, idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 993/2024, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5447/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 SAITTA SEBASTIANO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUZZETTI STEFANO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler accogliere l'opposizione proposta da
[...]
e, per l'effetto: Parte_1
DICHIARARE il decreto ingiuntivo n. 993/2024 del 21.03.2024 illegittimamente emesso e
REVOCARLO integralmente;
IN SUBORDINE, ridurre il credito azionato a quanto risulterà effettivamente dovuto in base agli elementi probatori acquisiti;
CONDANNARE al pagamento delle spese processuali in favore di .” CP_1 Pt_1
Per CP_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 993/2024 del
21.03.2024 Tribunale di Brescia o, in subordine, accertare l'esistenza del credito e condannare
a pagare a la somma di € 10.838,71 oltre Parte_1 CP_1 interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e onorari della fase monitoria e della presente causa, con maggiorazione del
30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n. 55/2014 in quanto gli atti difensivi, depositati con modalità telematiche, sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, le quali consentono la navigazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo Parte_1 CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 993/2024 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 10.838,71, oltre interessi e spese di procedura, derivante dal mancato pagamento delle fatture nn.
30593/2022, 32772/2022, 34971/2022 e 39350/2023 per la fornitura di materiale.
Ha dedotto che la somma ingiunta non è dovuta in quanto per le fatture nn. 30593/2022, 32772/2022 e
34971/2022 si tratta di merce mai ordinata o ordinata solo parzialmente e, poiché mai ricevuta, ne ha disconosciuto i relativi documenti di trasporto e le relative sottoscrizioni, mentre, in riferimento alla fattura n. 39350/2023, ha allegato trattarsi di merce ordinata dall'opponente e regolarmente saldata. Ha poi evidenziato che il credito vantato dall'opposta non risulta provato, in quanto la mera fattura non può costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ha pertanto concluso richiedendo preliminarmente il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto pagina 2 di 7 stesso o, in subordine, la riduzione del credito vantato dall'opposta a quanto risulterà di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, rilevando che CP_1
l'opposizione è infondata in quanto dalla corrispondenza tra le parti si evince che il credito è stato riconosciuto dalla stessa opponente;
che lo stesso credito è provato anche dai documenti di trasporto debitamente sottoscritti;
che il disconoscimento dei ddt da parte dell'opponente è inefficace poiché aveva già riconosciuto il credito e comunque la contestazione è generica, come inefficace è Pt_1 anche la contestazione relativa alle sottoscrizioni dei ddt, dal momento che l'opposta non ha mai attribuito le firme presenti sui documenti di accompagnamento al sig. legale rappresentante Tes_1 della società opponente, data la realtà del cantiere edile in cui è improbabile che sia lo stesso legale rappresentante a ritirare la merce. ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del CP_1 decreto ingiuntivo;
nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 29.10.24 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa AM alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
La causa è stata istruita mediante prova orale, al cui esito è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, previa concessione alle parti del termine per il deposito di brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve preliminarmente rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre pagina 3 di 7 all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis,
Cass. n. 17371/2003).
La pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio ha ad oggetto il saldo di varie fatture per l'importo complessivo di euro 10.838,71 oltre interessi, emesse per forniture di materiale edile.
Come è noto, in base ai principi generali in tema di adempimento il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10;
Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Deve altresì rammentarsi che la parte ha l'onere di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115, comma
1, c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La società opponente nell'atto di citazione in opposizione ha contestato l'ordine e la consegna di parte della merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria, ritenendo l'inidoneità probatoria della documentazione ivi prodotta da in particolare, il legale rappresentante della società CP_1 opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sui documenti di consegna.
Tali contestazioni devono ritenersi non idonee a contrastare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla creditrice, non potendo certamente valere quale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti di consegna della merce.
Come è noto, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto. Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi della norma richiamata, deve dunque avvenire in modo formale e inequivoco essendo inidonea, a tal fine, una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (così, ex multis, Cass., 17.06.2021, n. 17313).
pagina 4 di 7 Per ciò che concerne, in particolare, il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, secondo giurisprudenza consolidata perché esso sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di una tempestiva e articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente. Nel caso di specie la società opponente ha omesso qualsivoglia indicazione specifica circa i propri collaboratori e la riferibilità delle firme apposte ad alcuno di essi;
trattandosi di sottoscrizioni apposte sui documenti di consegna, peraltro, essi possono essere stati sottoscritti da altri soggetti presenti presso i cantieri, quali dipendenti o collaboratori.
In applicazione dei predetti principi deve escludersi che nella prima difesa utile, ovvero nell'atto di citazione in opposizione (e nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., per quanto concerne i ddt di cui al doc. 17 fasc. conv. opposta) la società opponente abbia effettuato un formale e specifico disconoscimento delle sottoscrizioni apposte nella casella “firma destinatario” dei documenti di consegna prodotti in sede monitoria da CP_1
Ne consegue che la conclusione dei contratti, mediante gli ordini delle merci e la successiva ricezione della stessa, deve ritenersi confermata dalle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto prodotte dal ricorrente in sede monitoria (oltre che sub doc. 17 allegato alla comparsa di risposta), non oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte di nei termini Parte_1 sopra esposti.
Deve altresì considerarsi che lo svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti, come emergente dalla documentazione in atti – e in particolare dalle email e pec scambiate ante causam tra le parti – non appare contraddistinto da contestazioni quali quelle sollevate nel giudizio di opposizione (in particolare, in relazione alla mancata ricezione della merce di cui alle fatture trasmesse), risultando anzi che l'odierna opponente abbia riconosciuto la debenza degli importi richiesti.
Né possono rilevare in senso contrario le risultanze delle prove orali espletate, considerato che, da un lato, il teste (agente di ha confermato quanto dedotto dalla società opposta ed Tes_2 CP_1 emergente dalla documentazione in atti, altresì precisando che, in relazione ad alcuni ordini effettuati pagina 5 di 7 dagli addetti della società opponente, presenti nei cantieri: “Quanto al materiale che mi veniva richiesto in cantiere da parte dei dipendenti della società opponente, io prima di consegnarlo chiedevo la conferma a . Persona_1
Dall'altro, le dichiarazioni rese dai testi e appaiono generiche – laddove il teste Tes_3 Tes_4
invece, ha riferito molti particolari in relazione alle circostanze capitolate, idonei a conferire Tes_2 maggiore attendibilità alle sue dichiarazioni – e, in particolare quanto alla teste , in contrasto Tes_3 con il contenuto della documentazione in atti e già richiamata.
Alla luce di quanto osservato, risultano prive di pregio anche le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in merito alla carenza di valore probatorio delle fatture;
tali argomentazioni difensive, considerati gli elementi probatori in atti già richiamati, risultano, anzi, indice ulteriore della natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta.
Ne consegue che deve ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale
- abbia pertanto fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale - non abbia fornito la prova del proprio adempimento, né ha provato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase decisoria ridotta) e della maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. n.
55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche, nella redazione degli atti, idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, le spese di lite sono liquidate a carico della parte opponente e in favore dell'opposta in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 993/2024, già dichiarato esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna la parte opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Brescia, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
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