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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1280/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219004019541000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1849/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'Intimazione di pagamento n. 29620219004019541 con la quale l'Agente della Riscossione le aveva richiesto il pagamento di € 94.128,82 per imposte ed accessori in conseguenza della definitività della
Cartella di pagamento n. 29620100072056934000 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Deduceva vizi del provvedimento e della procedura di riscossione: difetto di motivazione, omessa notifica della cartella ed intervenuta decadenza (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva evidenziando che la pretesa era riferita ad IRPEF, IRAP, arretrati IRPEF su redditi a “tassazione separata”, IVA ed IRAP per l'anno 2006 dichiarati e non versati
(cfr. controdeduzioni in atti).
La Contribuente versava memoria deducendo che la cartella presupposta all'intimazione di pagamento era stata annullata con sentenza n. 1638/01/2022 (depositata il 25.05.2022) pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo (cfr. sentenza in atti).
Con Ordinanza collegiale n. 583/01/2023 veniva chiamato in causa l'Agente della riscossione (cfr. Ordinanza in atti).
Il primo Giudice con sentenza n. 1280/01/2023 (depositata il 22.06.2023) ha accolto il ricorso richiamando la già citata sentenza n. 1638/01/2022 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate di Palermo ha impugnato sentenza epigrafata dinnanzi a questa Corte chiedendone
- per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto: ha chiesto di “ … sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello n. 5147/2022 pendente dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di II Grado avente ad oggetto l'accertamento della regolarità della medesima cartella di pagamento n. 29620100072056934000…”, ha “aderito” all'appello principale, si è “associata” alla richiesta dell'appellante principale ed ha concluso per la riforma della sentenza impugnata (cfr. appello incidentale adesivo in atti).
La Contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno accolti sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Questo Collegio, in data odierna – in applicazione del D.L. n. 146/2021, convertito in legge (n. 215/2021) che ha introdotto il comma (4-bis) all'art. 12, del Dpr n. 602/1973, il quale ha escluso espressamente l'impugnabilità dell' ”estratto di ruolo” - ha dichiarato, nell'ambito del giudizio rga n. 5147 del 2022,
l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dalla contribuente avverso l' “estratto di ruolo” di cui alla cartella di pagamento n. 29620100072056934000.
La definitività della cartella di che trattasi determina l'inammissibilità del ricorso avverso all'Intimazione di pagamento. -Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo avverso l'Intimazione originariamente impugnata.
Le novità legislative e le oscillazioni interpretative che hanno caratterizzato l'applicazione della disposizione di legge prima citata giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi tra tutte le Parti.
P.Q.M.
Accoglie l' appello principale e l' appello incidentale.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese del doppio grado integralmente compensate tra le Parti.
Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI RO IU La GR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 206/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1280/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 22/06/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219004019541000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1849/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'Intimazione di pagamento n. 29620219004019541 con la quale l'Agente della Riscossione le aveva richiesto il pagamento di € 94.128,82 per imposte ed accessori in conseguenza della definitività della
Cartella di pagamento n. 29620100072056934000 (cfr. provvedimenti citati in atti).
Deduceva vizi del provvedimento e della procedura di riscossione: difetto di motivazione, omessa notifica della cartella ed intervenuta decadenza (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e resisteva evidenziando che la pretesa era riferita ad IRPEF, IRAP, arretrati IRPEF su redditi a “tassazione separata”, IVA ed IRAP per l'anno 2006 dichiarati e non versati
(cfr. controdeduzioni in atti).
La Contribuente versava memoria deducendo che la cartella presupposta all'intimazione di pagamento era stata annullata con sentenza n. 1638/01/2022 (depositata il 25.05.2022) pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo (cfr. sentenza in atti).
Con Ordinanza collegiale n. 583/01/2023 veniva chiamato in causa l'Agente della riscossione (cfr. Ordinanza in atti).
Il primo Giudice con sentenza n. 1280/01/2023 (depositata il 22.06.2023) ha accolto il ricorso richiamando la già citata sentenza n. 1638/01/2022 (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate di Palermo ha impugnato sentenza epigrafata dinnanzi a questa Corte chiedendone
- per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto: ha chiesto di “ … sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello n. 5147/2022 pendente dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di II Grado avente ad oggetto l'accertamento della regolarità della medesima cartella di pagamento n. 29620100072056934000…”, ha “aderito” all'appello principale, si è “associata” alla richiesta dell'appellante principale ed ha concluso per la riforma della sentenza impugnata (cfr. appello incidentale adesivo in atti).
La Contribuente appellata non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno accolti sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Questo Collegio, in data odierna – in applicazione del D.L. n. 146/2021, convertito in legge (n. 215/2021) che ha introdotto il comma (4-bis) all'art. 12, del Dpr n. 602/1973, il quale ha escluso espressamente l'impugnabilità dell' ”estratto di ruolo” - ha dichiarato, nell'ambito del giudizio rga n. 5147 del 2022,
l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dalla contribuente avverso l' “estratto di ruolo” di cui alla cartella di pagamento n. 29620100072056934000.
La definitività della cartella di che trattasi determina l'inammissibilità del ricorso avverso all'Intimazione di pagamento. -Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo avverso l'Intimazione originariamente impugnata.
Le novità legislative e le oscillazioni interpretative che hanno caratterizzato l'applicazione della disposizione di legge prima citata giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi tra tutte le Parti.
P.Q.M.
Accoglie l' appello principale e l' appello incidentale.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese del doppio grado integralmente compensate tra le Parti.
Palermo, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI RO IU La GR