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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 572/2023
Promossa da
Prof. nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di intimazione sfratto per morosità, dall'avv. Daria Russo De
Luca, ed elett.te domiciliate in Cava dè Tirreni, alla via E. De Filippis, 29,
-intimante- ricorrente
Contro
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione, dall'avv. Angela De Filippis e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via Mercanti, 28,
Intimata- resistente
Oggetto: sfratto per morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra premesso di Parte_1
essere proprietaria di un appartamento sito in Salerno, alla via Gelsi Rossi 47, che tale immobile veniva locato, ad uso abitativo, alla sig.ra con Controparte_1
contratto del 3/10/2014, con decorrenza dal 01/12/2014 fino al 30/11/2017, regolarmente registrato, con un canone annuale di € 9.600,00, quindi, canone mensile di € 800,00 oltre quote condominiali, gas, acqua e tassa rifiuti;
che alla scadenza contrattuale, oltre a non rilasciare l'immobile, non ha provveduto al pagamento delle pagina 1 di 4 mensilità, a partire da agosto 2021 né le quote condominiali, precisamente di aver versato € 500,00 per il mese di agosto, restando, alla data della messa in mora del
08/01/2022, morosa dell'importo di € 4.200,00 fino a tutto il mese di gennaio 2022, nonché morosa di € 1.728,00 per quote condominiali, pagate da essa proprietaria;
che nonostante richiesta di rilascio dell'immobile e pagamento somme impagate la stessa
è rimasta inevasa, tanto premesso intimava alla sig.ra lo sfratto Controparte_1 per morosità con invito alla riconsegna dell'immobile immediatamente, libero e completo di arredi e mobili, come contrattualmente stabilito e, nel contempo, la citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto, con fissazione della data di rilascio e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 648 c.p.c.; emettere ingiunzione di pagamento per l'ammontare dei canoni scaduti e spese condominiali per la complessiva somma di € 6.028,00, o quella maggiore che maturerà in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa dell'11 giugno 2022 si costituiva la sig.ra la Controparte_1
quale rappresentava che con atto sottoscritto in data 06/03/2022 si accordava con la locatrice al rilascio dell'immobile in pari data nonché al pagamento del dovuto concludeva, pertanto, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Con ordinanza del 24/01/2023, che definiva la fase sommaria, veniva disposto il mutamento di rito, concesso termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine, ex art. 426 c.p.c. per il deposito di memorie e documenti integrativi.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative.
Parte ricorrente si riportava a quanto già dedotto nell'atto introduttivo precisava che l'intimata non aveva ottemperato a quanto pattuito nella scrittura privata risultando ancora debitrice della somma di € 3.755,00.
Parte locatrice, nella propria memoria, concludeva affermando di aver provveduto al pagamento di tutte le somme di cui alla scrittura privata non sussistendo, quindi, alcuna mora.
In corso di causa venivano effettuati ulteriori pagamenti come riconosciuti anche dalla locatrice.
Alla udienza del 13/02/2025 la causa veniva rinviata per la discussione alla udienza del 19/06/2025 con termine fino al 05/06/2025 per deposito di note conclusionali.
pagina 2 di 4 Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In primo luogo va affermata la procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito il tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs 28/2010
Nel merito la domanda di risoluzione del contratto de quo per inadempimento della conduttrice va accolta, atteso che parte attrice ha assolto all'onere di prova che le incombeva, ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto stipulato a termini del quale il conduttore si impegnava al pagamento del canone locatizio come pattuito in dodici rate mensili.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. 15659/119).
Nel caso in esame tra le parti veniva redatta una scrittura privata in cui, oltre al rilascio dell'immobile, avvenuto in data 06/03/2022, si accordavano per un pagamento dilazionato delle somme ancora dovute per i canoni impagati, pari ad €
5.310,00, al netto delle spese di convalida e tanto a far data dal mese di aprile 2022 fino al mese di luglio 2025 con un saldo di € 115,00 entro il 05 agosto 2025.
Ebbene, la conduttrice, pur avendo provveduto al pagamento di parte delle rate di cui alla dilazione concessa, tali pagamenti sono avvenuti quasi sempre in ritardo per cui, poiché al punto 4 della scrittura privata è previsto che il mancato pagamento di due rate fa decadere ogni accordo di dilazione la stessa va condannata al pagamento di tutta la residua somma ancora dovuta che, ad oggi, è pari ad € 765,00 così come precisato da parte locatrice nelle note conclusionali e alla odierna udienza, nonché emerso anche dalla verifica dei pagamenti in atti.
In conclusione, quindi, va dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti in causa con condanna di parte resistente al pagamento della residua somma di €
765,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, comprensive delle spese della mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 572/2023 r.g. tra –ricorrente- e Parte_1 [...]
–resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o Controparte_1
assorbita così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data 03/10/2014 tra le parti in causa;
2) Condanna parte conduttrice –resistente, sig.ra , al pagamento Controparte_1
in favore della locatrice –ricorrente, sig.ra della somma di € Parte_1
765,00 oltre interessi legali come in parte motiva;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
235,00 per esborsi ed € 2.150,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 19/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 572/2023
Promossa da
Prof. nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di intimazione sfratto per morosità, dall'avv. Daria Russo De
Luca, ed elett.te domiciliate in Cava dè Tirreni, alla via E. De Filippis, 29,
-intimante- ricorrente
Contro
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione, dall'avv. Angela De Filippis e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Salerno, alla via Mercanti, 28,
Intimata- resistente
Oggetto: sfratto per morosità
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra premesso di Parte_1
essere proprietaria di un appartamento sito in Salerno, alla via Gelsi Rossi 47, che tale immobile veniva locato, ad uso abitativo, alla sig.ra con Controparte_1
contratto del 3/10/2014, con decorrenza dal 01/12/2014 fino al 30/11/2017, regolarmente registrato, con un canone annuale di € 9.600,00, quindi, canone mensile di € 800,00 oltre quote condominiali, gas, acqua e tassa rifiuti;
che alla scadenza contrattuale, oltre a non rilasciare l'immobile, non ha provveduto al pagamento delle pagina 1 di 4 mensilità, a partire da agosto 2021 né le quote condominiali, precisamente di aver versato € 500,00 per il mese di agosto, restando, alla data della messa in mora del
08/01/2022, morosa dell'importo di € 4.200,00 fino a tutto il mese di gennaio 2022, nonché morosa di € 1.728,00 per quote condominiali, pagate da essa proprietaria;
che nonostante richiesta di rilascio dell'immobile e pagamento somme impagate la stessa
è rimasta inevasa, tanto premesso intimava alla sig.ra lo sfratto Controparte_1 per morosità con invito alla riconsegna dell'immobile immediatamente, libero e completo di arredi e mobili, come contrattualmente stabilito e, nel contempo, la citava a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto, con fissazione della data di rilascio e, in caso di opposizione, emettere ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 648 c.p.c.; emettere ingiunzione di pagamento per l'ammontare dei canoni scaduti e spese condominiali per la complessiva somma di € 6.028,00, o quella maggiore che maturerà in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa dell'11 giugno 2022 si costituiva la sig.ra la Controparte_1
quale rappresentava che con atto sottoscritto in data 06/03/2022 si accordava con la locatrice al rilascio dell'immobile in pari data nonché al pagamento del dovuto concludeva, pertanto, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Con ordinanza del 24/01/2023, che definiva la fase sommaria, veniva disposto il mutamento di rito, concesso termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine, ex art. 426 c.p.c. per il deposito di memorie e documenti integrativi.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative.
Parte ricorrente si riportava a quanto già dedotto nell'atto introduttivo precisava che l'intimata non aveva ottemperato a quanto pattuito nella scrittura privata risultando ancora debitrice della somma di € 3.755,00.
Parte locatrice, nella propria memoria, concludeva affermando di aver provveduto al pagamento di tutte le somme di cui alla scrittura privata non sussistendo, quindi, alcuna mora.
In corso di causa venivano effettuati ulteriori pagamenti come riconosciuti anche dalla locatrice.
Alla udienza del 13/02/2025 la causa veniva rinviata per la discussione alla udienza del 19/06/2025 con termine fino al 05/06/2025 per deposito di note conclusionali.
pagina 2 di 4 Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
In primo luogo va affermata la procedibilità della domanda avendo parte attrice esperito il tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs 28/2010
Nel merito la domanda di risoluzione del contratto de quo per inadempimento della conduttrice va accolta, atteso che parte attrice ha assolto all'onere di prova che le incombeva, ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto stipulato a termini del quale il conduttore si impegnava al pagamento del canone locatizio come pattuito in dodici rate mensili.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. 15659/119).
Nel caso in esame tra le parti veniva redatta una scrittura privata in cui, oltre al rilascio dell'immobile, avvenuto in data 06/03/2022, si accordavano per un pagamento dilazionato delle somme ancora dovute per i canoni impagati, pari ad €
5.310,00, al netto delle spese di convalida e tanto a far data dal mese di aprile 2022 fino al mese di luglio 2025 con un saldo di € 115,00 entro il 05 agosto 2025.
Ebbene, la conduttrice, pur avendo provveduto al pagamento di parte delle rate di cui alla dilazione concessa, tali pagamenti sono avvenuti quasi sempre in ritardo per cui, poiché al punto 4 della scrittura privata è previsto che il mancato pagamento di due rate fa decadere ogni accordo di dilazione la stessa va condannata al pagamento di tutta la residua somma ancora dovuta che, ad oggi, è pari ad € 765,00 così come precisato da parte locatrice nelle note conclusionali e alla odierna udienza, nonché emerso anche dalla verifica dei pagamenti in atti.
In conclusione, quindi, va dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti in causa con condanna di parte resistente al pagamento della residua somma di €
765,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, comprensive delle spese della mediazione, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 572/2023 r.g. tra –ricorrente- e Parte_1 [...]
–resistente- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o Controparte_1
assorbita così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data 03/10/2014 tra le parti in causa;
2) Condanna parte conduttrice –resistente, sig.ra , al pagamento Controparte_1
in favore della locatrice –ricorrente, sig.ra della somma di € Parte_1
765,00 oltre interessi legali come in parte motiva;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
235,00 per esborsi ed € 2.150,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno lì, 19/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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