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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 28.7.2025
da
(C.F. , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Ponte dell'Olio (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Clotilde
Zermani, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Manzini, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 28.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Con decreto in data 5.8.2025 la Presidente di sezione, designata quale sé stessa giudice relatore fissava l'udienza del 6 novembre 2025 per la comparizione personale delle parti in ragione delle peculiari condizioni di divorzio concordate dalle stesse;
A quella udienza comparivano personalmente le parti, assistite dai rispettivi Difensori, le quali venivano invitate dal Giudice ad esprimersi in merito alle condizioni di divorzio che prevedevano il trasferimento immobiliare della casa familiare in capo alle figlie posto che quest'ultime risultavano essere studentesse universitarie economicamente non autosufficienti;
A questo punto le parti davano atto che le figlie, entrambe studentesse universitarie, vivevano con la madre a Piacenza e svolgevano talvolta lavori occasionali così da avere una parziale autonomia economica.
Inoltre, la signora rappresentava di farsi carico delle spese per Pt_1
l'alloggio, per il mantenimento ordinario e degli studi delle figlie già
a partire da alcuni mesi successivi alla separazione oltre a d aver provveduto a completare il pagamento del mutuo della casa familiare;
Il signor a sua volta manifestava la disponibilità ad aiutare le CP_1
figlie a completare gli studi versando euro 300,00 complessivi al mese fino alla laurea di entrambe le figlie di tal che le parti pertanto confermavano il ricorso e dichiaravano di no n volersi riconciliare,
chiedendo di integrare le condizioni di divorzio con le seguenti precisazioni: “fino al conseguimento della laurea delle figlie,
- la sig.ra provvederà a contribuire al loro mantenimento Pt_1
assicurando l'alloggio presso la sua abitazione e il mantenimento
ordinario delle stesse, per quanto alle stesse necessiti di ulteriore
rispetto al guadagno che traggono dalle attività occas ionali che
svolgono; - il sig. provvederà a versare direttamente alle figlie la CP_1
somma di euro 150 ciascuna entro il giorno 30 di ogni mese con
rivalutazione annuale, a titolo di contributo per le spese di studio.”
A questo punto, la Presidente delegata rimetteva la causa in decisione,
riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., alle seguenti
CONDIZIONI
“ – le parti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
a) le parti stabiliscono sin d'ora che i sig.ri e Parte_1
rasferiranno la piena proprietà delle loro rispettive Controparte_1
quote di proprietà dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Bettola come segue: foglio 71, mappale 367, sub. 1, via
G. Verdi, n.18, alle due figlie e in parti uguali, CP_2 Per_1
libero da pesi e ipoteche. Tale trasferimento sarà regolato da un atto notarile separato, le cui spese verranno sostenute in parti uguali dai ricorrenti. Tale trasferimento , elemento funzionale alla composizione della crisi coniugale, è effettuato in luogo e vece di ogni obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, sia presente che futuro, da parte di entrambe i ricorrenti, i quali saranno esonerati da ogni ulteriore onere economico a tale titolo;
b) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
c) con il puntuale adempimento di quanto sopra stabilito le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra;
d) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
e) Spese compensate.
Le parti integrano le suesposte condizioni come concordato all'udienza del 6.11.2025 nei termini che seguono :
fino al conseguimento della laurea delle figlie,
- la sig.ra provvederà a contribuire al loro mantenimento Pt_1
assicurando l'alloggio presso la sua abitazione e il mantenimento ordinario delle stesse, per quanto alle stesse necessiti di ulteriore rispetto al guadagno che traggono dalle attività occas ionali che svolgono;
- il sig. provvederà a versare direttamente alle figlie la somma CP_1
di euro 150 ciascuna entro il giorno 30 di ogni mese con rivalutazione annuale, a titolo di contributo per le spese di studio.“
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 25.5.2002 in Mareto – Farini (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Farini al n. 3 ,
parte II, serie A, anno 2002 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Farini (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 28.7.2025
da
(C.F. , nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Ponte dell'Olio (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Clotilde
Zermani, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Manzini, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 28.7.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Con decreto in data 5.8.2025 la Presidente di sezione, designata quale sé stessa giudice relatore fissava l'udienza del 6 novembre 2025 per la comparizione personale delle parti in ragione delle peculiari condizioni di divorzio concordate dalle stesse;
A quella udienza comparivano personalmente le parti, assistite dai rispettivi Difensori, le quali venivano invitate dal Giudice ad esprimersi in merito alle condizioni di divorzio che prevedevano il trasferimento immobiliare della casa familiare in capo alle figlie posto che quest'ultime risultavano essere studentesse universitarie economicamente non autosufficienti;
A questo punto le parti davano atto che le figlie, entrambe studentesse universitarie, vivevano con la madre a Piacenza e svolgevano talvolta lavori occasionali così da avere una parziale autonomia economica.
Inoltre, la signora rappresentava di farsi carico delle spese per Pt_1
l'alloggio, per il mantenimento ordinario e degli studi delle figlie già
a partire da alcuni mesi successivi alla separazione oltre a d aver provveduto a completare il pagamento del mutuo della casa familiare;
Il signor a sua volta manifestava la disponibilità ad aiutare le CP_1
figlie a completare gli studi versando euro 300,00 complessivi al mese fino alla laurea di entrambe le figlie di tal che le parti pertanto confermavano il ricorso e dichiaravano di no n volersi riconciliare,
chiedendo di integrare le condizioni di divorzio con le seguenti precisazioni: “fino al conseguimento della laurea delle figlie,
- la sig.ra provvederà a contribuire al loro mantenimento Pt_1
assicurando l'alloggio presso la sua abitazione e il mantenimento
ordinario delle stesse, per quanto alle stesse necessiti di ulteriore
rispetto al guadagno che traggono dalle attività occas ionali che
svolgono; - il sig. provvederà a versare direttamente alle figlie la CP_1
somma di euro 150 ciascuna entro il giorno 30 di ogni mese con
rivalutazione annuale, a titolo di contributo per le spese di studio.”
A questo punto, la Presidente delegata rimetteva la causa in decisione,
riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M., alle seguenti
CONDIZIONI
“ – le parti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
a) le parti stabiliscono sin d'ora che i sig.ri e Parte_1
rasferiranno la piena proprietà delle loro rispettive Controparte_1
quote di proprietà dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Bettola come segue: foglio 71, mappale 367, sub. 1, via
G. Verdi, n.18, alle due figlie e in parti uguali, CP_2 Per_1
libero da pesi e ipoteche. Tale trasferimento sarà regolato da un atto notarile separato, le cui spese verranno sostenute in parti uguali dai ricorrenti. Tale trasferimento , elemento funzionale alla composizione della crisi coniugale, è effettuato in luogo e vece di ogni obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, sia presente che futuro, da parte di entrambe i ricorrenti, i quali saranno esonerati da ogni ulteriore onere economico a tale titolo;
b) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
c) con il puntuale adempimento di quanto sopra stabilito le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra;
d) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
e) Spese compensate.
Le parti integrano le suesposte condizioni come concordato all'udienza del 6.11.2025 nei termini che seguono :
fino al conseguimento della laurea delle figlie,
- la sig.ra provvederà a contribuire al loro mantenimento Pt_1
assicurando l'alloggio presso la sua abitazione e il mantenimento ordinario delle stesse, per quanto alle stesse necessiti di ulteriore rispetto al guadagno che traggono dalle attività occas ionali che svolgono;
- il sig. provvederà a versare direttamente alle figlie la somma CP_1
di euro 150 ciascuna entro il giorno 30 di ogni mese con rivalutazione annuale, a titolo di contributo per le spese di studio.“
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra matrimonio Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 25.5.2002 in Mareto – Farini (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Farini al n. 3 ,
parte II, serie A, anno 2002 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Farini (PC)
perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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