Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026REG.PROV.COLL.
N. 01164/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2025, proposto da MA SS, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Anelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 690/2023 di codesto Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, pubblicata il 18.10.2023, e per la condanna al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il Cons. NO Di TT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., la ricorrente ha chiesto che sia assicurata l’ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio n. 690 del 2023, deducendo l’inerzia del Comune di Lipari rispetto all’adempimento delle obbligazioni pecuniarie recate dal giudicato, nonostante la notifica del titolo in data 29 aprile 2025 e la successiva diffida ad adempiere. La ricorrente ha altresì rappresentato, in termini analitici, la quantificazione delle somme che assume dovute, comprensive degli accessori di legge e del rimborso dei contributi unificati, oltre alle spese di verificazione, chiedendo anche il riconoscimento degli interessi legali sino all’effettivo soddisfo.
Il ricorso è fondato.
Il titolo azionato contiene un comando chiaro, specifico e immediatamente eseguibile: la sentenza n. 690/2023 ha condannato il Comune di Lipari al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate in euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato (di entrambi i gradi) se versato, e delle spese di verificazione.
In difetto di elementi idonei a comprovare l’integrale e spontanea esecuzione del giudicato, deve essere ordinata l’ottemperanza, mediante imposizione all’Amministrazione degli adempimenti necessari a renderne effettiva l’attuazione.
Quanto al contributo unificato, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis (e, per quanto qui rileva, comma 6-bis.1), del d.P.R. n. 115/2002, l’onere relativo al pagamento del contributo unificato grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che il relativo rimborso segue la soccombenza senza necessità di una specifica statuizione nel provvedimento giurisdizionale, trattandosi di obbligazione ex lege azionabile in sede esecutiva (cfr. C.G.A. Sicilia, 21 luglio 2023, n. 449; Id. 18 settembre 2023, n. 607; Cons. Stato, Sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8213). Ne consegue che il Comune, quale parte soccombente nel grado di appello, è tenuto al rimborso del contributo unificato nei limiti dell’importo effettivamente versato e documentalmente comprovato.
In ordine alle modalità attuative, appare congruo assegnare al Comune un termine di giorni 180 per provvedere al pagamento delle somme dovute. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, va sin d'ora nominato un Commissario ad acta - che si individua nel Prefetto di Messina, con facoltà di delega in favore di un funzionario del medesimo Ufficio - il quale, entro l'ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell'eventuale inottemperanza e previo riscontro di essa, darà corso all'adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Il compenso per l'eventuale attività commissariale - sin d'ora liquidato in acconto e, salvo sopravvenienze imprevedibili, a saldo - sarà di complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), dovuti solo nel caso che, in difetto di spontanea esecuzione comunale nell'indicato termine di 180 giorni, si renda effettivamente necessaria l'attività dell'ausiliario commissariale. Il compenso, come sopra determinato, è posto a carico eventuale dell'inadempiente amministrazione comunale che, persistendo nell'inerzia, renda necessario l'effettivo insediamento e l'intervento del Commissario ad acta .
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico dell'inadempiente Comune di Lipari e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza iscritto al n.g.r. 1164 del 2025, lo accoglie, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Lipari a pagare le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, accessori di legge e c.u. se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
NO Di TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO Di TT | RO OL |
IL SEGRETARIO