TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5467 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB DO Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Sara Perlo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10489/2025 promossa da:
(CUI ) (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Pt_2 C.F._2 dell'avv. PAPOTTI GIOVANNI* presso il quale è elettivamente domiciliato in Via Cavalli 28 bis 10100 Torino .
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto non costituito ha pronunciato la seguente:
sentenza ex art. 281 decies c.p.c
Avente ad oggetto: diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Conclusioni delle parti: parte ricorrente:” in via principale e urgente: - disporsi l'immediata sospensione ex art. 700, c.p.c., dell'esecutività del provvedimento impugnato e di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e comunque connessi, fino alla conclusione del presente giudizio;
- disporsi il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo alla ricorrente valido quantomeno fino alla pronuncia finale del presente giudizio, così da garantire i diritti conseguenti alla sospensione del provvedimento impugnato (diritto all'accesso a servizi di base quali le cure mediche non urgenti o essenziali e accesso al mondo del lavoro); in via principale, nel merito: - in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore della sig.ra , ai sensi Pt_2
pagina 1 di 4 dell'art. 19, c. 1.1., D.Lgs. 286/98, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro Con il favore delle spese.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 22.5.2025 a nata Benin City Parte_3
(Nigeria), il 15 novembre 1992 cittadina nigeriana ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino in data 22.5.2024 notificato in data 24.4.2025, con cui è stata rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi speciali in permesso per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. D.lgvo 286/98. E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Non si è costituito il che veniva dichiarato contumace. Controparte_1
L'udienza di comparizione parti si è svolta in data 9.10.2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 18 febbraio 2015 la sig.ra formalizzava domanda di asilo presso la Questura Pt_2 di Cagliari. L'11 agosto 2015 l'istante veniva ascoltata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, che con provvedimento notificato il 3 ottobre 2015 decideva di non riconoscere l'invocata protezione . Con ricorso ex art. 35, D. Lgs. 25/08, la sig.ra adiva il Tribunale di Catania. Il Pt_2 procedimento, iscritto a ruolo al numero 16849/15 R.G., veniva definito con ordinanza del 27 luglio 2020 che rigettava la domanda di protezione internazionale dell'istante, riconoscendo in capo alla medesima “il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie” (doc.2). Tale decisione si basava sulla comparazione tra il contesto di origine e l'ottimo percorso socio-lavorativo della sig.ra in Italia: il Tribunale di Catania Pt_2 riconosceva infatti che “la richiedente si è data da fare fin dal suo arrivo nel nostro paese, cercando di apprendere la lingua italiana attraverso lezioni private e impegnandosi in un tirocinio per conseguire la formazione quale operatrice su macchine semplici per la produzione cartotecnica, iniziato nel 2017 e conclusosi solo di recente a causa della contrazione del lavoro conseguente alla pandemia da COVID 19 (...) In data 28 ottobre 2022 la ricorrente presentava istanza di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali presso la Questura di Torino, dove depositava una memoria del difensore a sostegno della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.1.1., D. Lgs. 286/98 (doc.3). Nella stessa, si dava atto del percorso di integrazione e radicamento della propria vita in Italia da parte della ricorrente, allegando: - buste paga dal giugno al dicembre 2017, che attestano un reddito di € 2958 (doc. 4); - certificazioni uniche 2019, relative al 2018, con un reddito di € 6233,49 (doc. 4); - buste paga 2019, che certificano un reddito di € 5541,78 (doc. 5);
- certificazione 2021, relativa al 2020, con un reddito di € 2504,45 (doc. 6). In seguito la ricorrente rimaneva incinta del proprio compagno, sig. ma la Persona_1 gravidanza si interrompeva al 5° mese, circostanza per la quale la sig.ra si doveva Pt_2 sottoporre a diversi controlli e a riposo (doc.7). Veniva da ultimo allegato il certificato di residenza della ricorrente (doc.8). In data 28 ottobre 2024 la sig.ra si sposava nel Comune di Torino con il sig. Okhale Pt_2
HT KL (doc.9). Due giorni dopo nasceva la figlia della coppia di nome Persona_2
(doc.11). L'intera famiglia risiede a Torino in via Brandizzo 23 (docc.12-13). pagina 2 di 4 Il marito della ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (doc.14), lavora con contratto a tempo indeterminato come addetto al magazzino (doc.15). La certificazione unica del 2024, relativa al 2023 attesta un reddito di oltre 9.500 €, in linea con il reddito imponibile 2024 deducibile dalla busta paga di dicembre 2024 di oltre 10.000 € (doc.16) ed anche le buste paga del primo trimestre del 2025 risultano in linea con tale reddito (doc.17). In data 23 aprile 2025 la sig.ra apprendeva la notizia di una nuova gravidanza Pt_2
(doc.18), circostanza confermata dalla visita ecografica del 6 maggio 2025 (doc.19) e che chiedeva un ricovero programmato a metà maggio, nel corso del quale venivano effettuati ulteriori esami (doc.20), fino alle dimissioni del 15 maggio 2025, ove veniva prescritto un nuovo ricovero per il 22 maggio 2025 (doc.21) Il Questore -previo parere negativo della CT di Siracusa ha rigettato non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione speciale.
2. Il ricorso è fondato. In primo luogo si precisa che alla fattispecie è la disciplina della protezione speciale, come modificata dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in L. 173/20, applicabile al caso in esame considerato che l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del ricorrente avveniva in data 28 ottobre 2022, dunque antecedentemente alle modifiche introdotte con il D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, entrato in vigore dal 11marzo 2023. La motivazione contenuta nel provvedimento del Questore della Provincia di Torino non è condivisibile in quanto la disciplina introdotta dal D.L. 130/2020 aveva ampliato i casi di inespellibilità dello straniero, prevedendo all'art. 19, c. 1.1., secondo periodo, D.Lgs. 286/98, che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nel caso in esame già nella memoria depositata presso la Questura in data 25.10.2022 sussistevano i presupposti giustificativi dell'accoglimento dell'istanza. Nella stessa, si dava atto del percorso di integrazione e radicamento della propria vita in Italia da parte della ricorrente, allegando: - buste paga dal giugno al dicembre 2017, che attestano un reddito di € 2958 (doc. 4); - certificazioni uniche 2019, relative al 2018, con un reddito di € 6233,49 (doc. 4); - buste paga 2019, che certificano un reddito di € 5541,78 (doc. 5); - certificazione 2021, relativa al 2020, con un reddito di € 2504,45 (doc. 6); La stessa memoria dava atto delle difficoltà della ricorrente nei mesi successivi dovuti dapprima alle chiusure imposte per la pandemia da Covid-19 e in seguito la sig.ra rimaneva incinta del Pt_2 proprio compagno, sig. ma la gravidanza si interrompeva al 5° mese, Persona_1 circostanza per la quale la sig.ra si doveva sottoporre a diversi controlli e a riposo Pt_2
(doc.7). Veniva da ultimo allegato il certificato di residenza della ricorrente (doc.8).
pagina 3 di 4 Dunque già in quella sede era stata rappresentata la situazione di integrazione ( già positivamente valutata dalla CT quando aveva riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari) e l'esigenza di tutelare la vita famigliare in Italia. Vieppiù tali presupposti sussistono alla data della notifica del provvedimento di rigetto e alla data odierna. La ricorrente si è sposata ha già avuto una figlia ed è in attesa di un figlio. Il marito è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sul punto si tengono in considerazione i seguenti documenti:
4. buste paga giugno-dicembre 2017; 5. certificazione unica 2019, relativa all'anno 2018; 6. buste paga gennaio-dicembre 2019; 7. certificazione unica 2021, relativa all'anno 2020; 8. referto istologico Ospedale Maria Vittoria di Torino del 5 agosto 2022; 9. certificato di residenza nel Comune di Torino della sig.ra ; 10. certificato di matrimonio della sig.ra ; 11. certificato di nascita Pt_2 Pt_2 Per_2
; 12. contratto di locazione;
13. certificato di residenza e stato di famiglia;
14. permesso
[...] di soggiorno sig. 15. contratto di lavoro a tempo indeterminato sig. Persona_1 Pt_4
16. CU 2024 relativa 2023 sig. e busta paga dicembre 2024; 17. buste
[...] Parte_4 paga del periodo gennaio-marzo 2025; 18. test di gravidanza del 23.4.2025 della ricorrente;
19. referto visita ecografica del 6 maggio 2025; 20. ecografica del 14 maggio 2025; 21. dimissioni a seguito del ricovero dal 13 maggio 2025 al 15 maggio 2025 Pertanto sussistono i presupposti per il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari Alla luce di quanto sin qui esposto è evidente che l'allontanamento della ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
Nulla in punto spese tenuto conto che la ricorrente è ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2. T.U.I., con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di lavoro. Nulla in punto spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 13.10.2025.
Il Presidente est.
DO OB
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OB DO Presidente rel. dott. Silvia Graziella Carosio Giudice dott. Sara Perlo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10489/2025 promossa da:
(CUI ) (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Pt_2 C.F._2 dell'avv. PAPOTTI GIOVANNI* presso il quale è elettivamente domiciliato in Via Cavalli 28 bis 10100 Torino .
Ricorrente contro
Controparte_1
Convenuto non costituito ha pronunciato la seguente:
sentenza ex art. 281 decies c.p.c
Avente ad oggetto: diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Conclusioni delle parti: parte ricorrente:” in via principale e urgente: - disporsi l'immediata sospensione ex art. 700, c.p.c., dell'esecutività del provvedimento impugnato e di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e comunque connessi, fino alla conclusione del presente giudizio;
- disporsi il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo alla ricorrente valido quantomeno fino alla pronuncia finale del presente giudizio, così da garantire i diritti conseguenti alla sospensione del provvedimento impugnato (diritto all'accesso a servizi di base quali le cure mediche non urgenti o essenziali e accesso al mondo del lavoro); in via principale, nel merito: - in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore della sig.ra , ai sensi Pt_2
pagina 1 di 4 dell'art. 19, c. 1.1., D.Lgs. 286/98, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro Con il favore delle spese.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 22.5.2025 a nata Benin City Parte_3
(Nigeria), il 15 novembre 1992 cittadina nigeriana ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Torino in data 22.5.2024 notificato in data 24.4.2025, con cui è stata rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi speciali in permesso per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. D.lgvo 286/98. E' stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Non si è costituito il che veniva dichiarato contumace. Controparte_1
L'udienza di comparizione parti si è svolta in data 9.10.2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 18 febbraio 2015 la sig.ra formalizzava domanda di asilo presso la Questura Pt_2 di Cagliari. L'11 agosto 2015 l'istante veniva ascoltata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, che con provvedimento notificato il 3 ottobre 2015 decideva di non riconoscere l'invocata protezione . Con ricorso ex art. 35, D. Lgs. 25/08, la sig.ra adiva il Tribunale di Catania. Il Pt_2 procedimento, iscritto a ruolo al numero 16849/15 R.G., veniva definito con ordinanza del 27 luglio 2020 che rigettava la domanda di protezione internazionale dell'istante, riconoscendo in capo alla medesima “il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie” (doc.2). Tale decisione si basava sulla comparazione tra il contesto di origine e l'ottimo percorso socio-lavorativo della sig.ra in Italia: il Tribunale di Catania Pt_2 riconosceva infatti che “la richiedente si è data da fare fin dal suo arrivo nel nostro paese, cercando di apprendere la lingua italiana attraverso lezioni private e impegnandosi in un tirocinio per conseguire la formazione quale operatrice su macchine semplici per la produzione cartotecnica, iniziato nel 2017 e conclusosi solo di recente a causa della contrazione del lavoro conseguente alla pandemia da COVID 19 (...) In data 28 ottobre 2022 la ricorrente presentava istanza di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali presso la Questura di Torino, dove depositava una memoria del difensore a sostegno della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.1.1., D. Lgs. 286/98 (doc.3). Nella stessa, si dava atto del percorso di integrazione e radicamento della propria vita in Italia da parte della ricorrente, allegando: - buste paga dal giugno al dicembre 2017, che attestano un reddito di € 2958 (doc. 4); - certificazioni uniche 2019, relative al 2018, con un reddito di € 6233,49 (doc. 4); - buste paga 2019, che certificano un reddito di € 5541,78 (doc. 5);
- certificazione 2021, relativa al 2020, con un reddito di € 2504,45 (doc. 6). In seguito la ricorrente rimaneva incinta del proprio compagno, sig. ma la Persona_1 gravidanza si interrompeva al 5° mese, circostanza per la quale la sig.ra si doveva Pt_2 sottoporre a diversi controlli e a riposo (doc.7). Veniva da ultimo allegato il certificato di residenza della ricorrente (doc.8). In data 28 ottobre 2024 la sig.ra si sposava nel Comune di Torino con il sig. Okhale Pt_2
HT KL (doc.9). Due giorni dopo nasceva la figlia della coppia di nome Persona_2
(doc.11). L'intera famiglia risiede a Torino in via Brandizzo 23 (docc.12-13). pagina 2 di 4 Il marito della ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro (doc.14), lavora con contratto a tempo indeterminato come addetto al magazzino (doc.15). La certificazione unica del 2024, relativa al 2023 attesta un reddito di oltre 9.500 €, in linea con il reddito imponibile 2024 deducibile dalla busta paga di dicembre 2024 di oltre 10.000 € (doc.16) ed anche le buste paga del primo trimestre del 2025 risultano in linea con tale reddito (doc.17). In data 23 aprile 2025 la sig.ra apprendeva la notizia di una nuova gravidanza Pt_2
(doc.18), circostanza confermata dalla visita ecografica del 6 maggio 2025 (doc.19) e che chiedeva un ricovero programmato a metà maggio, nel corso del quale venivano effettuati ulteriori esami (doc.20), fino alle dimissioni del 15 maggio 2025, ove veniva prescritto un nuovo ricovero per il 22 maggio 2025 (doc.21) Il Questore -previo parere negativo della CT di Siracusa ha rigettato non ravvisando i presupposti per il permesso per protezione speciale.
2. Il ricorso è fondato. In primo luogo si precisa che alla fattispecie è la disciplina della protezione speciale, come modificata dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in L. 173/20, applicabile al caso in esame considerato che l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del ricorrente avveniva in data 28 ottobre 2022, dunque antecedentemente alle modifiche introdotte con il D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, entrato in vigore dal 11marzo 2023. La motivazione contenuta nel provvedimento del Questore della Provincia di Torino non è condivisibile in quanto la disciplina introdotta dal D.L. 130/2020 aveva ampliato i casi di inespellibilità dello straniero, prevedendo all'art. 19, c. 1.1., secondo periodo, D.Lgs. 286/98, che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Nel caso in esame già nella memoria depositata presso la Questura in data 25.10.2022 sussistevano i presupposti giustificativi dell'accoglimento dell'istanza. Nella stessa, si dava atto del percorso di integrazione e radicamento della propria vita in Italia da parte della ricorrente, allegando: - buste paga dal giugno al dicembre 2017, che attestano un reddito di € 2958 (doc. 4); - certificazioni uniche 2019, relative al 2018, con un reddito di € 6233,49 (doc. 4); - buste paga 2019, che certificano un reddito di € 5541,78 (doc. 5); - certificazione 2021, relativa al 2020, con un reddito di € 2504,45 (doc. 6); La stessa memoria dava atto delle difficoltà della ricorrente nei mesi successivi dovuti dapprima alle chiusure imposte per la pandemia da Covid-19 e in seguito la sig.ra rimaneva incinta del Pt_2 proprio compagno, sig. ma la gravidanza si interrompeva al 5° mese, Persona_1 circostanza per la quale la sig.ra si doveva sottoporre a diversi controlli e a riposo Pt_2
(doc.7). Veniva da ultimo allegato il certificato di residenza della ricorrente (doc.8).
pagina 3 di 4 Dunque già in quella sede era stata rappresentata la situazione di integrazione ( già positivamente valutata dalla CT quando aveva riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari) e l'esigenza di tutelare la vita famigliare in Italia. Vieppiù tali presupposti sussistono alla data della notifica del provvedimento di rigetto e alla data odierna. La ricorrente si è sposata ha già avuto una figlia ed è in attesa di un figlio. Il marito è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sul punto si tengono in considerazione i seguenti documenti:
4. buste paga giugno-dicembre 2017; 5. certificazione unica 2019, relativa all'anno 2018; 6. buste paga gennaio-dicembre 2019; 7. certificazione unica 2021, relativa all'anno 2020; 8. referto istologico Ospedale Maria Vittoria di Torino del 5 agosto 2022; 9. certificato di residenza nel Comune di Torino della sig.ra ; 10. certificato di matrimonio della sig.ra ; 11. certificato di nascita Pt_2 Pt_2 Per_2
; 12. contratto di locazione;
13. certificato di residenza e stato di famiglia;
14. permesso
[...] di soggiorno sig. 15. contratto di lavoro a tempo indeterminato sig. Persona_1 Pt_4
16. CU 2024 relativa 2023 sig. e busta paga dicembre 2024; 17. buste
[...] Parte_4 paga del periodo gennaio-marzo 2025; 18. test di gravidanza del 23.4.2025 della ricorrente;
19. referto visita ecografica del 6 maggio 2025; 20. ecografica del 14 maggio 2025; 21. dimissioni a seguito del ricovero dal 13 maggio 2025 al 15 maggio 2025 Pertanto sussistono i presupposti per il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari Alla luce di quanto sin qui esposto è evidente che l'allontanamento della ricorrente dal nostro Paese comporterebbe indubbiamente una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui svolte, il ricorso dev'essere accolto.
Nulla in punto spese tenuto conto che la ricorrente è ammessa provvisoriamente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Accoglie il ricorso e accerta la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2. T.U.I., con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di lavoro. Nulla in punto spese. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino in data 13.10.2025.
Il Presidente est.
DO OB
pagina 4 di 4