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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/09/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6469/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6469/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSA PINTO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. MASSA PINTO ROBERTO
ATTORE contro
(C.F./P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GOZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
GOZZI GIOVANNI
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO GIACINTO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DI DONATO GIACINTO
C.F./P.IVA ), con il patrocinio degli avv.ti CESARE FABRIZIO e Controparte_3 P.IVA_3
CESARE MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio EI difensori
Controparte_4
[...]
[...]
[...]
TERZI CHIAMATI
Oggetto: proprietà.
pagina 1 di 16 Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.12.2022, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio (d'ora Pt_1 Controparte_1 innanzi, per brevità, anche solo “ ) chiedendo, in via preliminare, che venisse accertato ai CP_1 sensi dell'art. 950 c.c. l'esatto confine tra distinte porzioni di immobile facenti parte EI fondi siti in
Vicenza, alla via dell'Edilizia n. 46, catastalmente censiti al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 51, mappali n. 573 sub 10 e sub 51. L'attore chiedeva poi, in via principale e di merito, che venisse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'intervenuto acquisto per usucapione di una porzione della proprietà EI predetti immobili a proprio favore, con condanna della convenuta alla consegna. Spese e compensi di causa rifusi.
In fatto, l'attore esponeva: (i) di essere tecnico del settore sicurezza impiegato in varie realtà commerciali del territorio vicentino e sposato dal 1973 con;
(ii) che la coppia, Controparte_1 nonostante non fosse separata, viveva da tempo alcune problematiche legate a difficoltà caratteriali che aveva spinto l'attore, sin dall'inizio del matrimonio, ad allontanarsi da casa temporaneamente, andando a vivere altrove;
(iii) che con atto di compravendita datato 7.3.2001, rep. n. 157.699 del notaio
Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari - Italease S.p.A. aveva acquistato da Per_1 le unità immobiliari site in Comune di Vicenza e Controparte_5 catastalmente censite al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 51, mappali nn. 573 sub 10 e sub 51, al fine di concederle in locazione finanziaria alla convenuta (iv) che CP_1 CP_1 aveva deciso di acquistare gli immobili locati e, per tale motivo, il contratto di leasing veniva risolto anticipatamente;
(v) di essersi trasferito, in seguito all'allontanamento dalla residenza familiare condivisa con la moglie , presso i locali dell'azienda ricavando all'interno Controparte_1 CP_1 del capannone un appartamento presso il quale soggiornava stabilmente;
(vi) che, proprio al fine di effettuare una diversa distribuzione degli spazi dell'immobile da adibire ad abitazione personale, erano state avviate ed evase le pratiche DIA n. 9324/2001 e n. 9714/2002; (vii) di aver goduto dell'immobile adibito ad abitazione personale in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto, fin dalla data dell'acquisto da parte di (viii) che, inoltre, sussistendo una situazione di incertezza in CP_1 merito all'esatta estensione EI fondi, ovverossia da un lato la porzione adibita ad appartamento pagina 2 di 16 personale e dall'altro lato il restante immobile, si rendeva necessario esperire l'azione di regolamento EI confini ex art. 950 c.c..
In diritto, l'attore deduceva: (a) di aver esercitato, secondo quanto previsto dall'art. 1158 c.c., un potere di fatto sulla porzione EI fondi abitata in modo pacifico, pubblico continuo e ininterrotto, per oltre vent'anni, comportandosi nei confronti EI terzi come unico proprietario del bene;
(b) di aver personalmente provveduto, in quanto tale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento creato, arredandolo e installandovi un autonomo impianto di riscaldamento per l'inverno e di refrigerazione per il periodo estivo;
(c) che, pertanto, la porzione di immobile in questione doveva ormai considerarsi di sua proprietà per averlo acquistato a titolo originario, ritenendo all'uopo sussistenti i presupposti dell'animus e del corpus ai fini dell'usucapione.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 22.3.2023 si costituiva
[...] senza opporsi alle domande attore. Controparte_1
In fatto e in diritto, la convenuta aderiva a quando dedotto e argomentato dall'attore, rappresentava poi che i beni immobili oggetto di causa erano stati definitivamente aggiudicati alla società in CP_4 data 3.2.2023 nella procedura esecutiva immobiliare n. 115/2016 R.G.E. del Tribunale di Vicenza per il prezzo di euro 102.000,00, sicché evidenziava di non essere più legittimata a opporre ulteriori pretese sostanziali nella presente causa.
All'udienza del 5 ottobre 2023 il Giudice, preso atto dell'avvenuto trasferimento dell'immobile con decreto n. cron. 2681/2023, rep. 1102/2023, disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti EI litisconsorti necessari, costituiti dall'aggiudicatario e dai creditori CP_4 ipotecari iscritti, rinviando per la prosecuzione della causa all'udienza del 21 marzo 2024.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 18.12.2023 si costituiva così in giudizio
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) chiedendo il rigetto delle Controparte_2 CP_2 domande avversarie, nonché la condanna dell'attore e della convenuta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 4 c.p.c.. Spese e compensi di causa rifusi.
In fatto e in diritto, la terza chiamata deduceva: (i) che, nel caso di specie, non potevano ritenersi sussistenti i requisiti di un possesso ad usucapionem, stante la collusione tra moglie e marito ai danni EI creditori, i quali dal lontano 2016 avevano intrapreso l'esecuzione immobiliare nei confronti della società convenuta, in particolare , che vantava mutuo fondiario ed ipoteca iscritta sugli CP_2 immobili in questione a garanzia dal 2003; (ii) che l'azione nel presente giudizio era stata promossa dall'attore nell'evidente intento di far sì che così potessero travolgersi, per il tramite dell'accertamento chiesto del diritto di proprietà acquisito a titolo originario a suo favore, i diritti EI terzi creditori, tra i quali spiccava proprio la terza chiamata;
(iii) che, in effetti, di CP_2 Controparte_6
pagina 3 di 16 aveva pignorato in data 17.2.2016 i beni immobili censiti al catasto fabbricati del Comune CP_7 di Vicenza al foglio 51, mappale n. 573 sub 10 e sub 51 appartenenti alla convenuta sulla CP_1 base del credito di euro 158.052,60 avente titolo nel mutuo fondiario di cui all'atto di compravendita del 21.11.2003, garantito da ipoteca volontaria;
(iv) che ella aveva così acquistato siffatto credito a seguito di cartolarizzazione in data 20.12.2017, intervenendo nella promossa esecuzione immobiliare in luogo di Banca NT EI SC di NA S.p.A. e proseguendone così l'attività nella veste di creditore procedente, ipotecario fondiario di primo grado;
(v) che la procedura esecutiva citata si protraeva, come detto, dal 2016 nonostante l'atteggiamento processuale ostruzionistico di in effetti, la CP_1 legale rappresentante della società convenuta debitrice, , con l'appoggio del socio Controparte_1 accomandante e marito, odierno attore, aveva instaurato ben cinque subprocedimenti interinali ex art. 624 c.p.c. laddove lamentava carenze in punto di continuità delle trascrizioni e carenze della relazione ventennale depositata;
(vi) che dagli atti EI predetti subprocedimenti emergeva chiaro l'interesse di a mantenere nell'immobile il conduttore e l'attore come “persona fisica CP_1 Parte_2 attualmente dimorante in modo stabile ivi”; (vii) che già l'esperto estimatore della procedura esecutiva, arch. , dava atto che occupava l'immobile con il consenso della moglie e non contro la Per_2 Pt_1 sua volontà, ciò che doveva escludere già in nuce la possibilità che l'attore avesse maturato il possesso ad usucapionem; (viii) che, ad ogni modo, dalla perizia estimativa dell'immobile esecutato non emergeva alcuna traccia dell'appartamento asseritamente ricavato dall'attore o di altre opere visibili e permanenti in tal senso: le stesse pratiche DIA menzionate da si riferivano a opere necessarie per Pt_1 ricavare locali destinati a ufficio e archivio, nonché per la variazione della destinazione di un locale da spogliatoio a servizio igienico;
(ix) che, in conclusione, l'attore era socio di nella Controparte_1 società di persone convenuta tale circostanza, oltre a comprovare la collusione tra attore e CP_1 convenuta, imponeva il rigetto della domanda attorea, non essendo configurabile un possesso ad usucapionem del socio contro la società di persone di sua appartenenza.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 1.3.2024 si costituiva Controparte_3
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_3 rimettendo al Tribunale la decisione su una eventuale condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. nei confronti dell'attore. Spese e compensi di causa rifusi.
In fatto e in diritto, la terza chiamata deduceva: (a) di essere divenuta in data 1.6.2018 titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore Banco Popolare Soc. Coop., ora Controparte_4
(b) che la cessione pro soluto era stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n.130/1999 e art. 58 del d.lgs. 385/1993 (o Testo Unico Bancario) sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 giugno 2017 n. 74, parte II;
(c) che ai sensi del pagina 4 di 16 combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e 58 del Testo Unico Bancario i privilegi e le garanzie da chiunque prestati in favore della cedente conservavano la loro validità nei confronti del cessionario senza bisogno di alcuna formalità; (d) che tra le posizioni cedute a vi era CP_3 anche il credito originariamente vantato da Banco Popolare Soc. Coop. nei confronti di e CP_1 EI garanti e quest'ultimo odierno attore, a seguito di fusione per Controparte_1 Parte_1 incorporazione con atto del 13.12.2016, rep. n. 13501 racc. 7087 del notaio (e) di essere, in Per_3 particolare, creditrice ipotecaria di secondo grado di in virtù di ipoteca giudiziale derivante CP_1 da decreto ingiuntivo e iscritta presso la Conservatoria di Vicenza ai numeri 19652/2810 per euro
135.000,00 a favore di DIo Bergamasco S.p.A. contro l'odierna convenuta;
(f) di aver conferito, in qualità di cessionaria, mandato a per il recupero del suddetto credito e Controparte_8 di essere quindi legittimata a subentrare nella posizione sostanziale e processuale della cedente;
(g) che nella procedura esecutiva immobiliare n. 115/2016 R.G.E. venivano aperti più subprocedimenti ad iniziativa della società debitrice odierna convenuta tutti conclusisi con pronunce di rigetto CP_1
e condanna alle spese, talvolta anche per lite temeraria;
(h) che dal complesso delle risultanze probatorie ivi assunte emergeva chiaramente l'infondatezza e la temerarietà della domanda attorea: il consulente tecnico d'ufficio e il custode della procedura esecutiva, in effetti, avevano espressamente escluso la presenza di occupanti all'interno dell'immobile staggito;
(i) che, del pari, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio non emergeva l'esistenza di locali adibiti a camera da letto o cucina dai quali desumere l'esistenza di un'unità abitativa utilizzata dall'attore; (l) che le pratiche DIA invocate dall'attore si riferivano a opere necessarie per ricavare locali da destinare a ufficio e archivio, nonché per la variazione della destinazione di un locale da spogliatoio a secondo servizio igienico;
(m) che, secondo quanto dedotto dalla convenuta l'immobile de quo risultava locato alla ditta CP_1
appartenente allo stesso attore: l'occupazione dell'immobile col consenso del Parte_2 proprietario e la corresponsione di un canone di locazione escludevano però il possesso ad usucapionem; (n) che, infine, l'attore era socio accomandante di con partecipazione CP_1 societaria superiore al 50% del capitale sociale, sicché non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione.
All'udienza del 21 marzo 2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di Banca NT EI SC di NA S.p.A., e CP_4 Controparte_4 [...]
. La causa veniva istruita documentalmente e poi trattenuta in decisione alla Controparte_4 udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
* * * pagina 5 di 16 Le domande sono infondate e vanno respinte, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Sulle questioni processuali preliminari.
Va anzitutto chiarito in questa sede che ai sensi dell'art. 111 co. 1 c.p.c. in tema di successione a titolo particolare nel diritto controversi la società convenuta conserva la legittimazione processuale passiva in questo giudizio, posto che il verbale di aggiudicazione del 3.2.2023 in favore della nuova proprietaria degli immobili oggetto di causa (cfr. docc. 2 e 4 - e dunque il decreto di CP_4 CP_1 trasferimento n. 2681/2023 rep. n. 1102/2023 emesso nella procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. n.
115/2016 del Tribunale di Vicenza (cfr. verbale d'udienza del 5/10/2023) - è successivo alla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 7.12.2022.
Si intende dire, che al momento della notifica dell'atto di citazione il trasferimento di proprietà degli immobili censiti al foglio 51, mappale n. 573 sub 10 e 51 in favore dell'aggiudicataria non CP_4 era ancora avvenuto sicché risulta ancora legittimata passiva in questo giudizio in CP_1 relazione alla proposta domanda di usucapione e regolamento confini, in qualità di dante causa.
Va poi premesso che il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, in quanto titolare di un diritto di un diritto reale di cui l'acquisto a titolo originario produce l'estinzione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019: “Nel giudizio avente ad oggetto
l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile”).
Sicché vanno allora esaminate, in quanto è contestata in giudizio la legittimazione processuale EI creditori ipotecari iscritti, le sollevate eccezioni di nullità delle procure alle liti di e CP_2 CP_3
, oltreché le eccezioni aventi ad oggetto la mancata prova della avvenuta cessione del credito in
[...] favore delle terze chiamate succitate, in qualità di creditrici ipotecarie di ovvero aventi ad CP_1 oggetto la censurata mancata prova della comunicazione della cessione in capo alla società convenuta loro debitrice, ciò che renderebbe la cessione a quest'ultima inopponibile.
Quanto al primo profilo, la convenuta deduce che le predette procure sarebbero viziate da nullità perché non sarebbero noti i poteri di e ovverossia di coloro che hanno Parte_3 Persona_4 rilasciato la procura speciale notarile alle società mandatarie ER DI EM S.p.A. (cfr. doc. 1 ) e (cfr. doc. 1 ) affinché procedessero al CP_2 Controparte_8 CP_3
pagina 6 di 16 recupero del credito vantato nei confronti di e dunque si costituissero nel presente CP_1 giudizio, con conseguente nullità dell'intera attività processuale svolta.
L'eccezione è infondata.
Le terze chiamate hanno depositato le procure speciali notarili in questione, peraltro richiamate specificatamente nelle procure alle liti successivamente rilasciate da ER DI EM S.p.A.
e da ai rispettivi difensori costituitisi in questo processo, dalle quali Controparte_8 emerge che il mandato per la gestione, incasso o recupero EI crediti è stato conferito da Pt_3 per in qualità di amministratore unico e legale rappresentante e da per
[...] CP_2 Persona_4
in qualità di amministratore unico. CP_3
In effetti, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha sanzionato con la nullità il vizio della procura alle liti laddove il soggetto conferente i poteri ex art. 83 c.p.c. fosse assolutamente incerto ed impossibile da identificare (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza n. 4717 del 22/02/2025), ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso di specie, laddove nelle due procure alle liti prodotte è chiaramente individuato il soggetto che la conferisce, ER DI EM S.p.A. in qualità di mandataria di
, come da procura notarile speciale del notaio del 31/8/2018 rep. n. 57298 ivi CP_2 Per_5 espressamente richiamata (cfr. doc. 1 ), nonché in qualità di CP_2 Controparte_8 mandataria di , come da procura notarile speciale del notaio del 5/6/2018 rep n. CP_3 Per_6
61382 racc. n. 11769 ivi espressamente richiamata (cfr. doc. 1 ). CP_3
Non solo.
Dall'esame della visura della società prodotta da emerge che effettivamente CP_3 Persona_4
è amministratore unico e rappresentante d'impresa (cfr. doc. 1 prodotto con la terza memoria CP_3 istruttoria), sicché va allora certamente confermata la sussistenza del potere sostanziale in capo al medesimo per conferire mandato a scopo recupero credito alla società Controparte_8
Quanto invece a va precisato quanto segue. CP_2
A ben vedere, la censura della convenuta non colpisce affatto la procura alle liti di , bensì il CP_2 potere sostanziale di colui che per la società ha investito dell'incarico di rappresentanza la CP_2 mandataria ER DI EM S.p.A. (ovverossia , questione che tuttavia Parte_3 attiene dunque al contratto di mandato concluso tra e ER DI EM S.p.a., ma CP_2 non alla procura alle liti firmata da quest'ultima, con la conseguenza che l'attività processuale svolta dai difensori ivi delegati è scevra di qualsivoglia vizio di nullità.
Avuto riguardo poi alla sollevata eccezione avente ad oggetto il difetto di prova circa la titolarità del credito fatto valere in questa sede dalle terze chiamate (oltreché in sede di procedura esecutiva n.
115/2016 del Tribunale di Vicenza), va evidenziato quanto segue. pagina 7 di 16 e deducono di essere cessionarie rispettivamente di Banca NT EI SC CP_2 CP_9 di NA S.p.A. (già creditrice ipotecaria di primo grado in virtù di ipoteca volontaria derivante da mutuo fondiario) e di (già creditrice ipotecaria di secondo grado in virtù di ipoteca Controparte_4 giudiziale derivante da decreto ingiuntivo).
La cessione risulta documentata e l'eccezione va così respinta.
In effetti, la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito ha ritenuto che la prova della cessione
(e dunque della titolarità) del credito oggetto di cessione in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 (c.d. legge sulle cartolarizzazioni) e 58 Testo Unico Bancario può essere offerta in giudizio non solo per il tramite dell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, bensì da qualsiasi altro documento prodotto in giudizio idoneo ad identificare il credito in questione e la sua titolarità in capo alla cessionaria, ivi incluso il contratto di cessione od il possesso di un titolo esecutivo (cfr. per quanto d'interesse, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21821: “In tema di procedimento prefallimentare, il creditore istante, che assuma d'essere cessionario di crediti in blocco in forza di un contratto concluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n.
130/1999, stipulato nel contesto di una procedura di cartolarizzazione, può dar prova della propria legittimazione attiva con ogni mezzo, compresa eventuale documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale mediante avviso inserito nel foglio Inserzioni ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, purché il compendio documentale complessivamente offerto identifichi
l'oggetto EI rapporti trasferiti”; Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza, 20/07/2023, n. 2230: “In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., il soggetto cessionario che si afferma successore ha l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale. Al riguardo, se la prova primaria è sicuramente costituita dalla produzione del contratto di cessione, il cessionario può comunque soddisfare tale prova anche tramite la produzione dell'estratto di cessione pubblicato in G.U., purché
l'avviso pubblicato sia sufficientemente chiaro e determinato quanto agli elementi identificativi dello specifico credito. Qualora, invece, l'estratto pubblicato in G.U. non consenta di ricondurre senza incertezze il credito controverso tra quelli oggetto di cessione per cartolarizzazione e il sedicente cessionario non abbia prodotto in giudizio neanche il contratto di cessione, la prova dell'avvenuta cessione può essere integrata anche con eventuali comunicazioni stragiudiziali al ceduto, con cui sia stata data adeguata notizia della cessione, dichiarazioni confessorie del cedente o possesso di un titolo esecutivo”).
Ciò posto, va allora messo in luce che ha provveduto a depositare sia l'atto di intervento ex CP_2 art. 111 c.p.c. depositato nella procedura esecutiva R.G.E. 115/2016 del Tribunale di Vicenza in qualità pagina 8 di 16 di cessionaria del credito vantato dalla cedente NT EI SC di NA S.p.A. nei confronti di
(cfr. doc. 9 ) sia la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente NT CP_1 CP_2 EI SC di NA S.p.A. in cui si dà atto dell'operazione di cartolarizzazione del 20.12.2017 riguardante anche il credito vantato nei confronti della convenuta e per cui è causa derivante dal mutuo ipotecario n. 554047965/conto corrente fil. 02745/ rapporto 000001415, quest'ultimo altresì prodotto
(cfr. docc. 7 e 20 ). CP_2
ha invece provveduto a depositare l'estratto di cessione in blocco del 7.6.2018 pubblicato CP_3 in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 3 ), nonché l'atto di intervento depositato nella procedura CP_3 esecutiva succitata in qualità di cessionaria del credito dalla cedente (cfr. doc. 2 CP_4 CP_3 allegato alla terza memoria istruttoria), il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3024/2012 del Tribunale di Vicenza (emesso in favore di Banco Popolare Società Cooperativa poi divenuto
[...]
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 13/12/2016: cfr. doc. 4 ) in base CP_4 CP_3 al quale è stata iscritta ipoteca sui beni immobili oggetto di causa della convenuta in data 7.11.2012 Cont (cfr. doc. 5 ). ha poi prodotto l'elenco EI crediti oggetto della cessione CP_3 CP_3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in cui a pag. 234 emerge effettivamente la presenza di una posizione creditoria relativa a “prestito imprese chirografario” ben riconducibile al credito oggetto ceduto da cfr. docc. 3 e 4 allegati alla terza memoria istruttoria). CP_4 CP_3
Alla luce di tutto quanto precede e per quanto rileva ai fini della legittimazione processuale nel presente giudizio (in cui e sono state chiamate in causa ex art. 102 c.p.c. in qualità di CP_2 CP_3 creditori ipotecari iscritti relativamente alla procedura esecutiva RGE 115/2016) va allora ritenuta sufficientemente provata la effettiva cessione del credito oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 115/2016 del Tribunale di Vicenza in favore di e nei confronti della CP_2 CP_3 debitrice esecutata CP_1
Va comunque evidenziato, che la titolarità effettiva delle terze chiamate del diritto di credito vantato nei confronti della odierna convenuta è evidentemente questione di merito già decisa in sede esecutiva, conclusasi comunque con il decreto di trasferimento immobiliare in favore di CP_4
La convenuta eccepisce infine la mancata comunicazione della cessione del credito da parte delle cessionarie, ritenendo ciò ostativo alla opponibilità della cessione del credito nei propri confronti.
Pur ribadendo che la questione viene affrontata in questa sede solo ai fini della legittimazione processuale delle terze chiamate, che è contestata in giudizio dalla convenuta, va evidenziato che la cessione in blocco prevista dagli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 (c.d. legge sulle cartolarizzazioni) e
58 Testo Unico Bancario prevede ex lege che la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale
pagina 9 di 16 sostituisca per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. la notificazione della predetta cessione al debitore ceduto.
La opponibilità al debitore ceduto del credito ceduto alle cessionarie è comunque questione, si ribadisce, evidentemente già decisa in sede esecutiva. Anche per questa ragione, non assume rilevanza alcuna la censurata mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
La questione va allora disattesa.
2. Sulla domanda di usucapione.
La domanda di usucapione proposta da è infondata, per le ragioni in appresso. Pt_1
Deve anzitutto ribadirsi il rigetto delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, siccome superflue ai fini del decidere, tenuto conto delle circostanze documentate che si vanno ad esporre e che impongono di ritenere comunque infondata la domanda per carenza EI presupposti.
In effetti, chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 1158 c.c. deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva della proprietà del bene immobile a titolo originario e, quindi, il maturato possesso uti dominus continuo, pacifico, pubblico, ininterrotto, non equivoco, per oltre vent'anni con animus del proprietario, rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria sul bene, manifestata attraverso un'attività contrastante ed incompatibile con il possesso altrui.
L'assolvimento di tale onere probatorio da parte dell'attore va scrutinato in giudizio con estremo rigore, attesa la natura degli effetti che tale acquisto a titolo originario della proprietà inevitabilmente comporta (cfr. Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573: “Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale”).
Risulta tuttavia sconfessata in giudizio la prospettazione attorea nella parte in cui egli allega di aver posseduto, come ne fosse a tutti gli effetti proprietario, la porzione di area oggetto di causa. pagina 10 di 16 Anzitutto la relazione dell'arch. depositata nell'ambito del procedimento esecutivo R.G.E. n. Per_2
115/2016 risalente al 2019 dimostra chiaramente l'inesistenza di qualsivoglia area ricavata presso i luoghi di causa precipuamente costituente un appartamentino in esclusivo godimento all'attore (cfr. doc. 15 ). Ha rilevato tuttavia l'esistenza degli spazi, tra cui i locali igienici, di cui ha CP_2 Pt_1 dato evidenza documentale in giudizio, che tuttavia non sono dirimenti al fine di ritenere provato un possesso uti dominus dell'area (cfr. docc. 6 e 7 . Pt_1
Anche gli atti relativi al predetto procedimento esecutivo, depositati in giudizio dalle terze chiamate, documentano al momento dell'ispezione da parte del custode l'assenza di occupazione da parte dell'attore in qualità di persona fisica, rilevando invece la sussistenza di un contratto di locazione con la ditta pure allo stesso riferibile (cfr. doc. 9 ). Parte_2 CP_3
Va poi messo in luce che la titolarità dell'area de qua, prima dell'evidente decreto di trasferimento in favore di era in capo alla società convenuta che tuttavia è società di persone CP_4 CP_1 di cui , moglie dell'attore, è sia socia accomandataria sia legale rappresentante mentre Controparte_1
l'attore stesso è socio accomandante detentore della quota maggioritaria (cfr. doc. 18 ). CP_2
Ne discende allora che, a ben vedere, svolge domanda di acquisto della proprietà a titolo Pt_1 originario di una porzione di immobile di cui egli è già proprietario in qualità di socio di maggioranza di CP_1
Deve allora essere offerta in giudizio – ad ogni modo - la prova che da una mera detenzione dell'immobile, in qualità di socio di abbia invece maturato un possesso del bene a CP_1 Pt_1 scopo personale in contrasto ed in opposizione alla volontà della moglie, l'altra comproprietaria socia;
si tratta della prova del mutamento della detenzione nel possesso (art. 1141 co. 2 c.c.).
Detta prova è però mancata.
In considerazione EI rapporti societari e familiari intercorrenti tra in qualità di parte Pt_1 usucapente, e in qualità di società di persone proprietaria dell'immobile destinataria della CP_1 domanda giudiziale, la prova del mutamento della detenzione in possesso andava offerta nella fattispecie concreta con particolare rigore, posto che – come eccepiscono in giudizio le terze chiamate, che lamentano una collusione tra moglie e marito – gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non sono idonei a fondare l'acquisto del possesso per usucapire (art. 1144 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità e merito sul punto è fortemente consolidata (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 03/07/2019, n. 17880: “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione - assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non pagina 11 di 16 modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario”;
Corte d'Appello Torino, Sez. II, Sentenza, 09/09/2020, n. 887: “In tema di usucapione, per accertare se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ.,
a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, ed il relativo apprezzamento attiene al fatto ed è demandato al giudice di merito”; per quanto d'interesse,
Corte d'Appello Roma, Sez. VII, Sentenza, 07/02/2024, n. 878: “In presenza di un rapporto di parentela esistente tra il proprietario del bene e il suo utilizzatore ben può presumersi, in difetto di prova contraria, che l'eventuale utilizzo estivo del locale possa derivare da una mera tolleranza del primo. Ne deriva che in mancanza della rigorosa prova (art. 2697, c. I, c.c.) dell'allegato possesso, è corretto ritenere non provata la sussistenza dell'usucapione dovendosi la fattispecie acquisitiva fondarsi su una rigorosa valutazione degli elementi di prova”; Tribunale Cassino, 17/04/2014, n. 406:
“Deve respingersi la domanda di usucapione nel caso in cui non siano comprovati tutti gli elementi richiesti dalla normativa in merito ai requisiti di fondatezza e validità dell'azione proposta rappresentati dal possesso continuativo, ininterrotto, e non per mera tolleranza, del bene immobile, dall'animus di possedere il bene uti dominus che escluda la mera detenzione dello stesso e, nel caso in cui tra le parti vi siano legami parentali o di società, da una prova più rigorosa in ordine all'animus che ha mosso l'esercizio della signoria sul bene non risultando sufficiente il ricorso alla presunzione di possesso ai sensi dell'art. 1144 del codice civile stante la particolarità del legame sussistente tra le parti in causa”).
In effetti, non ha dimostrato con rigore né di aver avuto la materiale disponibilità di una parte Pt_1 del compendio immobiliare de quo in via esclusiva per tutto il tempo necessario ad usucapire, tenuto conto dell'assenza di prova documentale dell'esistenza del lamentato appartamento quantomeno a far data dal 30.10.2019, data di redazione della perizia dell'arch. (cfr. doc. 15 ) e del Per_2 CP_2 contenuto del verbale di sopralluogo che non ha rilevato la presenza della parte stessa in loco (cfr. doc.
9 ), né ha dimostrato – ad ogni buon conto - di aver comunque mutato la propria CP_3 detenzione in possesso, manifestando così la propria volontà di possedere il bene uti dominus contro la volontà della moglie. pagina 12 di 16 Le prove testimoniali articolate in giudizio, anche se ammesse, non sarebbero state utili al fine di provare la sussistenza EI presupposti della fattispecie acquisitiva nel caso di specie, posto che non sono state capitolate circostanze rilevanti volte a contrastare un così già pregnante quadro probatorio documentale di causa, ben solido in senso completamente opposto alla prospettazione attorea.
Ad ulteriore conforto di quanto immediatamente precede, va in effetti osservato che le pratiche DIA del
2001 e 2002 invocate e depositate dall'attore in giudizio, a ben vedere riguardano interventi finalizzati al ricavo di ambienti con destinazione ufficio archivio e di un secondo bagno, e dunque affatto finalizzati alla costituzione di un appartamento privato come lamenta l'attore, sicché anche per questa ragione va ritenuto insussistente il corpus possessionis della fattispecie acquisitiva (cfr. doc. 4 e Pt_1 doc. 16 ). CP_2
Ma vi è di più.
L'attore deduce di essersi trasferito nel succitato appartamentino creato presso i luoghi di causa a partire dall'acquisto dell'immobile da parte di nel 2003 con atto a rogito notar CP_1 Per_1 del 2/12/2003 rep. n. 176.625 racc. n. 30.918 (cfr. doc. 3 , tant'è che egli assume di averne Pt_1 goduto “sin dalla data di acquisto” (cfr. atto di citazione, pag. 2). Da ciò ne discende allora inevitabilmente che, a far data dal 2.12.2003 fino alla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio del 7.12.2022, il ventennio utile ad usucapire non era certamente ancora decorso.
Ma il ventennio utile ad usucapire non va comunque ritenuto sussistente anche per una diversa e più pregnante ragione, che riguarda l'esistenza, a far data dal 16.2.2016, del procedimento esecutivo
R.G.E. n. 115/2016 a carico di parte convenuta, attivato da Banca NT EI SC di NA S.p.A. in qualità di creditore procedente con atto di pignoramento notificato a e ricevuto a mani CP_1 proprio dal socio (cfr. doc. 5 ). In effetti, da un lato, la pendenza della procedura Pt_1 CP_2 esecutiva apertasi a seguito di pignoramento e la materiale apprensione EI beni da parte del nominato custode, esclude certamente che a far data dal 2018-2019 possa aver maturato il possesso uti Pt_1 dominus rilevante ex art. 1158 c.c. esclusivo e pacifico (cfr. doc. 14 ), dall'altro lato, la CP_2 circostanza a maggior ragione comprova che il rapporto comunque esistente tra il bene immobile e l'attore (per il tramite dell'affitto EI locali a fosse certamente noto alla società Parte_2 convenuta e così all'altra socia, moglie dell'odierno attore, a riprova di un atteggiamento di mera tolleranza rispetto alla detenzione manifestata da quest'ultimo sul bene.
Per tutte queste ragioni, la domanda di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione va dunque rigettata.
3. Sull'actio finium regundorum di cui all'art. 950 c.c..
La domanda parimenti proposta da ex art. 950 c.c. è altresì infondata e va respinta. Pt_1
pagina 13 di 16 In effetti, i presupposti dell'azione di regolamento di confini sono costituiti da una incertezza di confini di tipo oggettivo (mancanza di limite apparente tra fondi) o di tipo soggettivo (contestazione EI confini esistenti tra fondi), che tuttavia non ricorrono nel caso di specie.
Si intende dire, che tenuto conto del rigetto della domanda di usucapione e dell'avvenuto trasferimento della proprietà in capo alla terza chiamata contumace a seguito di esecuzione forzata, sono CP_4 risultati assenti contestazioni di tipo oggettivo e soggettivo sui confini riguardanti il compendio immobiliare dato dal mappale n. 573 sub 10 e sub 51, di cui comunque è stato provato in giudizio, per mezzo della pronuncia di rigetto, il difetto dell'acquisto, anche solo in parte, della qualità di proprietario a titolo originario in capo all'attore.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno integramente compensate tra attore e società convenuta per ragioni gravi ed eccezionali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, tenuto conto che quest'ultima non si è mai opposta alle domande proposte da pur lamentandosi di non vantare più alcuna Pt_1 posizione processuale idonea per poterlo contraddire, affermazione smentita in parte motiva.
L'attore va invece condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle terze chiamate costituite in giudizio in virtù del principio della soccombenza. La liquidazione segue in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa pari al valore della controversia indicato da parte attrice (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), importi medi per tutte le fasi di giudizio, non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
5. Sulla richiesta di condanna per lite temeraria.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'attore soccombente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. come richiesto da e , tenuto conto che dall'intero compendio probatorio di causa è CP_2 CP_3 risultata evidente l'inconsistenza giuridica e la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa da non solo perché intrapresa in evidente assenza EI presupposti per l'usucapione sia di tipo Pt_1 oggettivo che soggettivo (corpus possessionis ed animus possidendi), ma perché intrapresa in giudizio unicamente nei confronti della società di persone convenuta di cui l'attore è emerso essere socio accomandante di maggioranza, circostanza questa taciuta in sede di atto di citazione, e di cui parimenti la moglie, , è emersa essere socia accomandataria e legale rappresentante. Non solo. Controparte_1
Tenuto conto dell'avvio della procedura esecutiva a far data dal 2016 nei confronti di con CP_1 atto di pignoramento promosso dal creditore procedente Banca NT EI SC di NA S.p.A. ed apprensione EI beni immobili in questione da parte del custode della procedura, ha Pt_1 consapevolmente tenuto in questo giudizio, proponendo la domanda di usucapione nel 2022 e pedissequa azione di regolamento confini, una condotta processuale consapevolmente contraria alle pagina 14 di 16 regole di correttezza e buona fede, poiché qualsivoglia pacifico, incontestato ed esclusivo possesso uti dominus egli avesse esercitato in contrapposizione alla volontà della moglie (ciò che si ribadisce, non è stato provato in causa) è stato evidentemente interrotto ed è definitivamente cessato con l'avvento della procedura esecutiva ed il coinvolgimento di tutti gli organi adibiti alla stessa a seguito di nomina del
Tribunale ben prima che decorresse il termine ventennale per usucapire (cfr. Corte d'Appello Napoli,
Sez. III, Sentenza, 03/06/2025, n. 2815: “La condanna per lite temeraria può essere emanata direttamente dal giudice, senza necessità di domanda di parte o prova del danno, quando sia accertata la malafede o colpa grave della parte soccombente, dimostrata dall'inconsistenza giuridica e pretestuosità delle iniziative giudiziarie”; Corte d'Appello Ancona, Sez. II, Sentenza, 28/10/2019, n.
1535: “I presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione”; Tribunale
Milano, Sez. VI, Sentenza, 09/01/2020, n. 77: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza EI motivi di impugnazione”;
Tribunale Palermo, Sez. II, Sentenza, 06/11/2019, n. 4832: “Ai fini dell'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presupposto indefettibile è
l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà”).
pagina 15 di 16 La somma va stabilita in via equitativa pari ad euro 500,00 in favore di ciascuna delle due terze chiamate in causa che hanno dovuto resistere in giudizio in opposizione ad una azione svolta in spregio ai canoni di correttezza e buona fede processuale.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 co. 1 e co. 2 c.p.c., non essendo stato provato il danno patito da e suscettibile di ristoro. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6469/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di usucapione proposta da Parte_1
2. RIGETTA la domanda di regolamento di confini proposta da Parte_1
3. CONDANNA ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di una somma in favore Parte_1 di pari ad euro 500,00. Controparte_2
4. CONDANNA ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di una somma in favore Parte_1 di pari ad euro 500,00. Controparte_3
5. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
6. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_2 quantifica pari 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge.
7. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_3 quantifica pari 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge.
8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 7 settembre 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6469/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSA PINTO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. MASSA PINTO ROBERTO
ATTORE contro
(C.F./P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GOZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
GOZZI GIOVANNI
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI DONATO GIACINTO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DI DONATO GIACINTO
C.F./P.IVA ), con il patrocinio degli avv.ti CESARE FABRIZIO e Controparte_3 P.IVA_3
CESARE MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio EI difensori
Controparte_4
[...]
[...]
[...]
TERZI CHIAMATI
Oggetto: proprietà.
pagina 1 di 16 Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.12.2022, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ) conveniva in giudizio (d'ora Pt_1 Controparte_1 innanzi, per brevità, anche solo “ ) chiedendo, in via preliminare, che venisse accertato ai CP_1 sensi dell'art. 950 c.c. l'esatto confine tra distinte porzioni di immobile facenti parte EI fondi siti in
Vicenza, alla via dell'Edilizia n. 46, catastalmente censiti al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 51, mappali n. 573 sub 10 e sub 51. L'attore chiedeva poi, in via principale e di merito, che venisse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'intervenuto acquisto per usucapione di una porzione della proprietà EI predetti immobili a proprio favore, con condanna della convenuta alla consegna. Spese e compensi di causa rifusi.
In fatto, l'attore esponeva: (i) di essere tecnico del settore sicurezza impiegato in varie realtà commerciali del territorio vicentino e sposato dal 1973 con;
(ii) che la coppia, Controparte_1 nonostante non fosse separata, viveva da tempo alcune problematiche legate a difficoltà caratteriali che aveva spinto l'attore, sin dall'inizio del matrimonio, ad allontanarsi da casa temporaneamente, andando a vivere altrove;
(iii) che con atto di compravendita datato 7.3.2001, rep. n. 157.699 del notaio
Banca Centrale per il Leasing delle Banche Popolari - Italease S.p.A. aveva acquistato da Per_1 le unità immobiliari site in Comune di Vicenza e Controparte_5 catastalmente censite al catasto fabbricati del medesimo Comune al foglio 51, mappali nn. 573 sub 10 e sub 51, al fine di concederle in locazione finanziaria alla convenuta (iv) che CP_1 CP_1 aveva deciso di acquistare gli immobili locati e, per tale motivo, il contratto di leasing veniva risolto anticipatamente;
(v) di essersi trasferito, in seguito all'allontanamento dalla residenza familiare condivisa con la moglie , presso i locali dell'azienda ricavando all'interno Controparte_1 CP_1 del capannone un appartamento presso il quale soggiornava stabilmente;
(vi) che, proprio al fine di effettuare una diversa distribuzione degli spazi dell'immobile da adibire ad abitazione personale, erano state avviate ed evase le pratiche DIA n. 9324/2001 e n. 9714/2002; (vii) di aver goduto dell'immobile adibito ad abitazione personale in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto, fin dalla data dell'acquisto da parte di (viii) che, inoltre, sussistendo una situazione di incertezza in CP_1 merito all'esatta estensione EI fondi, ovverossia da un lato la porzione adibita ad appartamento pagina 2 di 16 personale e dall'altro lato il restante immobile, si rendeva necessario esperire l'azione di regolamento EI confini ex art. 950 c.c..
In diritto, l'attore deduceva: (a) di aver esercitato, secondo quanto previsto dall'art. 1158 c.c., un potere di fatto sulla porzione EI fondi abitata in modo pacifico, pubblico continuo e ininterrotto, per oltre vent'anni, comportandosi nei confronti EI terzi come unico proprietario del bene;
(b) di aver personalmente provveduto, in quanto tale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento creato, arredandolo e installandovi un autonomo impianto di riscaldamento per l'inverno e di refrigerazione per il periodo estivo;
(c) che, pertanto, la porzione di immobile in questione doveva ormai considerarsi di sua proprietà per averlo acquistato a titolo originario, ritenendo all'uopo sussistenti i presupposti dell'animus e del corpus ai fini dell'usucapione.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 22.3.2023 si costituiva
[...] senza opporsi alle domande attore. Controparte_1
In fatto e in diritto, la convenuta aderiva a quando dedotto e argomentato dall'attore, rappresentava poi che i beni immobili oggetto di causa erano stati definitivamente aggiudicati alla società in CP_4 data 3.2.2023 nella procedura esecutiva immobiliare n. 115/2016 R.G.E. del Tribunale di Vicenza per il prezzo di euro 102.000,00, sicché evidenziava di non essere più legittimata a opporre ulteriori pretese sostanziali nella presente causa.
All'udienza del 5 ottobre 2023 il Giudice, preso atto dell'avvenuto trasferimento dell'immobile con decreto n. cron. 2681/2023, rep. 1102/2023, disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti EI litisconsorti necessari, costituiti dall'aggiudicatario e dai creditori CP_4 ipotecari iscritti, rinviando per la prosecuzione della causa all'udienza del 21 marzo 2024.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 18.12.2023 si costituiva così in giudizio
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) chiedendo il rigetto delle Controparte_2 CP_2 domande avversarie, nonché la condanna dell'attore e della convenuta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 4 c.p.c.. Spese e compensi di causa rifusi.
In fatto e in diritto, la terza chiamata deduceva: (i) che, nel caso di specie, non potevano ritenersi sussistenti i requisiti di un possesso ad usucapionem, stante la collusione tra moglie e marito ai danni EI creditori, i quali dal lontano 2016 avevano intrapreso l'esecuzione immobiliare nei confronti della società convenuta, in particolare , che vantava mutuo fondiario ed ipoteca iscritta sugli CP_2 immobili in questione a garanzia dal 2003; (ii) che l'azione nel presente giudizio era stata promossa dall'attore nell'evidente intento di far sì che così potessero travolgersi, per il tramite dell'accertamento chiesto del diritto di proprietà acquisito a titolo originario a suo favore, i diritti EI terzi creditori, tra i quali spiccava proprio la terza chiamata;
(iii) che, in effetti, di CP_2 Controparte_6
pagina 3 di 16 aveva pignorato in data 17.2.2016 i beni immobili censiti al catasto fabbricati del Comune CP_7 di Vicenza al foglio 51, mappale n. 573 sub 10 e sub 51 appartenenti alla convenuta sulla CP_1 base del credito di euro 158.052,60 avente titolo nel mutuo fondiario di cui all'atto di compravendita del 21.11.2003, garantito da ipoteca volontaria;
(iv) che ella aveva così acquistato siffatto credito a seguito di cartolarizzazione in data 20.12.2017, intervenendo nella promossa esecuzione immobiliare in luogo di Banca NT EI SC di NA S.p.A. e proseguendone così l'attività nella veste di creditore procedente, ipotecario fondiario di primo grado;
(v) che la procedura esecutiva citata si protraeva, come detto, dal 2016 nonostante l'atteggiamento processuale ostruzionistico di in effetti, la CP_1 legale rappresentante della società convenuta debitrice, , con l'appoggio del socio Controparte_1 accomandante e marito, odierno attore, aveva instaurato ben cinque subprocedimenti interinali ex art. 624 c.p.c. laddove lamentava carenze in punto di continuità delle trascrizioni e carenze della relazione ventennale depositata;
(vi) che dagli atti EI predetti subprocedimenti emergeva chiaro l'interesse di a mantenere nell'immobile il conduttore e l'attore come “persona fisica CP_1 Parte_2 attualmente dimorante in modo stabile ivi”; (vii) che già l'esperto estimatore della procedura esecutiva, arch. , dava atto che occupava l'immobile con il consenso della moglie e non contro la Per_2 Pt_1 sua volontà, ciò che doveva escludere già in nuce la possibilità che l'attore avesse maturato il possesso ad usucapionem; (viii) che, ad ogni modo, dalla perizia estimativa dell'immobile esecutato non emergeva alcuna traccia dell'appartamento asseritamente ricavato dall'attore o di altre opere visibili e permanenti in tal senso: le stesse pratiche DIA menzionate da si riferivano a opere necessarie per Pt_1 ricavare locali destinati a ufficio e archivio, nonché per la variazione della destinazione di un locale da spogliatoio a servizio igienico;
(ix) che, in conclusione, l'attore era socio di nella Controparte_1 società di persone convenuta tale circostanza, oltre a comprovare la collusione tra attore e CP_1 convenuta, imponeva il rigetto della domanda attorea, non essendo configurabile un possesso ad usucapionem del socio contro la società di persone di sua appartenenza.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 1.3.2024 si costituiva Controparte_3
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) chiedendo il rigetto della domanda attorea e CP_3 rimettendo al Tribunale la decisione su una eventuale condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. nei confronti dell'attore. Spese e compensi di causa rifusi.
In fatto e in diritto, la terza chiamata deduceva: (a) di essere divenuta in data 1.6.2018 titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore Banco Popolare Soc. Coop., ora Controparte_4
(b) che la cessione pro soluto era stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n.130/1999 e art. 58 del d.lgs. 385/1993 (o Testo Unico Bancario) sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 giugno 2017 n. 74, parte II;
(c) che ai sensi del pagina 4 di 16 combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e 58 del Testo Unico Bancario i privilegi e le garanzie da chiunque prestati in favore della cedente conservavano la loro validità nei confronti del cessionario senza bisogno di alcuna formalità; (d) che tra le posizioni cedute a vi era CP_3 anche il credito originariamente vantato da Banco Popolare Soc. Coop. nei confronti di e CP_1 EI garanti e quest'ultimo odierno attore, a seguito di fusione per Controparte_1 Parte_1 incorporazione con atto del 13.12.2016, rep. n. 13501 racc. 7087 del notaio (e) di essere, in Per_3 particolare, creditrice ipotecaria di secondo grado di in virtù di ipoteca giudiziale derivante CP_1 da decreto ingiuntivo e iscritta presso la Conservatoria di Vicenza ai numeri 19652/2810 per euro
135.000,00 a favore di DIo Bergamasco S.p.A. contro l'odierna convenuta;
(f) di aver conferito, in qualità di cessionaria, mandato a per il recupero del suddetto credito e Controparte_8 di essere quindi legittimata a subentrare nella posizione sostanziale e processuale della cedente;
(g) che nella procedura esecutiva immobiliare n. 115/2016 R.G.E. venivano aperti più subprocedimenti ad iniziativa della società debitrice odierna convenuta tutti conclusisi con pronunce di rigetto CP_1
e condanna alle spese, talvolta anche per lite temeraria;
(h) che dal complesso delle risultanze probatorie ivi assunte emergeva chiaramente l'infondatezza e la temerarietà della domanda attorea: il consulente tecnico d'ufficio e il custode della procedura esecutiva, in effetti, avevano espressamente escluso la presenza di occupanti all'interno dell'immobile staggito;
(i) che, del pari, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio non emergeva l'esistenza di locali adibiti a camera da letto o cucina dai quali desumere l'esistenza di un'unità abitativa utilizzata dall'attore; (l) che le pratiche DIA invocate dall'attore si riferivano a opere necessarie per ricavare locali da destinare a ufficio e archivio, nonché per la variazione della destinazione di un locale da spogliatoio a secondo servizio igienico;
(m) che, secondo quanto dedotto dalla convenuta l'immobile de quo risultava locato alla ditta CP_1
appartenente allo stesso attore: l'occupazione dell'immobile col consenso del Parte_2 proprietario e la corresponsione di un canone di locazione escludevano però il possesso ad usucapionem; (n) che, infine, l'attore era socio accomandante di con partecipazione CP_1 societaria superiore al 50% del capitale sociale, sicché non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione.
All'udienza del 21 marzo 2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di Banca NT EI SC di NA S.p.A., e CP_4 Controparte_4 [...]
. La causa veniva istruita documentalmente e poi trattenuta in decisione alla Controparte_4 udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
* * * pagina 5 di 16 Le domande sono infondate e vanno respinte, per le ragioni di seguito enunciate.
1. Sulle questioni processuali preliminari.
Va anzitutto chiarito in questa sede che ai sensi dell'art. 111 co. 1 c.p.c. in tema di successione a titolo particolare nel diritto controversi la società convenuta conserva la legittimazione processuale passiva in questo giudizio, posto che il verbale di aggiudicazione del 3.2.2023 in favore della nuova proprietaria degli immobili oggetto di causa (cfr. docc. 2 e 4 - e dunque il decreto di CP_4 CP_1 trasferimento n. 2681/2023 rep. n. 1102/2023 emesso nella procedura esecutiva iscritta al n. R.G.E. n.
115/2016 del Tribunale di Vicenza (cfr. verbale d'udienza del 5/10/2023) - è successivo alla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 7.12.2022.
Si intende dire, che al momento della notifica dell'atto di citazione il trasferimento di proprietà degli immobili censiti al foglio 51, mappale n. 573 sub 10 e 51 in favore dell'aggiudicataria non CP_4 era ancora avvenuto sicché risulta ancora legittimata passiva in questo giudizio in CP_1 relazione alla proposta domanda di usucapione e regolamento confini, in qualità di dante causa.
Va poi premesso che il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, in quanto titolare di un diritto di un diritto reale di cui l'acquisto a titolo originario produce l'estinzione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 29325 del 13/11/2019: “Nel giudizio avente ad oggetto
l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile”).
Sicché vanno allora esaminate, in quanto è contestata in giudizio la legittimazione processuale EI creditori ipotecari iscritti, le sollevate eccezioni di nullità delle procure alle liti di e CP_2 CP_3
, oltreché le eccezioni aventi ad oggetto la mancata prova della avvenuta cessione del credito in
[...] favore delle terze chiamate succitate, in qualità di creditrici ipotecarie di ovvero aventi ad CP_1 oggetto la censurata mancata prova della comunicazione della cessione in capo alla società convenuta loro debitrice, ciò che renderebbe la cessione a quest'ultima inopponibile.
Quanto al primo profilo, la convenuta deduce che le predette procure sarebbero viziate da nullità perché non sarebbero noti i poteri di e ovverossia di coloro che hanno Parte_3 Persona_4 rilasciato la procura speciale notarile alle società mandatarie ER DI EM S.p.A. (cfr. doc. 1 ) e (cfr. doc. 1 ) affinché procedessero al CP_2 Controparte_8 CP_3
pagina 6 di 16 recupero del credito vantato nei confronti di e dunque si costituissero nel presente CP_1 giudizio, con conseguente nullità dell'intera attività processuale svolta.
L'eccezione è infondata.
Le terze chiamate hanno depositato le procure speciali notarili in questione, peraltro richiamate specificatamente nelle procure alle liti successivamente rilasciate da ER DI EM S.p.A.
e da ai rispettivi difensori costituitisi in questo processo, dalle quali Controparte_8 emerge che il mandato per la gestione, incasso o recupero EI crediti è stato conferito da Pt_3 per in qualità di amministratore unico e legale rappresentante e da per
[...] CP_2 Persona_4
in qualità di amministratore unico. CP_3
In effetti, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha sanzionato con la nullità il vizio della procura alle liti laddove il soggetto conferente i poteri ex art. 83 c.p.c. fosse assolutamente incerto ed impossibile da identificare (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza n. 4717 del 22/02/2025), ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso di specie, laddove nelle due procure alle liti prodotte è chiaramente individuato il soggetto che la conferisce, ER DI EM S.p.A. in qualità di mandataria di
, come da procura notarile speciale del notaio del 31/8/2018 rep. n. 57298 ivi CP_2 Per_5 espressamente richiamata (cfr. doc. 1 ), nonché in qualità di CP_2 Controparte_8 mandataria di , come da procura notarile speciale del notaio del 5/6/2018 rep n. CP_3 Per_6
61382 racc. n. 11769 ivi espressamente richiamata (cfr. doc. 1 ). CP_3
Non solo.
Dall'esame della visura della società prodotta da emerge che effettivamente CP_3 Persona_4
è amministratore unico e rappresentante d'impresa (cfr. doc. 1 prodotto con la terza memoria CP_3 istruttoria), sicché va allora certamente confermata la sussistenza del potere sostanziale in capo al medesimo per conferire mandato a scopo recupero credito alla società Controparte_8
Quanto invece a va precisato quanto segue. CP_2
A ben vedere, la censura della convenuta non colpisce affatto la procura alle liti di , bensì il CP_2 potere sostanziale di colui che per la società ha investito dell'incarico di rappresentanza la CP_2 mandataria ER DI EM S.p.A. (ovverossia , questione che tuttavia Parte_3 attiene dunque al contratto di mandato concluso tra e ER DI EM S.p.a., ma CP_2 non alla procura alle liti firmata da quest'ultima, con la conseguenza che l'attività processuale svolta dai difensori ivi delegati è scevra di qualsivoglia vizio di nullità.
Avuto riguardo poi alla sollevata eccezione avente ad oggetto il difetto di prova circa la titolarità del credito fatto valere in questa sede dalle terze chiamate (oltreché in sede di procedura esecutiva n.
115/2016 del Tribunale di Vicenza), va evidenziato quanto segue. pagina 7 di 16 e deducono di essere cessionarie rispettivamente di Banca NT EI SC CP_2 CP_9 di NA S.p.A. (già creditrice ipotecaria di primo grado in virtù di ipoteca volontaria derivante da mutuo fondiario) e di (già creditrice ipotecaria di secondo grado in virtù di ipoteca Controparte_4 giudiziale derivante da decreto ingiuntivo).
La cessione risulta documentata e l'eccezione va così respinta.
In effetti, la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito ha ritenuto che la prova della cessione
(e dunque della titolarità) del credito oggetto di cessione in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 (c.d. legge sulle cartolarizzazioni) e 58 Testo Unico Bancario può essere offerta in giudizio non solo per il tramite dell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, bensì da qualsiasi altro documento prodotto in giudizio idoneo ad identificare il credito in questione e la sua titolarità in capo alla cessionaria, ivi incluso il contratto di cessione od il possesso di un titolo esecutivo (cfr. per quanto d'interesse, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21821: “In tema di procedimento prefallimentare, il creditore istante, che assuma d'essere cessionario di crediti in blocco in forza di un contratto concluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n.
130/1999, stipulato nel contesto di una procedura di cartolarizzazione, può dar prova della propria legittimazione attiva con ogni mezzo, compresa eventuale documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale mediante avviso inserito nel foglio Inserzioni ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, purché il compendio documentale complessivamente offerto identifichi
l'oggetto EI rapporti trasferiti”; Tribunale Firenze, Sez. III, Sentenza, 20/07/2023, n. 2230: “In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., il soggetto cessionario che si afferma successore ha l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale. Al riguardo, se la prova primaria è sicuramente costituita dalla produzione del contratto di cessione, il cessionario può comunque soddisfare tale prova anche tramite la produzione dell'estratto di cessione pubblicato in G.U., purché
l'avviso pubblicato sia sufficientemente chiaro e determinato quanto agli elementi identificativi dello specifico credito. Qualora, invece, l'estratto pubblicato in G.U. non consenta di ricondurre senza incertezze il credito controverso tra quelli oggetto di cessione per cartolarizzazione e il sedicente cessionario non abbia prodotto in giudizio neanche il contratto di cessione, la prova dell'avvenuta cessione può essere integrata anche con eventuali comunicazioni stragiudiziali al ceduto, con cui sia stata data adeguata notizia della cessione, dichiarazioni confessorie del cedente o possesso di un titolo esecutivo”).
Ciò posto, va allora messo in luce che ha provveduto a depositare sia l'atto di intervento ex CP_2 art. 111 c.p.c. depositato nella procedura esecutiva R.G.E. 115/2016 del Tribunale di Vicenza in qualità pagina 8 di 16 di cessionaria del credito vantato dalla cedente NT EI SC di NA S.p.A. nei confronti di
(cfr. doc. 9 ) sia la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente NT CP_1 CP_2 EI SC di NA S.p.A. in cui si dà atto dell'operazione di cartolarizzazione del 20.12.2017 riguardante anche il credito vantato nei confronti della convenuta e per cui è causa derivante dal mutuo ipotecario n. 554047965/conto corrente fil. 02745/ rapporto 000001415, quest'ultimo altresì prodotto
(cfr. docc. 7 e 20 ). CP_2
ha invece provveduto a depositare l'estratto di cessione in blocco del 7.6.2018 pubblicato CP_3 in Gazzetta Ufficiale (cfr. doc. 3 ), nonché l'atto di intervento depositato nella procedura CP_3 esecutiva succitata in qualità di cessionaria del credito dalla cedente (cfr. doc. 2 CP_4 CP_3 allegato alla terza memoria istruttoria), il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3024/2012 del Tribunale di Vicenza (emesso in favore di Banco Popolare Società Cooperativa poi divenuto
[...]
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 13/12/2016: cfr. doc. 4 ) in base CP_4 CP_3 al quale è stata iscritta ipoteca sui beni immobili oggetto di causa della convenuta in data 7.11.2012 Cont (cfr. doc. 5 ). ha poi prodotto l'elenco EI crediti oggetto della cessione CP_3 CP_3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in cui a pag. 234 emerge effettivamente la presenza di una posizione creditoria relativa a “prestito imprese chirografario” ben riconducibile al credito oggetto ceduto da cfr. docc. 3 e 4 allegati alla terza memoria istruttoria). CP_4 CP_3
Alla luce di tutto quanto precede e per quanto rileva ai fini della legittimazione processuale nel presente giudizio (in cui e sono state chiamate in causa ex art. 102 c.p.c. in qualità di CP_2 CP_3 creditori ipotecari iscritti relativamente alla procedura esecutiva RGE 115/2016) va allora ritenuta sufficientemente provata la effettiva cessione del credito oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 115/2016 del Tribunale di Vicenza in favore di e nei confronti della CP_2 CP_3 debitrice esecutata CP_1
Va comunque evidenziato, che la titolarità effettiva delle terze chiamate del diritto di credito vantato nei confronti della odierna convenuta è evidentemente questione di merito già decisa in sede esecutiva, conclusasi comunque con il decreto di trasferimento immobiliare in favore di CP_4
La convenuta eccepisce infine la mancata comunicazione della cessione del credito da parte delle cessionarie, ritenendo ciò ostativo alla opponibilità della cessione del credito nei propri confronti.
Pur ribadendo che la questione viene affrontata in questa sede solo ai fini della legittimazione processuale delle terze chiamate, che è contestata in giudizio dalla convenuta, va evidenziato che la cessione in blocco prevista dagli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 (c.d. legge sulle cartolarizzazioni) e
58 Testo Unico Bancario prevede ex lege che la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale
pagina 9 di 16 sostituisca per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. la notificazione della predetta cessione al debitore ceduto.
La opponibilità al debitore ceduto del credito ceduto alle cessionarie è comunque questione, si ribadisce, evidentemente già decisa in sede esecutiva. Anche per questa ragione, non assume rilevanza alcuna la censurata mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
La questione va allora disattesa.
2. Sulla domanda di usucapione.
La domanda di usucapione proposta da è infondata, per le ragioni in appresso. Pt_1
Deve anzitutto ribadirsi il rigetto delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, siccome superflue ai fini del decidere, tenuto conto delle circostanze documentate che si vanno ad esporre e che impongono di ritenere comunque infondata la domanda per carenza EI presupposti.
In effetti, chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 1158 c.c. deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva della proprietà del bene immobile a titolo originario e, quindi, il maturato possesso uti dominus continuo, pacifico, pubblico, ininterrotto, non equivoco, per oltre vent'anni con animus del proprietario, rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria sul bene, manifestata attraverso un'attività contrastante ed incompatibile con il possesso altrui.
L'assolvimento di tale onere probatorio da parte dell'attore va scrutinato in giudizio con estremo rigore, attesa la natura degli effetti che tale acquisto a titolo originario della proprietà inevitabilmente comporta (cfr. Tribunale Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573: “Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Deve dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale”).
Risulta tuttavia sconfessata in giudizio la prospettazione attorea nella parte in cui egli allega di aver posseduto, come ne fosse a tutti gli effetti proprietario, la porzione di area oggetto di causa. pagina 10 di 16 Anzitutto la relazione dell'arch. depositata nell'ambito del procedimento esecutivo R.G.E. n. Per_2
115/2016 risalente al 2019 dimostra chiaramente l'inesistenza di qualsivoglia area ricavata presso i luoghi di causa precipuamente costituente un appartamentino in esclusivo godimento all'attore (cfr. doc. 15 ). Ha rilevato tuttavia l'esistenza degli spazi, tra cui i locali igienici, di cui ha CP_2 Pt_1 dato evidenza documentale in giudizio, che tuttavia non sono dirimenti al fine di ritenere provato un possesso uti dominus dell'area (cfr. docc. 6 e 7 . Pt_1
Anche gli atti relativi al predetto procedimento esecutivo, depositati in giudizio dalle terze chiamate, documentano al momento dell'ispezione da parte del custode l'assenza di occupazione da parte dell'attore in qualità di persona fisica, rilevando invece la sussistenza di un contratto di locazione con la ditta pure allo stesso riferibile (cfr. doc. 9 ). Parte_2 CP_3
Va poi messo in luce che la titolarità dell'area de qua, prima dell'evidente decreto di trasferimento in favore di era in capo alla società convenuta che tuttavia è società di persone CP_4 CP_1 di cui , moglie dell'attore, è sia socia accomandataria sia legale rappresentante mentre Controparte_1
l'attore stesso è socio accomandante detentore della quota maggioritaria (cfr. doc. 18 ). CP_2
Ne discende allora che, a ben vedere, svolge domanda di acquisto della proprietà a titolo Pt_1 originario di una porzione di immobile di cui egli è già proprietario in qualità di socio di maggioranza di CP_1
Deve allora essere offerta in giudizio – ad ogni modo - la prova che da una mera detenzione dell'immobile, in qualità di socio di abbia invece maturato un possesso del bene a CP_1 Pt_1 scopo personale in contrasto ed in opposizione alla volontà della moglie, l'altra comproprietaria socia;
si tratta della prova del mutamento della detenzione nel possesso (art. 1141 co. 2 c.c.).
Detta prova è però mancata.
In considerazione EI rapporti societari e familiari intercorrenti tra in qualità di parte Pt_1 usucapente, e in qualità di società di persone proprietaria dell'immobile destinataria della CP_1 domanda giudiziale, la prova del mutamento della detenzione in possesso andava offerta nella fattispecie concreta con particolare rigore, posto che – come eccepiscono in giudizio le terze chiamate, che lamentano una collusione tra moglie e marito – gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non sono idonei a fondare l'acquisto del possesso per usucapire (art. 1144 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità e merito sul punto è fortemente consolidata (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 03/07/2019, n. 17880: “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione - assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non pagina 11 di 16 modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario”;
Corte d'Appello Torino, Sez. II, Sentenza, 09/09/2020, n. 887: “In tema di usucapione, per accertare se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ.,
a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, ed il relativo apprezzamento attiene al fatto ed è demandato al giudice di merito”; per quanto d'interesse,
Corte d'Appello Roma, Sez. VII, Sentenza, 07/02/2024, n. 878: “In presenza di un rapporto di parentela esistente tra il proprietario del bene e il suo utilizzatore ben può presumersi, in difetto di prova contraria, che l'eventuale utilizzo estivo del locale possa derivare da una mera tolleranza del primo. Ne deriva che in mancanza della rigorosa prova (art. 2697, c. I, c.c.) dell'allegato possesso, è corretto ritenere non provata la sussistenza dell'usucapione dovendosi la fattispecie acquisitiva fondarsi su una rigorosa valutazione degli elementi di prova”; Tribunale Cassino, 17/04/2014, n. 406:
“Deve respingersi la domanda di usucapione nel caso in cui non siano comprovati tutti gli elementi richiesti dalla normativa in merito ai requisiti di fondatezza e validità dell'azione proposta rappresentati dal possesso continuativo, ininterrotto, e non per mera tolleranza, del bene immobile, dall'animus di possedere il bene uti dominus che escluda la mera detenzione dello stesso e, nel caso in cui tra le parti vi siano legami parentali o di società, da una prova più rigorosa in ordine all'animus che ha mosso l'esercizio della signoria sul bene non risultando sufficiente il ricorso alla presunzione di possesso ai sensi dell'art. 1144 del codice civile stante la particolarità del legame sussistente tra le parti in causa”).
In effetti, non ha dimostrato con rigore né di aver avuto la materiale disponibilità di una parte Pt_1 del compendio immobiliare de quo in via esclusiva per tutto il tempo necessario ad usucapire, tenuto conto dell'assenza di prova documentale dell'esistenza del lamentato appartamento quantomeno a far data dal 30.10.2019, data di redazione della perizia dell'arch. (cfr. doc. 15 ) e del Per_2 CP_2 contenuto del verbale di sopralluogo che non ha rilevato la presenza della parte stessa in loco (cfr. doc.
9 ), né ha dimostrato – ad ogni buon conto - di aver comunque mutato la propria CP_3 detenzione in possesso, manifestando così la propria volontà di possedere il bene uti dominus contro la volontà della moglie. pagina 12 di 16 Le prove testimoniali articolate in giudizio, anche se ammesse, non sarebbero state utili al fine di provare la sussistenza EI presupposti della fattispecie acquisitiva nel caso di specie, posto che non sono state capitolate circostanze rilevanti volte a contrastare un così già pregnante quadro probatorio documentale di causa, ben solido in senso completamente opposto alla prospettazione attorea.
Ad ulteriore conforto di quanto immediatamente precede, va in effetti osservato che le pratiche DIA del
2001 e 2002 invocate e depositate dall'attore in giudizio, a ben vedere riguardano interventi finalizzati al ricavo di ambienti con destinazione ufficio archivio e di un secondo bagno, e dunque affatto finalizzati alla costituzione di un appartamento privato come lamenta l'attore, sicché anche per questa ragione va ritenuto insussistente il corpus possessionis della fattispecie acquisitiva (cfr. doc. 4 e Pt_1 doc. 16 ). CP_2
Ma vi è di più.
L'attore deduce di essersi trasferito nel succitato appartamentino creato presso i luoghi di causa a partire dall'acquisto dell'immobile da parte di nel 2003 con atto a rogito notar CP_1 Per_1 del 2/12/2003 rep. n. 176.625 racc. n. 30.918 (cfr. doc. 3 , tant'è che egli assume di averne Pt_1 goduto “sin dalla data di acquisto” (cfr. atto di citazione, pag. 2). Da ciò ne discende allora inevitabilmente che, a far data dal 2.12.2003 fino alla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio del 7.12.2022, il ventennio utile ad usucapire non era certamente ancora decorso.
Ma il ventennio utile ad usucapire non va comunque ritenuto sussistente anche per una diversa e più pregnante ragione, che riguarda l'esistenza, a far data dal 16.2.2016, del procedimento esecutivo
R.G.E. n. 115/2016 a carico di parte convenuta, attivato da Banca NT EI SC di NA S.p.A. in qualità di creditore procedente con atto di pignoramento notificato a e ricevuto a mani CP_1 proprio dal socio (cfr. doc. 5 ). In effetti, da un lato, la pendenza della procedura Pt_1 CP_2 esecutiva apertasi a seguito di pignoramento e la materiale apprensione EI beni da parte del nominato custode, esclude certamente che a far data dal 2018-2019 possa aver maturato il possesso uti Pt_1 dominus rilevante ex art. 1158 c.c. esclusivo e pacifico (cfr. doc. 14 ), dall'altro lato, la CP_2 circostanza a maggior ragione comprova che il rapporto comunque esistente tra il bene immobile e l'attore (per il tramite dell'affitto EI locali a fosse certamente noto alla società Parte_2 convenuta e così all'altra socia, moglie dell'odierno attore, a riprova di un atteggiamento di mera tolleranza rispetto alla detenzione manifestata da quest'ultimo sul bene.
Per tutte queste ragioni, la domanda di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione va dunque rigettata.
3. Sull'actio finium regundorum di cui all'art. 950 c.c..
La domanda parimenti proposta da ex art. 950 c.c. è altresì infondata e va respinta. Pt_1
pagina 13 di 16 In effetti, i presupposti dell'azione di regolamento di confini sono costituiti da una incertezza di confini di tipo oggettivo (mancanza di limite apparente tra fondi) o di tipo soggettivo (contestazione EI confini esistenti tra fondi), che tuttavia non ricorrono nel caso di specie.
Si intende dire, che tenuto conto del rigetto della domanda di usucapione e dell'avvenuto trasferimento della proprietà in capo alla terza chiamata contumace a seguito di esecuzione forzata, sono CP_4 risultati assenti contestazioni di tipo oggettivo e soggettivo sui confini riguardanti il compendio immobiliare dato dal mappale n. 573 sub 10 e sub 51, di cui comunque è stato provato in giudizio, per mezzo della pronuncia di rigetto, il difetto dell'acquisto, anche solo in parte, della qualità di proprietario a titolo originario in capo all'attore.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno integramente compensate tra attore e società convenuta per ragioni gravi ed eccezionali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, tenuto conto che quest'ultima non si è mai opposta alle domande proposte da pur lamentandosi di non vantare più alcuna Pt_1 posizione processuale idonea per poterlo contraddire, affermazione smentita in parte motiva.
L'attore va invece condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle terze chiamate costituite in giudizio in virtù del principio della soccombenza. La liquidazione segue in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa pari al valore della controversia indicato da parte attrice (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), importi medi per tutte le fasi di giudizio, non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
5. Sulla richiesta di condanna per lite temeraria.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'attore soccombente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. come richiesto da e , tenuto conto che dall'intero compendio probatorio di causa è CP_2 CP_3 risultata evidente l'inconsistenza giuridica e la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa da non solo perché intrapresa in evidente assenza EI presupposti per l'usucapione sia di tipo Pt_1 oggettivo che soggettivo (corpus possessionis ed animus possidendi), ma perché intrapresa in giudizio unicamente nei confronti della società di persone convenuta di cui l'attore è emerso essere socio accomandante di maggioranza, circostanza questa taciuta in sede di atto di citazione, e di cui parimenti la moglie, , è emersa essere socia accomandataria e legale rappresentante. Non solo. Controparte_1
Tenuto conto dell'avvio della procedura esecutiva a far data dal 2016 nei confronti di con CP_1 atto di pignoramento promosso dal creditore procedente Banca NT EI SC di NA S.p.A. ed apprensione EI beni immobili in questione da parte del custode della procedura, ha Pt_1 consapevolmente tenuto in questo giudizio, proponendo la domanda di usucapione nel 2022 e pedissequa azione di regolamento confini, una condotta processuale consapevolmente contraria alle pagina 14 di 16 regole di correttezza e buona fede, poiché qualsivoglia pacifico, incontestato ed esclusivo possesso uti dominus egli avesse esercitato in contrapposizione alla volontà della moglie (ciò che si ribadisce, non è stato provato in causa) è stato evidentemente interrotto ed è definitivamente cessato con l'avvento della procedura esecutiva ed il coinvolgimento di tutti gli organi adibiti alla stessa a seguito di nomina del
Tribunale ben prima che decorresse il termine ventennale per usucapire (cfr. Corte d'Appello Napoli,
Sez. III, Sentenza, 03/06/2025, n. 2815: “La condanna per lite temeraria può essere emanata direttamente dal giudice, senza necessità di domanda di parte o prova del danno, quando sia accertata la malafede o colpa grave della parte soccombente, dimostrata dall'inconsistenza giuridica e pretestuosità delle iniziative giudiziarie”; Corte d'Appello Ancona, Sez. II, Sentenza, 28/10/2019, n.
1535: “I presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione”; Tribunale
Milano, Sez. VI, Sentenza, 09/01/2020, n. 77: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza EI motivi di impugnazione”;
Tribunale Palermo, Sez. II, Sentenza, 06/11/2019, n. 4832: “Ai fini dell'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presupposto indefettibile è
l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà”).
pagina 15 di 16 La somma va stabilita in via equitativa pari ad euro 500,00 in favore di ciascuna delle due terze chiamate in causa che hanno dovuto resistere in giudizio in opposizione ad una azione svolta in spregio ai canoni di correttezza e buona fede processuale.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 co. 1 e co. 2 c.p.c., non essendo stato provato il danno patito da e suscettibile di ristoro. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6469/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda di usucapione proposta da Parte_1
2. RIGETTA la domanda di regolamento di confini proposta da Parte_1
3. CONDANNA ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di una somma in favore Parte_1 di pari ad euro 500,00. Controparte_2
4. CONDANNA ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di una somma in favore Parte_1 di pari ad euro 500,00. Controparte_3
5. DICHIARA la integrale compensazione delle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
6. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_2 quantifica pari 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge.
7. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_3 quantifica pari 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge.
8. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 7 settembre 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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