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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 785/2023
promossa da
(C.F. ) assistita e difesa dagli Avv.ti Baroni Parte_1 C.F._1
TI e D'AN ZA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Via Cecati n. 1/1, Reggio Emilia;
appellante contro
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv.to Bertolini Controparte_1 C.F._2
AN IS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Borsellino n. 2, Reggio Emilia; appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 395/2023, pubblicata in data 30 marzo 2023
conclusioni Le parti hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni
Motivi della decisione chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 395/2023 che ha Parte_1 rigettato la domanda da ella proposta nei confronti di per il risarcimento di tutti i Controparte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla donna nel periodo in cui le parti erano colleghi di lavoro presso l' - il diveniva in seguito Responsabile dell'Ufficio Parte_2 CP_1 presso cui lavorava - e scaturiti da reiterate condotte di mobbing, molestie sul luogo di lavoro, Pt_1 minacce e atti persecutori ex art. 612 bis c.p., rispetto alle quali la presentava querele in sede Pt_1 penale ed adiva il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del lavoro. Tuttavia, i procedimenti penali si concludevano con sentenze di assoluzione e archiviazioni e quelli lavoristici con il rigetto delle domande risarcitorie proposte dalla Pt_1
Parimenti, il giudizio civile di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda per difetto di prova e con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello articolato in due motivi attinenti: Parte_1
- la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2043 e 2059 c.c. per errata ricostruzione dei fatti di causa, in quanto il Tribunale civile avrebbe dovuto compiere una valutazione difforme rispetto al Giudice penale (e del lavoro) e riconoscere comunque il danno subito dalla e, di Pt_1 conseguenza, il risarcimento di tutti i danni da essa patiti;
- la violazione dell'art. 115 c.p.c. stante l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie di primo grado. Si è costituito nel presente procedimento contestando in toto il gravame e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
*** L'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di primo grado. Preliminarmente, esente da censure appare la decisione del primo Giudice di circoscrivere l'esame, e conseguentemente l'istruttoria, esclusivamente alle condotte contestate al e confinate nel CP_1 periodo indicato dall'attrice in memoria ex art. 186, co. 6 n. 1 c.p.c., ossia dall'episodio del 4 marzo 2016 (consistito, secondo la prospettazione di nella presunta aggressione fisica e verbale da Pt_1 lei subita sul luogo di lavoro). Ciò si era reso necessario in quanto in atto di citazione di primo grado non vi era puntuale indicazione dell'arco temporale cui si riferiva la richiesta di risarcimento danni, poiché l'attrice elencava gli episodi che integravano “molestie, condotte vessatorie e intimidatorie” ex art. 612 bis c.p. – richiamato più volte in narrativa - e che si sarebbero verificati tra il 2000 e il 2018, con particolare riferimento al periodo successivo al 2006, anno in cui la aveva iniziato a Pt_1 prestare servizio presso la di Reggio Emilia ove lavorava anche il Pt_2 CP_1
Tale delimitazione temporale appare invero ripresa nell'atto d'appello ove (cfr. pag.5-6) 'Si specifica che questa difesa intende richiedere il risarcimento dei danni cagionati in seguito alle condotte poste in essere dal sig. ai danni della odierna attrice, consistenti in gravissimi episodi avvenuti CP_1 dal 04.03.2016 in poi..', per quanto l'appellante chieda poi -in contrasto con quanto affermato- di valutare anche i fatti posti in essere in precedenza ritenendole 'utili alla comprensione del contesto, della personalità e delle modalità di azione' del convenuto.
Quanto al merito della vicenda e alle condotte contestate al il primo Giudice ha CP_1 correttamente richiamato e valutato, anche come prova atipica, i molteplici precedenti accertamenti giurisdizionali che avevano sempre disatteso le doglianze dell'attrice, alcuni peraltro definiti – anche con sentenza passata in giudicato - già in epoca anteriore alla proposizione della domanda di primo grado nel gennaio 2022. Infatti, dall'anno 2006, la aveva presentato svariate denunce-querele Pt_1 relative a numerose ipotesi di reato (atti persecutori e stalking ex art. 612 bis c.p., molestie sul luogo di lavoro, minaccia ex art. 612 c.p.) che si concludevano tutti con esito favorevole al CP_1 In particolare, egli veniva assolto dal reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) in relazione a fatti commessi sino al maggio 2014 (R.G. 3071/2013, sent. n. 1068/2019, irrevocabile dal 9 novembre 2019, che ha assolto il con la formula il fatto non sussiste); altri due procedimenti penali per CP_1 furto in abitazione e atti vandalici e minaccia si concludevano con l'archiviazione (R.G. 6547/2014 e 3884/2012); rispetto ad altra querela sporta nei confronti del per minaccia ex art. 612 c.p. CP_1 veniva pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (R.G. 50/2008, sentenza del 2019); da ultimo, un'ulteriore procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. si concludeva con richiesta di archiviazione del dicembre 2020 (R.G. 3476/2016), poi accolta dal Gip in data 05.10.2022. Infine, la vicenda giudiziaria investiva anche il Giudice del Lavoro, di fronte al quale la Pt_1 lamentava episodi di mobbing e di aver subito un demansionamento illegittimo da parte del CP_1
e agiva nei confronti di per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti. Parte_2
Tuttavia, anche in questo caso il ricorso veniva respinto (vedi sentenza n. 354/2010 Tribunale di Reggio Emilia). Quindi, a fronte dell'esito dell'istruttoria di primo grado e tenuto conto degli esiti dei procedimenti giurisdizionali poc'anzi richiamati, il Tribunale correttamente rigettava la domanda dell'attrice per difetto di prova. Di fatto, l'unico errore in cui può essere incorso il Giudice di primo grado è nell'aver rilevato che, ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste (peraltro marito dell'attrice e a sua volta Tes_1 denunciante il , doveva tenersi in considerazione il fatto che l'unica circostanza da egli riferita Pt_1 era relativa ad un episodio dell'agosto 2018 già oggetto di accertamento da parte del Tribunale penale di Reggio Emilia che aveva disposto l'archiviazione (R.G. 3476/2016), e quindi tale deposizione doveva ritenersi in contrasto con tale accertamento e valutata in tal senso. Tuttavia, a ben vedere, in detto procedimento la contestazione ex art. 612 bis c.p. copriva il periodo fino al luglio 2018 e quindi l'episodio dell'agosto 2018 dovrebbe ritenersi escluso da detto accertamento. Comunque sia, anche ritenendo che l'episodio dell'agosto 2018 si fosse verificato, il Tribunale ha correttamente ritenuto non provato il danno subito dalla d ha disposto il rigetto della domanda. Pt_1
Tale decisione trovava giustificazione ed era motivata altresì dalla circostanza per cui l'art. 612 bis c.p. prevede la reiterazione delle condotte vietate dalla norma, mentre l'unico episodio eventualmente verificatosi era appunto quello dell'agosto 2018, inidoneo dunque, stante l'unicità del comportamento, ad integrare la condotta di “atti persecutori” e ad ingenerare la produzione di un evento di danno consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o paura o, in alternativa, di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, altro profilo peraltro rimasto indimostrato perché non provato dalla richiedente, non potendosi ritenere sufficiente la relazione di parte appellante del Dott. CP_2
A tal proposito neppure il secondo motivo di gravame, relativo alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria - stante la mancata ammissione delle prove testimoniali prodotte in primo grado - ed a quella di disporre CTU medico-legale per quantificare il danno subito da appare meritevole di Pt_1 accoglimento. Innanzitutto, va rilevato che effettivamente la parte non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie già rigettate dal Tribunale, avendo le parti precisato le conclusioni
“come da atti introduttivi”, richiamando quindi la le conclusioni dell'atto di citazione di primo Pt_1 grado in cui le prove testimoniali non figurano. In ogni caso, anche a voler seguire quell'orientamento che ritiene che occorre procedere ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte (cfr. da ultimo cass.12971/25), il motivo di gravame non va accolto poichè non vi è motivo di censurare l'ordinanza del 30 novembre 2022 – né l'odierna appellante fornisce valide argomentazioni in tal senso - con la quale il primo Giudice ammetteva (ed escludeva) le istanze istruttorie previa puntuale - per quanto succinta – motivazione. Ed invero il Tribunale, nell'ordinanza del 30 novembre 2022, correttamente escludeva alcuni capi perché inammissibili (in quanto de relato ex parte) o irrilevanti ai fini del giudizio ed ammetteva esclusivamente i capi di prova (dal numero 20 al numero 24) dedotti dall'attrice per interpello del - che negava ogni addebito e finanche la verificazione degli episodi lamentati CP_1 dalla - e interrogatorio di (capi di prova dal numero 45 al numero 47), marito della Pt_1 Tes_1
Pt_1
Come evidenziato dall'ordinanza infatti, oggetto dell'istruttoria testimoniale sono stati unicamente - e correttamente- i fatti successivi al marzo 2016, oggetto della domanda risarcitoria azionata. Né appare accoglibile la richiesta di disporre CTU, in assenza della prova del danno patito dall'attrice.
Invero si osserva che entrambi i motivi d'appello appaiono generici ed aspecifici, limitandosi l'appellante a reiterare le proprie difese senza confrontarsi con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata, e ritenendo pienamente integrate le condotte lamentate, invero smentite dai provvedimenti sopra richiamati. Né le produzioni documentali effettuate in primo grado, peraltro vagliate nell'ambito dei rispettivi procedimenti, possono condurre a diversi esiti.
Si osserva da ultimo che anche la richiesta di rimessione in termini formulate nel foglio di p.c. per la produzione della documentazione 'rilasciata dall'azienda Ausl di Reggio Emilia in data 27/01/2025' va respinta sia perché si tratta di documentazione in parte di formazione anteriore sia perché non rilevante ai fini del presente giudizio la circostanza di chi abbia sostenuto le spese legali dei vari procedimenti. Nuove, e pertanto inammissibili, le richieste istruttorie formulate a pag.8 del foglio di precisazione delle conclusioni
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Peraltro, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata Infatti, come ricorda la Suprema Corte: “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi
o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (cfr. ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023, Rv. 669749 - 01) Nel caso che qui occupa la ha proposto il presente gravame nonostante numerose pronunce a Pt_1 lei sfavorevoli - non da ultimo una condanna per diffamazione aggravata nei propri confronti - riguardanti fatti e condotte già oggetto di accertamento giudiziario da parte di diversi Uffici Giudiziari, anelando una improbabile decisione di segno contrario a tutte quelle sin qui richiamate. Inoltre, pur a fronte di una sentenza di rigetto della domanda di primo grado, peraltro correttamente ed efficacemente motivata dal primo Giudice, l'odierna appellante ha riproposto le medesime argomentazioni ed eccezioni già oggetto di tale giudizio e già, in quella sede, disattese e rigettate. Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa, tenuto conto delle previsione contenute nelle cd Tabelle di Milano, in base al quale l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa, riducibili della metà ed aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso; alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, in particolare della durata del processo e delle difese svolte, appare equo liquidare una somma pari alla metà del compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 395/2023, Pt_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
Parte_1
2. Condanna l'appellante alla rifusione nei confronti di delle spese del presente Controparte_1 grado, che liquida in euro 9.600,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali;
3. Condanna al pagamento nei confronti di di una somma pari ad Parte_1 Controparte_1 euro 4.800,00 per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato
Così deciso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 18.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 785/2023
promossa da
(C.F. ) assistita e difesa dagli Avv.ti Baroni Parte_1 C.F._1
TI e D'AN ZA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Via Cecati n. 1/1, Reggio Emilia;
appellante contro
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv.to Bertolini Controparte_1 C.F._2
AN IS ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Borsellino n. 2, Reggio Emilia; appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 395/2023, pubblicata in data 30 marzo 2023
conclusioni Le parti hanno concluso come da rispettive note di precisazione delle conclusioni
Motivi della decisione chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 395/2023 che ha Parte_1 rigettato la domanda da ella proposta nei confronti di per il risarcimento di tutti i Controparte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla donna nel periodo in cui le parti erano colleghi di lavoro presso l' - il diveniva in seguito Responsabile dell'Ufficio Parte_2 CP_1 presso cui lavorava - e scaturiti da reiterate condotte di mobbing, molestie sul luogo di lavoro, Pt_1 minacce e atti persecutori ex art. 612 bis c.p., rispetto alle quali la presentava querele in sede Pt_1 penale ed adiva il Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del lavoro. Tuttavia, i procedimenti penali si concludevano con sentenze di assoluzione e archiviazioni e quelli lavoristici con il rigetto delle domande risarcitorie proposte dalla Pt_1
Parimenti, il giudizio civile di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda per difetto di prova e con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello articolato in due motivi attinenti: Parte_1
- la violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2043 e 2059 c.c. per errata ricostruzione dei fatti di causa, in quanto il Tribunale civile avrebbe dovuto compiere una valutazione difforme rispetto al Giudice penale (e del lavoro) e riconoscere comunque il danno subito dalla e, di Pt_1 conseguenza, il risarcimento di tutti i danni da essa patiti;
- la violazione dell'art. 115 c.p.c. stante l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie di primo grado. Si è costituito nel presente procedimento contestando in toto il gravame e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
*** L'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di primo grado. Preliminarmente, esente da censure appare la decisione del primo Giudice di circoscrivere l'esame, e conseguentemente l'istruttoria, esclusivamente alle condotte contestate al e confinate nel CP_1 periodo indicato dall'attrice in memoria ex art. 186, co. 6 n. 1 c.p.c., ossia dall'episodio del 4 marzo 2016 (consistito, secondo la prospettazione di nella presunta aggressione fisica e verbale da Pt_1 lei subita sul luogo di lavoro). Ciò si era reso necessario in quanto in atto di citazione di primo grado non vi era puntuale indicazione dell'arco temporale cui si riferiva la richiesta di risarcimento danni, poiché l'attrice elencava gli episodi che integravano “molestie, condotte vessatorie e intimidatorie” ex art. 612 bis c.p. – richiamato più volte in narrativa - e che si sarebbero verificati tra il 2000 e il 2018, con particolare riferimento al periodo successivo al 2006, anno in cui la aveva iniziato a Pt_1 prestare servizio presso la di Reggio Emilia ove lavorava anche il Pt_2 CP_1
Tale delimitazione temporale appare invero ripresa nell'atto d'appello ove (cfr. pag.5-6) 'Si specifica che questa difesa intende richiedere il risarcimento dei danni cagionati in seguito alle condotte poste in essere dal sig. ai danni della odierna attrice, consistenti in gravissimi episodi avvenuti CP_1 dal 04.03.2016 in poi..', per quanto l'appellante chieda poi -in contrasto con quanto affermato- di valutare anche i fatti posti in essere in precedenza ritenendole 'utili alla comprensione del contesto, della personalità e delle modalità di azione' del convenuto.
Quanto al merito della vicenda e alle condotte contestate al il primo Giudice ha CP_1 correttamente richiamato e valutato, anche come prova atipica, i molteplici precedenti accertamenti giurisdizionali che avevano sempre disatteso le doglianze dell'attrice, alcuni peraltro definiti – anche con sentenza passata in giudicato - già in epoca anteriore alla proposizione della domanda di primo grado nel gennaio 2022. Infatti, dall'anno 2006, la aveva presentato svariate denunce-querele Pt_1 relative a numerose ipotesi di reato (atti persecutori e stalking ex art. 612 bis c.p., molestie sul luogo di lavoro, minaccia ex art. 612 c.p.) che si concludevano tutti con esito favorevole al CP_1 In particolare, egli veniva assolto dal reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) in relazione a fatti commessi sino al maggio 2014 (R.G. 3071/2013, sent. n. 1068/2019, irrevocabile dal 9 novembre 2019, che ha assolto il con la formula il fatto non sussiste); altri due procedimenti penali per CP_1 furto in abitazione e atti vandalici e minaccia si concludevano con l'archiviazione (R.G. 6547/2014 e 3884/2012); rispetto ad altra querela sporta nei confronti del per minaccia ex art. 612 c.p. CP_1 veniva pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (R.G. 50/2008, sentenza del 2019); da ultimo, un'ulteriore procedimento penale per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. si concludeva con richiesta di archiviazione del dicembre 2020 (R.G. 3476/2016), poi accolta dal Gip in data 05.10.2022. Infine, la vicenda giudiziaria investiva anche il Giudice del Lavoro, di fronte al quale la Pt_1 lamentava episodi di mobbing e di aver subito un demansionamento illegittimo da parte del CP_1
e agiva nei confronti di per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti. Parte_2
Tuttavia, anche in questo caso il ricorso veniva respinto (vedi sentenza n. 354/2010 Tribunale di Reggio Emilia). Quindi, a fronte dell'esito dell'istruttoria di primo grado e tenuto conto degli esiti dei procedimenti giurisdizionali poc'anzi richiamati, il Tribunale correttamente rigettava la domanda dell'attrice per difetto di prova. Di fatto, l'unico errore in cui può essere incorso il Giudice di primo grado è nell'aver rilevato che, ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste (peraltro marito dell'attrice e a sua volta Tes_1 denunciante il , doveva tenersi in considerazione il fatto che l'unica circostanza da egli riferita Pt_1 era relativa ad un episodio dell'agosto 2018 già oggetto di accertamento da parte del Tribunale penale di Reggio Emilia che aveva disposto l'archiviazione (R.G. 3476/2016), e quindi tale deposizione doveva ritenersi in contrasto con tale accertamento e valutata in tal senso. Tuttavia, a ben vedere, in detto procedimento la contestazione ex art. 612 bis c.p. copriva il periodo fino al luglio 2018 e quindi l'episodio dell'agosto 2018 dovrebbe ritenersi escluso da detto accertamento. Comunque sia, anche ritenendo che l'episodio dell'agosto 2018 si fosse verificato, il Tribunale ha correttamente ritenuto non provato il danno subito dalla d ha disposto il rigetto della domanda. Pt_1
Tale decisione trovava giustificazione ed era motivata altresì dalla circostanza per cui l'art. 612 bis c.p. prevede la reiterazione delle condotte vietate dalla norma, mentre l'unico episodio eventualmente verificatosi era appunto quello dell'agosto 2018, inidoneo dunque, stante l'unicità del comportamento, ad integrare la condotta di “atti persecutori” e ad ingenerare la produzione di un evento di danno consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o paura o, in alternativa, di un evento di pericolo, consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, altro profilo peraltro rimasto indimostrato perché non provato dalla richiedente, non potendosi ritenere sufficiente la relazione di parte appellante del Dott. CP_2
A tal proposito neppure il secondo motivo di gravame, relativo alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria - stante la mancata ammissione delle prove testimoniali prodotte in primo grado - ed a quella di disporre CTU medico-legale per quantificare il danno subito da appare meritevole di Pt_1 accoglimento. Innanzitutto, va rilevato che effettivamente la parte non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie già rigettate dal Tribunale, avendo le parti precisato le conclusioni
“come da atti introduttivi”, richiamando quindi la le conclusioni dell'atto di citazione di primo Pt_1 grado in cui le prove testimoniali non figurano. In ogni caso, anche a voler seguire quell'orientamento che ritiene che occorre procedere ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte (cfr. da ultimo cass.12971/25), il motivo di gravame non va accolto poichè non vi è motivo di censurare l'ordinanza del 30 novembre 2022 – né l'odierna appellante fornisce valide argomentazioni in tal senso - con la quale il primo Giudice ammetteva (ed escludeva) le istanze istruttorie previa puntuale - per quanto succinta – motivazione. Ed invero il Tribunale, nell'ordinanza del 30 novembre 2022, correttamente escludeva alcuni capi perché inammissibili (in quanto de relato ex parte) o irrilevanti ai fini del giudizio ed ammetteva esclusivamente i capi di prova (dal numero 20 al numero 24) dedotti dall'attrice per interpello del - che negava ogni addebito e finanche la verificazione degli episodi lamentati CP_1 dalla - e interrogatorio di (capi di prova dal numero 45 al numero 47), marito della Pt_1 Tes_1
Pt_1
Come evidenziato dall'ordinanza infatti, oggetto dell'istruttoria testimoniale sono stati unicamente - e correttamente- i fatti successivi al marzo 2016, oggetto della domanda risarcitoria azionata. Né appare accoglibile la richiesta di disporre CTU, in assenza della prova del danno patito dall'attrice.
Invero si osserva che entrambi i motivi d'appello appaiono generici ed aspecifici, limitandosi l'appellante a reiterare le proprie difese senza confrontarsi con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata, e ritenendo pienamente integrate le condotte lamentate, invero smentite dai provvedimenti sopra richiamati. Né le produzioni documentali effettuate in primo grado, peraltro vagliate nell'ambito dei rispettivi procedimenti, possono condurre a diversi esiti.
Si osserva da ultimo che anche la richiesta di rimessione in termini formulate nel foglio di p.c. per la produzione della documentazione 'rilasciata dall'azienda Ausl di Reggio Emilia in data 27/01/2025' va respinta sia perché si tratta di documentazione in parte di formazione anteriore sia perché non rilevante ai fini del presente giudizio la circostanza di chi abbia sostenuto le spese legali dei vari procedimenti. Nuove, e pertanto inammissibili, le richieste istruttorie formulate a pag.8 del foglio di precisazione delle conclusioni
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Peraltro, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata Infatti, come ricorda la Suprema Corte: “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi
o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” (cfr. ex multis Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023, Rv. 669749 - 01) Nel caso che qui occupa la ha proposto il presente gravame nonostante numerose pronunce a Pt_1 lei sfavorevoli - non da ultimo una condanna per diffamazione aggravata nei propri confronti - riguardanti fatti e condotte già oggetto di accertamento giudiziario da parte di diversi Uffici Giudiziari, anelando una improbabile decisione di segno contrario a tutte quelle sin qui richiamate. Inoltre, pur a fronte di una sentenza di rigetto della domanda di primo grado, peraltro correttamente ed efficacemente motivata dal primo Giudice, l'odierna appellante ha riproposto le medesime argomentazioni ed eccezioni già oggetto di tale giudizio e già, in quella sede, disattese e rigettate. Tale pena pecuniaria viene determinata in via equitativa, tenuto conto delle previsione contenute nelle cd Tabelle di Milano, in base al quale l'importo può essere determinato in relazione al parametro del compenso defensionale liquidato in causa, riducibili della metà ed aumentabile della metà, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso; alla luce di tali parametri e delle specificità del caso di specie, in particolare della durata del processo e delle difese svolte, appare equo liquidare una somma pari alla metà del compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 395/2023, Pt_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
Parte_1
2. Condanna l'appellante alla rifusione nei confronti di delle spese del presente Controparte_1 grado, che liquida in euro 9.600,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali;
3. Condanna al pagamento nei confronti di di una somma pari ad Parte_1 Controparte_1 euro 4.800,00 per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato
Così deciso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 18.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori