Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
Non è abnorme ma legittimo il provvedimento con cui il Gip autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione di un termine massimo di sei mesi per la proroga delle indagini, quale previsto dall'art. 406, comma secondo bis cod. proc. pen. è applicabile, alla luce della nuova formulazione dell'art. 415 cod. proc. pen., anche al provvedimento autorizzativo di prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, considerato che esso è preordinato a rafforzare la garanzia del rispetto dei tempi investigativi e la funzione di controllo del Gip. Ne deriva che nel procedimento contro ignoti la proroga è concessa per le medesime ipotesi per le quali è autorizzabile nei confronti di indagati noti.
Commentario • 1
- 1. Procedimenti contro ignoti e termine di prosecuzione delle indagini preliminariAccesso limitatoErmelinda Biesuz · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 28700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28700 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/04/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 569
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 18005/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme;
avverso ordinanza 29.3.2004 del Gip del Tribunale di Lamezia Terme;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI P.;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Vincenzo GERACI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
La Corte:
OSSERVA
1. Con decreto in data 29.3.2004, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme ha autorizzato il pubblico ministero alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti in ordine ai reati di cui agli artt. 594 e 595 cod. pen., "per il termine di mesi sei", ritenendo applicabile anche nei procedimenti nei confronti di persone ignote la disciplina di cui agli artt. 405 e ss. cod. proc. pen. e, ciò, a seguito della nuova formulazione dell'art. 415 cod. proc. pen., introdotta dall'art. 16 comma 1 della Legge 16.12.1999 n. 479, segnatamente nella parte in cui, al comma 3,
è stabilito che "si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni del presente articolo".
2. Il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale ricorre per cassazione avverso tale decreto, denunciandone l'abnormità.
3. Sostiene il ricorrente, invero, che la fissazione di un termine per la "proroga" delle indagini avrebbe "un senso" soltanto se riferita ad un procedimento contro persona nota, ovvero iscritta nel registro degli indagati di cui all'art. 335 cod. proc. pen., perché solo in tale ipotesi ricorrerebbe la ratio della tutela dell'interesse delle persone fisiche attraverso il controllo del giudice perché le indagini non si prolunghino per un tempo indefinito, viceversa ipoteticamente necessario allorché il pubblico ministero si trova ancora nella fase di individuazione del soggetto cui attribuire il reato per cui procede.
Nel procedimento contro ignoti, infatti, la prosecuzione delle indagini senza limiti di tempo troverebbe comunque uno sbarramento temporale nel momento in cui l'autore del reato viene identificato ed il suo nome viene iscritto nel registro delle notitiae criminis;
ne' potrebbe ritenersi che, ove inapplicabile la fissazione di un termine nel provvedimento autorizzativo della prosecuzione delle indagini, si consentirebbe al pubblico ministero di aggirare le norme a tutela dei noti conservando, pure identificati i soggetti da indagare, l'iscrizione della notizia di reato al mod. 44, perché, a parte la responsabilità di tipo disciplinare del magistrato, fungerebbe da rimedio il potere-dovere del giudice di ordinare l'iscrizione del nome della persona individuata nel registro delle notizie di reato, salva in ogni caso la facoltà del difensore di eccepire la eventuale lesione del diritto dell'indagato. E, ancora, si sostiene, il decreto impugnato dovrebbe coerentemente prevedere, a tal punto, anche nel procedimento contro ignoti, la notifica dell'avviso della facoltà di presentare memorie e contestuale nomina di un difensore di ufficio, adempimenti richiesti al giudice ex comma 3 dell'art. 406 cod. proc. pen. per l'ipotesi di proroga del termine, ma evidentemente impraticabili quando è ignoto il destinatario dei medesimi;
ovvero, e parimenti, dovrebbe prevedere il provvedimento autorizzativo del giudice per la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 stesso codice.
Conclusivamente, il ricorrente coglie l'abnormità del provvedimento impugnato, in quanto fondato su una interpretazione errata della normativa penale e, per sua singolarità ed atipicità, non rientrante negli schemi del sistema processuale.
4. Rileva questa Corte che, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, il decreto in esame può formare oggetto di impugnazione, sub specie di ricorso per cassazione, soltanto se abnorme, e, cioè, nell'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata, se, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero se, pure essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite - sì da porsi in sostanza come un corpo estraneo - e con la precisazione che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (per tutte, v. Cass. Sez. Un. 12.2.1998 n. 17, Di Battista).
5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
6. La prevalente giurisprudenza di legittimità - formatasi in epoca antecedente la modifica dell'art. 415 cod. proc. pen. apportata dall'art. 16 Legge 16.12.1999 n. 479 (di cui più a breve si dirà) - ha escluso, invero, alla stregua del principio di tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione ex art. 568 comma 1 cod. proc. pen., la impugnabilità del decreto motivato previsto dall'art. 415
comma 2 stesso codice (fra le tante: Cass. Sez. 6^, 14.6.1993 n. 1811, PM in proc. ignoti, con la precisazione che l'apposizione di un termine va considerata tamquam non esset;
Cass. Sez. 6^, 4.12.1992/3.2.1993 n. 4331, PM in proc. ignoti;
Cass. Sez. 1^, 24.9.1992 n. 3542, PM in proc. ignoti;
Cass. Sez. 1^, 24.9.1992 n. 2978, PM in proc. ignoti), rilevando, con argomentazioni certamente condivisibili, trattarsi di provvedimento che, per la parte in cui fissa un termine per il compimento delle indagini nel procedimento contro ignoti, non riveste aspetti di abnormità, sia perché non si riflette sul potere-dovere del pubblico ministero di proseguire le indagini, sia perché (come già sopra ricordato) la sua inoppugnabilità non pregiudica il diritto del pubblico ministero di far valere eventualmente i vizi in sede di merito per l'ipotesi in cui, individuato l'autore del reato, questi dovesse far ricorso agli artt. 406 e 407 codice di rito, eccependo l'inutilizzabilità degli atti di indagini acquisiti per l'individuazione oltre il termine fissato dal giudice (v., già cit. Cass. 4331/99 nonché Cass. Sez. 6^, 23.4.1993 n. 1139, PM in proc. ignoti).
7. L'impugnato provvedimento, in realtà, deve ritenersi non abnorme ma, piuttosto, perfettamente legittimo alla luce della nuova formulazione dell'art. 415 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 479/1999, con particolare riguardo al comma 3 che testualmente recita "si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo", risultando pienamente applicabile il disposto di cui al comma 2 bis all'art. 606 codice di rito. Il testuale rinvio "alle altre disposizioni di cui presente titolo in quanto applicabili", deve far ritenere che il legislatore del 1999, attesa la finalità di assicurare un completo svolgimento dell'attività di indagine anche nel procedimento contro ignoti, abbia inteso operare un riassetto in senso riunificativo del regime giuridico dei due tipi di indagine in modo tale da rafforzare in ordine ad entrambi, il controllo del giudice, estendendo al procedimento contro ignoti tutte le norme regolatrici del procedimento contro persone note che si presentino non incompatibili;
criterio ermeneutico, questo, che ha già trovato avallo nella sentenza (interpretativa di rigetto) 12.7.1990 n. 409 della Corte Costituzionale (che ha ritenuto essere consentito al giudice investito della richiesta di archiviazione nel procedimento contro ignoti, di disporre il compimento di ulteriori indagini ex art. 409 comma 4, in quanto norma compatibile pure in difetto di un esplicito rinvio da parte dell'art. 415, quando non gli fosse possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona già individuata).
Orbene, deve dirsi che la fissazione di un termine massimo di sei mesi per la proroga delle indagini, quale previsto al comma 2 bis dell'art. 406 è certamente compatibile con il provvedimento autorizzativo di prosecuzione delle indagini nel procedimento contro ignoti.
In tal senso, infatti, già si è espresso il giudice di legittimità, che - nel ritenere legittimo il diniego, da parte del Gip, dell'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini in un procedimento nei confronti di ignoti, per l'avvenuto raggiungimento, a seguito di proroghe precedenti, del termine di durata massima di diciotto mesi - ha considerato che la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. deve applicarsi anche nei procedimenti a carico di persone ignote (Cass. Sez. 6^, 12.12.2002/14.1.2003 n. 29997, P.M. contro ignoti), valorizzando in tal senso i lavori parlamentari riguardanti la modifica della normativa in esame, con puntuale riferimento all'approvazione dell'emendamento che ha eliminato dal corpo del ricostituendo comma 1 dell'art. 415 l'inciso "Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 405, 406 e 407", sostituendolo con l'autonomo comma 3, entrato nella versione definitiva, proprio ad evitare, nell'illustrazione del relatore, "che il solo riferimento agli artt. 405, 406 e 407 sui termini delle indagini preliminari, possa escludere l'applicabilità delle altre disposizioni relative alla fase del procedimento, di cui al titolo 8^ dell'intero libro 5^, nel senso dell'applicabilità, ad esempio, dell'art. 409 comma 4, per il quale vi è un riferimento molto preciso della Corte Costituzionale con la sentenza n. 409 del 1990". Tale sentenza va condivisa per la parte in cui ha colto, nel rinvio di cui al comma 3 dell'art. 415, la volontà del legislatore di sottoporre il regime delle indagini ad un più penetrante controllo del Gip, anche per evitare possibili scorrette utilizzazioni dell'istituto da parte dell'organo inquirente.
Noto è, infatti, come, antecedentemente alla novellazione, l'orientamento di gran lunga prevalente in giurisprudenza fosse nel senso che non occorresse al pubblico ministero, ottenuta entro i sei mesi dalla data di registrazione della notizia di reato l'autorizzazione a proseguire le indagini contro ignoti, ripetere nuova richiesta in tal senso al Gip, stante il silenzio normativo in tal senso;
orientamento, peraltro, non condiviso da rilevante parte della dottrina, secondo la quale, viceversa, corretta lettura dell'art. 415 conduceva a ritenere che la norma imponesse verifiche periodiche sulla effettiva impossibilità di indirizzare soggettivamente l'indagine, onde evitare la possibile elusione dell'obbligo di iscrizione del nome dell'indagato procedendo sine die nelle indagini una volta prorogate ed al di fuori di ogni possibile controllo del giudice. Orbene, il richiamo ex comma 3 dell'art. 415 alle "altre disposizioni di cui al presente titolo", con la clausola di salvaguardia rappresentata dalla compatibilità con l'ordinaria disciplina del procedimento contro persona nota, fa certamente ritenere che rientri in tale previsione l'imposizione di un termine per la prosecuzione delle indagini contro ignoti, così come è per il procedimento contro persone note giusta art. 406 comma 2 bis;
il provvedimento autorizzativo della proroga "a termine", infatti, da un lato assicura l'esigenza del pubblico ministero di non arrestare l'attività indagatoria, già decorso il termine dalla data di registrazione della notitia criminis, quando appaia ancora possibile identificare l'autore del reato e, dall'altro, sollecita l'organo inquirente (nel contempo "sensibilizzandolo" ad una celere definizione del procedimento, quale avvertita esigenza del legislatore rinvenibile negli atti dei lavori preparatori) in un termine che non sia indefinito e svincolato, ormai, da ogni controllo.
Rischio, quest'ultimo, avvertito anche in recente sentenza di Cass. Sez. 4^, 12.10.2004 n. 48158, P.M. in proc. ignoti che, pur pronunciandosi per la illegittimità del termine in analoga fattispecie, non ha mancato di osservare che "... nella certa non assimilabilità della disposizione di cui agli artt. 406 e 407 c.p.p., rimane tuttavia l'esigenza di controllo del giudice sulla attività del pubblico ministero (principio, tra gli altri, fondamentale del processo accusatorio, che non può che esplicarsi in una limitazione temporale al potere di indagare a tutto campo, in che consiste, in definitiva, l'indagare nei confronti di ignoti". L'imposizione di un termine nel provvedimento di proroga delle indagini contro ignoti ex comma 1 dell'art. 415, più precisamente, rafforza ad un tempo (attraverso una consapevole riduzione delle differenze di disciplina tra il procedimento di archiviazione ordinario e quello relativo a persone non individuate, contemperata dalla clausola di cui al comma 3 dello stesso articolo) la garanzia del rispetto dei tempi investigativi e la funzione di controllo del Gip, per il rischio che venga svolta ulteriore attività di indagine sine die seppure già individuabile l'autore del reato;
non rendendosi affatto incompatibile, contrariamente all'assunto del ricorrente, con l'ordine di iscrizione ex comma 2 seconda parte dell'art. 415, l'una e l'altra statuizione perfettamente convergendo, senza il minimo rischio di collisione, verso lo scopo ultimo di garantire la più sollecita e corretta definizione della fase investigativa, la prima consentendo al giudice un reale controllo della eventuale inerzia del pubblico ministero nella trattazione del procedimento che si chiede "restare" contro ignoti, la seconda impedendo che il procedimento "resti" indebitamente contro ignoti, restituendolo alla disciplina generale, in tema di dies a quo per il computo del termine ordinario delle indagini e di proseguibilità delle medesime, adattata alla tardiva iscrizione (oltre i sei mesi) del nome dell'indagato nell'apposito registro. La proroga nel procedimento contro ignoti, in sostanza, è data per le medesime ipotesi per le quali è autorizzabile nei confronti di indagati noti, ed è evidentemente mirata alle indagini che possano realmente condurre alla identificazione dell'autore del reato, rendendo compatibile l'imposizione di un termine in quanto capace di assolvere, attraverso un più penetrante controllo del Gip, al fine comune perseguito nei due procedimenti.
Consegue, pertanto, la piena "compatibilità" dell'art. 406 comma 2 bis che, nel fissare un tempo non superiore a sei mesi "per ciascuna proroga", garantisce anche nel procedimento contro ignoti la duplice esigenza voluta dal legislatore e, ciò, in una visione più ampia della ratio di un effettivo e superiore controllo del giudice, coerente al principio di terzietà "non formale" ed immanente anche nella fase delle indagini, esteso alla tutela non soltanto delle persone fisiche già individuate come autori (ipotetici) del reato per cui si procede, ma anche di quelle già individuate e nei riguardi delle quali le circostanze identificative non vengano correttamente, quand'anche per negligenza, anche se soltanto per inerzia, rappresentate al giudice (sì da fondare l'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato).
In risposta ai rilievi del ricorrente, infine, va rilevato che il giudizio di assoluta compatibilità alla fattispecie del comma 2 bis dell'art. 406, non è minimamente toccato: a) ne' dalla inapplicabilità del comma 3 dello stesso articolo per la parte in cui prevede l'avviso di partecipare la richiesta di proroga alla persona sottoposta alle indagini, posto che l'impraticabilità dell'avviso per inesistenza di un soggetto indagato rappresenta una ben distinta ipotesi di incompatibilità, imposta dalla necessaria elisione delle incombenze che hanno come diretta destinataria la persona (da assolversi, invece, nei confronti della persona offesa che ha dichiarato di voler essere informata) senza la minima interferenza sul tema di proroga del termine;
b) ne' dal fatto che, secondo insegnamento del giudice di legittimità, espresso anche con riguardo alla nuova normativa (Cass. Sez. 6^, 25.5.2004 n. 23975, Molinari ed altro;
Cass. Sez. 6^ 30.4.2003 n. 19892, Carelli e altri;
Cass. Sez. 6^ 13.3.2003 n. 11997, Bidognetti e altro;
Cass. sez. 6^, 10.5.2002 n. 17900, Perna), non è necessaria l'autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini, dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere ignoti gli autori del reato, per la diversità dell'ipotesi quale regolata nell'art. 414 cod. proc. pen., nella quale la previsione di un provvedimento formale del giudice risponde alla funzione di garanzia di un soggetto già indagato, ed il controllo del Gip sui tempi delle indagini è superato dalla nuova iscrizione nell'apposito registro delle notizie di reato (comma 2).
8. L'apposizione del termine prevista al comma 2 bis dell'art. 406 per la proroga delle indagini nei procedimenti contro persone note, pertanto, deve ritenersi "disposizione del presente titolo" (8^ del libro 5^) applicabile al provvedimento autorizzativo della prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti che, pertanto, deve contemplarlo;
non assumendo in sostanza alcun rilievo, a tali fini, il diverso presupposto soggettivo dell'art. 406 (indagato già individuato), ed essendo del resto evidente che proprio la clausola di salvaguardia giustifica che non trovino invece applicazione quei commi dello stesso articolo (commi 3 e 5) che prevedono adempimenti modulati sul presupposto di un soggetto già indagato e finalizzati alla sua tutela.
9. Il ricorso, conclusivamente, dovrà essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005