Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 28700
CASS
Sentenza 22 aprile 2005

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Massime1

Non è abnorme ma legittimo il provvedimento con cui il Gip autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione di un termine massimo di sei mesi per la proroga delle indagini, quale previsto dall'art. 406, comma secondo bis cod. proc. pen. è applicabile, alla luce della nuova formulazione dell'art. 415 cod. proc. pen., anche al provvedimento autorizzativo di prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, considerato che esso è preordinato a rafforzare la garanzia del rispetto dei tempi investigativi e la funzione di controllo del Gip. Ne deriva che nel procedimento contro ignoti la proroga è concessa per le medesime ipotesi per le quali è autorizzabile nei confronti di indagati noti.

Commentario1

  • 1Procedimenti contro ignoti e termine di prosecuzione delle indagini preliminariAccesso limitato
    Ermelinda Biesuz · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 28700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28700
Data del deposito : 22 aprile 2005

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