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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
LI NI IVAN, Relatore
ALIFFI FRANCESCO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV03A200933 2024 IRES-ALTRO 2021
- ATTO RECUPERO n. TVHCRA200065 CONTR FOND PERD 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A200934/2024 IVA ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 19 gennaio 2023 veniva elevato verbale di constatazione dalla Guardia di Finanza – Compagnia di
Francavilla Fontana, avente ad oggetto il controllo del regolare possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo a fondo perduto istituito con decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e veniva riscontrato che la società Società_1 s.r.l.s., estinta il 16 febbraio 2021 e cancellata dal registro delle Imprese a far data dal 7 aprile 2021, non aveva diritto alla corresponsione del contributo percepito dell'ammontare di Euro 9.794,00. Ragione per cui l'Ente resistente emetteva nei confronti della stessa l'atto di recupero n.
TVHCRA200065/2024.
In seguito, sulla scorta del processo verbale di constatazione del 21 febbraio 2023 della Guardia di Finanza –
Compagnia di Francavilla Fontana, l'Ente resistente emetteva i seguenti avvisi di accertamento:
- n. TVH03A200933/2024, nel quale si contestava, per l'anno d'imposta 2020, che la società Società_1 s.r.l.s. avesse ricevuto fatture di acquisti per un ammontare imponibile complessivo pari a Euro 183.849,60, dato difforme da quanto indicato nella dichiarazione Iva, che riportava un valore complessivo di acquisti e importazioni pari a Euro 382.479,00. Tanto premesso, si procedeva alla rideterminazione del reddito di impresa nella misura di Euro 342.801,00, accertando di conseguenza una maggiore Ires pari a Euro
82.272,00, una maggiore Irap pari a Euro 16.526,00 e una maggiore Iva pari a Euro 78.720,00 e irrogando le relative sanzioni;
- n. TVH03A200934/2024, nel quale, riscontrata l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2021, si evidenziava l'omessa dichiarazione di operazioni imponibili per complessivi Euro
239.422,00. Ciò premesso, tenuto conto dei componenti negativi riscontrati dai verbalizzanti nella misura di Euro 9.036,00, si procedeva alla rideterminazione del reddito d'impresa nella misura di Euro 230.385,93, accertando, di conseguenza, una maggiore Ires pari a Euro 55.293,00, una maggiore Irap pari a Euro
11.329,00, una maggiore Iva pari a Euro 52.673,00 e irrogando le relative sanzioni.
Il 16 ottobre 2024, l'Ente resistente notificava alla signora Ricorrente_1, socia al 50% dell'anzidetta società, i predetti atti impostivi.
Con tempestivo ricorso la signora Ricorrente_1 ha impugnato i suddetti atti impositivi sulla base del seguente motivo:
<<1) illegittimità per falsa applicazione dell'art. 28, comma 4, d. l.gs. n. 175/2014 e dell'art. 2495 c.c.>>.
Nella specie, parte ricorrente contesta l'illegittimità della notifica degli atti impositivi eseguita nei confronti della medesima, posto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il soggetto intestatario e destinatario della notifica, nell'arco temporale dei 5 anni dalla cessazione della società, rimarrebbe la società.
Inoltre, parte ricorrente contesta la mancata notifica degli atti impositivi nei confronti dell'ex liquidatore Nominativo_2, il cui potere di rappresentanza permane per cinque anni dalla cancellazione.
Tanto premesso, a detta di parte ricorrente, la notifica degli accertamenti intestati alla società estinta, effettuata nei confronti dell'ex socia Ricorrente_1 anziché nei confronti della persona del liquidatore, avrebbe determinato un grave errore procedimentale che rende nulli gli accertamenti opposti.
Inoltre, in considerazione di quanto prescritto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, a detta di parte ricorrente, < essere contestati nei confronti dei soci della stessa a condizione che il socio abbia ricevuto una quota di riparto finale di liquidazione della società>>.
A riprova della mancata ricezione di alcuna quota di liquidazione, denaro o altri beni sociali nel corso dei due anni precedenti la messa in liquidazione della società, parte ricorrente ha provveduto ad allegare gli estratti conto dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2022.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
1. Nella specie, con riguardo all'eccezione di parte ricorrente in ordine alla dedotta illegittimità della notifica effettuata il 16 ottobre 2024 nei confronti dell'ex socia della società Società_1 s.r.l.s., giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta, in più occasioni, al fine di chiarire la corretta portata precettiva delle norme regolative della materia.
Invero, la disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 2495 del codice civile (ai fini civilistici) e nell'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (ai fini tributari), così come modificato dall'articolo 28 del d. lgs. n. 175 del 2014, in vigore dal 13 dicembre 2014.
In conseguenza delle modifiche normative intervenute, per le cancellazioni richieste sino al 12 dicembre
2014, la cancellazione dal registro delle imprese comporta “immediatamente” l'estinzione della società, con la conseguenza che l'ente estinto perde la personalità e/o soggettività giuridica;
per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014, la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese comporta sempre l'estinzione della società, ma gli effetti della stessa sono sospesi, ai fini fiscali, per un periodo di 5 anni decorrenti proprio da tale richiesta.
Orbene, in primis, deve ritenersi la legittimità della notifica di un avviso di accertamento intestato ad una società cancellata dal registro delle imprese, dal momento che la cancellazione è stata richiesta dopo il 12 dicembre 2014, con conseguente operare della già menzionata sospensione degli effetti della cessazione per cinque anni.
Ciò premesso, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - consacrato nelle
S.U. del 2013 e cui questo Collegio intende dare continuità - a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, paragonabile - ma non sovrapponibile - a quello c.d. mortis causa, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce in capo ai soci.
Giova premettere che il sistema operante per le obbligazioni civilistiche di una società non è, del tutto, trasponibile con riguardo all'accertamento della responsabilità per debiti di imposta.
Talune deviazioni rispetto sono, infatti, necessitate dalla struttura stessa dell'obbligo tributario come riscontrabile in fattispecie tipiche, così nel caso delle imposte sui redditi nelle società personali, in cui non si pone tanto un problema di successione del socio alla società estinta, quanto di imputazione diretta ad esso, per trasparenza, dell'obbligo tributario (art. 5 d.P.R. 917/86).
Con specifico riferimento alle notificazioni di avvisi di accertamento sono intervenute molteplici pronunce che hanno ribadito la validità delle medesime, allorquando le stesse siano state eseguite, successivamente all'estinzione della stessa, nelle mani di (o comunque ad) uno dei soci.
Al riguardo, il Giudice di legittimità con sentenza del 5 novembre 2020, n. 24793, richiamando un principio peraltro ormai consolidato, ha statuito che è valida la notifica di un atto impositivo effettuata a mani di uno dei soci della società di persone, dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, < il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (Cass, 31037/17; Cass. 25487/18; Cass
23534/19)>>.
Il suddetto principio, valevole per le società di persone, risulta applicabile anche alle società di capitali, poiché il ridetto fenomeno successorio, secondo autorevoli pronunciamenti delle Sezioni unite (Corte di
Cassazione, sentenze 12 marzo 2013, n. 6070, 6071 e 6072), è mutuabile in relazione alle società di capitali, in conseguenza della tendenziale equiparazione tra le due forme giuridiche, inverata con la modifica dell'articolo 2495, comma 2, cod. civ.
Sulla scorta di quanto precede, la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 gennaio 2024, n. 753 è giunta ad affermare che devono ritenersi valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società estinta, indifferentemente di capitali o di persone, anche se eseguite, dopo l'estinzione agli ex soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'articolo 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), ovvero anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi.
Peraltro, la ritualità di un procedimento accertativo azionato nei confronti dei soci, ha trovato l'avallo anche delle S.u. n. 13625 del 2025 che hanno evidenziato come < invocata, a titolo vuoi successorio vuoi sussidiario, la responsabilità dell' ex socio per il debito d'imposta della società - di attivazione nei suoi confronti di un autonomo ed originario procedimento amministrativo di accertamento -........ non costituisce una stravaganza di sistema, discendendo piuttosto essa, de plano, dalla natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria e dal carattere autoritativo del relativo accertamento>> e, al contempo, come la stessa impedisca < cui danno conto le Sezioni Unite del 2013>>.
2. Quanto all'eccezione di parte ricorrente, formulata a pagina 4 del ricorso, secondo cui l'ente resistente sarebbe incorso <> per non aver notificato gli atti impositivi nei confronti della società estinta in persona del liquidatore della stessa, signor Nominativo_2, giova evidenziare quanto segue.
Innanzitutto, non e' contestato che l'Ente resistente abbia notificato i predetti atti impositivi non solo agli ex soci, Ricorrente_1 e Nominativo_3, ma anche alla società Società_1 s.r.l.s. presso l'ultima sede della medesima, tramite deposito di copia degli atti alla casa comunale e affissione dell'avviso di deposito all'albo pretorio del Comune di Latiano, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile (v. allegati in atti).
Inoltre, con riferimento al permanere del potere di rappresentanza delle società estinte in capo al liquidatore per cinque anni dalla data di cancellazione, invocato da parte ricorrente nel ricorso, e la conseguente eccepita illegittimità della notifica degli atti impositivi effettuata nei confronti degli ex soci, anziché alla società in persona del liquidatore, giova rilevare che - come affermato dalla Corte di Cassazione n. 753 del 2024, così come anche dalle menzionate Sezioni Unite del 12.2.2025, < società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono
- venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, discendendone che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente". Per contro, in quanto non successore a titolo universale, < escludersi la legittimazione 'ad causam' del liquidatore della società estinta, il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale>>.
Invero, l'articolo 36 del d. P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 28, comma 5, del d. lgs. n. 175 del 2015, invocato da parte ricorrente a pagina 4 del ricorso a sostegno delle proprie argomentazioni, attiene una responsabilità del liquidatore di natura civilistica, in virtù della quale quest'ultimo può essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale della società estinta.
In tal senso, deve richiamarsi, ex multis, la sentenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite del 27 novembre
2023, n. 32790, secondo cui, in tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione concreta un'obbligazione civile propria ex lege in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese;
l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, ex art. 36 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c. e integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicchè, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorché implichino l'esistenza della obbligazione tributaria>>.
Dunque, < strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità (cfr., in motivazione, Corte di
Cassazione, sentenza 5 novembre 2021 n. 31904; Corte di Cassazione, sentenza 3 febbraio 2022 n. 3311;
Corte di Cassazione, sentenza 31 gennaio 2023 n. 2906)>>.
Ciò premesso, alla luce dei predetti principi formulati dalla Corte di Cassazione così come della normativa di riferimento, risulta destituita di fondamento l'eccezione di parte ricorrente in ordine all'illegittimità della notifica effettuata nei confronti dell'ex socia.
3. Quanto alla considerazione di parte ricorrente, contenuta a pagina 5 del ricorso, secondo cui l'Ente resistente può agire nei confronti dei soci:
- solo se col bilancio di liquidazione siano stati distribuiti utili;
- fino a concorrenza e non oltre tali utili;
- nei limiti della quota di ciascun socio;
giova richiamare priprio la già menzionata pronuncia delle S.U..
Come ribadito dalla stessa, la responsabilità dei soci della società di capitali per i debiti dell'ente estinto non può essere limitata all'ipotesi in cui essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non assurgendo tale evenienza a condizione da cui possa farsi dipendere la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società
(Cassazione sezioni unite n. 6070 del 2013; in precedenza v. Corte di Cassazione, sentenza del 16 maggio
2012, n. 7676; Cassazione n. 19453 del 2012)>>.
I soci, infatti, sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono “intra vires” dei debiti loro trasmessi.
Diritto che, dunque, investe non la rituale introduzione del giudizio, bensì il merito e, dunque, l'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria.
Non è dirimente, pertanto, ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire dell'ente resistente, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Corte di Cassazione, sentenza 19 aprile 2018, n. 9672; Corte di Cassazione, sentenza
7 aprile 2017, n. 9094).
La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consente di escludere l'interesse dell'Agenzia delle Entrate ad agire al fine di procurarsi un titolo nei confronti dei soci.
D'altronde, anche la Dottrina ha evidenziato come riconoscere rilievo alla percezione di somme in sede di liquidazione ai fini della verifica della legittimazione passiva - e, dunque a resistere alla pretesa azionata nei suoi riguardi - dell'ex socio finirebbe anzi con contraddire lo stesso assunto di universalità della successione.
Infatti, il successore che sia tale solo se qualcosa effettivamente acquista è il successore a titolo particolare, non quello a titolo universale, il quale succede nel patrimonio dismesso quand'anche questo sia formato da soli debiti;
e ciò indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità patrimoniale possa poi farsi valere solo entro un determinato ammontare. Il risultato è che l'ex socio è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme.
Delineate le coordinate normative e interpretative, nel caso di specie, parte ricorrente non ha proveduto a depositare il bilancio finale di liquidazione (che potrà, eventualmente, essere depositato in sede di gravame).
Dunque, l'assunto di non aver percepito nulla dalla liquidazione e' rimasto, in questa sede processuale, sfornito di idonea prova.
Per contro, l'accertata esistenza in capo alla società di componenti positivi di reddito non dichiarati nell'anno d'imposta 2020 e 2021 - in assenza di idonea documentazione di segno opposto - è, di per sé, sufficiente a far presumere l'esistenza di beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci (Corte di Cassazione, sentenza del 12 settembre
2022, n. 26758; Corte di Cassazione del 4 gennaio 2022, n. 2).
A tal riguardo, risultano non dirimenti gli estratti conto personali, depositati da parte ricorrente, al fine di dimostrare la mancata percezione di alcuna quota di liquidazione a seguito dell'estinzione della società.
E' noto, infatti, come una somma possa essere intascata anche al di fuori del ricorso all'accreditoa mezzo di bonifico bancario o postale.
Stante l'oggettiva complessità interpretativa, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
LI NI IVAN, Relatore
ALIFFI FRANCESCO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 866/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TV03A200933 2024 IRES-ALTRO 2021
- ATTO RECUPERO n. TVHCRA200065 CONTR FOND PERD 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A200934/2024 IVA ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 634/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 19 gennaio 2023 veniva elevato verbale di constatazione dalla Guardia di Finanza – Compagnia di
Francavilla Fontana, avente ad oggetto il controllo del regolare possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo a fondo perduto istituito con decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e veniva riscontrato che la società Società_1 s.r.l.s., estinta il 16 febbraio 2021 e cancellata dal registro delle Imprese a far data dal 7 aprile 2021, non aveva diritto alla corresponsione del contributo percepito dell'ammontare di Euro 9.794,00. Ragione per cui l'Ente resistente emetteva nei confronti della stessa l'atto di recupero n.
TVHCRA200065/2024.
In seguito, sulla scorta del processo verbale di constatazione del 21 febbraio 2023 della Guardia di Finanza –
Compagnia di Francavilla Fontana, l'Ente resistente emetteva i seguenti avvisi di accertamento:
- n. TVH03A200933/2024, nel quale si contestava, per l'anno d'imposta 2020, che la società Società_1 s.r.l.s. avesse ricevuto fatture di acquisti per un ammontare imponibile complessivo pari a Euro 183.849,60, dato difforme da quanto indicato nella dichiarazione Iva, che riportava un valore complessivo di acquisti e importazioni pari a Euro 382.479,00. Tanto premesso, si procedeva alla rideterminazione del reddito di impresa nella misura di Euro 342.801,00, accertando di conseguenza una maggiore Ires pari a Euro
82.272,00, una maggiore Irap pari a Euro 16.526,00 e una maggiore Iva pari a Euro 78.720,00 e irrogando le relative sanzioni;
- n. TVH03A200934/2024, nel quale, riscontrata l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2021, si evidenziava l'omessa dichiarazione di operazioni imponibili per complessivi Euro
239.422,00. Ciò premesso, tenuto conto dei componenti negativi riscontrati dai verbalizzanti nella misura di Euro 9.036,00, si procedeva alla rideterminazione del reddito d'impresa nella misura di Euro 230.385,93, accertando, di conseguenza, una maggiore Ires pari a Euro 55.293,00, una maggiore Irap pari a Euro
11.329,00, una maggiore Iva pari a Euro 52.673,00 e irrogando le relative sanzioni.
Il 16 ottobre 2024, l'Ente resistente notificava alla signora Ricorrente_1, socia al 50% dell'anzidetta società, i predetti atti impostivi.
Con tempestivo ricorso la signora Ricorrente_1 ha impugnato i suddetti atti impositivi sulla base del seguente motivo:
<<1) illegittimità per falsa applicazione dell'art. 28, comma 4, d. l.gs. n. 175/2014 e dell'art. 2495 c.c.>>.
Nella specie, parte ricorrente contesta l'illegittimità della notifica degli atti impositivi eseguita nei confronti della medesima, posto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il soggetto intestatario e destinatario della notifica, nell'arco temporale dei 5 anni dalla cessazione della società, rimarrebbe la società.
Inoltre, parte ricorrente contesta la mancata notifica degli atti impositivi nei confronti dell'ex liquidatore Nominativo_2, il cui potere di rappresentanza permane per cinque anni dalla cancellazione.
Tanto premesso, a detta di parte ricorrente, la notifica degli accertamenti intestati alla società estinta, effettuata nei confronti dell'ex socia Ricorrente_1 anziché nei confronti della persona del liquidatore, avrebbe determinato un grave errore procedimentale che rende nulli gli accertamenti opposti.
Inoltre, in considerazione di quanto prescritto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, a detta di parte ricorrente, < essere contestati nei confronti dei soci della stessa a condizione che il socio abbia ricevuto una quota di riparto finale di liquidazione della società>>.
A riprova della mancata ricezione di alcuna quota di liquidazione, denaro o altri beni sociali nel corso dei due anni precedenti la messa in liquidazione della società, parte ricorrente ha provveduto ad allegare gli estratti conto dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2022.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
1. Nella specie, con riguardo all'eccezione di parte ricorrente in ordine alla dedotta illegittimità della notifica effettuata il 16 ottobre 2024 nei confronti dell'ex socia della società Società_1 s.r.l.s., giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta, in più occasioni, al fine di chiarire la corretta portata precettiva delle norme regolative della materia.
Invero, la disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 2495 del codice civile (ai fini civilistici) e nell'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (ai fini tributari), così come modificato dall'articolo 28 del d. lgs. n. 175 del 2014, in vigore dal 13 dicembre 2014.
In conseguenza delle modifiche normative intervenute, per le cancellazioni richieste sino al 12 dicembre
2014, la cancellazione dal registro delle imprese comporta “immediatamente” l'estinzione della società, con la conseguenza che l'ente estinto perde la personalità e/o soggettività giuridica;
per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014, la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese comporta sempre l'estinzione della società, ma gli effetti della stessa sono sospesi, ai fini fiscali, per un periodo di 5 anni decorrenti proprio da tale richiesta.
Orbene, in primis, deve ritenersi la legittimità della notifica di un avviso di accertamento intestato ad una società cancellata dal registro delle imprese, dal momento che la cancellazione è stata richiesta dopo il 12 dicembre 2014, con conseguente operare della già menzionata sospensione degli effetti della cessazione per cinque anni.
Ciò premesso, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - consacrato nelle
S.U. del 2013 e cui questo Collegio intende dare continuità - a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, paragonabile - ma non sovrapponibile - a quello c.d. mortis causa, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce in capo ai soci.
Giova premettere che il sistema operante per le obbligazioni civilistiche di una società non è, del tutto, trasponibile con riguardo all'accertamento della responsabilità per debiti di imposta.
Talune deviazioni rispetto sono, infatti, necessitate dalla struttura stessa dell'obbligo tributario come riscontrabile in fattispecie tipiche, così nel caso delle imposte sui redditi nelle società personali, in cui non si pone tanto un problema di successione del socio alla società estinta, quanto di imputazione diretta ad esso, per trasparenza, dell'obbligo tributario (art. 5 d.P.R. 917/86).
Con specifico riferimento alle notificazioni di avvisi di accertamento sono intervenute molteplici pronunce che hanno ribadito la validità delle medesime, allorquando le stesse siano state eseguite, successivamente all'estinzione della stessa, nelle mani di (o comunque ad) uno dei soci.
Al riguardo, il Giudice di legittimità con sentenza del 5 novembre 2020, n. 24793, richiamando un principio peraltro ormai consolidato, ha statuito che è valida la notifica di un atto impositivo effettuata a mani di uno dei soci della società di persone, dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, < il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi – essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società (Cass, 31037/17; Cass. 25487/18; Cass
23534/19)>>.
Il suddetto principio, valevole per le società di persone, risulta applicabile anche alle società di capitali, poiché il ridetto fenomeno successorio, secondo autorevoli pronunciamenti delle Sezioni unite (Corte di
Cassazione, sentenze 12 marzo 2013, n. 6070, 6071 e 6072), è mutuabile in relazione alle società di capitali, in conseguenza della tendenziale equiparazione tra le due forme giuridiche, inverata con la modifica dell'articolo 2495, comma 2, cod. civ.
Sulla scorta di quanto precede, la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 gennaio 2024, n. 753 è giunta ad affermare che devono ritenersi valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società estinta, indifferentemente di capitali o di persone, anche se eseguite, dopo l'estinzione agli ex soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'articolo 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore), ovvero anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi.
Peraltro, la ritualità di un procedimento accertativo azionato nei confronti dei soci, ha trovato l'avallo anche delle S.u. n. 13625 del 2025 che hanno evidenziato come < invocata, a titolo vuoi successorio vuoi sussidiario, la responsabilità dell' ex socio per il debito d'imposta della società - di attivazione nei suoi confronti di un autonomo ed originario procedimento amministrativo di accertamento -........ non costituisce una stravaganza di sistema, discendendo piuttosto essa, de plano, dalla natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria e dal carattere autoritativo del relativo accertamento>> e, al contempo, come la stessa impedisca < cui danno conto le Sezioni Unite del 2013>>.
2. Quanto all'eccezione di parte ricorrente, formulata a pagina 4 del ricorso, secondo cui l'ente resistente sarebbe incorso <> per non aver notificato gli atti impositivi nei confronti della società estinta in persona del liquidatore della stessa, signor Nominativo_2, giova evidenziare quanto segue.
Innanzitutto, non e' contestato che l'Ente resistente abbia notificato i predetti atti impositivi non solo agli ex soci, Ricorrente_1 e Nominativo_3, ma anche alla società Società_1 s.r.l.s. presso l'ultima sede della medesima, tramite deposito di copia degli atti alla casa comunale e affissione dell'avviso di deposito all'albo pretorio del Comune di Latiano, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile (v. allegati in atti).
Inoltre, con riferimento al permanere del potere di rappresentanza delle società estinte in capo al liquidatore per cinque anni dalla data di cancellazione, invocato da parte ricorrente nel ricorso, e la conseguente eccepita illegittimità della notifica degli atti impositivi effettuata nei confronti degli ex soci, anziché alla società in persona del liquidatore, giova rilevare che - come affermato dalla Corte di Cassazione n. 753 del 2024, così come anche dalle menzionate Sezioni Unite del 12.2.2025, < società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono
- venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, discendendone che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente". Per contro, in quanto non successore a titolo universale, < escludersi la legittimazione 'ad causam' del liquidatore della società estinta, il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale>>.
Invero, l'articolo 36 del d. P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 28, comma 5, del d. lgs. n. 175 del 2015, invocato da parte ricorrente a pagina 4 del ricorso a sostegno delle proprie argomentazioni, attiene una responsabilità del liquidatore di natura civilistica, in virtù della quale quest'ultimo può essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale della società estinta.
In tal senso, deve richiamarsi, ex multis, la sentenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite del 27 novembre
2023, n. 32790, secondo cui, in tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione concreta un'obbligazione civile propria ex lege in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese;
l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, ex art. 36 è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c. e integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicchè, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorché implichino l'esistenza della obbligazione tributaria>>.
Dunque, < strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità (cfr., in motivazione, Corte di
Cassazione, sentenza 5 novembre 2021 n. 31904; Corte di Cassazione, sentenza 3 febbraio 2022 n. 3311;
Corte di Cassazione, sentenza 31 gennaio 2023 n. 2906)>>.
Ciò premesso, alla luce dei predetti principi formulati dalla Corte di Cassazione così come della normativa di riferimento, risulta destituita di fondamento l'eccezione di parte ricorrente in ordine all'illegittimità della notifica effettuata nei confronti dell'ex socia.
3. Quanto alla considerazione di parte ricorrente, contenuta a pagina 5 del ricorso, secondo cui l'Ente resistente può agire nei confronti dei soci:
- solo se col bilancio di liquidazione siano stati distribuiti utili;
- fino a concorrenza e non oltre tali utili;
- nei limiti della quota di ciascun socio;
giova richiamare priprio la già menzionata pronuncia delle S.U..
Come ribadito dalla stessa, la responsabilità dei soci della società di capitali per i debiti dell'ente estinto non può essere limitata all'ipotesi in cui essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non assurgendo tale evenienza a condizione da cui possa farsi dipendere la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società
(Cassazione sezioni unite n. 6070 del 2013; in precedenza v. Corte di Cassazione, sentenza del 16 maggio
2012, n. 7676; Cassazione n. 19453 del 2012)>>.
I soci, infatti, sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono “intra vires” dei debiti loro trasmessi.
Diritto che, dunque, investe non la rituale introduzione del giudizio, bensì il merito e, dunque, l'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria.
Non è dirimente, pertanto, ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire dell'ente resistente, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Corte di Cassazione, sentenza 19 aprile 2018, n. 9672; Corte di Cassazione, sentenza
7 aprile 2017, n. 9094).
La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consente di escludere l'interesse dell'Agenzia delle Entrate ad agire al fine di procurarsi un titolo nei confronti dei soci.
D'altronde, anche la Dottrina ha evidenziato come riconoscere rilievo alla percezione di somme in sede di liquidazione ai fini della verifica della legittimazione passiva - e, dunque a resistere alla pretesa azionata nei suoi riguardi - dell'ex socio finirebbe anzi con contraddire lo stesso assunto di universalità della successione.
Infatti, il successore che sia tale solo se qualcosa effettivamente acquista è il successore a titolo particolare, non quello a titolo universale, il quale succede nel patrimonio dismesso quand'anche questo sia formato da soli debiti;
e ciò indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità patrimoniale possa poi farsi valere solo entro un determinato ammontare. Il risultato è che l'ex socio è sempre successore della società estinta, in quanto tale e non in quanto percettore di somme.
Delineate le coordinate normative e interpretative, nel caso di specie, parte ricorrente non ha proveduto a depositare il bilancio finale di liquidazione (che potrà, eventualmente, essere depositato in sede di gravame).
Dunque, l'assunto di non aver percepito nulla dalla liquidazione e' rimasto, in questa sede processuale, sfornito di idonea prova.
Per contro, l'accertata esistenza in capo alla società di componenti positivi di reddito non dichiarati nell'anno d'imposta 2020 e 2021 - in assenza di idonea documentazione di segno opposto - è, di per sé, sufficiente a far presumere l'esistenza di beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci (Corte di Cassazione, sentenza del 12 settembre
2022, n. 26758; Corte di Cassazione del 4 gennaio 2022, n. 2).
A tal riguardo, risultano non dirimenti gli estratti conto personali, depositati da parte ricorrente, al fine di dimostrare la mancata percezione di alcuna quota di liquidazione a seguito dell'estinzione della società.
E' noto, infatti, come una somma possa essere intascata anche al di fuori del ricorso all'accreditoa mezzo di bonifico bancario o postale.
Stante l'oggettiva complessità interpretativa, in deroga al principio di soccombenza, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.