Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della notifica degli atti impositivi

    La Corte ha ritenuto legittima la notifica effettuata nei confronti della ex socia, richiamando l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui, a seguito della cancellazione della società, si verifica un fenomeno successorio per cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci. Ha inoltre precisato che la responsabilità del liquidatore è di natura civilistica e non tributaria, e che la notifica agli ex soci è valida anche senza emissione di specifici atti a loro diretti.

  • Rigettato
    Responsabilità dei soci limitata alla quota di liquidazione

    La Corte ha rigettato tale eccezione, affermando che la responsabilità dei soci per i debiti della società estinta non è limitata all'ipotesi di riparto finale di liquidazione. I soci succedono nei rapporti debitori anche se non hanno percepito somme, e tale circostanza non limita la legittimazione ad agire dell'ente. La prova della mancata percezione di quote di liquidazione non è stata fornita dalla ricorrente, e l'accertata esistenza di redditi non dichiarati fa presumere l'esistenza di beni trasferiti ai soci.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 57
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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