Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7237/2021 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei ORi Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 7237/2021 RG promossa da
(CF ), con l'avv. GIULIANELLI Parte_1 C.F._1
LORENZO del foro di Roma RICORRENTE
contro
(CF , con l'avv. BONISOLLI BARBARA del CP_1 C.F._2
foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto :cessazione degli effetti civili sulle conclusioni concordi delle parti assunte all'udienza del 4.3.2025 pagina 1 di 9
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione consensuale nella quale vi era stata la comparizione avanti al Presidente del TR il
28.2.2018 con la pronuncia della successiva omologa Dopo aver ricordato di essersi unito in matrimonio con la resistente in data 16 .
9.2000 e che dal matrimonio erano nati i figli (11.12.1998), (2.4.2002) e (12.12.2011), si soffermava sulle Per_1 Per_2 Per_3
condizioni reddituali proprie affermando di essere cameriere stagionale in Spagna, di contro alla situazione della moglie che era dipendente con stipendio mensile di €
1.300,00. Aggiungeva altresì che il primo figlio, che continuava a convivere Per_1
con la madre, era autonomo lavorando stabilmente come dipendente con stipendio mensile di circa € 1.200,00, mentre , maggiorenne anch'ella, aveva iniziato a Per_2
lavorare presso il bar Bonjour a Bergamo. Concludeva il ricorso chiedendo, oltre alla pronuncia di stato, dichiarandosi disponibile a versare un assegno di mantenimento di non più di € 150,00 mensili in favore della figlia e con mantenimento diretto, Per_2
invece, della figlia per i sei mesi in cui questa avrebbe vissuto con lui, oltre al Per_3
50% delle spese straordinarie per entrambe, ipotizzando altresì il suo diritto di visita.
Si costituiva la resistente che, nell'ambito della propria memoria, dopo aver analiticamente riportato le condizioni della separazione consensuale si soffermava ad analizzare alcune situazioni avvenute successivamente alla stessa e quindi, per esempio, la vendita dell'abitazione sita in Sardegna e le querele che ella aveva svolto nei confronti del marito le minacce subite. Instava per l'assegnazione della casa coniugale sita ad
Alzano Lombardo, ove appunto ella viveva con i figli, e per l'affido esclusivo della minore, evidenziando una sorta di inidoneità genitoriale del ricorrente nei confronti della pagina 2 di 9 figlia, ciò alla luce del discontinuo esercizio del diritto di visita che egli esercitava nei confronti della figlia oltre che per il mancato versamento del mantenimento previsto.
Concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia di divorzio, in via principale la pronuncia dell'affido esclusivo a suo favore della figlia minore con il collocamento presso di sé e quindi l'assegnazione della casa coniugale e richiedeva una consulenza prima di identificare un possibile diritto di visita del ricorrente, chiedeva che il padre versasse l'importo complessivo di € 1.000,00 mensili (€ 500,00 a testa per le due figlie), fino al raggiungimento della loro autonomia, oltre al 50% delle spese straordinarie, chiedendo altresì di poter percepire integralmente l'assegno unico con il nulla osta al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; - in via subordinata, chiedeva l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, pur instando per il collocamento presso di sé e ipotizzando un diritto di visita del marito, chiedendo comunque € 1.000,00 a titolo di mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza avanti al giudice delegato le parti raggiungevano un parziale accordo e quindi la minore veniva affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e veniva anche disciplinato il diritto di visita del padre.
Richiesta dai procuratori, veniva quindi pronunciata la pronuncia parziale di stato con pronuncia n. 1511/2022 del 4 giugno 2022.
Rimessa in istruttoria fper la risoluzione delle problematiche economiche relative all'assegno, veniva disposta e svolta l'audizione della figlia minore , concessi Per_3
diversi rinvii per consentire l'allegazione della documentazione correlata al lavoro del ricorrente . Nelle more il giudice istruttore veniva trasferito in altra sezione del
TR e la causa gestita così da un Got. Assegnata all'attuale relatrice veniva fissata udienza di pc e quindi assegnati i termini ex art. 190 cpc. Prima della scadenza di detti termini le parti richiedevano la rimessione in istruttoria per l'intervenuto accordo tra le stesse su tutte le problematiche che erano rimaste da risolvere. Così, fissata l'udienza del pagina 3 di 9 4 Marzo 2025 , la causa si rimetteva nuovamente in decisione sulla base della precisazione congiunta delle conclusioni.
Premesso che con la sentenza già emessa nel 2022 si è già pronunciato il divorzio, di fatto il Collegio oggi non può fare altro che recepire le condizioni indicate dalle parti perché tese al raggiungimento dell'interesse dell'unica figlia minore, la cui audizione peraltro è stata già attuata durante il giudizio.
Le condizioni pattuite tra le parti appaiono essere equilibrate alla luce delle rispettive condizioni economiche delle parti
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il TR, definitivamente pronunciando, vista la sentenza di stato n. 1511/22 già resa tra le parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti:
“1. dispone che la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, i quali si Per_3
impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ovvero quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori, verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i minori;
2. dispone che la figlia minore è collocata presso la residenza della madre ORa Per_3
in Bergamo via Leopardi n. 3; CP_1
pagina 4 di 9 3. dispone che il OR può tenere con sé la figlia minore Parte_1 Per_3
secondo il seguente schema:
- a week end alternati, dal venerdì al lunedì con riaccompagnamento a scuola :
- un giorno infrasettimanale con pernotto nelle settimane il cui il week end è di sua competenza;
- due giorni infrasettimanali con pernotto nelle settimane il cui il week end è di sua competenza;
- durante le vacanze estive almeno tre settimane consecutive, tale periodo verrà concordato con la madre entro il 28 febbraio di ogni anno;
-durante le vacanze Natalizie Anita sette giorni consecutivi alternando il giorno di
Natale e/o di Capodanno con la madre. Per il caso in cui sia a Bergamo trascorrerà Per_3
alternativamente la Vigilia di Natale e il giorno di Natale con il padre o la madre;
- durante le vacanze di Pasqua tre giorni consecutivi alternando il giorno di Pasqua con la madre;
4. pone a carico del OR un contributo al mantenimento della Parte_1
figlia minore da versarsi alla ORa , mediante bonifico bancario, Per_3 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese la somma mensile di € 250,00, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per la figlia, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
pagina 5 di 9 5. pon6 a carico del OR , nella misura del 50 %, le spese Parte_1
straordinarie per la figlia non ricomprese dall'assegno di mantenimento secondo la specifica del protocollo in uso dal 31.10.2024 avanti ES TR , ovvero: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche pagina 6 di 9 (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese pagina 7 di 9 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. dispone che per accordo delle parti l'assegno unico per i figli venga percepito al 100% dalla ORa;
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7. dà atto che i genitori si rilasciano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e per quello della figlia minore;
8. dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che rinunciano ad ogni assegno anche divorzile;
pagina 8 di 9 9. dà atto che ciascun coniuge assumerà a proprio carico le spese di assistenza del proprio difensore, con rinuncia dei legali ad alcun vincolo di solidarietà .
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 13.3.2025
IL PRESIDENTE est.
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