Versione
2 febbraio 1994
2 febbraio 1994
Art. 3. 1. Dopo l' articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e' inserito il seguente:
"Art. 16-bis (Supplenza). - 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , introdotto dall' articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 , e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, pro- cede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16".
"Art. 16-bis (Supplenza). - 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell' articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , introdotto dall' articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 , e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, pro- cede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16".
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Rieti, sentenza 11/04/2025, n. 84Provvedimento: […] che le ordinanze opposte sono affette da nullità per violazione di legge per essere state emesse da Autorità incompetente e in situazione di incompatibilità in violazione dell'art. 3 della legge regionale Lazio 30/1994 nonché degli artt. 97 della Cost. e 6-bis della legge 241/1990 in quanto le particelle sono di proprietà del Comune di CP_1 ; che le violazioni sono state contestate all'impresa boschiva Parte_2 , quale “trasgressore”, […] L'art. 3 Legge Regionale Lazio n. 30/1994 prevede espressamente che: “Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, […]Leggi di più...
- incompetenza amministrativa·
- violazione di legge·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 96 c.p.c.·
- spese di lite·
- proroga termine sgombero tagliate·
- responsabilità in solido·
- art. 67 Regolamento Regionale n. 7/2005·
- illecito amministrativo·
- sospensione efficacia esecutiva