Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 2885
CASS
Sentenza 3 febbraio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura nei confronti di una pubblica amministrazione non solo è ipotizzabile a prescindere dalla figura contrattuale utilizzata, ma, in caso di appalto, può consumarsi già nella fase successiva alla stipulazione, preparatoria della prestazione, indipendentemente dall'avvenuta consegna del bene o fornitura del servizio.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto consumato il reato di frode in una ipotesi in cui una ditta, che aveva avuto in appalto la fornitura di pasti caldi per la refezione scolastica, aveva predisposto, già confezionate, porzioni di peso inferiore a quello previsto nelle tabelle accettate in sede di stipulazione del contratto, indipendentemente dal fatto che i pasti non fossero stati ancora consegnati ed il controllo fosse stato effettuato nei locali dell'impresa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 2885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2885
    Data del deposito : 3 febbraio 1998

    Testo completo