Sentenza 3 febbraio 1998
Massime • 1
Il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura nei confronti di una pubblica amministrazione non solo è ipotizzabile a prescindere dalla figura contrattuale utilizzata, ma, in caso di appalto, può consumarsi già nella fase successiva alla stipulazione, preparatoria della prestazione, indipendentemente dall'avvenuta consegna del bene o fornitura del servizio.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto consumato il reato di frode in una ipotesi in cui una ditta, che aveva avuto in appalto la fornitura di pasti caldi per la refezione scolastica, aveva predisposto, già confezionate, porzioni di peso inferiore a quello previsto nelle tabelle accettate in sede di stipulazione del contratto, indipendentemente dal fatto che i pasti non fossero stati ancora consegnati ed il controllo fosse stato effettuato nei locali dell'impresa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/1998, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3/2/1998
Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 88
Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sergio Di Amato Consigliere rel. N. 26955/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA NT,
avverso la sentenza emessa il 9 aprile 1997 dalla Corte d'appello di Catania, sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Sergio Di Amato, udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per l'annullamento con rinvia della sentenza impugnata,
udito il difensore di IA NT, Avv. Paolo Quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 1^ marzo 1994, dichiarava IA NT colpevole del reato di frode nell'esecuzione di un contratto di "appalto del servizio di infezione calda" per una scuola, per avere approntato e condizionato porzioni di peso inferiore a quello prescritto nella tabella dietetica allegata al contratto di appalto, e la condannava alla pena di un anno di reclusione e lire 2.000.000 di multa, oltre alla pena accessoria prevista dall'art. 32 quater c.p.. La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe richiamata, confermava la decisione, osservando, in relazione a specifica doglianza dell'imputata, che per la consumazione del reato non era necessaria la materiale consegna della fornitura, essendo invece sufficiente la predisposizione delle porzioni destinate alla scuola, che, sebbene sequestrate nel laboratorio dell'imputata, erano già state preparate in confezioni di alluminio a chiusura ermetica, con conseguente inesecuzione del contratto con riferimento alla quantità.
IA NT ricorre per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 356 c.p. in quanto, in ipotesi di contratti concernenti la consegna di cose, la consumazione del reato si verifica nel momento e nel luogo della consegna dei beni, allorché l'oggetto della fornitura entra nella materiale disponibilità dell'acquirente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'art. 356 c.p. punisce la frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura. Con tale espressione, secondo l'orientamento di questa Corte, sono sanzionate tutte le frodi in danno della P.A., quali elle siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a determinate prestazioni (Cass. 10 novembre 1994, n. 11326, Zoccali). Lo schema contrattuale, peraltro, è rilevante al fine di identificare il momento consumativo del reato, elle può essere quello della consegna delle cose (Cass. 21 gennaio 1985, n. 2702, Alessio), nel caso della somministrazione di beni, o quello precedente della irregolare materiale esecuzione delle opere, nel caso siano queste oggetto della prestazione (Cass. 11326/94 cit.;
Cass. 12 novembre 1983, n. 9555, Cantisani;
Cass. 6 dicembre 1982, n. 11754, Arbia). Nella specie, non tanto per il nomen juris del contratto quanto per il contenuto della prestazione ("servizio di refezione calda"), nella quale l'attività di lavoro prevale rispetto a quella di fornitura del materiale, è evidente che lo schema contrattuale utilizzato è quello dell'appalto, con conseguente rilevanza non solo dell'eventuale inadempimento al momento della consegna delle opere o dell'effettuazione del servizio, ma anche di quegli inadempimenti del debitore, nella sua attività di attuazione della prestazione, rilevabili con verifiche in corso di esecuzione del contratto (art.1662 c.c., applicabile nel limiti della compatibilità agli appalti pubblici). Infatti, se per le irregolarità sanabili il committente può diffidare, pena la risoluzione, a conformarsi alle condizioni previsto dal contratto, e se per le irregolarità insanabili il committente può direttamente chiedere la risoluzione (Cass. civ. 30 marzo 1935, n. 2236; Cass, civ. 5 febbraio 1971, n. 275), è evidente che la condotta del debitore anteriore alla consegna delle opere o alla fornitura dei servizi rappresenta già un inadempimento rilevante. La conseguenza è che la frode, intesa come malafede contrattuale, e cioè come consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta (v. ex pluribus Cass. 4 giugno 1996, n. 5502, Zini) dalla quale consegue l'inadempimento, assume rilievo sin dal momento di preparazione della prestazione. In conclusione, quando lo schema contrattuale utilizzato per una pubblica fornitura è quello dell'appalto, per la consumazione del reato di frode di cui all'art. 356 c.p. non è necessario attendere il momento della consegna delle opere o della prestazione dei servizi, poiché, per la rilevanza ex lege (art. 1662 c.c.) nel rapporto di appello dell'attività di predisposizione della prestazione, è sufficiente che, nel corso di detta affinità, il debitore ponga consapevolmente in essere irregolarità la cui conseguenza sia la predisposizione di una prestazione non conforme alle condizioni contrattuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998