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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1676/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
OL NT, RE
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17306/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062433942000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090084281543000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160213717806000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200190173160000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210079997659000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118042932000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJNM000850 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 250TJNM000613 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 0972024906243394200 notificatole in data 02/10/2024 in forza della quale è stato intimato il pagamento di una somma complessiva pari ad € 157.039,28 e, di conseguenza, le sottese cartelle, in particolare la n.
09720090084281543000, la n. 09720160213717806000, la n. 09720200190173160000, la n.
097202100799997659000 e la n. 09720220118042932000 nonché gli avvisi di accertamento n.
250TJNM000850 e n. 250TJNM000613 deducendo la nullità dell'atto impugnato, l'inesistenza del credito per mancata notifica degli atti prodromici e la sopravvenuta prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, la quale evidenziava in primis come eccezione preliminare e assorbente la violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che nel caso in esame risultava violato il principio del diritto processuale, costituito dal divieto di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una precedente sentenza passata in giudicato, poiché le cartelle e gli avvisi di intimazioni, sottesi all'intimazione opposta sono già stati impugnati in un precedente giudizio, innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Roma, conclusosi con sentenza. Ancora, l'Ufficio rilevava che la contribuente ha iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma, un altro giudizio al ruolo generale n. 16044/2024, ugualmente proposto nei confronti della stessa Amministrazione resistente e avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza dei medesimi crediti portati da una serie di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento di cui al presente giudizio. Inoltre, rilevava che, le eccezioni di prescrizione erano inammissibili, in quanto relative ad atti presupposti non impugnati nei termini, e comunque infondate. Veniva sottolineato, infine, che l'eccezione di prescrizione era inammissibile in quanto relativa ad atti effettivamente già precedentemente opposti dalla ricorrente.
All'udienza del 19/01/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente in ordine violazione del principio del ne bis in idem, costituito dal divieto di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una precedente sentenza passata in giudicato.
Dalla documentazione in atti risulta che l'atto opposto concerne le medesime cartelle e gli stessi avvisi di intimazione, riferiti al medesimo periodo d'imposta e fondate sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, già scrutinati nel precedente giudizio definito con sentenza n. 15198/2023 di rigetto passata in giudicato. Il giudicato formatosi tra le stesse parti, avente ad oggetto i medesimi atti impositivi e lo stesso rapporto tributario, preclude la possibilità di una nuova valutazione delle medesime questioni, in applicazione del principio del ne bis in idem e dell'efficacia vincolante del giudicato. Ne consegue che le censure oggi sollevate, pur formalmente rivolte contro l'intimazione di pagamento, si risolvono sostanzialmente in una nuova contestazione del medesimo credito tributario già definitivamente accertato, con conseguente inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di
€ 1.000,00 oltre iva e cap in favore dell'ADER.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
OL NT, RE
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17306/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062433942000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090084281543000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160213717806000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200190173160000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210079997659000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118042932000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJNM000850 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 250TJNM000613 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 410/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 0972024906243394200 notificatole in data 02/10/2024 in forza della quale è stato intimato il pagamento di una somma complessiva pari ad € 157.039,28 e, di conseguenza, le sottese cartelle, in particolare la n.
09720090084281543000, la n. 09720160213717806000, la n. 09720200190173160000, la n.
097202100799997659000 e la n. 09720220118042932000 nonché gli avvisi di accertamento n.
250TJNM000850 e n. 250TJNM000613 deducendo la nullità dell'atto impugnato, l'inesistenza del credito per mancata notifica degli atti prodromici e la sopravvenuta prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, la quale evidenziava in primis come eccezione preliminare e assorbente la violazione del principio del ne bis in idem, rilevando che nel caso in esame risultava violato il principio del diritto processuale, costituito dal divieto di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una precedente sentenza passata in giudicato, poiché le cartelle e gli avvisi di intimazioni, sottesi all'intimazione opposta sono già stati impugnati in un precedente giudizio, innanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria di Roma, conclusosi con sentenza. Ancora, l'Ufficio rilevava che la contribuente ha iscritto a ruolo presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma, un altro giudizio al ruolo generale n. 16044/2024, ugualmente proposto nei confronti della stessa Amministrazione resistente e avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza dei medesimi crediti portati da una serie di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento di cui al presente giudizio. Inoltre, rilevava che, le eccezioni di prescrizione erano inammissibili, in quanto relative ad atti presupposti non impugnati nei termini, e comunque infondate. Veniva sottolineato, infine, che l'eccezione di prescrizione era inammissibile in quanto relativa ad atti effettivamente già precedentemente opposti dalla ricorrente.
All'udienza del 19/01/2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente in ordine violazione del principio del ne bis in idem, costituito dal divieto di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una precedente sentenza passata in giudicato.
Dalla documentazione in atti risulta che l'atto opposto concerne le medesime cartelle e gli stessi avvisi di intimazione, riferiti al medesimo periodo d'imposta e fondate sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, già scrutinati nel precedente giudizio definito con sentenza n. 15198/2023 di rigetto passata in giudicato. Il giudicato formatosi tra le stesse parti, avente ad oggetto i medesimi atti impositivi e lo stesso rapporto tributario, preclude la possibilità di una nuova valutazione delle medesime questioni, in applicazione del principio del ne bis in idem e dell'efficacia vincolante del giudicato. Ne consegue che le censure oggi sollevate, pur formalmente rivolte contro l'intimazione di pagamento, si risolvono sostanzialmente in una nuova contestazione del medesimo credito tributario già definitivamente accertato, con conseguente inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di
€ 1.000,00 oltre iva e cap in favore dell'ADER.