Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1676
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Nullità dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che le censure sollevate si risolvono sostanzialmente in una nuova contestazione del medesimo credito tributario già definitivamente accertato in un precedente giudizio, in applicazione del principio del ne bis in idem e dell'efficacia vincolante del giudicato.

  • Inammissibile
    Inesistenza del credito per mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le censure sollevate si risolvono sostanzialmente in una nuova contestazione del medesimo credito tributario già definitivamente accertato in un precedente giudizio, in applicazione del principio del ne bis in idem e dell'efficacia vincolante del giudicato.

  • Inammissibile
    Sopravvenuta prescrizione

    La Corte ha ritenuto che le censure sollevate si risolvono sostanzialmente in una nuova contestazione del medesimo credito tributario già definitivamente accertato in un precedente giudizio, in applicazione del principio del ne bis in idem e dell'efficacia vincolante del giudicato. L'eccezione di prescrizione era inoltre inammissibile in quanto relativa ad atti presupposti non impugnati nei termini.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1676
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1676
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo