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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MONTANARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003429715000 SANZIONE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16-1-2025 Ricorrente_1 impugnava lo avviso di intimazione notificatogli il 16-12-2024 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, il quale dava atto di una pregressa cartella esattoriale che sarebbe stato notificata il 19-11-2016 sul presupposto di una sanzione elevata nel 2008 da parte di Resistente_1;
il ricorrente eccepiva la nullità dello avviso per omessa notifica del suddetto atto prodromico e comunque la prescrizione del preteso diritto di credito, stante il notevole lasso di tempo intercorso dalla annualità di riferimento e la carenza di atti interruttivi
Costituitisi ritualmente, Agenzia delle Entrate-Riscossione in via preliminare e pregiudiziale eccepivano il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria, oltre a contestare nel merito che fosse maturata la invocata prescrizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del giudicante devesi prioritariamente valutare la questione della giurisdizione, in quanto sollevata dai convenuti e comunque rilevabile d'ufficio
Come è pacifico in atti, il controverso credito di cui è causa si fonda su violazione elevata ex art. 23 DPR
753/1980 da parte di Resistente_1 (sanzione motivata dalla constatazione che Ricorrente_1 fosse sprovvisto del titolo di viaggio su una determinata tratta ferroviaria), ergo non ha natura tributaria;
ne discende che attesa la natura non tributaria del credito ( seppure riscosso a cura del concessionario convenuto, non rientrante tra le materie regolate dagli artt. 1 e 2 d.lgs 546/92), la cognizione dello stesso appartenga all'A.G.O. , nel cui ambito le relative competenze vanno individuate secondo il criterio del valore
Le statuizioni di cui sopra assorbono quindi la indagine circa la eccezione di prescrizione, pur dovendosi rilevare, per inciso, che i convenuti abbiano documentato la sussistenza di plurimi atti interruttivi, idonei a paralizzare nel merito la suddetta eccezione
A carico del ricorrente in quanto soccombente vengono poste le spese di lite dei resistenti liquidate in complessive euro 750,00 (per entrambe le parti resistenti) oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Como in composizione monocratica dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere del ricorso, appartenendo essa alla Autorità Giudiziaria Ordinaria;
pone a carico del ricorrente le spese di lite dei convenuti liquidate in complessive euro 750,00, oltre accessori di legge
Como, 14-1-2026 Il Giudice dott.ssa Donatella Montanari
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MONTANARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003429715000 SANZIONE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16-1-2025 Ricorrente_1 impugnava lo avviso di intimazione notificatogli il 16-12-2024 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, il quale dava atto di una pregressa cartella esattoriale che sarebbe stato notificata il 19-11-2016 sul presupposto di una sanzione elevata nel 2008 da parte di Resistente_1;
il ricorrente eccepiva la nullità dello avviso per omessa notifica del suddetto atto prodromico e comunque la prescrizione del preteso diritto di credito, stante il notevole lasso di tempo intercorso dalla annualità di riferimento e la carenza di atti interruttivi
Costituitisi ritualmente, Agenzia delle Entrate-Riscossione in via preliminare e pregiudiziale eccepivano il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di Giustizia Tributaria, oltre a contestare nel merito che fosse maturata la invocata prescrizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del giudicante devesi prioritariamente valutare la questione della giurisdizione, in quanto sollevata dai convenuti e comunque rilevabile d'ufficio
Come è pacifico in atti, il controverso credito di cui è causa si fonda su violazione elevata ex art. 23 DPR
753/1980 da parte di Resistente_1 (sanzione motivata dalla constatazione che Ricorrente_1 fosse sprovvisto del titolo di viaggio su una determinata tratta ferroviaria), ergo non ha natura tributaria;
ne discende che attesa la natura non tributaria del credito ( seppure riscosso a cura del concessionario convenuto, non rientrante tra le materie regolate dagli artt. 1 e 2 d.lgs 546/92), la cognizione dello stesso appartenga all'A.G.O. , nel cui ambito le relative competenze vanno individuate secondo il criterio del valore
Le statuizioni di cui sopra assorbono quindi la indagine circa la eccezione di prescrizione, pur dovendosi rilevare, per inciso, che i convenuti abbiano documentato la sussistenza di plurimi atti interruttivi, idonei a paralizzare nel merito la suddetta eccezione
A carico del ricorrente in quanto soccombente vengono poste le spese di lite dei resistenti liquidate in complessive euro 750,00 (per entrambe le parti resistenti) oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Como in composizione monocratica dichiara il proprio difetto di giurisdizione a conoscere del ricorso, appartenendo essa alla Autorità Giudiziaria Ordinaria;
pone a carico del ricorrente le spese di lite dei convenuti liquidate in complessive euro 750,00, oltre accessori di legge
Como, 14-1-2026 Il Giudice dott.ssa Donatella Montanari