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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/10/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1410/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1410/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a AR (TR) in [...]_1 C.F._1
24/12/1982, rappresentato e difeso dall'avv. CECCHETTI DANIELA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. FRANCESCA MANCINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 12/09/2010 in Narni (TR), che dall'unione sono nati i figli
[...]
in Narni l'8/10/2013 e , in Terni il 15/03/2017, Persona_1 Persona_2 che, l'unione fra i coniugi si è deteriorata e rivelata incompatibile per l'insorgenza di aspri ed insanabili contrasti che hanno reso impraticabile la convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 01/10/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“A. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco rispetto.
B. La sig.ra , unitamente ai due figli minori e , entro e non oltre Controparte_1 Per_1 Per_2 la data del 30.09.2025, trasferirà la propria residenza anagrafica in Narni (TR), Via del Molino n.
13, presso l'immobile contraddistinto al Catasto fabbricati del Comune di Narni al foglio 53, part. 75 sub 13, 14 e 8, che verrà definitivamente acquistato dalla stessa entro e non oltre la data del
30.06.2025, come da proposta irrevocabile d'acquisto conclusa in data 18.03.2025 e dove i figli verranno collocati prevalentemente.
C. Il sig. rimarrà a vivere presso l'immobile attualmente destinato ad Parte_1 abitazione familiare sito in Narni (TR), Via Case Alte n. 20, impegnandosi ad intestare a sé medesimo tutte le utenze domestiche relative alla abitazione, delle quali ne sosterrà interamente i costi, le spese e le tasse.
D. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre. I genitori conserveranno, pertanto, la titolarità e l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
E. I genitori potranno concordare liberamente tempi e modalità di permanenza dei figli presso il padre, cercando di assecondare soprattutto la volontà dei minori. In ogni modo, in caso di disaccordo, il sig. , compatibilmente con i propri turni di lavoro, vedrà e terrà Parte_1 con sé i figli con le seguenti modalità:
- durante la settimana: per due pomeriggi, preferibilmente nei giorni del martedì e giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 21,30 (durante il periodo scolastico) o alle 22.30 (nel periodo extrascolastico) oppure, in alternativa durante il periodo di vacanze scolastiche dalle ore 8,30 alle 13,00;
- a settimane alterne nel week end dal sabato dall'uscita della scuola, o dalle ore 13:00 (nel periodo extrascolastico), fino alle ore 21.00 della domenica (nel caso in cui il lunedì mattina il padre effettui il primo turno) oppure fino al lunedì con accompagnamento a scuola o fino alle ore
13:00 nel periodo extra-scolastico;
- durante le festività natalizie: il padre terrà i figli ad anni alterni un anno il giorno della Vigilia di
Natale (24/12) e l'anno successivo il giorno di Natale (25/12) e così per il giorno di Santo Stefano
(26/12) alternato con il giorno dell'Epifania (06/01) e così per il giorno di Capodanno (31/12) e il primo dell'anno (01.01.). Qualora i turni di lavoro lo consentano il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli per cinque giorni;
- durante le festività Pasquali: il padre terrà con sé i figli, alternando annualmente, la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo o, qualora i genitori dovessero decidere di trascorrere le vacanze pasquali in vacanza i figli trascorreranno ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore l'intero periodo di vacanza pasquale;
- nel periodo estivo: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo reciproco di indicazione del luogo di dimora estiva dei minori;
- Per tutte le altre festività: sarà seguito il criterio dell'alternanza;
F. Tutte le facoltà e i doveri sopra richiamati potranno essere esercitati previo contatto anche telefonico tra i genitori, compatibilmente con la volontà dei minori, con le esigenze scolastiche e familiari degli stessi e salvo ogni legittimo oggettivo impedimento e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e/o della madre.
G. I coniugi concordano che in caso di impossibilità dei genitori a tenere con sé i figli, gli stessi potranno essere accuditi dai nonni materni e/o paterni che li potranno condurre anche presso la propria abitazione. Pertanto, gli stessi vengono autorizzati sin d'ora ad accompagnare e prelevare i minori e dagli istituti scolastici e/o centri ricreativi frequentati Persona_1 Per_2 dagli stessi.
H. Il sig. , entro il giorno 20 di ogni mese, verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 1.000,00 (euro mille/00) per il mantenimento dei figli (€ 500,00 per
[...] ognuno), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, previa detrazione dell'importo mensile dell'assegno unico e universale previsto dalla vigente normativa per i due figli, che sarà erogato dall'Inps direttamente alla sig.ra come previsto dal successivo punto I. A titolo CP_1 esemplificativo le parti precisano che – considerato che per il corrente anno l'assegno unico e universale per entrambi i figli ammonta ad € 283,60 mensili (importo erogato dall'Inps) - il sig.
[...]
verserà alla sig.ra per il mantenimento dei due figli la somma Parte_1 Controparte_1 di € 716,40 mensili.
I. Le parti concordano che la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico e universale CP_1 previsto dal D.L. 230/2021 e norme successive, la quale pertanto ogni anno provvederà alla presentazione della relativa domanda e provvederà alla riscossione dell'intero importo spettante ad entrambi i genitori.
J. Le parti si impegnano a rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento previsto per i figli al precedente punto H) qualora l'importo dell'assegno unico e universale (o di analogo beneficio economico equipollente riconosciuto ai genitori) subisca variazioni in aumento o in diminuzione o qualora intervengano mutamenti nelle rispettive condizioni reddituali.
K. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per i due figli, nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto indicato nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Terni che entrambi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di ben conoscere. L. Le parti con il presente atto intendono definire anche i rapporti patrimoniali nei termini che seguono, precisando che le pattuizioni seguenti rientrano nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi poiché tali condizioni sono prodromiche e necessarie alla risoluzione della crisi:
1) La sig.ra trasferisce al sig. che accetta ed Controparte_1 Parte_1 acquista, la quota pari al 50% del diritto di piena proprietà dei seguenti beni:
a) dell'immobile ad uso civile abitazione, con annesso manufatto esterno ad uso pollaio, sito in
Narni (TR), Strada delle Case Alte n. 20, censito al catasto dei fabbricati di detto comune al foglio n. 159 con le particelle graffate 15 sub 1 e 152, Z. C. 2, Cat. A3, Classe 3, consistenza vani 5.5, superficie catastale totale mq 148 (escluse aree scoperte: mq 113) e rendita € 340,86;
b) del locale ad uso magazzino, di pertinenza dell'abitazione sopradescritta, censito al catasto dei fabbricati di detto comune al foglio n. 159 con la particella 150, Z.C.2, Cat. C/2, Classe 2, consistenza mq 34, superficie catastale totale mq 40 e rendita € 52,68;
c) del terreno di sedime e ad uso corte dei fabbricati sopra descritti e di pertinenza esclusiva degli stessi (ai sensi della Risoluzione dell'11.04.2008 n. 149/E dell'Agenzia delle Entrate), censito al
Catasto dei Terreni di Narni al foglio 159 con le particelle 16 (qualità seminativo), 151 (qualità pascolo cesp. – già 83/p), 15 (ente urbano, comprende la particella 148 ex 16/p), 150 (ente urbano, ex 15/p), e 152 (ente urbano, ex 83/p), della superficie catastale complessiva, tra coperto e scoperto, di Ha.0.34.80 (are trentaquattro, centiare ottanta), r.d. € 4,39 e r.a. € 3,47.
Il tutto costituente unico corpo e confinante con Strada delle Case Alte su due lati, proprietà
salvo altri. CP_2
2. Nonché la sig.ra trasferisce in favore del Sig. Controparte_1 Parte_1 che accetta ed acquista, la quota del 50% del diritto di piena proprietà del terreno sito in Narni
(TR) e precisamente:
d) appezzamento di terreno, destinato a pertinenza esclusiva della limitrofa abitazione (ai sensi della Risoluzione dell'11.04.2008 n. 149/E dell'Agenzia delle Entrate) sita in Narni (TR), Strada delle Case Alte n. 20, censito al Catasto dei Terreni di detto Comune al foglio 159, particella 12, della superficie catastale complessiva di ha.0.42.00 (are 42), reddito dominicale complessivo di euro 4,72 ed agrario di euro 3,2, confinante con proprietà stessa parte acquirente, e Persona_3
, proprietà , salvo altri. Persona_4 Persona_5 Persona_6
Il terreno viene trasferito a corpo e non a misura nello stato di fatto in cui si trova che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e gradire.
3. Le parti contraenti con riferimento al trasferimento degli immobili di cui al precedente punto 1) lettera a), b), c) fanno espresso riferimento alle planimetrie catastali depositate presso il competente Catasto dei Fabbricati in data 02.03.2010 prot. TR 0030415 e prot. n. TR0030419, che si allegano sub. 10. 4. La parte cedente, con riferimento agli immobili di cui al punto 1 lettere a), b), c) dichiara e garantisce, e la parte acquirente ne dà conferma, che i richiamati dati e planimetrie catastali sono conformi allo stato di fatto delle porzioni immobiliari in oggetto e che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo delle rendite catastali e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa.
5. Con riferimento al trasferimento dell'immobile di cui al punto 2 lettera d) le parti producono, ai sensi del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, il certificato di Destinazione
Urbanistica rilasciato in data 15.09.2020 dal Comune di Narni (all. 6) e si impegnano per la data dell'udienza presidenziale a produrre il Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato di cui è stato richiesto il rilascio al Dichiarano altresì che dalla data del 15.09.2020 non Parte_2 sono intervenute variazioni agli strumenti urbanistici del citato comune concernenti il terreno in parola.
6. La parte cedente dichiara, altresì, di essere soggetto intestatario della quota del 50% catastale degli immobili sopra indicati e che detta intestazione è conforme a quanto emerge dai registri immobiliari, dall'esame dei quali si evince che essa è divenuta proprietaria:
- dei cespiti descritti al punto 1 lettere a), b), c) in forza dei seguenti titoli: 1) atto di compravendita a rogito Notaio del 25.03.2012 Rep.n.57037, trascritto a Terni il 23.04.2010 al Numero Per_7
3171 D.R.P. a favore della sig.ra (allora non coniugata) e contro di Controparte_1 Per_8
, il quale si riservava l'usufrutto, e decedeva in data 26.11.2017; 2) successione legittima
[...] in morte di , apertasi il 26 settembre 2000 a favore del coniuge di , Persona_9 Persona_8 come da dichiarazione di successione registrata a Terni il 22/0/ 2001 al numero 92, volume 886, trascritta a Terni il giorno 08/06/2001 al numero 3592 di R.P.;
- del cespite di cui al punto 2 lettera d) in forza dell'atto di compravendita a rogito Notaio
[...] di Terni Numero 71237 di Repertorio, Numero 23513 di Raccolta. Persona_10
7. Quanto in contratto viene trasferito a corpo e non a misura nello stato di fatto in cui si trova che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e gradire, condizione di abitabilità compresa. La vendita viene inoltre effettuata con tutti gli annessi, pertinenze, accessione, servitù attive e passive.
8. La parte acquirente, sig. dichiara di ben conoscere il vincolo di Parte_1 destinazione d'uso di cui all'atto unilaterale d'obbligo edilizio, autenticato dal Notaio Persona_11
Narni in data 15.09.1993 rep. N. 23830, trascritto a Terni il 24.09.1993 al n. 5719 di R.P. a favore del Parte_2
9. La parte venditrice, sig.ra , garantisce la piena proprietà ed assoluta Controparte_1 disponibilità di quanto in oggetto, la libertà da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, oneri, vincoli, privilegi e prelazioni assumendo all'uopo ogni garanzia di legge e di uso, sia in fatto che in diritto, per qualsiasi eventuale molestia ed evizione. 10. La parte venditrice, sig.ra dichiara di essere in regola con il pagamento di Controparte_1 ogni tassa, imposta, onere tributo o contributo concernente quanto oggetto del presente trasferimento e comunque che ogni onere concernente quanto oggetto della presente compravendita resterà a suo carico esclusivo qualora si riferisca a momento anteriore alla data odierna anche se accertato, liquidato o messo in esazione successivamente.
11. Dichiarano le parti che il prezzo della presente compravendita è stato convenuto in € 77.000,00
(euro settantasettemila/00) di cui € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) per i terreni pertinenziali. Inoltre, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 455 le parti, edotte sulle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione ammnistrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione dei dati, sotto la propria personale responsabilità, ai fini e per gli effetti dell'art. 35, comma 22, del D.L.
4.7.2006 n. 223 (convertito in L.
4.8.2006 n. 248) dichiarano che il prezzo come sopra convenuto è stato pagato a mezzo assegno circolare n.
3307079826-11 tratto in data 06.06.2024 su SA SA EN . La parte Parte_3 alienante rilascia alla parte acquirente ampia e finale quietanza di saldo e dichiara di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale.
12. Le parti dichiarano ancora, ai fini e per gli effetti dell'art. 35, comma 22, del D.L. 223/2006
(convertito in L.
4.8.2006 n. 248), in via sostituiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000,
e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione ammnistrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendate dichiarazione dei dati, che la presente cessione è stata conclusa senza l'intervento di mediatore immobiliare.
13. Tutti gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono dalla pronuncia del decreto di omologa delle condizioni della separazione e da tale data si trasferisce alla parte acquirente la proprietà e il possesso di quanto trasferito con diritti ed oneri inerenti.
14. Ai fini e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche, ed in particolare del T.U. sull'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 la parte alienante dichiara che:
- i fabbricati in oggetto sono stati edificati in forza dei seguenti provvedimenti amministrativi rilasciati dal Comune di Narni: Nulla Osta n. 4022 del 21.05.1955, rilasciato il 23.05.1955;
Concessione edilizia n. 12533 del 18.03.1992, rilasciata il 18.10.1993;
- per gli stessi è stata rilasciata la Concessione edilizia in sanatoria n. 1826 del 20.03.1990 e per la sostituzione degli infissi è stata presentata al Comune di Narni, Comunicazione di Inizio Lavori in nata [...]; - successivamente sugli immobili in oggetto non sono state compiute altre opere edilizie che richiedessero licenza, autorizzazione o concessione edilizia (anche in sanatoria), né permesso di costruire e neppure presentazione di Denunzia di Inizio Attività (D.I.A.) o SCIA
15. Entrambe le parti dichiarano di non aver affidato ai rispettivi legali l'incarico di provvedere agli accertamenti urbanistici relativi ai fabbricati in oggetto in quanto a dette verifiche hanno già provveduto esse stesse prima d'ora.
16. Ai seni e per gli effetti dell'art. 6 del D. Lgs n. 192 del 19.08.2005, come modificato dal D.L. n.
63 del 4.6.2013 e dalla Legge di conversione n. 90 del 3.8.2013 e da ultimo dal D.L. 23.12.2013 n.
145, la parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte venditrice tutte le informazioni e la documentazione relative alle prestazioni energetiche dell'appartamento in contratto compreso il relativo attestato di prestazione energetica che si allega al presente atto sub. 5 emesso in data
23.12.2020 a firma del tecnico . Persona_12
17. Le parti dichiarano che il presente trasferimento immobiliare è esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
18. Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori di formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
19. Le parti stesse si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro 20 giorni dalla data di deposito del provvedimento di omologa delle condizioni della separazione, la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, e successivamente a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate- Ufficio del Territorio.
20. In riferimento alle autovetture intestate ad entrambi i coniugi, il sig. Parte_1 cede la sua quota di proprietà in favore della sig.ra , che ne diventa esclusiva Controparte_1 proprietaria, dell'autovettura Dacia Sandero, targata GB032WR, telaio, e ne continuerà a sostenerne ogni onere e spesa. In conseguenza di ciò la sig.ra si assume tutte le Controparte_1 responsabilità derivanti dalla custodia, dalla circolazione e dal possesso del predetto autoveicolo, liberando espressamente il marito da ogni onere e/o responsabilità derivante connessa al predetto autoveicolo. Contestualmente la sig.ra cede la sua quota di proprietà in favore Controparte_1 del sig. che ne diventa esclusivo proprietario, dell'autovettura Dacia Parte_1
Duster, targata FG757TA, telaio, e ne continuerà a sostenerne ogni onere e spesa. In conseguenza Con di ciò il sig. si assume tutte le responsabilità derivanti dalla custodia, Parte_1 dalla circolazione e dal possesso del predetto autoveicolo, liberando espressamente la moglie da ogni onere e/o responsabilità derivante connessa al predetto autoveicolo. 19. Le parti dichiarano che tutti gli arredi ed i beni mobili presenti negli immobili in comproprietà
e nella casa coniugali resteranno al sig. ad eccezione dei seguenti beni che Parte_1 saranno asportati dalla sig.ra ed esattamente: l'asciugatrice, una lavatrice, gli Controparte_1 attrezzi agricoli. Il sig. acquisirà tutte le armi del papà e dello zio della sig.ra Parte_1
. CP_1
20. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di documento valido per l'espatrio degli stessi;
21. con le condizioni e gli accordi di cui sopra le parti danno atto di aver definito i loro rapporti economici e personali derivanti dalla separazione con loro reciproco soddisfacimento;
22. le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, coniugi per matrimonio celebrato in Narni (TR) il 12/09/2010, prendendo atto
[...] degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_4
atto n. 53, parte II, serie A, Uff. I, anno 2010;
[...]
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29.10.2025
Il Presidente est.
IA LI