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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/12/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1279/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 21/02/2020 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 18 Dicembre 2025. TRA
con l'Avv. Angela De Martino Parte_1
- attrice - contro
e , con l'Avv. Michele Coratella Controparte_1 CP_2
- convenuti - contro con l'Avv. Michele Messina - Controparte_3 creditrice intervenuta - con la costituzione di con l'Avv. Michele Messina Controparte_4 e e per essa nella sua qualità di mandataria Controparte_5 [...]
con l'Avv.Cinzia Maria Bernini Asti CP_6 Creditori intervenuti
Oggetto: Simulazione/Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 29.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24/4/2015, notificato agli odierni convenuti in data 15/5/2015, l' citava gli stessi a comparire innanzi all'Ill.mo Parte_1 Giudice Unico del Tribunale di Potenza all'udienza del 30/9/2015 per accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di donazione del 30/4/2010, per mezzo del quale il sig. aveva donato alla Controparte_1 madre sig.ra la nuda proprietà dell'immobile ubicato in CP_2
Ascea, alla Frazione Martina Loc. Velia e, per l'effetto, ricostituire il patrimonio del debitore.
In via subordinata, parte attrice chiedeva di voler accertare e dichiarare l'inefficacia del predetto atto di donazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta a firma del sottoscritto procuratore, i sig.ri e , i quali contestavano le CP_2 CP_1 circostanze dedotte da parte attrice, in quanto infondate in fatto in diritto, chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'avversa pretesa poiché infondata e carente dei presupposti di Legge per la dichiarazione di simulazione e/o di revocatoria, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
In data 10/9/2015 interveniva in giudizio, con comparsa di intervento, anche la aderendo alle domande della Controparte_3 Parte_1
[...]
All'udienza del 30/9/2015, il Giudice Unico del Tribunale di Potenza, rinviava la causa all'udienza del 19/4/2016 assegnando alle parti termini ex art. 183 c.p.c. comma 6 per il deposito delle relative memorie, all'esito della qual cosa – rigettata l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla convenuta – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni che, dopo numerosi rinvii dovuti alla necessità di previa definizione di cause più risalenti come da programma di gestione, si teneva in data 26/9/2025. CP_7
Va specificato che nelle more si costituivano, rispettivamente in data 14/1/2022 e 28/2/2023, e asserendo di Controparte_4 Controparte_5 Contr essere le cessionarie rispettivamente di e di aderendo alle Parte_1 relative conclusioni.
All'udienza del 26/9/2025 la causa veniva dunque trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda è infondata e deve quindi essere rigettata, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
Oggetto dell'azione di simulazione è la contestazione dello schema apparente artatamente costruito dalle parti in danno del creditore. Dunque oggetto di prova non è solo il fatto che attraverso la stipula dell'atto il debitore abbia cercato di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori, ma è altresì necessaria la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirlo.
- 2 -
Il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, di talché, seppure all'esterno il quadro giuridico deve apparire mutato, nei rapporti effettivi tra le parti tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte.
L'ordinamento non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza ove quest'ultima possa pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale - sempre che, s'intende, il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato - ha diritto di esercitare l'azione di simulazione (art. 1416, comma 2, c.c.).
Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente artatamente costruito dalle parti (cfr. tra le più recenti Tribunale Rovigo, 24 gennaio 2020, (ud. 20 gennaio 2020, dep. 24 gennaio 2020), n.50.
Sotto questo profilo, giova rammentare che oggetto di prova non è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr., da ultimo, Cass. 13345/2015).
Per quanto riguarda il riparto dell'onere della prova, i limiti dell'onere probatorio incombente sul creditore e così specificato "Ai fini dell'accoglimento della propria domanda, il creditore non soffre di alcun limite a livello probatorio (art. 1417 c.c.), di talché la sussistenza di un accordo simulatorio può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni: spetta in particolare al giudice "la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit;
i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale" (cfr. Cass. 2725/2014)..
- 3 -
Più in generale, circa la prova per presunzioni e la necessità che esse siano "gravi, previste e concordanti" (art. 2729 c.c.), la Suprema Corte ha chiarito che il giudice "deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva" (cfr. Cass. 23201/2015) (v. in motivazione Trib. Rovigo cit.).
Tale prova, in base agli atti allegati, non può dirsi raggiunta, in base ai princìpi di diritto sopra illustrati, sia pure secondo il criterio logico- probabilistico dell' id quod plerumque accidit .
In primo luogo, non vi è prova della simulazione del contratto di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, in quanto parte attrice non ha in alcun modo provato che lo schema negoziale non sia stato effettivamente posto in essere, affermando piuttosto che tale fattispecie leda la garanzia patrimoniale posta a presidio del proprio credito.
Parte attrice avrebbe quindi dovuto provare che la donazione della nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa, rappresentasse per se stessa un danno tale da rendere difficoltoso il recupero del presunto proprio credito.
In realtà, è proprio parte attrice, in sede di atto di citazione, a fornire un elemento contrastante con tale allegazione, affermando di essere creditrice per la somma complessiva di € 11.686.100,93 a fronte di garanzie ipotecarie, su tale somma, per complessivi € 14.350.000,00.
Pertanto, con tali garanzie che addirittura superano, per importo, quello del presunto credito, non risulta dimostrato l'effettivo pregiudizio che possa scaturire dalla donazione di un villino unifamiliare, il cui valore non viene da parte attrice neppure analiticamente comparato alla esposizione debitoria complessiva, e per il quale, peraltro, il Sig. conserva Controparte_1 l'usufrutto, diritto comunque pignorabile.
Non vi è alcun pregiudizio, pertanto, che possa giustificare la pretesa ex art. 1414 c.c. in quanto carente dell'elemento essenziale, ex art. 1416 c.c. comma 2, ossia la limitazione dei propri diritti.
Inoltre le convenute hanno precisato che le ipoteche non sono le uniche garanzie poste a copertura del presunto credito di controparte: vi è, oltre al
- 4 -
patrimonio sociale delle singole società contraenti i contratti di mutuo e di conto corrente, anche le garanzie reali un altro fideiussore, Sig. Per_1 : tale circostanza è desumibile dallo stesso atto di citazione di
[...]
Parte_1
Tali circostanze consentono anche di escludere l'eventus damni alla base dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità:
Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n.5113
“La liquidità del credito è anzitutto irrilevante ai fini dell'azione pauliana. Inoltre, il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”
Alla luce del suddetto principio, deve ritenersi che parte attrice abbia allegato in modo generico la compromissione della propria garanzia per effetto dell'atto dispositivo, avendo viceversa parte convenuta dimostrato la sussistenza di molteplici altre garanzie in grado di soddisfare i proprio creditore.
Peraltro, sotto questo profilo, parte convenuta ha ulteriormente allegato sentenza di questo Tribunale che ha ridimensionato il credito della CP_3
Tale elemento, anche alla luce della revoca del decreto ingiuntivo della nella sentenza del Tribunale di Potenza già depositata non consente di CP_3 ritenere sufficientemente provato il preciso ammontare del credito bancario al fine del giudizio di effettiva lesività dell'atto di disposizione compiuto, soprattutto alla luce della pignorabilità dell'usufrutto comunque rimasto in capo alla parte convenuta.
Pertanto, la domanda deve essere ritenuta infondata ed è quindi meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato lo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, come in dispositivo.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_2 Controparte_1
, così provvede: CP_2
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna gli attori ed interventori soccombenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 22/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 21/02/2020 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 18 Dicembre 2025. TRA
con l'Avv. Angela De Martino Parte_1
- attrice - contro
e , con l'Avv. Michele Coratella Controparte_1 CP_2
- convenuti - contro con l'Avv. Michele Messina - Controparte_3 creditrice intervenuta - con la costituzione di con l'Avv. Michele Messina Controparte_4 e e per essa nella sua qualità di mandataria Controparte_5 [...]
con l'Avv.Cinzia Maria Bernini Asti CP_6 Creditori intervenuti
Oggetto: Simulazione/Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 29.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24/4/2015, notificato agli odierni convenuti in data 15/5/2015, l' citava gli stessi a comparire innanzi all'Ill.mo Parte_1 Giudice Unico del Tribunale di Potenza all'udienza del 30/9/2015 per accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di donazione del 30/4/2010, per mezzo del quale il sig. aveva donato alla Controparte_1 madre sig.ra la nuda proprietà dell'immobile ubicato in CP_2
Ascea, alla Frazione Martina Loc. Velia e, per l'effetto, ricostituire il patrimonio del debitore.
In via subordinata, parte attrice chiedeva di voler accertare e dichiarare l'inefficacia del predetto atto di donazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c.; il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta a firma del sottoscritto procuratore, i sig.ri e , i quali contestavano le CP_2 CP_1 circostanze dedotte da parte attrice, in quanto infondate in fatto in diritto, chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'avversa pretesa poiché infondata e carente dei presupposti di Legge per la dichiarazione di simulazione e/o di revocatoria, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
In data 10/9/2015 interveniva in giudizio, con comparsa di intervento, anche la aderendo alle domande della Controparte_3 Parte_1
[...]
All'udienza del 30/9/2015, il Giudice Unico del Tribunale di Potenza, rinviava la causa all'udienza del 19/4/2016 assegnando alle parti termini ex art. 183 c.p.c. comma 6 per il deposito delle relative memorie, all'esito della qual cosa – rigettata l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla convenuta – rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni che, dopo numerosi rinvii dovuti alla necessità di previa definizione di cause più risalenti come da programma di gestione, si teneva in data 26/9/2025. CP_7
Va specificato che nelle more si costituivano, rispettivamente in data 14/1/2022 e 28/2/2023, e asserendo di Controparte_4 Controparte_5 Contr essere le cessionarie rispettivamente di e di aderendo alle Parte_1 relative conclusioni.
All'udienza del 26/9/2025 la causa veniva dunque trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda è infondata e deve quindi essere rigettata, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
Oggetto dell'azione di simulazione è la contestazione dello schema apparente artatamente costruito dalle parti in danno del creditore. Dunque oggetto di prova non è solo il fatto che attraverso la stipula dell'atto il debitore abbia cercato di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori, ma è altresì necessaria la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirlo.
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Il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, di talché, seppure all'esterno il quadro giuridico deve apparire mutato, nei rapporti effettivi tra le parti tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte.
L'ordinamento non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza ove quest'ultima possa pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale - sempre che, s'intende, il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato - ha diritto di esercitare l'azione di simulazione (art. 1416, comma 2, c.c.).
Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente artatamente costruito dalle parti (cfr. tra le più recenti Tribunale Rovigo, 24 gennaio 2020, (ud. 20 gennaio 2020, dep. 24 gennaio 2020), n.50.
Sotto questo profilo, giova rammentare che oggetto di prova non è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr., da ultimo, Cass. 13345/2015).
Per quanto riguarda il riparto dell'onere della prova, i limiti dell'onere probatorio incombente sul creditore e così specificato "Ai fini dell'accoglimento della propria domanda, il creditore non soffre di alcun limite a livello probatorio (art. 1417 c.c.), di talché la sussistenza di un accordo simulatorio può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni: spetta in particolare al giudice "la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit;
i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale" (cfr. Cass. 2725/2014)..
- 3 -
Più in generale, circa la prova per presunzioni e la necessità che esse siano "gravi, previste e concordanti" (art. 2729 c.c.), la Suprema Corte ha chiarito che il giudice "deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva" (cfr. Cass. 23201/2015) (v. in motivazione Trib. Rovigo cit.).
Tale prova, in base agli atti allegati, non può dirsi raggiunta, in base ai princìpi di diritto sopra illustrati, sia pure secondo il criterio logico- probabilistico dell' id quod plerumque accidit .
In primo luogo, non vi è prova della simulazione del contratto di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, in quanto parte attrice non ha in alcun modo provato che lo schema negoziale non sia stato effettivamente posto in essere, affermando piuttosto che tale fattispecie leda la garanzia patrimoniale posta a presidio del proprio credito.
Parte attrice avrebbe quindi dovuto provare che la donazione della nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa, rappresentasse per se stessa un danno tale da rendere difficoltoso il recupero del presunto proprio credito.
In realtà, è proprio parte attrice, in sede di atto di citazione, a fornire un elemento contrastante con tale allegazione, affermando di essere creditrice per la somma complessiva di € 11.686.100,93 a fronte di garanzie ipotecarie, su tale somma, per complessivi € 14.350.000,00.
Pertanto, con tali garanzie che addirittura superano, per importo, quello del presunto credito, non risulta dimostrato l'effettivo pregiudizio che possa scaturire dalla donazione di un villino unifamiliare, il cui valore non viene da parte attrice neppure analiticamente comparato alla esposizione debitoria complessiva, e per il quale, peraltro, il Sig. conserva Controparte_1 l'usufrutto, diritto comunque pignorabile.
Non vi è alcun pregiudizio, pertanto, che possa giustificare la pretesa ex art. 1414 c.c. in quanto carente dell'elemento essenziale, ex art. 1416 c.c. comma 2, ossia la limitazione dei propri diritti.
Inoltre le convenute hanno precisato che le ipoteche non sono le uniche garanzie poste a copertura del presunto credito di controparte: vi è, oltre al
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patrimonio sociale delle singole società contraenti i contratti di mutuo e di conto corrente, anche le garanzie reali un altro fideiussore, Sig. Per_1 : tale circostanza è desumibile dallo stesso atto di citazione di
[...]
Parte_1
Tali circostanze consentono anche di escludere l'eventus damni alla base dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità:
Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, n.5113
“La liquidità del credito è anzitutto irrilevante ai fini dell'azione pauliana. Inoltre, il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”
Alla luce del suddetto principio, deve ritenersi che parte attrice abbia allegato in modo generico la compromissione della propria garanzia per effetto dell'atto dispositivo, avendo viceversa parte convenuta dimostrato la sussistenza di molteplici altre garanzie in grado di soddisfare i proprio creditore.
Peraltro, sotto questo profilo, parte convenuta ha ulteriormente allegato sentenza di questo Tribunale che ha ridimensionato il credito della CP_3
Tale elemento, anche alla luce della revoca del decreto ingiuntivo della nella sentenza del Tribunale di Potenza già depositata non consente di CP_3 ritenere sufficientemente provato il preciso ammontare del credito bancario al fine del giudizio di effettiva lesività dell'atto di disposizione compiuto, soprattutto alla luce della pignorabilità dell'usufrutto comunque rimasto in capo alla parte convenuta.
Pertanto, la domanda deve essere ritenuta infondata ed è quindi meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 92 e ss c.p.c. e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato lo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_2 Controparte_1
, così provvede: CP_2
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna gli attori ed interventori soccombenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, il 22/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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