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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SE SE, AT
OLESSINA ALESSANDRA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4DT4DM000114 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4DT4DM000114 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4DT4DM000114 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: richiama le propri difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso;
evidenzia che da informazioni assunte presso la Cancelleria G.I.P. del Tribunale di Aosta ha appreso che alla fine del 2025 è stato emesso Decreto penale di condanna all'esito delle indagini richiamate in ricorso ( Decreto N. 232/2025 ) ma che tale Decreto è ancora in fase di notifica e quindi non ne ha ancora la materiale disponibilità; per il caso in cui la Corte ritenesse necessario attendere la definitività di predetto Decreto, chiede la sospensione del processo.
Resistente/Appellato: sospensione del processo in attesa della definitività del Decreto penale indicato dall'avvocato Difensore_1; in subordine richiama le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Espone parte ricorrente che, con l'avviso di accertamento impugnato, L'Agenzia recupera a tassazione, per l'anno 2020 e con riferimento alla dichiarazione dei redditi modello PF, la somma di € 5.657,00. Al riguardo, si specifica che il sig. Ricorrente_1, nell'anno 2020, ha prestato la propria attività lavorativa esclusivamente per la società Società_1 Srl, percependo un reddito da lavoro dipendente di soli
€ 18.859,00. Dai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate risulterebbe invece che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa anche nei confronti di Europea 92 Spa, oltre a percepire redditi da Cassa Edile di xxx, INPS e Cassa Edile di xxxx per ulteriori € 22.524,00. Il ricorrente, proprio in relazione alle CU presenti nel cassetto fiscale, ha sporto denuncia in data 14 febbraio 2025, con conseguente avvio del correlato procedimento penale e deposito, da parte del PM dott. Nominativo_2, della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, nei confronti del sig. Nominativo_3, per il reato ex art. 494 c.p., “perché, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, nel redigere la documentazione necessaria per la stipulazione di contratti di lavoro con la società Europea 92 Spa, attribuiva a sé un falso nome e, segnatamente, compilava i suddetti documenti, utilizzando non già i propri dati, bensì i dati di tale Ricorrente_1, inducendo così in errore il personale impiegato presso l'Agenzia delle Entrate, che intestava a Ricorrente_1 delle C.U., per prestazioni lavorative mai eseguite da quest'ultimo”.
In data 22 gennaio 2024, si espone ancora, al ricorrente veniva notificata la cartella di pagamento n.
00520230003483600000, per l'anno d'imposta 2020, derivante dai controlli automatizzati, ai sensi dell'art
36 bis del DPR 600/73 e recante un recupero d'imposta per complessivi € 4.778,26. Tale cartella era impugnata e dava origine al procedimento RG n. 38/2024.
Nonostante l'avvio di tale procedimento, si rimarca, l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di accertamento qui impugnato, riferito al medesimo periodo d'imposta, fondato su controlli effettuati, a seguito di segnalazione della Divisione Contribuenti, ex art. 41 bis del DPR 600/73 e sostanzialmente basato sui medesimi presupposti di fatto e diritto. Consegue, ad avviso di parte ricorrente, una duplicazione di procedimenti, aventi ad oggetto il medesimo periodo d'imposta e i medesimi presupposti impositivi, e ciò si pone in contrasto con i principi di buona amministrazione, ex art. 97 Cost. e con il principio del “ne bis in idem”. Chiedesi pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, per contrasto con i principi menzionati e, in via subordinata, disporsi la riunione del presente giudizio, con quello RG 38/2024.
In punto illegittimità dell'avviso di accertamento per disconoscimento di Certificazioni Uniche, in presenza dell'ipotizzato reato ex art. 494 c.p., commesso ai danni dell'odierno ricorrente, si espone che, in data 24 gennaio 2022, il sig. Ricorrente_1 presentava, tramite il CAF della CISL di Saint Christophe, la dichiarazione dei redditi PF, relativa all'anno 2020, ma solo successivamente si avvedeva della discrepanza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente percepiti. Per tale ragione il ricorrente presentava, nel 2023, i correttivi alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Nello specifico, si chiarisce, il ricorrente risultava essere intestatario di Certificazioni Uniche riferite a società, presso le quali non aveva mai prestato attività lavorativa.
In occasione del ricordato procedimento tributario RG 38/2024, all'udienza del 18/11/2024, a fronte della richiesta di esibizione dei documenti, ex art 210 c.p.c, avanzata dalla Corte nei confronti della società
Europea 92 Spa, quest'ultima esibiva i contratti di lavoro, i cedolini e i documenti di riconoscimento, ritenuti imputabili al lavoratore Ricorrente_1. Dall'esame della documentazione emergeva che i documenti erano stati falsificati. In particolare, come anche emerso dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Aosta, le foto ritraevano il sig Nominativo_3. Chiedesi pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto la maggiore determinazione del reddito imponibile scaturisce dalla presenza di C.U. non riconosciute dall'odierno ricorrente e oggetto del procedimento penale richiamato. Chiedesi inoltre dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del “ne bis in idem”, come sopra illustrato.
In sede di atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni, l'Ufficio resistente, al fine di eccepire la sussistenza dei lamentati vizi riconducibili al principio del “ne bis in idem, ricorda che, in data 24 gennaio 2022, il sig. Nominativo_1 presentava la dichiarazione dei redditi PF 2021, relativa all'anno 2020. A seguito del controllo automatizzato ex art 36 bis del DPR 600/73, l'Amministrazione attestava l'imposta dichiarata come dovuta e mai versata, richiedendo quindi quanto spettante, a fronte della dichiarazione resa dal contribuente. A questo punto la parte privata, si espone, pare essersi resa conto che vi fosse un errore in dichiarazione e che, rispetto ai redditi dichiarati, solo € 18.858,00 siano stati effettivamente percepiti dal sig Nominativo_1, mentre i restanti € 22.524,46 non sarebbero stati percepiti dalla parte, anche se indicati in dichiarazione e risultanti dagli appositi CU, emessi dai sostituti d'imposta e a tutt'oggi non annullati. In data 20 marzo 2023, la parte procedeva con una dichiarazione integrativa, eliminando i redditi contestati mediante controllo automatizzato, ex art 36 bis citato;
solo a questo punto, si rileva, l'amministrazione procedeva con un avviso di accertamento, con il quale l'amministrazione si limitava a ribadire nuovamente la presenza di redditi ascritti al contribuente, per i quali non era stata versata la corrispondente imposta.
In buona sostanza, la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis, che ha dato origine al contenzioso RG 38/2024, conclusosi, in primo grado, con una sentenza favorevole al contribuente, produrrà, in appello, una sentenza di estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto è da ritenersi pacifico che l'oggetto del precedente contenzioso, ovverossia la prima dichiarazione presentata dalla parte, così come liquidata dall'Ufficio, è venuta meno, in quanto sostituita dalla nuova e sopravvenuta dichiarazione integrativa, presentata dalla parte e rettificata dall'Ufficio, oggetto del presente contenzioso. Circa la presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per disconoscimento di certificazioni uniche, riferite all'anno d'imposta 2020, in presenza del reato ex art. 494 c.p., l'amministrazione ritiene di non poter far altro che prendere atto di quanto afferma il contribuente, ma ribadisce che, in assenza di un giudicato penale che faccia chiarezza sull'intera vicenda, non può non procedere, in quanto il materiale probatorio agli atti costituisce senz'altro comunque una prova, anche solo presuntiva, di appartenenza dei redditi al sig. Nominativo_1. Chiedesi pertanto il rigetto del ricorso, tenendo presente che se si formasse un giudicato penale favorevole al contribuente, questo potrà essere utilizzato per ottenere la revocazione, anche straordinaria, ai sensi dell'art. 395, c 2 cpc. In alternativa e in subordine, in attesa del giudicato penale, il presente giudizio non potrà che essere sospeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda posta all'attenzione di questo giudice non può non trovare collocazione nel principio giuridico del "ne bis in idem", ovvero del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto. Tale istituto, riconducibile al diritto romano e profondamente radicato nell'ordinamento europeo (cfr art. 4, protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché art. 50 dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea), derivante anche da alcuni principi della Carta Costituzionale ( cfr artt. 24, 111 e 117, comma 1)
e rintracciabile, nel diritto positivo, all'art.
9-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd statuto del contribuente), è pacificamente applicabile al caso in esame. Infatti il ricorso contro la cartella di pagamento n. 00520230003483600000, relativa al periodo d'imposta 2020 ed emessa a seguito del controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR 600/73, e la successiva decisione di questa Corte di
Giustizia, n. 76/2025, depositata il 24/10/2025, peraltro favorevole al contribuente, attengono esattamente alla pretesa tributaria, esposta nella presente contesa, dalle stesse parti processuali. La circostanza che gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, ritualmente impugnati, siano diversi ( cartella esattoriale, ex art. 36 bis del DPR 600/73, prima, e avviso di accertamento, poi ), avendo il contribuente provveduto a trasmettere una dichiarazione dei redditi correttiva di quella processata con il 36 bis, non impedisce l'applicazione del principio del "ne bis in idem", principio posto per evitare un doppio giudizio su un medesimo fatto. La successione temporale degli atti dà conto, peraltro, che, al momento della notifica, in data 27 giugno 2025, dell'avviso di accertamento n. T4DT4DM000114, oggetto della presente causa, il contribuente aveva già impugnato, in data 20 marzo 2024, la cartella di pagamento n.
00520230003483600000 che, come detto, riportava le medesime pretese fiscali contenute nella presente controversia.
Nel caso di specie ricorre quindi il citato principio ed è pertanto da accogliersi l'eccezione di parte ricorrente, espressa in via preliminare e principale, correlata al divieto di duplicazione di procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il medesimo periodo d'imposta e i medesimi presupposti impositivi.
Date tali premesse e il relativo convincimento, si ritiene non utile, nè processualmente congruo, valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ribadito dall'art. 88 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175,
e ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fermo restando che il procedimento penale di che si parla non ha una stretta e diretta pregiudizialità con la presente controversia, riguardando soggetto diverso dal ricorrente, e non dà luogo a fasi dibattimentali, esulando quindi dai casi contemplati nell'art 651 c.p.p..
Consegue pertanto l'accoglimento del ricorso, in punto sussistenza dell'istituto del "ne bis in idem", come sopra illustrato, mentre le spese devono essere integralmente compensate, stante che l'Agenzia delle
Entrate ha agito in base alle attestazioni dei sostituti d'imposta, attestazioni, allo stato, mai annullate, e ha ritenuto non sussistere la duplicazione dei procedimenti, in relazione alla predisposizione di due dichiarazioni dei redditi, convinzione rigettata, ma non priva certo di senso procedurale.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SE SE, AT
OLESSINA ALESSANDRA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Valle D'Aosta
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4DT4DM000114 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4DT4DM000114 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T4DT4DM000114 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: richiama le propri difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento del ricorso;
evidenzia che da informazioni assunte presso la Cancelleria G.I.P. del Tribunale di Aosta ha appreso che alla fine del 2025 è stato emesso Decreto penale di condanna all'esito delle indagini richiamate in ricorso ( Decreto N. 232/2025 ) ma che tale Decreto è ancora in fase di notifica e quindi non ne ha ancora la materiale disponibilità; per il caso in cui la Corte ritenesse necessario attendere la definitività di predetto Decreto, chiede la sospensione del processo.
Resistente/Appellato: sospensione del processo in attesa della definitività del Decreto penale indicato dall'avvocato Difensore_1; in subordine richiama le proprie difese contesta quelle avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Espone parte ricorrente che, con l'avviso di accertamento impugnato, L'Agenzia recupera a tassazione, per l'anno 2020 e con riferimento alla dichiarazione dei redditi modello PF, la somma di € 5.657,00. Al riguardo, si specifica che il sig. Ricorrente_1, nell'anno 2020, ha prestato la propria attività lavorativa esclusivamente per la società Società_1 Srl, percependo un reddito da lavoro dipendente di soli
€ 18.859,00. Dai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate risulterebbe invece che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa anche nei confronti di Europea 92 Spa, oltre a percepire redditi da Cassa Edile di xxx, INPS e Cassa Edile di xxxx per ulteriori € 22.524,00. Il ricorrente, proprio in relazione alle CU presenti nel cassetto fiscale, ha sporto denuncia in data 14 febbraio 2025, con conseguente avvio del correlato procedimento penale e deposito, da parte del PM dott. Nominativo_2, della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, nei confronti del sig. Nominativo_3, per il reato ex art. 494 c.p., “perché, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, nel redigere la documentazione necessaria per la stipulazione di contratti di lavoro con la società Europea 92 Spa, attribuiva a sé un falso nome e, segnatamente, compilava i suddetti documenti, utilizzando non già i propri dati, bensì i dati di tale Ricorrente_1, inducendo così in errore il personale impiegato presso l'Agenzia delle Entrate, che intestava a Ricorrente_1 delle C.U., per prestazioni lavorative mai eseguite da quest'ultimo”.
In data 22 gennaio 2024, si espone ancora, al ricorrente veniva notificata la cartella di pagamento n.
00520230003483600000, per l'anno d'imposta 2020, derivante dai controlli automatizzati, ai sensi dell'art
36 bis del DPR 600/73 e recante un recupero d'imposta per complessivi € 4.778,26. Tale cartella era impugnata e dava origine al procedimento RG n. 38/2024.
Nonostante l'avvio di tale procedimento, si rimarca, l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di accertamento qui impugnato, riferito al medesimo periodo d'imposta, fondato su controlli effettuati, a seguito di segnalazione della Divisione Contribuenti, ex art. 41 bis del DPR 600/73 e sostanzialmente basato sui medesimi presupposti di fatto e diritto. Consegue, ad avviso di parte ricorrente, una duplicazione di procedimenti, aventi ad oggetto il medesimo periodo d'imposta e i medesimi presupposti impositivi, e ciò si pone in contrasto con i principi di buona amministrazione, ex art. 97 Cost. e con il principio del “ne bis in idem”. Chiedesi pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, per contrasto con i principi menzionati e, in via subordinata, disporsi la riunione del presente giudizio, con quello RG 38/2024.
In punto illegittimità dell'avviso di accertamento per disconoscimento di Certificazioni Uniche, in presenza dell'ipotizzato reato ex art. 494 c.p., commesso ai danni dell'odierno ricorrente, si espone che, in data 24 gennaio 2022, il sig. Ricorrente_1 presentava, tramite il CAF della CISL di Saint Christophe, la dichiarazione dei redditi PF, relativa all'anno 2020, ma solo successivamente si avvedeva della discrepanza tra i redditi dichiarati e quelli effettivamente percepiti. Per tale ragione il ricorrente presentava, nel 2023, i correttivi alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2019, 2020 e 2021. Nello specifico, si chiarisce, il ricorrente risultava essere intestatario di Certificazioni Uniche riferite a società, presso le quali non aveva mai prestato attività lavorativa.
In occasione del ricordato procedimento tributario RG 38/2024, all'udienza del 18/11/2024, a fronte della richiesta di esibizione dei documenti, ex art 210 c.p.c, avanzata dalla Corte nei confronti della società
Europea 92 Spa, quest'ultima esibiva i contratti di lavoro, i cedolini e i documenti di riconoscimento, ritenuti imputabili al lavoratore Ricorrente_1. Dall'esame della documentazione emergeva che i documenti erano stati falsificati. In particolare, come anche emerso dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Aosta, le foto ritraevano il sig Nominativo_3. Chiedesi pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto la maggiore determinazione del reddito imponibile scaturisce dalla presenza di C.U. non riconosciute dall'odierno ricorrente e oggetto del procedimento penale richiamato. Chiedesi inoltre dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione del principio del “ne bis in idem”, come sopra illustrato.
In sede di atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni, l'Ufficio resistente, al fine di eccepire la sussistenza dei lamentati vizi riconducibili al principio del “ne bis in idem, ricorda che, in data 24 gennaio 2022, il sig. Nominativo_1 presentava la dichiarazione dei redditi PF 2021, relativa all'anno 2020. A seguito del controllo automatizzato ex art 36 bis del DPR 600/73, l'Amministrazione attestava l'imposta dichiarata come dovuta e mai versata, richiedendo quindi quanto spettante, a fronte della dichiarazione resa dal contribuente. A questo punto la parte privata, si espone, pare essersi resa conto che vi fosse un errore in dichiarazione e che, rispetto ai redditi dichiarati, solo € 18.858,00 siano stati effettivamente percepiti dal sig Nominativo_1, mentre i restanti € 22.524,46 non sarebbero stati percepiti dalla parte, anche se indicati in dichiarazione e risultanti dagli appositi CU, emessi dai sostituti d'imposta e a tutt'oggi non annullati. In data 20 marzo 2023, la parte procedeva con una dichiarazione integrativa, eliminando i redditi contestati mediante controllo automatizzato, ex art 36 bis citato;
solo a questo punto, si rileva, l'amministrazione procedeva con un avviso di accertamento, con il quale l'amministrazione si limitava a ribadire nuovamente la presenza di redditi ascritti al contribuente, per i quali non era stata versata la corrispondente imposta.
In buona sostanza, la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis, che ha dato origine al contenzioso RG 38/2024, conclusosi, in primo grado, con una sentenza favorevole al contribuente, produrrà, in appello, una sentenza di estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto è da ritenersi pacifico che l'oggetto del precedente contenzioso, ovverossia la prima dichiarazione presentata dalla parte, così come liquidata dall'Ufficio, è venuta meno, in quanto sostituita dalla nuova e sopravvenuta dichiarazione integrativa, presentata dalla parte e rettificata dall'Ufficio, oggetto del presente contenzioso. Circa la presunta illegittimità dell'avviso di accertamento per disconoscimento di certificazioni uniche, riferite all'anno d'imposta 2020, in presenza del reato ex art. 494 c.p., l'amministrazione ritiene di non poter far altro che prendere atto di quanto afferma il contribuente, ma ribadisce che, in assenza di un giudicato penale che faccia chiarezza sull'intera vicenda, non può non procedere, in quanto il materiale probatorio agli atti costituisce senz'altro comunque una prova, anche solo presuntiva, di appartenenza dei redditi al sig. Nominativo_1. Chiedesi pertanto il rigetto del ricorso, tenendo presente che se si formasse un giudicato penale favorevole al contribuente, questo potrà essere utilizzato per ottenere la revocazione, anche straordinaria, ai sensi dell'art. 395, c 2 cpc. In alternativa e in subordine, in attesa del giudicato penale, il presente giudizio non potrà che essere sospeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda posta all'attenzione di questo giudice non può non trovare collocazione nel principio giuridico del "ne bis in idem", ovvero del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto. Tale istituto, riconducibile al diritto romano e profondamente radicato nell'ordinamento europeo (cfr art. 4, protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché art. 50 dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea), derivante anche da alcuni principi della Carta Costituzionale ( cfr artt. 24, 111 e 117, comma 1)
e rintracciabile, nel diritto positivo, all'art.
9-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd statuto del contribuente), è pacificamente applicabile al caso in esame. Infatti il ricorso contro la cartella di pagamento n. 00520230003483600000, relativa al periodo d'imposta 2020 ed emessa a seguito del controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR 600/73, e la successiva decisione di questa Corte di
Giustizia, n. 76/2025, depositata il 24/10/2025, peraltro favorevole al contribuente, attengono esattamente alla pretesa tributaria, esposta nella presente contesa, dalle stesse parti processuali. La circostanza che gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, ritualmente impugnati, siano diversi ( cartella esattoriale, ex art. 36 bis del DPR 600/73, prima, e avviso di accertamento, poi ), avendo il contribuente provveduto a trasmettere una dichiarazione dei redditi correttiva di quella processata con il 36 bis, non impedisce l'applicazione del principio del "ne bis in idem", principio posto per evitare un doppio giudizio su un medesimo fatto. La successione temporale degli atti dà conto, peraltro, che, al momento della notifica, in data 27 giugno 2025, dell'avviso di accertamento n. T4DT4DM000114, oggetto della presente causa, il contribuente aveva già impugnato, in data 20 marzo 2024, la cartella di pagamento n.
00520230003483600000 che, come detto, riportava le medesime pretese fiscali contenute nella presente controversia.
Nel caso di specie ricorre quindi il citato principio ed è pertanto da accogliersi l'eccezione di parte ricorrente, espressa in via preliminare e principale, correlata al divieto di duplicazione di procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il medesimo periodo d'imposta e i medesimi presupposti impositivi.
Date tali premesse e il relativo convincimento, si ritiene non utile, nè processualmente congruo, valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ribadito dall'art. 88 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175,
e ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fermo restando che il procedimento penale di che si parla non ha una stretta e diretta pregiudizialità con la presente controversia, riguardando soggetto diverso dal ricorrente, e non dà luogo a fasi dibattimentali, esulando quindi dai casi contemplati nell'art 651 c.p.p..
Consegue pertanto l'accoglimento del ricorso, in punto sussistenza dell'istituto del "ne bis in idem", come sopra illustrato, mentre le spese devono essere integralmente compensate, stante che l'Agenzia delle
Entrate ha agito in base alle attestazioni dei sostituti d'imposta, attestazioni, allo stato, mai annullate, e ha ritenuto non sussistere la duplicazione dei procedimenti, in relazione alla predisposizione di due dichiarazioni dei redditi, convinzione rigettata, ma non priva certo di senso procedurale.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) compensa integralmente le spese processuali.