Sentenza 18 settembre 2023
Improcedibile
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/05/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04261/2025REG.PROV.COLL.
N. 08408/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8408 del 2023, proposto dai signori DO EL PL e RD EL PL, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune Pontecagnano Faiano (Sa), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda) n. 1729 del 17 luglio 2023, resa tra le parti, avverso e per l'annullamento:
a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 27126 del 28.06.2018 con il quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Pontecagnano Faiano ha determinato di “ prendere atto che l'accordo preliminare per la cessione di aree ex art. 11 legge 241/1990 tra il rappresentante dell'A.C. e gli eredi EL PL per effetto dell'intervenuta condizione di cui all'art.8 è da ritenersi nullo; e che tale nullità travolge tutti gli atti stipulati tra le parti connessi al predetto accordo preliminare ”;
b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Pontecagnano Faiano;
Vista la dichiarazione resa all’udienza di discussione del 15 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, come emerge dalla dichiarazione resa dagli appellanti all’udienza di discussione, essi hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell’appello;
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato dalla parte appellante, non resta al Collegio, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, che prendere atto di quanto sopra, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra l’altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità dell’appello, potendo le spese del presente giudizio essere compensate, tenuto conto della non opposizione manifestata dall’altra parte del processo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO