Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 07.01.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4728/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Anna Gallo, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Maria CP_1
MELOGRANI, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.21 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla L. n. 104.92, art. 3, comma 3, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando sostanzialmente le conclusioni raggiunte in sede amministrativa e non riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 03.09.22, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata. Il CTU, invero, nell' elaborato peritale, ha osservato, all'esito dello scrupoloso esame delle patologie, che il soggetto versava in condizioni generali discrete “..per l'età senza che siano documentati in maniera sufficiente deficit di deambulazione o affezioni nei vari organi ed apparati capaci di annullare le autonomie personali” (v. pag 9 della relazione peritale). Le conclusioni dell'ausiliario possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento delle prestazioni qui controverse, tenuto conto che in ragione della specifica peculiarità delle prestazioni richieste determinante risulta essere l'esame oggettivo del periziando. Inoltre, nel presente giudizio di opposizione, il medesimo CTU, invitato a riesaminare la documentazione allegata ed integrare il proprio elaborato peritale, ha chiarito che in base all'esame degli atti un aggravamento di infermità cronico degenerative, è essenzialmente “teorico” e non provato nel caso in esame. Ebbene, anche sulla base di tale chiarimento reso dal CTU deve confermarsi l'insussistenza dei requisiti sanitari fondanti le pretese qui azionate. In definitiva, le censure reiterate dalla difesa dall'istante, traducendosi sostanzialmente in un dissenso diagnostico, debbono essere disattese, non ravvisandosi elementi idonei e sufficienti ad addivenire ad una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale o a rendere opportuno il rinnovo delle operazioni peritali. L'opposizione va dunque respinta. Ex art. 152 disp. att. cp.c. nulla per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 07.01.2025
Il Giudice del lavoro
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dott.ssa Rosa Molè