Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 20/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 342 del 2024, proposto da
- -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Nicola Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. 2992 del 14 maggio 2024;
- di ogni atto o provvedimento, seppur ignoto, preordinato, connesso e conseguenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La -OMISSIS- s.r.l., con ricorso notificato in data 12 luglio 2024 e depositato il successivo 17 luglio 2024, è insorta avverso la nota in epigrafe, con cui è stata respinta l’istanza volta a conseguire «l’istituzione di due stalli per la sosta temporanea nelle immediate vicinanze della farmacia», deducendone l’illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge.
2. Il Comune di -OMISSIS-, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio svoltasi l’11 settembre 2024, su istanza del procuratore di parte ricorrente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.
4. Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2025 l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Coglie nel segno la dedotta censura di violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, venendo in considerazione un’attività valutativa di carattere eminentemente discrezionale, rispetto alla quale la partecipazione procedimentale assume valore pregnante e indefettibile, alla luce delle innovazioni apportate al testo dell’art. 21 -octies , comma 2, dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020. Nel caso di specie, la questione controversa, ossia l’istituzione «di due stalli di sosta temporanea nella area antistante la farmacia, da riservare agli avventori/clienti ovvero al carico/scarico di merci», postula l’instaurazione di previo contraddittorio procedimentale, anche per dare modo alla odierna ricorrente di rappresentare gli argomenti in diritto poi prospettati nel ricorso qui in delibazione. La conseguenza, secondo una giurisprudenza ormai consolidata cui qui si dà continuità, è quella che, in caso di omissione del preavviso di rigetto, resta inibita all’amministrazione la possibilità di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (da ultimo Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790); id . sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6378). La medesima giurisprudenza ha altresì chiarito che la modifica intervenuta sul citato art. 21 -octies , comma 2, attesa la sua natura di norma di carattere processuale, è applicabile ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge di riferimento (Cons Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1800; id . 9 gennaio 2020, n. 165).
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni residua censura e, per l’effetto, l’annullamento della nota impugnata, con espressa salvezza di nuova effusione provvedimentale da parte dell’Ente civico intimato.
7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Comune di -OMISSIS- alla rifusione delle spese di lite, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso dell’ammontare del contributo unificato effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO
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