Art. 1.
Il limite di 23 miliardi di lire di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 167 , che autorizza l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ad emettere una o piu' serie di obbligazioni denominate I.R.I.S.I.D.E.R. per il finanziamento del programma di riordinamento e completamento degli impianti siderurgici a ciclo integrale, e' elevato a 63 miliardi di lire.
Il limite di 23 miliardi di lire di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 167 , che autorizza l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ad emettere una o piu' serie di obbligazioni denominate I.R.I.S.I.D.E.R. per il finanziamento del programma di riordinamento e completamento degli impianti siderurgici a ciclo integrale, e' elevato a 63 miliardi di lire.