Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
Nel caso sia stata concessa allo straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, la sospensione condizionale della pena, non è applicabile la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 81 legge 22 dicembre 1975 n. 685 (sostituito dall'art. 23 legge 26 giugno 1990 e riprodotto nell'art. 86 comma primo T.U. d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), atteso che, riconosciuta la predetta sospensione, nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale, che a norma dell'art. 31 legge 10 ottobre 1986 n. 663 non può essere più presunta, ma va accertata.
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- 1. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
- 2. Espulsione a titolo di misura di sicurezzaAsgi · https://www.asgi.it/ · 29 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/1999, n. 11167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11167 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Mauro D. Losapio Presidente del 18.2.1999
1. Dott. Ennio Malzone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Marzano " N.589
3. " Paolo Sepe " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Malagnino " N.11415/98
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ID BD, n. a Casablanca 12.5.1969 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Malagnino Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore dell'imputato, Avv. S. Mileto in sostituzione dell'Avv. M. Petrelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e Diritto
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 21.4.1994, con la quale ID IM era stato a seguito di giudizio abbreviato, ritenuto colpevole del reato di cui all'art.73 co.4 D.P.R.309/90 (detenzione di haschish a fini di spaccio) e condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e lire 4.600.000 di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale e l'applicazione della misura si sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, chiedendone l'annullamento:
a) per violazione di legge, avendo la corte territoriale disposto l'espulsione del ricorrente nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena;
b) vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità, in ordine alla affermazione della ritenuta responsabilità, fondata - si assume - su indizi erroneamente valutati (indicazione della casa dove fu rinvenuta la droga da parte del ricorrente come luogo di sua abituale dimora;
droga rinvenuta dello stesso tipo di quella trovata addosso al prevenuto unitamente a 23 cartine per la confezione di spinelli;
silenzio serbato all'atto di rinvenimento della droga, all'esito della perquisizione, pur assistendo alla stessa, sulla circostanza che quell'abitazione non era la sua ma quella di un amico presso il quale egli si stava recando in visita, così come aveva dichiarato all'udienza di convalida dell'arresto). Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.
Ed invero, come più volte affermato da questa corte di legittimità - nel caso in cui sia stata concessa allo straniero, condannato per reati, in materia di stupefacenti, la sospensione condizionale della pena, non è applicabile la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, atteso che, riconosciuta la predetta sospensione, nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell'imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale, che a norma dell'art.31 legge 10 ottobre 1986 n.663 non può essere più presunta, ma va accertata (ex plurimis, cass. Sz. 4 n. 11316 del 12.11.1991, Imp. Bechir, rv. 188506 e Sz. 4 n. 2544 del 6.3.1996, imp. Elopaid, rv.204170). Di qui l'annullamento della sentenza limitatamente all'applicazione della detta misura di sicurezza. Infondato invece, al limite della inammissibilità, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospettano doglianze di merito che da una parte sono manifestamente infondate, poiché la corte territoriale ha più che ragionevolmente posto a fondamento del convincimento di colpevolezza dell'imputato un supporto argomentativo ampio, approfondito ed esauriente, di indiscutibile valenza processuale, in quanto sviluppato - contrariamente a quanto rilevato dalla difesa - sulla scorta di un coacervo di indizi, gravi, precisi e concordanti, interpretati correttamente secondo le regole della logica e flutto di valutazione aderente alle risultanze processuali nel loro complesso ed ai principi generali che regolano la valutazione della prova;
dall'altra si traducono, sostanzialmente, in una diversa valutazione di detti indizi, valutazione avente pieno diritto di "cittadinanza" nell'ambito della dialettica processuale propria delle fasi di merito, ma del tutto priva di un tale diritto nella presente fase di legittimità.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato che elimina;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1999