Sentenza breve 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 15/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi n. 4;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto -OMISSIS- del 4.2.2025 con cui il Questore di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di rilascio del passaporto del Sig.-OMISSIS- nonché del provvedimento di ritiro della Carta d’Identità Elettronica dell’istante valida per l’espatrio (n. -OMISSIS-) del 7.2.2025;
- del provvedimento prot. Cat -OMISSIS- con cui la Questura di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela del 19.2.2025 presentata nell’interesse del ricorrente;
- di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con istanza del 29.10.2024, il ricorrente ha chiesto alla Questura di Reggio Calabria il rilascio del passaporto.
La Questura, acquisito il certificato del casellario giudiziale del 4.11.2024 dal quale emergeva un decreto penale di condanna “esecutivo il 22.6.2024” alla multa di € 2.700,00, non estinta, ha comunicato, con nota dell’8.11.2024 notificata al ricorrente il 15.1.2025, il preavviso di rigetto sussistendo le condizioni di cui all’art. 3 co. 2 lett. d) della l. n. 1185/1967.
In assenza di osservazioni da parte dell’odierno ricorrente, con i provvedimenti impugnati la Questura ha rigettato l’istanza e ritirato “ per l’invalidazione ” la Carta di Identità Elettronica valida per l’espatrio.
Sennonchè, il successivo 19.2.2025, il ricorrente ha presentato un’istanza di riesame in autotutela, rappresentando l’insussistenza del presupposto del provvedimento di rigetto (id est: la sussistenza di un decreto penale di condanna esecutivo), e documentando a) di aver presentato in data 13.12.2024 istanza di rimessione in termini per l’opposizione al decreto penale di condanna, dal momento che il medesimo decreto non gli era mai stato notificato, b) che, con provvedimento del -OMISSIS-, depositato il successivo-OMISSIS-, il “GIP ha accolto l’istanza di rimessione in termini, conseguendo la nullità del provvedimento di esecutività”; c) e di aver, in seguito, depositato “opposizione al decreto penale di condanna”.
Con provvedimento del 28.2.2025, la Questura di Reggio Calabria ha comunicato al ricorrente di non voler “ dare seguito a quanto richiesto relativamente al provvedimento già notificato ” in considerazione “ del mancato esercizio di partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo finalizzato alla formazione del contenuto dell'atto finale, e dunque della mancata comunicazione dell'esistenza di un atto già formato e antecedente l'emissione e la notifica del provvedimento questorile ”.
Con ricorso notificato il 2/04/2025 e depositato il 15/04/2025 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
I. “ Violazione dell’art. 3 della Legge 21.11.1967, n. 1185 - Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 2, 16, 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà illogicità e difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità e difetto dei presupposti, sviamento di potere - manifesta ingiustizia. Violazione del criterio del buon governo dell’azione amministrativa ”.
Il Sig.-OMISSIS- deduce di non rientrare nella categoria dei soggetti indicati alla lettera d) dell’art. 3 co. 2 della Legge 21.11.1967 n. 1185 in quanto il decreto penale di condanna non sarebbe “divenuto esecutivo in data 22.06.2024” ma sarebbe stato opposto e il relativo giudizio sarebbe ancora pendente.
II. “ Violazione degli artt. 21 octies e nonies della L. 241/90 - Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 2, 16, 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà illogicità e difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità e difetto dei presupposti, sviamento di potere - manifesta ingiustizia. Violazione del criterio del buon governo dell’azione amministrativa ”.
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame sarebbe illegittimo perché non adeguatamente motivato e in quanto non sussisterebbe alcun interesse pubblico “ nel mantenimento (recte, mancato annullamento) di un provvedimento illegittimo, infondato, viziato da eccesso di potere e violazione di legge, dovendo essere preliminare interesse dell’Amministrazione quello di tutelare i diritti dei consociati ”.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti, in data 28/04/2025, il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria, con atto di mero stile.
3. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., veniva dato avviso alle parti di una possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.
4. Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata nel corso della discussione orale in camera di consiglio dalla difesa erariale, in ragione dell’astratta possibilità da parte del ricorrente di ripresentare l’istanza di rilascio del passaporto, alla luce della sopravvenienza di fatto rappresentata con l’istanza di riesame, prima, e con il ricorso, poi, legata all’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini per l’opposizione al decreto penale di condanna e al carattere non esecutivo dello stesso.
4.1. L’eccezione è infondata, atteso che l’astratta possibilità di presentare una nuova istanza (allo stato, comunque, non presentata da parte del ricorrente) non priva il Sig.-OMISSIS- dell’interesse ad impugnare i provvedimenti sfavorevoli oggetto dell’odierna azione di annullamento.
4.2. Senza dire che dal momento che “ L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda , corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto” (art. 8 L. n. 1185/67) alla nuova istanza conseguirebbe una nuova istruttoria e una (necessariamente) successiva data di rilascio (nonché un diverso periodo di validità), mentre dalla sentenza di annullamento discenderebbe quale effetto ripristinatorio - ex artt. 31 co. 3, 34, comma 1, lettera e), del c.p.a. - l’obbligo di rilasciarlo come esito dell’originaria istanza del 29 ottobre 2024, così facendo venir meno qualsiasi incertezza sulla (in)sussistenza - già da quella anteriore data - di qualsivoglia limitazione al diritto e alla libertà di circolazione del cittadino italiano.
5. Nel merito, il ricorso è fondato.
6. Quanto al primo motivo, va premesso che il provvedimento di rigetto del 4.2.2025 muove dalla circostanza, segnalata nel certificato del casellario giudiziale del 4.11.2024, che il decreto penale sarebbe “ esecutivo ” dal 22.6.2024.
6.1. Tale circostanza, tuttavia, emergente da un certificato del casellario giudiziale non aggiornato alla data di adozione del provvedimento finale (4.2.2025), risultava, già a quella stessa data, non più sussistente, atteso che:
- con ordinanza ex artt. 175 e 462 c.p.p. del Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del -OMISSIS-, depositata il successivo-OMISSIS-, il ricorrente è stato restituito nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n.-OMISSIS- (che dichiara di aver successivamente proposto, come da opposizione del 23.01.2025 in atti: doc. 3);
- né al momento dell’adozione del provvedimento finale del 4.2.2025, né con il successivo provvedimento confermativo del 28.2.2025, la Questura ha valutato tale circostanza, che era tenuta comunque ad accertare d’ufficio nel corso dell’istruttoria e che è stata, con l’istanza di riesame presentata in data 19.2.2025, pure segnalata dall’interessato, odierno ricorrente.
6.2. È di tutta evidenza che l’erroneo presupposto da cui muove il provvedimento impugnato sia frutto di un difetto di istruttoria conseguente al considerevole lasso temporale intercorso tra l’acquisizione, in fase istruttoria, del certificato del casellario giudiziale (4.11.2024), la comunicazione del preavviso di rigetto (8.11.2024), la notifica dello stesso al ricorrente (15.1.2025) e, infine, l’adozione del provvedimento finale (4.2.2025).
Donde la valutazione, da parte della Questura di Reggio Calabria, di una circostanza (in fatto e in diritto) non più aggiornata all’attualità.
6.3. Ai sensi dell’art. 650 c.p.p. “le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili”.
L’art. 3 comma 2 lett. d) della l. n. 1185/1967, a mente del quale non possono ottenere il passaporto “coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto”, presuppone necessariamente che il decreto penale di condanna abbia forza esecutiva e sia divenuto irrevocabile, e cioè che vi sia una pena restrittiva della libertà personale da “ espiare ” o una multa o ammenda da “ soddisfare ”, in omaggio al principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, di cui all’art. 27 della Costituzione, ed operante anche nell’ambito dell’ordinamento sovranazionale e convenzionale (art. 6, paragrafo 2, CEDU) sia europeo (art. 48 CDFUE, unitamente agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, recepita con D.Lgs. n. 188/2021).
6.4. Il provvedimento impugnato risulta, quindi, viziato da eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, dal momento che, nel caso di specie, non sussisteva il presupposto indicato dalla Questura di Reggio Calabria per il diniego dell’istanza di rilascio del passaporto e per il ritiro del documento di identità valido per l’espatrio.
6.5. Il primo motivo di ricorso è, dunque, fondato e va accolto.
7. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso, atteso che, a fronte di un’istanza di riesame in autotutela presentata nel termine per impugnare, e dunque prima che il provvedimento di rigetto divenisse inoppugnabile e/o che fosse già impugnato in sede giurisdizionale, e con la quale è stato rappresentato un fatto sopravvenuto (tale essendo l’ordinanza ex artt. 175 e 462 c.p.p. del Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del -OMISSIS-, depositata il successivo-OMISSIS-) la Questura di Reggio Calabria non poteva limitarsi ad adottare un formalistico diniego di riesame/autotutela del provvedimento già notificato, in considerazione della mancata “ partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo finalizzato alla formazione del contenuto dell'atto finale ”.
7.1. Tale motivazione appare, da un lato, contraddittoria, con la stessa pacifica possibilità, rappresentata dall’Amministrazione nel corso della discussione orale, di ripresentare ex novo l’istanza, ben potendo l’istanza di annullamento in autotutela del 17.02.2025 essere eventualmente riqualificata quale nuova istanza, e, dall’altro, del tutto incongrua, posto che – anche attenendosi alla qualificazione dell’istanza come richiesta di annullamento in autotutela – elementari esigenze di giustizia ed equità (e deflative del contenzioso giurisdizionale) giustificavano l'esistenza, nel caso di specie, di un obbligo di riesame in autotutela del precedente provvedimento adottato dall'amministrazione, essendo stato rappresentata una nuova e rilevante circostanza di fatto.
7.2. La motivazione esternata con il provvedimento del 28.2.2025 non appare, quindi, né congrua né logica e finisce, invece, per “sanzionare” il ricorrente per l’asserita tardiva rappresentazione “di un atto già formato” (l’ordinanza del GIP di restituzione nel termine per l’opposizione al decreto penale di condanna), senza nulla aggiungere sulle ragioni giuridiche astrattamente ostative all’annullamento del provvedimento di rigetto e al rilascio del passaporto.
7.3. Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, fondato e va accolto.
8. Concludendo, il ricorso è fondato e va accolto, con consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati, e cioè a) del provvedimento della Questura di Reggio Calabria -OMISSIS- del 4.2.2025 di rigetto dell’istanza di rilascio del passaporto, b) del provvedimento della Questura di Reggio Calabria del 7.2.2025 di ritiro della Carta d’Identità Elettronica valida per l’espatrio dell’istante (n. -OMISSIS-) e c) del provvedimento prot. Cat -OMISSIS- del 28.2.2025 della Questura di Reggio Calabria di rigetto dell’istanza del 19.2.2025.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che vanno liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali ed accessori, se e in quanto dovuti, e refusione del contributo unificato già versato, come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Natale Polimeni ex art. 93 c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.