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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II° grado iscritta al n. r. g. 1357/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Pietro Suaria Parte_1
-appellante-
c/
BARI, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cafagna Controparte_1
-appellato-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e da verbali in atti, ed all'udienza di precisazione delle conclusioni, che qui integralmente si richiamano
Motivazione
Con apposito atto di citazione , proprietario di unità immobiliari facenti parte del Parte_1 condominio in epigrafe indicato, conveniva il medesimo innanzi al Tribunale di Bari, per chiedere la declaratoria di nullità, o l'annullamento della deliberazione condominiale del
21/6/2022 relativa all'approvazione dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.
Il contestava l'erroneo addebito di alcune spese, che asseriva non essere dovute. Pt_1
Ed ancora evidenziava di aver versato al , il 3/11/2020, la somma di € 3.000,00, CP_1 in adempimento di correlato accordo transattivo, riferito alla definizione delle pendenze debitorie pregresse per spese condominiali;
si deduceva quindi che, essendo stati estinti i debiti precedenti alla suddetta data, alcun correlato importo doveva più esser conteggiati nel bilancio
2020.
Il , costituendosi e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, CP_1 eccepiva anche l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, eccezione a fronte della quale, l'attore comunque forniva la prova di aver proceduto con la mediazione.
Pagina 1 In corso di causa veniva dal allegata la delibera del 9/3/2023, di approvazione del CP_1 bilancio consuntivo dell'anno 2022, nel quale erano stati riportati, a debito del , i crediti Pt_1 risultanti dai precedenti bilanci oggetto dell'impugnazione, vantati nei confronti del medesimo.
Si chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 3820/2023 del 2/10/2023, con la quale dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite.
Il Giudice di prime cure giungeva alle richiamate conclusioni ritenendo che, stante l'approvazione del bilancio successivo a quello impugnato, e non essendo stata proposta alcuna correlata impugnazione dal , le questioni attinenti al bilancio precedente, ed oggetto di Pt_1 contestazione, dovessero ritenersi superate, essendo la regolamentazione degli addebiti, stata disposta con il nuovo bilancio, ed essendo quindi i crediti del , fondati su altro e CP_1 diverso titolo (bilancio 2022) e non più sui bilanci oggetto di impugnazione -anno 2020 e 2021-.
Le spese di lite venivano, con valutazione sulla soccombenza virtuale, integralmente compensate, considerando la parziale fondatezza delle doglianze esposte dal , e la Pt_1 infondatezza delle residue.
Si ritenevano in particolare fondate le doglianze riferite a spese per consumi idrici e relativi costi di impianto, rilevando esser gli immobili del Suaria dotati di autonomi impianti idrici;
anche la contestazione relativa all'addebito della somma di € 284,45 per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'attore, si riteneva fondata, perché non supportata da sufficiente documentazione probatoria.
La infondatezza delle residue doglianze, si desumeva dalla genericità ed inidoneità delle relative contestazioni, in particolare per quanto concernente l'imputazione di spese per la transazione intercorsa inter partes, e per le spese di tenuta del conto corrente, e di manutenzione autoclave.
Con l'atto di appello il chiedeva la riforma della sentenza, e quindi l'accoglimento della Pt_1 impugnazione proposta, con declaratoria di nullità o annullamento, adducendo quali motivi:
a) La violazione ed errata applicazione della legge in relazione al primo capo della sentenza per aver il tribunale erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, in contrasto con quanto disposto dagli artt. 2377 e 2379 c.c.
Deducendo esser l'art 2377 c.c., applicabile anche all'approvazione dei bilanci condominiali, ed avere il Giudice di prime cure erroneamente -ed in violazione delle predette norme- ritenuto che l'approvazione del bilancio successivo non impugnato, avesse comportato la cristallizzazione dei crediti portati dai precedenti bilanci oggetto di contestazione;
si osserva peraltro che il bilancio successivo (anno 2022) aveva contenuto diverso rispetto ai precedenti.
b) L'erronea valutazione delle prove in relazione al terzo capo della sentenza impugnata
Rilevando che, comunque, era stata -e doveva essere- riconosciuta, la parziale fondatezza delle ragioni addotte ai fini della contestazione.
Si deduceva peraltro che avendo il versato, per la definizione transattiva relativa ai Pt_1 debiti condominiali, la somma di € 3.000,00, le debitorie antecedentemente maturate nei
Pagina 2 confronti del Condominio, dovessero considerarsi estinte, contestando comunque la relativa quantificazione.
Veniva anche chiesto di conferire incarico a TU per la ricostruzione delle movimentazioni contabili e delle relative imputazioni.
L'appellato , costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, in particolare deducendo CP_1 che il bilancio consuntivo relativo all'esercizio di gestione 2022 -approvato nel 2023-, rappresentava lo sviluppo ed il risultato dei dati contabili racchiusi nei bilanci consuntivi dei precedenti esercizi 2020 e 2021, approvati con la delibera del 21/6/2022 oggetto di impugnazione.
Ed ancora si rilevava che l'accordo citato dal , concerneva in via esclusiva le somme Pt_1 oggetto del decreto ingiuntivo 449/2020 reso nel proc. 589/2020 RG, pendente innanzi al
Tribunale di Bari, e non gli ulteriori debiti maturati nei confronti del condominio.
Veniva anche contrastata la richiesta di ctu formulata dall'appellante, in quanto meramente esplorativa.
***********************************
L'appello è parzialmente fondato, e dovrà essere accolto per quanto di ragione.
Oggetto del ricorso originario impugnazione è la deliberazione condominiale del 21/6/2022 relativa all'approvazione dei bilanci per gli anni 2020 e 2021, con riferimento ai quali il
, ha contestato quanto riportato per addebiti di alcune spese, che ha asserito Parte_2 non essere dovute.
Occorre al riguardo, e preliminarmente, valutare se la decisione del Tribunale di definire il giudizio con pronuncia di cessazione della materia del contendere, possa ritenersi corretta.
Tale decisione è stata assunta in conseguenza della intervenuta delibera del 9/3/2023, approvativa del bilancio del 2022, delibera quindi successiva a quella impugnata (del
21/6/2022) avente ad oggetto i bilanci del 2020 e 2021.
Vanno quindi considerate le conseguenze di tale successiva -rispetto a quella impugnata- delibera, e relativa incidenza sulle valutazioni delle questioni oggetto di controversia, e se la relativa approvazione, possa comportare la cessazione della materia del contendere.
Con il primo motivo di appello, il ha contestato l'erroneità della decisione, Parte_2 sostenendo che la delibera testè richiamata, non potesse avere effetti -solo perché non impugnata- in termini di accertamento definitivo sulle questioni sottoposte con il ricorso avverso la delibera del 21/6/2022.
L'appellante ha anche rilevato che l'oggetto della delibera del 2023, non era il medesimo di quella precedente impugnata (del 21/6/2022).
Ed ancora che non poteva esser ravvisato l'obbligo di impugnare il bilancio successivo, laddove già impugnati i bilanci precedenti.
Va, in merito, considerato che solo ove la delibera successivamente adottata dal , CP_1 comporti la soluzione delle questioni sollevate con l'impugnativa della precedente -e contestata- delibera, può addivenirsi ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Pagina 3 La delibera successiva deve, pertanto, avere ad oggetto gli stessi argomenti della precedente impugnata, e modificare le decisioni assunte per dare soluzione alle questioni oggetto di controversia.
Nel caso di specie le contestazioni sollevate in prime cure non risultano esser state, evidentemente, risolte.
Del resto, lo stesso Giudice di prime cure, pur avendo rilevato -anche se ai fini della regolamentazione delle spese di lite- la fondatezza di alcune delle ragioni del ricorrente , Pt_1 nulla risulta aver precisato sugli effetti al riguardo derivanti -e desumibili- dalla delibera del
9/3/2023.
Non risulta, in particolare, esser stato rilevato alcunchè su eventuali modifiche “correttive” - rispetto agli addebiti in controversia- apportate dal bilancio oggetto di approvazione (anno
2022).
Alcuna valutazione è stata inoltre formulata su eventuali modifiche del bilancio correlate e conseguenti alle doglianze manifestate dal , pur essendo stata constatata (come da Pt_1 sentenza) la relativa fondatezza;
nulla è quindi stato constatato o evidenziato sulla rettifica dei relativi addebiti.
Occorre considerare che il sindacato richiesto al primo Giudice, era attinente ai bilanci riferiti agli anni 2020 e 2021, ed alla correttezza delle voci di spesa e relativi riparti ed addebiti.
Il Tribunale pur avendo formulato apposite valutazioni sulla parziale fondatezza delle doglianze
-anche se ai fini della regolamentazione delle spese di lite-, ha comunque concluso per la cessata materia del contendere, quale conseguenza della sopravvenuta adozione della delibera di approvazione del bilancio successivo (anno 2022) rispetto a quelli contestati, non impugnata dal . Pt_1
Va al riguardo rilevato che la mancata impugnazione del bilancio successivo, non poteva -in mancanza di decisione sulle contestazioni sollevate dal assumere rilievo, ai fini Parte_2 della valutazione dei presupposti per addivenire alla pronuncia di cessata materia del contendere.
Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se ed in che termini fossero state approntate eventuali correzioni delle voci di addebito oggetto di contestazione, e tali da superare o risolvere le questioni oggetto di controversia.
Va del resto considerato che il , avrebbe -e salva la riconsiderazione d'iniziativa dei CP_1 conteggi, che non emerge ex actis-, dovuto, in coerenza con la posizione processuale assunta ed in continuità con i precedenti bilanci/rendiconti, riprodurre, in quelli successivi (e quindi in quello del 2022) gli stessi computi, ripartizioni ed addebiti già oggetto di antecedenti censure.
Il non ha dato corso ad alcuna ri-valutazione al riguardo, insistendo per CP_1
l'infondatezza delle ragioni addotte dal , e quindi riproponendo gli stessi addebiti nei Pt_1 bilanci successivi a quelli impugnati, e non recependo alcuna delle doglianze oggetto del contendere.
Pagina 4 Le relative questioni sono rimaste sub iudice, essendo suscettibili di sindacato, essendo rimaste irrisolte, con persistenza della materia del contendere al riguardo.
Va peraltro rilevato che, il Giudice di prime cure, ha anche valutato e ritenuto, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza delle doglianze del . Parte_2
Quanto alla mancata impugnazione del bilancio successivo (nel caso per l'anno 2022) va in particolare rilevato che la S.C. (Cassazione civile sez. I, 24/05/2023, n. 14338), ha chiarito che
“In tema di impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio, dopo
l'impugnazione giudiziale del primo non è necessaria anche quella dei bilanci medio tempore approvati”.
Tanto posto che “ai sensi dell'art. 2434-bis comma III° c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata delibera di approvazione del bilancio solo a partire dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa, con la conseguenza che solo da tale momento sorgerà l'obbligo degli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale era stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche di quelli seguenti, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi”.
L'amministratore ha quindi l'obbligo, nella predisposizione degli ulteriori successivi bilanci, di tener conto delle decisioni assunte nei correlati giudizi, ed a fini correttivi sulle poste di bilancio
(cfr. Cassazione civile sez. II, 18/07/2023, n.20888 “Ove sia dichiarata l'invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l'onere per
l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere
i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea.)
Nel caso di specie, le ragioni rappresentate dal , e le relative questioni, erano Parte_2 ancora sub iudice al momento della redazione ed approvazione del bilancio 2022 (con la richiamata delibera del 2023), non essendo state affatto risolte, né essendo stata resa sentenza al riguardo, dovendo pertanto essere oggetto di valutazione e decisione da parte del Giudice adito, che avrebbe pertanto dovuto valutare il merito delle questioni, e la legittimità delle decisioni assunte, essendosi invece limitato a rendere pronuncia di cessata materia del contendere.
Per quanto in precedenza già rilevato, deve quindi ritenersi che, in mancanza di soluzione ad iniziativa del -e con riconsiderazione e rettifiche degli importi addebitati-, siano CP_1 stati adottati -non sono desumibili ex actis difformi riscontri-, gli stessi criteri di ripartizione ed addebiti dei precedenti bilanci, che sono rimasti contestati, e sono oggetto del presente giudizio.
Va peraltro considerato che il Giudice di primo grado ha affermato che: “Parte attrice ha dimostrato che i locali di sua proprietà sono distaccati dall'impianto idrico condominiale come previsto dalla normativa regolamentare dell'A.Q.P. per cui non potevano esserle imputati i costi
Pagina 5 inerenti la lettura dei contatori, le spese rivenienti dalle bollette condominiali relative ai consumi ed alla manutenzione fogna. Anche la debenza della somma di €. 284,45 nel consuntivo 2021, che il ha dichiarato essere imputabile alle spese di registrazione di un decreto CP_1 ingiuntivo emesso nei confronti dell'attore, non appare fornita di sufficiente documentazione probatoria, atteso che da quanto prodotto dal non risulta con certezza l'imputabilità CP_1 di tali somme alla causale indicata dal ”. CP_1
Tali circostanze, oggetto di constatazione con la impugnata sentenza, non sono state affatto contestate, dovendosi quindi ritenere acclarate, in quanto oggetto di affermazioni giudiziali non censurate in appello.
Va inoltre rilevato che le questioni innanzi richiamate -relative alla autonomia degli impianti idrici- sono peraltro state oggetto sia di apposite comunicazioni effettuate in sede stragiudiziale, sia di verifica da parte di TU officiato in altro giudizio (opposizione a d.i. davanti al GdP)
Sulla scorta di tali constatazioni deve ritenersi che i relativi addebiti, così come postati in bilancio, devono ritenersi illegittimi, dovendosi ritenere viziata la correlata approvazione, e dovendosi procedere alla relativa rettifica, sia con riferimento ai bilanci 2020 e 2021, sia per i successivi.
L'impugnazione va in conseguenza accolta con riferimento alla specifica doglianza.
Quanto alle ulteriori questioni sollevate con l'impugnativa della delibera, e riproposte con l'appello, va rilevato che il ricorrente ha dedotto: Pt_1
a) Essere non corretto il saldo del debito lui imputato per € 1.707,01,
Ottenuto dalla sommatoria di varie voci afferenti a diverse unità (€ 31,05 per unit. A/1, €
130,41 per A/14 ed € 1.545,55 per la A/10).
b) Dover essere considerato eventualmente corretto il saldo per la minor somma di €
1.037,09
c) L'erroneità dell'addebito della somma di € 225,33 per non meglio specificate spese personali di tenuta conto.
Le altre questioni aventi ad oggetto l'addebito ingiustificato per consumi e impianto, e dell'importo di € 284,45, per pagamento della imposta di registro, sono già state in precedenza oggetto di valutazione, dovendosi ritenere acclarata la relativa fondatezza, per quanto in precedenza già considerato, e dovendosi ritenere erronei i relativi addebiti indicati nei bilanci
2020 e 2021, oggetto della controversia.
In particolare va rilevato, quanto all'addebito dell'imposta di registro -pari ad € 284,45- che il non ha reso chiarimenti né fornito supporti sulla relativa attinenza, e sulla causale CP_1 specifica dell'addebito, non essendo dato evincere quale sia l'atto per il quale tale imposta sia stata versata, e debba essere addebitata al condomino;
in particolare va considerato che non è stato affatto chiarito il motivo dell'addebito integrale della somma al . Pt_1
Va al riguardo considerato che deve e doveva essere il ad allegare i riscontri CP_1 giustificativi degli addebiti;
non risultano, a fronte delle avverse contestazioni, esser stati forniti supporti documentali idonei a consentire la verifica sulla relativa correttezza.
Pagina 6 Quanto poi alla contestazione attinente all'addebito della somma di € 225,33 per non meglio specificate spese personali di tenuta conto, vanno ribadite le considerazioni di cui innanzi, riferite all'onere probatorio, e relativo contenuto, in mancanza del quale gli addebiti non possono ritenersi giustificati, anche perché non sorretti da specifica motivazione che possa indurre a valutare il relativo criterio quantificativo, e quindi la giustificazione dell'addebito al condomino.
Va peraltro rilevato, ai fini della determinazione della debitoria per spese condominiali, che il ha anche affermato, nelle proprie difese, che può esser considerato eventualmente Pt_1 corretto il saldo per la minor somma di € 1.037,09 (rispetto alla maggior somma chiesta dal
Condominio, pari ad € 1.707,01).
In sintesi, si appalesano fondate le doglianze riferite alla illegittimità degli addebiti riferiti a:
- Consumi idrici e manutenzione rete idrica;
- Spese di registrazione -pari ad € 284,45 -;
- Spese di tenuta conto -pari ad € 225,33 -; così come postati nei bilanci oggetto di contestazione -2020 e 2021-, dovendosi ritenere viziata la correlata approvazione, e dovendosi procedere alla relativa rettifica, sia con riferimento ai bilanci 2020 e 2021, sia per i successivi.
Non può peraltro ritenersi fondato quanto dedotto sugli effetti estintivi del versamento della somma di € 3.000,00 da parte del , posto che mancano allegazioni documentali Pt_1 specifiche, che possano consentire di valutare l'imputazione di tale somma alle debitorie oggetto dei bilanci contestati, e potendosi comunque desumere che, essendo il pagamento relativo a debitorie oggetto di giudizi già pendenti, tali debiti -oggetto della transazione- debbano intendersi riferiti a periodi pregressi, rispetto a quanto contabilizzato nei bilanci 2020 e
2021.
L'impugnazione e quindi l'appello devono essere accolti nei limiti e termini sopra indicati, con parziale annullamento della delibera impugnata, e con riferimento agli importi erroneamente addebitati al , come da bilanci del 2020 e 2021 oggetto della delibera approvativa del Pt_1
21/6/2022.
Va in ultimo considerato che non è stato necessario procedere ad apposita consulenza tecnica, considerato peraltro che, per quanto dedotto dalle parti, ulteriore ed analoga consulenza è già stata espletata in altro procedimento pendente -innanzi al GdP (n. 7361/2021 R.G.)-; le relative risultanze sono anche state -in parte qua- oggetto di richiamo, e nelle parte relativa alla constatata illegittimità dei criteri di riparto della fornitura idrica, conseguente alla rilevata autonomia degli impianti idrici del . Pt_1
Al riguardo va rilevato che ben avrebbero potuto le parti procedere alla relativa produzione, essendo loro onere attivarsi in tal senso, e trattandosi di documentazione nella disponibilità delle stesse, da versare in atti previa verifica di ammissibilità ed utilizzabilità.
All'accoglimento parziale dell'appello e della domanda, consegue la condanna del CP_1 al pagamento del 50% delle spese di lite, dovendo, per il residuo, disporsi la compensazione, stante l'infondatezza di parte delle ragioni addotte dal . Parte_2
Pagina 7 L'entità degli importi oggetto di controversia, e quindi il valore contenuto attribuibile alla stessa, comportano la liquidazione alla stregua dello scaglione di valore fino ad € 5.200,00, parametri medi per tutte le voci, tranne per quella della istruttoria/trattazione per il giudizio di appello, da liquidare al valore minimo, non essendo state svolte specifiche attività di approfondimento.
Va inoltre rilevato, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che in atti è allegata la nota relativa al recupero coattivo del contributo unificato relativo al giudizio di primo grado, indirizzata al . Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3820/2023 del 2/10/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In riforma della sentenza appellata, ed in parziale accoglimento della domanda:
1) Annulla la delibera condominiale del 21/6/2022 oggetto del contendere, nella parte relativa agli addebiti previsti nei bilanci 2020 e 2021, a carico di , e Parte_1 nei limiti e termini precisati in parte motiva;
2) Compensa le spese di lite al 50%, per entrambi i gradi del giudizio, condannando il in Bari, al pagamento del residuo, che liquida;
Controparte_1
o In complessivi € 262,50 per esborsi, se e nella misura sostenuti dal , ed € Pt_1
1.063,50 per compensi, per il giudizio di primo grado,
o In complessivi € 388,50 per esborsi, ed € 1.209,50 per compensi, per il giudizio di appello,
Il tutto oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II° grado iscritta al n. r. g. 1357/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Pietro Suaria Parte_1
-appellante-
c/
BARI, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cafagna Controparte_1
-appellato-
Conclusioni come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e da verbali in atti, ed all'udienza di precisazione delle conclusioni, che qui integralmente si richiamano
Motivazione
Con apposito atto di citazione , proprietario di unità immobiliari facenti parte del Parte_1 condominio in epigrafe indicato, conveniva il medesimo innanzi al Tribunale di Bari, per chiedere la declaratoria di nullità, o l'annullamento della deliberazione condominiale del
21/6/2022 relativa all'approvazione dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.
Il contestava l'erroneo addebito di alcune spese, che asseriva non essere dovute. Pt_1
Ed ancora evidenziava di aver versato al , il 3/11/2020, la somma di € 3.000,00, CP_1 in adempimento di correlato accordo transattivo, riferito alla definizione delle pendenze debitorie pregresse per spese condominiali;
si deduceva quindi che, essendo stati estinti i debiti precedenti alla suddetta data, alcun correlato importo doveva più esser conteggiati nel bilancio
2020.
Il , costituendosi e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, CP_1 eccepiva anche l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, eccezione a fronte della quale, l'attore comunque forniva la prova di aver proceduto con la mediazione.
Pagina 1 In corso di causa veniva dal allegata la delibera del 9/3/2023, di approvazione del CP_1 bilancio consuntivo dell'anno 2022, nel quale erano stati riportati, a debito del , i crediti Pt_1 risultanti dai precedenti bilanci oggetto dell'impugnazione, vantati nei confronti del medesimo.
Si chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 3820/2023 del 2/10/2023, con la quale dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite.
Il Giudice di prime cure giungeva alle richiamate conclusioni ritenendo che, stante l'approvazione del bilancio successivo a quello impugnato, e non essendo stata proposta alcuna correlata impugnazione dal , le questioni attinenti al bilancio precedente, ed oggetto di Pt_1 contestazione, dovessero ritenersi superate, essendo la regolamentazione degli addebiti, stata disposta con il nuovo bilancio, ed essendo quindi i crediti del , fondati su altro e CP_1 diverso titolo (bilancio 2022) e non più sui bilanci oggetto di impugnazione -anno 2020 e 2021-.
Le spese di lite venivano, con valutazione sulla soccombenza virtuale, integralmente compensate, considerando la parziale fondatezza delle doglianze esposte dal , e la Pt_1 infondatezza delle residue.
Si ritenevano in particolare fondate le doglianze riferite a spese per consumi idrici e relativi costi di impianto, rilevando esser gli immobili del Suaria dotati di autonomi impianti idrici;
anche la contestazione relativa all'addebito della somma di € 284,45 per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'attore, si riteneva fondata, perché non supportata da sufficiente documentazione probatoria.
La infondatezza delle residue doglianze, si desumeva dalla genericità ed inidoneità delle relative contestazioni, in particolare per quanto concernente l'imputazione di spese per la transazione intercorsa inter partes, e per le spese di tenuta del conto corrente, e di manutenzione autoclave.
Con l'atto di appello il chiedeva la riforma della sentenza, e quindi l'accoglimento della Pt_1 impugnazione proposta, con declaratoria di nullità o annullamento, adducendo quali motivi:
a) La violazione ed errata applicazione della legge in relazione al primo capo della sentenza per aver il tribunale erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere, in contrasto con quanto disposto dagli artt. 2377 e 2379 c.c.
Deducendo esser l'art 2377 c.c., applicabile anche all'approvazione dei bilanci condominiali, ed avere il Giudice di prime cure erroneamente -ed in violazione delle predette norme- ritenuto che l'approvazione del bilancio successivo non impugnato, avesse comportato la cristallizzazione dei crediti portati dai precedenti bilanci oggetto di contestazione;
si osserva peraltro che il bilancio successivo (anno 2022) aveva contenuto diverso rispetto ai precedenti.
b) L'erronea valutazione delle prove in relazione al terzo capo della sentenza impugnata
Rilevando che, comunque, era stata -e doveva essere- riconosciuta, la parziale fondatezza delle ragioni addotte ai fini della contestazione.
Si deduceva peraltro che avendo il versato, per la definizione transattiva relativa ai Pt_1 debiti condominiali, la somma di € 3.000,00, le debitorie antecedentemente maturate nei
Pagina 2 confronti del Condominio, dovessero considerarsi estinte, contestando comunque la relativa quantificazione.
Veniva anche chiesto di conferire incarico a TU per la ricostruzione delle movimentazioni contabili e delle relative imputazioni.
L'appellato , costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, in particolare deducendo CP_1 che il bilancio consuntivo relativo all'esercizio di gestione 2022 -approvato nel 2023-, rappresentava lo sviluppo ed il risultato dei dati contabili racchiusi nei bilanci consuntivi dei precedenti esercizi 2020 e 2021, approvati con la delibera del 21/6/2022 oggetto di impugnazione.
Ed ancora si rilevava che l'accordo citato dal , concerneva in via esclusiva le somme Pt_1 oggetto del decreto ingiuntivo 449/2020 reso nel proc. 589/2020 RG, pendente innanzi al
Tribunale di Bari, e non gli ulteriori debiti maturati nei confronti del condominio.
Veniva anche contrastata la richiesta di ctu formulata dall'appellante, in quanto meramente esplorativa.
***********************************
L'appello è parzialmente fondato, e dovrà essere accolto per quanto di ragione.
Oggetto del ricorso originario impugnazione è la deliberazione condominiale del 21/6/2022 relativa all'approvazione dei bilanci per gli anni 2020 e 2021, con riferimento ai quali il
, ha contestato quanto riportato per addebiti di alcune spese, che ha asserito Parte_2 non essere dovute.
Occorre al riguardo, e preliminarmente, valutare se la decisione del Tribunale di definire il giudizio con pronuncia di cessazione della materia del contendere, possa ritenersi corretta.
Tale decisione è stata assunta in conseguenza della intervenuta delibera del 9/3/2023, approvativa del bilancio del 2022, delibera quindi successiva a quella impugnata (del
21/6/2022) avente ad oggetto i bilanci del 2020 e 2021.
Vanno quindi considerate le conseguenze di tale successiva -rispetto a quella impugnata- delibera, e relativa incidenza sulle valutazioni delle questioni oggetto di controversia, e se la relativa approvazione, possa comportare la cessazione della materia del contendere.
Con il primo motivo di appello, il ha contestato l'erroneità della decisione, Parte_2 sostenendo che la delibera testè richiamata, non potesse avere effetti -solo perché non impugnata- in termini di accertamento definitivo sulle questioni sottoposte con il ricorso avverso la delibera del 21/6/2022.
L'appellante ha anche rilevato che l'oggetto della delibera del 2023, non era il medesimo di quella precedente impugnata (del 21/6/2022).
Ed ancora che non poteva esser ravvisato l'obbligo di impugnare il bilancio successivo, laddove già impugnati i bilanci precedenti.
Va, in merito, considerato che solo ove la delibera successivamente adottata dal , CP_1 comporti la soluzione delle questioni sollevate con l'impugnativa della precedente -e contestata- delibera, può addivenirsi ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Pagina 3 La delibera successiva deve, pertanto, avere ad oggetto gli stessi argomenti della precedente impugnata, e modificare le decisioni assunte per dare soluzione alle questioni oggetto di controversia.
Nel caso di specie le contestazioni sollevate in prime cure non risultano esser state, evidentemente, risolte.
Del resto, lo stesso Giudice di prime cure, pur avendo rilevato -anche se ai fini della regolamentazione delle spese di lite- la fondatezza di alcune delle ragioni del ricorrente , Pt_1 nulla risulta aver precisato sugli effetti al riguardo derivanti -e desumibili- dalla delibera del
9/3/2023.
Non risulta, in particolare, esser stato rilevato alcunchè su eventuali modifiche “correttive” - rispetto agli addebiti in controversia- apportate dal bilancio oggetto di approvazione (anno
2022).
Alcuna valutazione è stata inoltre formulata su eventuali modifiche del bilancio correlate e conseguenti alle doglianze manifestate dal , pur essendo stata constatata (come da Pt_1 sentenza) la relativa fondatezza;
nulla è quindi stato constatato o evidenziato sulla rettifica dei relativi addebiti.
Occorre considerare che il sindacato richiesto al primo Giudice, era attinente ai bilanci riferiti agli anni 2020 e 2021, ed alla correttezza delle voci di spesa e relativi riparti ed addebiti.
Il Tribunale pur avendo formulato apposite valutazioni sulla parziale fondatezza delle doglianze
-anche se ai fini della regolamentazione delle spese di lite-, ha comunque concluso per la cessata materia del contendere, quale conseguenza della sopravvenuta adozione della delibera di approvazione del bilancio successivo (anno 2022) rispetto a quelli contestati, non impugnata dal . Pt_1
Va al riguardo rilevato che la mancata impugnazione del bilancio successivo, non poteva -in mancanza di decisione sulle contestazioni sollevate dal assumere rilievo, ai fini Parte_2 della valutazione dei presupposti per addivenire alla pronuncia di cessata materia del contendere.
Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto verificare se ed in che termini fossero state approntate eventuali correzioni delle voci di addebito oggetto di contestazione, e tali da superare o risolvere le questioni oggetto di controversia.
Va del resto considerato che il , avrebbe -e salva la riconsiderazione d'iniziativa dei CP_1 conteggi, che non emerge ex actis-, dovuto, in coerenza con la posizione processuale assunta ed in continuità con i precedenti bilanci/rendiconti, riprodurre, in quelli successivi (e quindi in quello del 2022) gli stessi computi, ripartizioni ed addebiti già oggetto di antecedenti censure.
Il non ha dato corso ad alcuna ri-valutazione al riguardo, insistendo per CP_1
l'infondatezza delle ragioni addotte dal , e quindi riproponendo gli stessi addebiti nei Pt_1 bilanci successivi a quelli impugnati, e non recependo alcuna delle doglianze oggetto del contendere.
Pagina 4 Le relative questioni sono rimaste sub iudice, essendo suscettibili di sindacato, essendo rimaste irrisolte, con persistenza della materia del contendere al riguardo.
Va peraltro rilevato che, il Giudice di prime cure, ha anche valutato e ritenuto, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, la parziale fondatezza delle doglianze del . Parte_2
Quanto alla mancata impugnazione del bilancio successivo (nel caso per l'anno 2022) va in particolare rilevato che la S.C. (Cassazione civile sez. I, 24/05/2023, n. 14338), ha chiarito che
“In tema di impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio, dopo
l'impugnazione giudiziale del primo non è necessaria anche quella dei bilanci medio tempore approvati”.
Tanto posto che “ai sensi dell'art. 2434-bis comma III° c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata delibera di approvazione del bilancio solo a partire dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa, con la conseguenza che solo da tale momento sorgerà l'obbligo degli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale era stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche di quelli seguenti, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi”.
L'amministratore ha quindi l'obbligo, nella predisposizione degli ulteriori successivi bilanci, di tener conto delle decisioni assunte nei correlati giudizi, ed a fini correttivi sulle poste di bilancio
(cfr. Cassazione civile sez. II, 18/07/2023, n.20888 “Ove sia dichiarata l'invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale illegittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l'onere per
l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere
i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione dell'assemblea.)
Nel caso di specie, le ragioni rappresentate dal , e le relative questioni, erano Parte_2 ancora sub iudice al momento della redazione ed approvazione del bilancio 2022 (con la richiamata delibera del 2023), non essendo state affatto risolte, né essendo stata resa sentenza al riguardo, dovendo pertanto essere oggetto di valutazione e decisione da parte del Giudice adito, che avrebbe pertanto dovuto valutare il merito delle questioni, e la legittimità delle decisioni assunte, essendosi invece limitato a rendere pronuncia di cessata materia del contendere.
Per quanto in precedenza già rilevato, deve quindi ritenersi che, in mancanza di soluzione ad iniziativa del -e con riconsiderazione e rettifiche degli importi addebitati-, siano CP_1 stati adottati -non sono desumibili ex actis difformi riscontri-, gli stessi criteri di ripartizione ed addebiti dei precedenti bilanci, che sono rimasti contestati, e sono oggetto del presente giudizio.
Va peraltro considerato che il Giudice di primo grado ha affermato che: “Parte attrice ha dimostrato che i locali di sua proprietà sono distaccati dall'impianto idrico condominiale come previsto dalla normativa regolamentare dell'A.Q.P. per cui non potevano esserle imputati i costi
Pagina 5 inerenti la lettura dei contatori, le spese rivenienti dalle bollette condominiali relative ai consumi ed alla manutenzione fogna. Anche la debenza della somma di €. 284,45 nel consuntivo 2021, che il ha dichiarato essere imputabile alle spese di registrazione di un decreto CP_1 ingiuntivo emesso nei confronti dell'attore, non appare fornita di sufficiente documentazione probatoria, atteso che da quanto prodotto dal non risulta con certezza l'imputabilità CP_1 di tali somme alla causale indicata dal ”. CP_1
Tali circostanze, oggetto di constatazione con la impugnata sentenza, non sono state affatto contestate, dovendosi quindi ritenere acclarate, in quanto oggetto di affermazioni giudiziali non censurate in appello.
Va inoltre rilevato che le questioni innanzi richiamate -relative alla autonomia degli impianti idrici- sono peraltro state oggetto sia di apposite comunicazioni effettuate in sede stragiudiziale, sia di verifica da parte di TU officiato in altro giudizio (opposizione a d.i. davanti al GdP)
Sulla scorta di tali constatazioni deve ritenersi che i relativi addebiti, così come postati in bilancio, devono ritenersi illegittimi, dovendosi ritenere viziata la correlata approvazione, e dovendosi procedere alla relativa rettifica, sia con riferimento ai bilanci 2020 e 2021, sia per i successivi.
L'impugnazione va in conseguenza accolta con riferimento alla specifica doglianza.
Quanto alle ulteriori questioni sollevate con l'impugnativa della delibera, e riproposte con l'appello, va rilevato che il ricorrente ha dedotto: Pt_1
a) Essere non corretto il saldo del debito lui imputato per € 1.707,01,
Ottenuto dalla sommatoria di varie voci afferenti a diverse unità (€ 31,05 per unit. A/1, €
130,41 per A/14 ed € 1.545,55 per la A/10).
b) Dover essere considerato eventualmente corretto il saldo per la minor somma di €
1.037,09
c) L'erroneità dell'addebito della somma di € 225,33 per non meglio specificate spese personali di tenuta conto.
Le altre questioni aventi ad oggetto l'addebito ingiustificato per consumi e impianto, e dell'importo di € 284,45, per pagamento della imposta di registro, sono già state in precedenza oggetto di valutazione, dovendosi ritenere acclarata la relativa fondatezza, per quanto in precedenza già considerato, e dovendosi ritenere erronei i relativi addebiti indicati nei bilanci
2020 e 2021, oggetto della controversia.
In particolare va rilevato, quanto all'addebito dell'imposta di registro -pari ad € 284,45- che il non ha reso chiarimenti né fornito supporti sulla relativa attinenza, e sulla causale CP_1 specifica dell'addebito, non essendo dato evincere quale sia l'atto per il quale tale imposta sia stata versata, e debba essere addebitata al condomino;
in particolare va considerato che non è stato affatto chiarito il motivo dell'addebito integrale della somma al . Pt_1
Va al riguardo considerato che deve e doveva essere il ad allegare i riscontri CP_1 giustificativi degli addebiti;
non risultano, a fronte delle avverse contestazioni, esser stati forniti supporti documentali idonei a consentire la verifica sulla relativa correttezza.
Pagina 6 Quanto poi alla contestazione attinente all'addebito della somma di € 225,33 per non meglio specificate spese personali di tenuta conto, vanno ribadite le considerazioni di cui innanzi, riferite all'onere probatorio, e relativo contenuto, in mancanza del quale gli addebiti non possono ritenersi giustificati, anche perché non sorretti da specifica motivazione che possa indurre a valutare il relativo criterio quantificativo, e quindi la giustificazione dell'addebito al condomino.
Va peraltro rilevato, ai fini della determinazione della debitoria per spese condominiali, che il ha anche affermato, nelle proprie difese, che può esser considerato eventualmente Pt_1 corretto il saldo per la minor somma di € 1.037,09 (rispetto alla maggior somma chiesta dal
Condominio, pari ad € 1.707,01).
In sintesi, si appalesano fondate le doglianze riferite alla illegittimità degli addebiti riferiti a:
- Consumi idrici e manutenzione rete idrica;
- Spese di registrazione -pari ad € 284,45 -;
- Spese di tenuta conto -pari ad € 225,33 -; così come postati nei bilanci oggetto di contestazione -2020 e 2021-, dovendosi ritenere viziata la correlata approvazione, e dovendosi procedere alla relativa rettifica, sia con riferimento ai bilanci 2020 e 2021, sia per i successivi.
Non può peraltro ritenersi fondato quanto dedotto sugli effetti estintivi del versamento della somma di € 3.000,00 da parte del , posto che mancano allegazioni documentali Pt_1 specifiche, che possano consentire di valutare l'imputazione di tale somma alle debitorie oggetto dei bilanci contestati, e potendosi comunque desumere che, essendo il pagamento relativo a debitorie oggetto di giudizi già pendenti, tali debiti -oggetto della transazione- debbano intendersi riferiti a periodi pregressi, rispetto a quanto contabilizzato nei bilanci 2020 e
2021.
L'impugnazione e quindi l'appello devono essere accolti nei limiti e termini sopra indicati, con parziale annullamento della delibera impugnata, e con riferimento agli importi erroneamente addebitati al , come da bilanci del 2020 e 2021 oggetto della delibera approvativa del Pt_1
21/6/2022.
Va in ultimo considerato che non è stato necessario procedere ad apposita consulenza tecnica, considerato peraltro che, per quanto dedotto dalle parti, ulteriore ed analoga consulenza è già stata espletata in altro procedimento pendente -innanzi al GdP (n. 7361/2021 R.G.)-; le relative risultanze sono anche state -in parte qua- oggetto di richiamo, e nelle parte relativa alla constatata illegittimità dei criteri di riparto della fornitura idrica, conseguente alla rilevata autonomia degli impianti idrici del . Pt_1
Al riguardo va rilevato che ben avrebbero potuto le parti procedere alla relativa produzione, essendo loro onere attivarsi in tal senso, e trattandosi di documentazione nella disponibilità delle stesse, da versare in atti previa verifica di ammissibilità ed utilizzabilità.
All'accoglimento parziale dell'appello e della domanda, consegue la condanna del CP_1 al pagamento del 50% delle spese di lite, dovendo, per il residuo, disporsi la compensazione, stante l'infondatezza di parte delle ragioni addotte dal . Parte_2
Pagina 7 L'entità degli importi oggetto di controversia, e quindi il valore contenuto attribuibile alla stessa, comportano la liquidazione alla stregua dello scaglione di valore fino ad € 5.200,00, parametri medi per tutte le voci, tranne per quella della istruttoria/trattazione per il giudizio di appello, da liquidare al valore minimo, non essendo state svolte specifiche attività di approfondimento.
Va inoltre rilevato, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che in atti è allegata la nota relativa al recupero coattivo del contributo unificato relativo al giudizio di primo grado, indirizzata al . Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3820/2023 del 2/10/2023, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In riforma della sentenza appellata, ed in parziale accoglimento della domanda:
1) Annulla la delibera condominiale del 21/6/2022 oggetto del contendere, nella parte relativa agli addebiti previsti nei bilanci 2020 e 2021, a carico di , e Parte_1 nei limiti e termini precisati in parte motiva;
2) Compensa le spese di lite al 50%, per entrambi i gradi del giudizio, condannando il in Bari, al pagamento del residuo, che liquida;
Controparte_1
o In complessivi € 262,50 per esborsi, se e nella misura sostenuti dal , ed € Pt_1
1.063,50 per compensi, per il giudizio di primo grado,
o In complessivi € 388,50 per esborsi, ed € 1.209,50 per compensi, per il giudizio di appello,
Il tutto oltre rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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