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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
dott. Maria Gaia Majorano quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
alla pubblica udienza del 09/06/2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 994 /2025 del ruolo generale
T R A
n at o a NO (CE) il 24 10 .19 43 e residente in [...]a l Parte_1
la via Cardinale Filomarino, 57 e lettivamente domiciliat o in CodiceFiscale_1
Napoli alla via R. Braccon.15 presso lo studio dell'avv. Francesco Naty CF:
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al C.F._2
presente atto.
L'avv. FRANCESCO NATY ai sensi e per gli effetti dell'art.125 c.p.c., 1^comma e dell'art.16, comma 1^ bis D.legislativo n.546/92 dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è: ed il numero di fax è : Email_1 Email_2
081404326
C O N T R O
l C.F. Controparte_1
pagina 1 di 4 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre
2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario Dott.ssa Eliana Covino, C.F.
, il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni C.F._3 relative al presente giudizio all'indirizzo di Pec: t, a Email_4
ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 2021/5105/0000012 del
19/04/2021 e con determina del Direttore di Coordinamento metropolitano di Napoli n.
50 dell'08/03/2023, depositati presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di CP_1
Napoli sita in Via Alcide De Gasperi n. 55.
Svolgimento del processo
CP_ Con ricorso a questo giudice agiva avverso l per ottenere Parte_1
il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione previdenziale oggetto di previa domanda amministrativa.
CP_ L' depositava “verbali sanitari definiti in data 15/03/2025 e regolarmente inviati in data 17/03/2025 con il quale la Commissione medica ha riconosciuto l'interessato
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% Data decorrenza: 17/10/2023
- INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) Data decorrenza: 1/7/2024”
Entrambe le parti nelle note di trattazione scritta chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Motivazione
In ragione del riconoscimento del diritto intervenuto in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha pagina 2 di 4 definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95,
n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il pagamento avvenuto successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
pagina 3 di 4 Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass.
26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Il riconoscimento avvenuto oramai pendente il giudizio impone la condanna alle
CP_ spese a carico dell' .
P.Q.M.
Il dott. Maria Gaia Majorano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere CP_ b. condanna l al pagamento delle spese complessive di lite liquidate in euro
790,00, oltre Cpa, spese generali ed Iva, con attribuzione
Così deciso in Napoli, 09/06/2025
Il Giudice
Maria Gaia Majorano
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