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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/09/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1396/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1396/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MENCHETTI ROBERTA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI CP_1 P.IVA_1
MARCO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 612/2023 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 30/05/2023
CONCLUSIONI
In data 11.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia la Corte di Appello di Firenze, IN VIA PRELIMINARE sussistendo gravi e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ex articolo 283 c.p.c.; in via istruttoria, in totale riforma e modifica della Sentenza del Tribunale di Lucca numero 612/2023 del 30.05.2023 pubblicata il 30/05/2023 Repert n. 1226/2023 del 30/05/2023 nel giudizio RG 3703/2021 e notificata il 5/6/2023, tra e Parte_1
ammettere la le istanze istruttorie a Controparte_2 prova per testi e di esibizione documentale non ammesse. Voglia in particolare ammettere la richiesta CTU volta 1) a verificare l'avvenuta illegittima applicazione ai contratti di conto corrente ed anticipi oggetto di causa, di tassi superiori al tasso soglia, dell'anatocismo, di interessi ultralegali non pattuiti o variazioni non comunicate, CMS e commissioni varie non pattuite e non comunicate ed ogni altra condizione comunque non pattuita e/o nulla;
2) alla luce degli argomenti svolti in causa, determinare il dare avere tra le parti ed il saldo al maggio 2017 relativo a detti rapporti di conto ordinario ed accessori. Nel Merito in totale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di Lucca numero 612/2023 del 30.05.2023 pubblicata il 30/05/2023 Repert n. 1226/2023 del 30/05/2023 nel giudizio RG 3703/2021 e notificata, tra e accogliere le Parte_1 Controparte_2 domande attric TA Controparte_2
oggi ha tenuto una condotta illegittim
[...] CP_1 di conto corrente di causa interessi ultra legali non dovuti in quanto non pattuiti o illegittimamente variati, interessi superiori al tasso soglia usura, interessi anatocistici e CMS ed oneri e commissioni variamente denominate, non dovute in quanto nulle, non pattuite o pattuite in modo indeterminato. Voglia accertare l'avvenuta variazione unilaterale dei tassi di interesse e delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), commissioni variamente denominate tutti non dovuti e comunque non pattuiti. Voglia quindi rideterminare il dare/avere tra le parti relativamente ai rapporti di conto corrente per cui è causa condannando, anche previa compensazione delle reciproche pretese la oggi al pagamento verso parte Controparte_2 CP_1 attrice di cors motivazioni tutte di cui in parte motiva. Voglia inoltre condannare, anche in via equitativa, la Controparte_2
oggi al risarcimento del danno subito
[...] CP_1 ima e dei rapporti attesa la mancanza dei presupposti di tale condotta essendo il conto “base” a credito al momento del passaggio a contezioso. Con Vittoria di competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, rigettare l'impugnazione in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata, confermando la sentenza gravata. In ogni caso, rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto inammissibili, prescritte (nei limiti di quanto dedotto in narrativa), infondate e comunque non provate. Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio. Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso svolte per le ragioni tutte dedotte, in ultimo, in comparsa costitutiva innanzi a codesta Ecc.ma Corte. In via subordinata, si insiste perché pagina 2 di 12 l'eventuale (e contestata) rideterminazione del saldo dei conti correnti avvenga secondo i principi esposti in comparsa costitutiva di appello a pg 14, sub 3)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucca la Parte_1 [...] deducendo di avere intrattenuto con la medesima, dal 1994 Controparte_2 al 2017, un contratto di conto corrente ordinario (n. 16202180) e tre contratti di anticipo salvo buon fine a girare sul conto principale (nn. 16202280, 50506580,
50348880), tutti chiusi o estinti nel maggio 2017. Inoltre, l'attore deduceva di avere stipulato in data 17.07.2013, sempre con la Controparte_2
un contratto di finanziamento chirografario per l'importo di €.30.000,00.
[...]
Allegava poi il di essere stato costretto a chiudere la propria attività Parte_1 lavorativa poiché la gli aveva del tutto immotivatamente revocato i fidi, CP_1 senza che la propria posizione avesse i requisiti del passaggio a sofferenza, anche perché il saldo del conto, depurato degli addebiti illegittimi, sarebbe in realtà risultato a credito del correntista.
Infatti, a seguito della richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, concessa soltanto in parte poiché la sosteneva di non poter fornire la CP_1 documentazione anteriore al decennio, era stata redatta una consulenza di parte, la quale aveva messo in luce l'applicazione di illegittimi addebiti, quali interessi ultralegali non dovuti, interessi usurari e anatocistici, CMS ed altri oneri finanziari non dovuti e/o non pattuiti.
L'attore chiedeva pertanto la rideterminazione del saldo del conto corrente principale (su cui giravano anche i conti anticipi) e la condanna della al CP_1 pagamento delle differenze, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura dell'attività d'impresa.
Si costituiva la , Controparte_3 quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 pagina 3 di 12 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, prescritte, infondate e comunque non provate.
Rigettate le richieste di prova orale e di consulenza tecnica, la causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di una consulenza tecnica e giungeva in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 612/2023 pubblicata il 30/05/2023 il Tribunale di Lucca così statuiva:
“rigetta le domande attoree;
condanna l'attore al rimborso delle Parte_1 spese di lite nei confronti della convenuta che Controparte_2 liquida in €. 7.616,00 oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge”.
Nello specifico, il giudice rilevava che l'attore aveva nell'atto di citazione sostenuto la mancanza di forma scritta dei quattro contratti sopra indicati, invocando la nullità ex art. 117 TUB, con la conseguente “impossibilità di applicare al rapporto alcuna condizione, quali interessi, spese, commissioni” e la stessa perizia di parte era stata redatta sul presupposto della mancanza di contratti scritti. A seguito della produzione del contratto di conto corrente n.
16202180 del 9.2.1994, effettuata dalla banca con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., il aveva modificato la domanda, chiedendo di Parte_1 accertare la nullità di alcune clausole del contratto prodotto.
Secondo il giudice di prime cure la parte attrice aveva in tal modo effettuato una tardiva, e pertanto inammissibile, emendatio libelli.
Tutte le condizioni contrattuali relative al mutuo chirografario, poi, venivano ritenute chiare e dettagliate, e veniva escluso che il piano di ammortamento alla francese determinasse una indebita capitalizzazione degli interessi
Quanto alla penale per estinzione anticipata, evidenziava il giudice che la parte attrice non si era avvalsa di questa facoltà, per cui la previsione contrattuale non aveva trovato applicazione alcuna, ma in ogni caso essa non poteva essere pagina 4 di 12 conteggiata ai fini dell'usura.
Dall'infondatezza della domanda principale veniva fatto derivare il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla revoca dei rapporti e dalla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ritenendo questa legittimamente effettuata, in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla circolare n. 139/1991 di Banca Italia, in presenza di oggettive “sofferenze” economiche che portarono alla revoca degli affidamenti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
quale società incorporante la (di CP_1 Controparte_2 seguito anche APPELLATA o Banca o proponendo gravame avverso la sopra CP_1 richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errore della sentenza nella parte in cui afferma che vi sarebbe stata una modifica della domanda inizialmente proposta fondata sull'assenza dei contratti e poi modificata sul presupposto della loro produzione. Emendatio da nullità del contratto alla nullità delle singole clausole;
2) Errore della decisione nella parte in cui ha ritenuto la CTP Dott. Per_1 redatta solo per l'ipotesi di assenza dei contratti di conto corrente ed anticipi;
3) Errore della sentenza e mancanza di motivazione riguardo alla nullità della clausola anatocistica;
4) Mancata motivazione in merito alle ulteriori illegittimità delle clausole dei conti correnti;
5) Violazione degli artt. 117 e 118 T.U.B.; pagina 5 di 12 6) Risarcimento danni. Omessa motivazione relativa al risarcimento danno.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente si osserva che non è stata impugnata la decisione con riferimento al rigetto delle domande afferenti al mutuo chirografario, sulle quali si
è pertanto formato il giudicato.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di accertamento della nullità di determinate clausole contrattuali fosse una tardiva ementatio libelli, evidenziando che la citazione richiamava la consulenza di parte, la quale a sua volta si fondava sull'assunto, successivamente smentito dalle risultanze probatorie, che il contratto non fosse stato concluso in forma scritta.
Il rilievo operato dal giudice di prime cure è oggettivamente errato.
pagina 6 di 12 Giova premettere che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, seguita anche da questa Sezione, evidenzia che le nullità negoziali possono essere rilevate anche d'ufficio, ed anche in appello, purché i relativi fatti costitutivi emergano dai fatti tempestivamente allegati al processo (v. per tutte
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023). Non si può pertanto parlare di tardività dell'eccezione di nullità laddove essa si fondi su fatti che siano comunque tempestivamente dedotti, o quanto meno che emergano dagli atti di causa.
Conseguentemente, la modifica dell'eccezione, da nullità assoluta a relativa, non potrà mai essere considerata una tardiva emendatio libelli qualora si fondi sui medesimi fatti costitutivi e gli stessi siano stati tempestivamente dedotti.
Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado si evince che l'attore non ha mai sollevato l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta, se non incidentalmente ed in termini dubitativi, per l'ipotesi in cui effettivamente fosse risultato che il contratto non era mai stato sottoscritto. La difesa del , infatti, si è incentrata sul fatto i contratti non gli erano stati Parte_1 consegnati, per cui non aveva potuto verificare la correttezza delle pattuizioni. Ciò premesso l'attore ha richiesto di accertare la nullità di singole clausole negoziali, presumendo che fossero state pattuite in termini errati, in considerazione della prassi all'epoca vigente. Una volta prodotto il contratto, tali eccezioni sono state reiterate, sia pure basandole sul contenuto delle clausole.
Non si è quindi trattato affatto di una emendatio libelli, ma esclusivamente della precisazione di una domanda che era già stata introdotta con l'atto di citazione, senza che vi sia stata alcuna modifica dei fatti costitutivi.
La circostanza che la consulenza di parte possa aver operato i propri conteggi sul presupposto che il contratto non fosse stato redatto in forma scritta, poi, non poteva impedire l'esame delle domande, in quanto comunque compiutamente articolate nell'atto di citazione. Questo a maggior ragione considerando che in ogni caso il CTP aveva predisposto un conteggio alternativo per l'ipotesi in cui il contratto fosse stato prodotto in corso di giudizio. pagina 7 di 12 La sentenza deve conseguentemente essere riformata, e, dal momento che sulla base del predetto rilievo pregiudiziale il giudice ha assorbito le questioni di merito, si impone l'esame delle specifiche domande, peraltro oggetto di autonomi motivi di appello.
2. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'attore lamenta che il giudice di prime cure non abbia preso posizione sulla domanda di nullità dell'anatocismo, riproponendo la questione già dedotta in primo grado.
Evidenzia il Di Santoro che il contratto, sottoscritto nel 1994, prevedeva una clausola di capitalizzazione degli interessi senza reciprocità, e quindi nulla, e che, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, la banca si è limitata ad adeguarsi alle nuove disposizioni, senza procedere con una nuova pattuizione.
Come è noto, la giurisprudenza è da tempo orientata nell'affermare la nullità delle clausole che prevedano l'anatocismo nei contratti bancari stipulati in data antecedente al febbraio 2000 (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21095 del
04/11/2004).
Con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del
9/2/2000, poi, a fronte di un dibattito iniziale sulla sufficienza o meno dell'adeguamento di fatto da parte della banca, la Corte di Cassazione, ai cui principi da tempo si è adeguata anche questa Corte di Appello, ha ormai definitivamente chiarito che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del
CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli pagina 8 di 12 interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140 del 19/05/2020).
Il divieto di anatocismo è stato poi definitivamente introdotto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma
628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014, senza che vi fosse necessità dell'adozione di una delibera attuativa da parte del CICR (v. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 21344 del 30/07/2024).
Nel caso in esame, a fronte di una clausola di capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto di apertura del conto corrente ordinario nulla, non vi è stata alcuna nuova pattuizione che possa aver giustificato l'anatocismo per il periodo compreso tra il 2000 ed il 2014.
È pertanto necessario rimuovere per l'intera durata del rapporto gli effetti della capitalizzazione degli interessi dal contratto di conto corrente ordinario (n.
16202180).
Con riferimento al contratto apertura del conto corrente 503488/80 del
28.11.2003, invece, essendo prevista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, l'anatocismo è legittimo fino al 2014.
Analoghe considerazioni valgono per il contratto relativo al conto 505065-80-15 del 15.6.2012.
Per tali conti l'anatocismo dovrà essere rimosso, ove praticato, con effetto dal
1.1.2014.
3. La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il quarto motivo viene riproposta la domanda di nullità della clausola che prevedeva la Commissione di MA ER e quella afferente l'usurarietà degli interessi praticati.
Sotto il primo profilo viene dedotta la mancanza di una dettagliata pattuizione della CMS, che prevedesse cumulativamente la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito.
pagina 9 di 12 L'unica copia in atti del contratto di apertura del conto corrente ordinario n.
6002021, prodotta dall'attore con la memoria ex art. 183 n. 2, è priva delle condizioni economiche e non contiene quindi una pattuizione espressa della CMS.
Il documento di sintesi n. 1/2015, prodotto dalla banca in primo grado, contiene l'indicazione tra i vari costi della Commissione di Istruttoria Veloce, senza però che risulti una pattuizione espressa in tal senso.
Come eccepito dall'odierno appellante, una simile voce di costo non può essere introdotta da un semplice documento di sintesi, dovendo costituire oggetto di una specifica pattuizione.
Neppure il contratto di apertura del conto corrente 503488/80 del 28.11.2003, poi, non prevedeva la Commissione di MA ER.
Il contratto relativo al conto 505065-80-15 del 15.6.2012, invece, non prevede la
CMS, che era stata già abolita dal legislatore, ma la Commissione di Istruttoria
Veloce.
Dal conto corrente ordinario n. 6002021 e dal conto corrente 503488/80 del
28.11.2003 dovranno pertanto essere espunti gli addebiti per Commissione di
MA ER e Commissione di Istruttoria Veloce.
L'appellante deduce altresì l'usurarietà degli interessi, invocando il conteggio a tal fine anche della CMS.
Va però considerato che, in assenza di una specifica pattuizione, la CMS è nulla, per cui essa non rileva neppure ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.
Inoltre, non può che rilevarsi che la doglianza parte dall'assunto della rilevanza anche della c.d. usura sopravvenuta.
Ritiene però la Corte che tale assunto non sia corretto, trovando applicazione anche ai contratti di conto corrente i principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia di mutuo, in base ai quali il momento in cui verificare l'usurarietà dei tassi è necessariamente quello della pattuizione, stante il disposto dell'art. 644
c.p. L'unica precisazione da fare riguarda il fatto che, laddove sia previsto il diritto pagina 10 di 12 della banca di modificare unilateralmente i tassi di interesse, la modifica unilaterale costituisce comunque una nuova pattuizione, in quanto tale rilevante ai fini dell'usura.
Si rende pertanto necessario verificare se i tassi soglia al momento della pattuizione o delle modifiche unilaterali della banca siano o meno superiori alla soglia rilevante ai fini dell'usura.
4. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'illegittimo esercizio da parte della banca dello ius variandi, non essendo stato comunicato il legittimo motivo che giustificava la modifica delle condizioni contrattuali.
La censura risulta però generica, non venendo indicato quando ed in quale misura siano state illegittimamente modificate le condizioni contrattuali.
Stante la genericità dell'allegazione, quindi, non è possibile svolgere accertamenti tecnici sul punto, posto che la consulenza tecnica risulterebbe altrimenti esplorativa.
5. La sesta censura, con la quale viene riproposta la domanda di risarcimento dei danni, presuppone l'accertamento dell'illegittimità del recesso dal rapporto operato dalla banca, per cui non potrà essere esaminata prima che siano ultimati gli accertamenti che si rendono necessari a seguito dell'accoglimento degli altri motivi.
6. In definitiva, quindi, devono essere accolti i primi quattro motivi di appello e la causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di determinare il corretto saldo dare avere dei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, depurando il conto corrente ordinario n. 6002021 dalla capitalizzazione degli interessi per tutta la sua durata nonché lo stesso conto ed il conto corrente 503488/80 dagli addebiti per
Commissione di MA ER e Commissione di Istruttoria Veloce, nonché dagli interessi usurari eventualmente applicati.
7. L'esame del sesto motivo deve essere rimesso all'esito degli accertamenti come pure la regolamentazione delle spese processuali. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 612/2023 Parte_1 CP_1 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 30/05/2023, così provvede:
1. Accoglie i primi quattro motivi di appello e rigetta il quinto;
2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione, anche con riferimento al sesto motivo di appello;
3. rimette la decisione sulle spese all'esito del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 27.8.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1396/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MENCHETTI ROBERTA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI CP_1 P.IVA_1
MARCO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 612/2023 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il 30/05/2023
CONCLUSIONI
In data 11.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia la Corte di Appello di Firenze, IN VIA PRELIMINARE sussistendo gravi e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ex articolo 283 c.p.c.; in via istruttoria, in totale riforma e modifica della Sentenza del Tribunale di Lucca numero 612/2023 del 30.05.2023 pubblicata il 30/05/2023 Repert n. 1226/2023 del 30/05/2023 nel giudizio RG 3703/2021 e notificata il 5/6/2023, tra e Parte_1
ammettere la le istanze istruttorie a Controparte_2 prova per testi e di esibizione documentale non ammesse. Voglia in particolare ammettere la richiesta CTU volta 1) a verificare l'avvenuta illegittima applicazione ai contratti di conto corrente ed anticipi oggetto di causa, di tassi superiori al tasso soglia, dell'anatocismo, di interessi ultralegali non pattuiti o variazioni non comunicate, CMS e commissioni varie non pattuite e non comunicate ed ogni altra condizione comunque non pattuita e/o nulla;
2) alla luce degli argomenti svolti in causa, determinare il dare avere tra le parti ed il saldo al maggio 2017 relativo a detti rapporti di conto ordinario ed accessori. Nel Merito in totale riforma e modifica della sentenza del Tribunale di Lucca numero 612/2023 del 30.05.2023 pubblicata il 30/05/2023 Repert n. 1226/2023 del 30/05/2023 nel giudizio RG 3703/2021 e notificata, tra e accogliere le Parte_1 Controparte_2 domande attric TA Controparte_2
oggi ha tenuto una condotta illegittim
[...] CP_1 di conto corrente di causa interessi ultra legali non dovuti in quanto non pattuiti o illegittimamente variati, interessi superiori al tasso soglia usura, interessi anatocistici e CMS ed oneri e commissioni variamente denominate, non dovute in quanto nulle, non pattuite o pattuite in modo indeterminato. Voglia accertare l'avvenuta variazione unilaterale dei tassi di interesse e delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), commissioni variamente denominate tutti non dovuti e comunque non pattuiti. Voglia quindi rideterminare il dare/avere tra le parti relativamente ai rapporti di conto corrente per cui è causa condannando, anche previa compensazione delle reciproche pretese la oggi al pagamento verso parte Controparte_2 CP_1 attrice di cors motivazioni tutte di cui in parte motiva. Voglia inoltre condannare, anche in via equitativa, la Controparte_2
oggi al risarcimento del danno subito
[...] CP_1 ima e dei rapporti attesa la mancanza dei presupposti di tale condotta essendo il conto “base” a credito al momento del passaggio a contezioso. Con Vittoria di competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, rigettare l'impugnazione in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata, confermando la sentenza gravata. In ogni caso, rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto inammissibili, prescritte (nei limiti di quanto dedotto in narrativa), infondate e comunque non provate. Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio. Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso svolte per le ragioni tutte dedotte, in ultimo, in comparsa costitutiva innanzi a codesta Ecc.ma Corte. In via subordinata, si insiste perché pagina 2 di 12 l'eventuale (e contestata) rideterminazione del saldo dei conti correnti avvenga secondo i principi esposti in comparsa costitutiva di appello a pg 14, sub 3)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucca la Parte_1 [...] deducendo di avere intrattenuto con la medesima, dal 1994 Controparte_2 al 2017, un contratto di conto corrente ordinario (n. 16202180) e tre contratti di anticipo salvo buon fine a girare sul conto principale (nn. 16202280, 50506580,
50348880), tutti chiusi o estinti nel maggio 2017. Inoltre, l'attore deduceva di avere stipulato in data 17.07.2013, sempre con la Controparte_2
un contratto di finanziamento chirografario per l'importo di €.30.000,00.
[...]
Allegava poi il di essere stato costretto a chiudere la propria attività Parte_1 lavorativa poiché la gli aveva del tutto immotivatamente revocato i fidi, CP_1 senza che la propria posizione avesse i requisiti del passaggio a sofferenza, anche perché il saldo del conto, depurato degli addebiti illegittimi, sarebbe in realtà risultato a credito del correntista.
Infatti, a seguito della richiesta di documentazione ex art. 119 TUB, concessa soltanto in parte poiché la sosteneva di non poter fornire la CP_1 documentazione anteriore al decennio, era stata redatta una consulenza di parte, la quale aveva messo in luce l'applicazione di illegittimi addebiti, quali interessi ultralegali non dovuti, interessi usurari e anatocistici, CMS ed altri oneri finanziari non dovuti e/o non pattuiti.
L'attore chiedeva pertanto la rideterminazione del saldo del conto corrente principale (su cui giravano anche i conti anticipi) e la condanna della al CP_1 pagamento delle differenze, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla chiusura dell'attività d'impresa.
Si costituiva la , Controparte_3 quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 pagina 3 di 12 chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, prescritte, infondate e comunque non provate.
Rigettate le richieste di prova orale e di consulenza tecnica, la causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di una consulenza tecnica e giungeva in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 612/2023 pubblicata il 30/05/2023 il Tribunale di Lucca così statuiva:
“rigetta le domande attoree;
condanna l'attore al rimborso delle Parte_1 spese di lite nei confronti della convenuta che Controparte_2 liquida in €. 7.616,00 oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge”.
Nello specifico, il giudice rilevava che l'attore aveva nell'atto di citazione sostenuto la mancanza di forma scritta dei quattro contratti sopra indicati, invocando la nullità ex art. 117 TUB, con la conseguente “impossibilità di applicare al rapporto alcuna condizione, quali interessi, spese, commissioni” e la stessa perizia di parte era stata redatta sul presupposto della mancanza di contratti scritti. A seguito della produzione del contratto di conto corrente n.
16202180 del 9.2.1994, effettuata dalla banca con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., il aveva modificato la domanda, chiedendo di Parte_1 accertare la nullità di alcune clausole del contratto prodotto.
Secondo il giudice di prime cure la parte attrice aveva in tal modo effettuato una tardiva, e pertanto inammissibile, emendatio libelli.
Tutte le condizioni contrattuali relative al mutuo chirografario, poi, venivano ritenute chiare e dettagliate, e veniva escluso che il piano di ammortamento alla francese determinasse una indebita capitalizzazione degli interessi
Quanto alla penale per estinzione anticipata, evidenziava il giudice che la parte attrice non si era avvalsa di questa facoltà, per cui la previsione contrattuale non aveva trovato applicazione alcuna, ma in ogni caso essa non poteva essere pagina 4 di 12 conteggiata ai fini dell'usura.
Dall'infondatezza della domanda principale veniva fatto derivare il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla revoca dei rapporti e dalla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ritenendo questa legittimamente effettuata, in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla circolare n. 139/1991 di Banca Italia, in presenza di oggettive “sofferenze” economiche che portarono alla revoca degli affidamenti.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la
[...]
quale società incorporante la (di CP_1 Controparte_2 seguito anche APPELLATA o Banca o proponendo gravame avverso la sopra CP_1 richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errore della sentenza nella parte in cui afferma che vi sarebbe stata una modifica della domanda inizialmente proposta fondata sull'assenza dei contratti e poi modificata sul presupposto della loro produzione. Emendatio da nullità del contratto alla nullità delle singole clausole;
2) Errore della decisione nella parte in cui ha ritenuto la CTP Dott. Per_1 redatta solo per l'ipotesi di assenza dei contratti di conto corrente ed anticipi;
3) Errore della sentenza e mancanza di motivazione riguardo alla nullità della clausola anatocistica;
4) Mancata motivazione in merito alle ulteriori illegittimità delle clausole dei conti correnti;
5) Violazione degli artt. 117 e 118 T.U.B.; pagina 5 di 12 6) Risarcimento danni. Omessa motivazione relativa al risarcimento danno.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Preliminarmente si osserva che non è stata impugnata la decisione con riferimento al rigetto delle domande afferenti al mutuo chirografario, sulle quali si
è pertanto formato il giudicato.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
L'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di accertamento della nullità di determinate clausole contrattuali fosse una tardiva ementatio libelli, evidenziando che la citazione richiamava la consulenza di parte, la quale a sua volta si fondava sull'assunto, successivamente smentito dalle risultanze probatorie, che il contratto non fosse stato concluso in forma scritta.
Il rilievo operato dal giudice di prime cure è oggettivamente errato.
pagina 6 di 12 Giova premettere che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, seguita anche da questa Sezione, evidenzia che le nullità negoziali possono essere rilevate anche d'ufficio, ed anche in appello, purché i relativi fatti costitutivi emergano dai fatti tempestivamente allegati al processo (v. per tutte
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023). Non si può pertanto parlare di tardività dell'eccezione di nullità laddove essa si fondi su fatti che siano comunque tempestivamente dedotti, o quanto meno che emergano dagli atti di causa.
Conseguentemente, la modifica dell'eccezione, da nullità assoluta a relativa, non potrà mai essere considerata una tardiva emendatio libelli qualora si fondi sui medesimi fatti costitutivi e gli stessi siano stati tempestivamente dedotti.
Nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado si evince che l'attore non ha mai sollevato l'eccezione di nullità del contratto per difetto di forma scritta, se non incidentalmente ed in termini dubitativi, per l'ipotesi in cui effettivamente fosse risultato che il contratto non era mai stato sottoscritto. La difesa del , infatti, si è incentrata sul fatto i contratti non gli erano stati Parte_1 consegnati, per cui non aveva potuto verificare la correttezza delle pattuizioni. Ciò premesso l'attore ha richiesto di accertare la nullità di singole clausole negoziali, presumendo che fossero state pattuite in termini errati, in considerazione della prassi all'epoca vigente. Una volta prodotto il contratto, tali eccezioni sono state reiterate, sia pure basandole sul contenuto delle clausole.
Non si è quindi trattato affatto di una emendatio libelli, ma esclusivamente della precisazione di una domanda che era già stata introdotta con l'atto di citazione, senza che vi sia stata alcuna modifica dei fatti costitutivi.
La circostanza che la consulenza di parte possa aver operato i propri conteggi sul presupposto che il contratto non fosse stato redatto in forma scritta, poi, non poteva impedire l'esame delle domande, in quanto comunque compiutamente articolate nell'atto di citazione. Questo a maggior ragione considerando che in ogni caso il CTP aveva predisposto un conteggio alternativo per l'ipotesi in cui il contratto fosse stato prodotto in corso di giudizio. pagina 7 di 12 La sentenza deve conseguentemente essere riformata, e, dal momento che sulla base del predetto rilievo pregiudiziale il giudice ha assorbito le questioni di merito, si impone l'esame delle specifiche domande, peraltro oggetto di autonomi motivi di appello.
2. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'attore lamenta che il giudice di prime cure non abbia preso posizione sulla domanda di nullità dell'anatocismo, riproponendo la questione già dedotta in primo grado.
Evidenzia il Di Santoro che il contratto, sottoscritto nel 1994, prevedeva una clausola di capitalizzazione degli interessi senza reciprocità, e quindi nulla, e che, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, la banca si è limitata ad adeguarsi alle nuove disposizioni, senza procedere con una nuova pattuizione.
Come è noto, la giurisprudenza è da tempo orientata nell'affermare la nullità delle clausole che prevedano l'anatocismo nei contratti bancari stipulati in data antecedente al febbraio 2000 (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21095 del
04/11/2004).
Con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del
9/2/2000, poi, a fronte di un dibattito iniziale sulla sufficienza o meno dell'adeguamento di fatto da parte della banca, la Corte di Cassazione, ai cui principi da tempo si è adeguata anche questa Corte di Appello, ha ormai definitivamente chiarito che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del
CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli pagina 8 di 12 interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9140 del 19/05/2020).
Il divieto di anatocismo è stato poi definitivamente introdotto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma
628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° gennaio 2014, senza che vi fosse necessità dell'adozione di una delibera attuativa da parte del CICR (v. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 21344 del 30/07/2024).
Nel caso in esame, a fronte di una clausola di capitalizzazione degli interessi prevista nel contratto di apertura del conto corrente ordinario nulla, non vi è stata alcuna nuova pattuizione che possa aver giustificato l'anatocismo per il periodo compreso tra il 2000 ed il 2014.
È pertanto necessario rimuovere per l'intera durata del rapporto gli effetti della capitalizzazione degli interessi dal contratto di conto corrente ordinario (n.
16202180).
Con riferimento al contratto apertura del conto corrente 503488/80 del
28.11.2003, invece, essendo prevista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, l'anatocismo è legittimo fino al 2014.
Analoghe considerazioni valgono per il contratto relativo al conto 505065-80-15 del 15.6.2012.
Per tali conti l'anatocismo dovrà essere rimosso, ove praticato, con effetto dal
1.1.2014.
3. La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il quarto motivo viene riproposta la domanda di nullità della clausola che prevedeva la Commissione di MA ER e quella afferente l'usurarietà degli interessi praticati.
Sotto il primo profilo viene dedotta la mancanza di una dettagliata pattuizione della CMS, che prevedesse cumulativamente la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito.
pagina 9 di 12 L'unica copia in atti del contratto di apertura del conto corrente ordinario n.
6002021, prodotta dall'attore con la memoria ex art. 183 n. 2, è priva delle condizioni economiche e non contiene quindi una pattuizione espressa della CMS.
Il documento di sintesi n. 1/2015, prodotto dalla banca in primo grado, contiene l'indicazione tra i vari costi della Commissione di Istruttoria Veloce, senza però che risulti una pattuizione espressa in tal senso.
Come eccepito dall'odierno appellante, una simile voce di costo non può essere introdotta da un semplice documento di sintesi, dovendo costituire oggetto di una specifica pattuizione.
Neppure il contratto di apertura del conto corrente 503488/80 del 28.11.2003, poi, non prevedeva la Commissione di MA ER.
Il contratto relativo al conto 505065-80-15 del 15.6.2012, invece, non prevede la
CMS, che era stata già abolita dal legislatore, ma la Commissione di Istruttoria
Veloce.
Dal conto corrente ordinario n. 6002021 e dal conto corrente 503488/80 del
28.11.2003 dovranno pertanto essere espunti gli addebiti per Commissione di
MA ER e Commissione di Istruttoria Veloce.
L'appellante deduce altresì l'usurarietà degli interessi, invocando il conteggio a tal fine anche della CMS.
Va però considerato che, in assenza di una specifica pattuizione, la CMS è nulla, per cui essa non rileva neppure ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia.
Inoltre, non può che rilevarsi che la doglianza parte dall'assunto della rilevanza anche della c.d. usura sopravvenuta.
Ritiene però la Corte che tale assunto non sia corretto, trovando applicazione anche ai contratti di conto corrente i principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia di mutuo, in base ai quali il momento in cui verificare l'usurarietà dei tassi è necessariamente quello della pattuizione, stante il disposto dell'art. 644
c.p. L'unica precisazione da fare riguarda il fatto che, laddove sia previsto il diritto pagina 10 di 12 della banca di modificare unilateralmente i tassi di interesse, la modifica unilaterale costituisce comunque una nuova pattuizione, in quanto tale rilevante ai fini dell'usura.
Si rende pertanto necessario verificare se i tassi soglia al momento della pattuizione o delle modifiche unilaterali della banca siano o meno superiori alla soglia rilevante ai fini dell'usura.
4. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'illegittimo esercizio da parte della banca dello ius variandi, non essendo stato comunicato il legittimo motivo che giustificava la modifica delle condizioni contrattuali.
La censura risulta però generica, non venendo indicato quando ed in quale misura siano state illegittimamente modificate le condizioni contrattuali.
Stante la genericità dell'allegazione, quindi, non è possibile svolgere accertamenti tecnici sul punto, posto che la consulenza tecnica risulterebbe altrimenti esplorativa.
5. La sesta censura, con la quale viene riproposta la domanda di risarcimento dei danni, presuppone l'accertamento dell'illegittimità del recesso dal rapporto operato dalla banca, per cui non potrà essere esaminata prima che siano ultimati gli accertamenti che si rendono necessari a seguito dell'accoglimento degli altri motivi.
6. In definitiva, quindi, devono essere accolti i primi quattro motivi di appello e la causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di determinare il corretto saldo dare avere dei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, depurando il conto corrente ordinario n. 6002021 dalla capitalizzazione degli interessi per tutta la sua durata nonché lo stesso conto ed il conto corrente 503488/80 dagli addebiti per
Commissione di MA ER e Commissione di Istruttoria Veloce, nonché dagli interessi usurari eventualmente applicati.
7. L'esame del sesto motivo deve essere rimesso all'esito degli accertamenti come pure la regolamentazione delle spese processuali. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 612/2023 Parte_1 CP_1 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 30/05/2023, così provvede:
1. Accoglie i primi quattro motivi di appello e rigetta il quinto;
2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione, anche con riferimento al sesto motivo di appello;
3. rimette la decisione sulle spese all'esito del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 27.8.2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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