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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 703/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5825/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2448/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 18 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE n. SENT. 2448/18/2025 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 5825/2025, Ricorrente_2, in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, Comune di Pomigliano d'Arco, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2448/2025 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 617,34 richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio,
Non si è costituita l'Amministrazione.
Con successiva memoria il ricorrente ha dichiarato la avvenuta ottemperanza, in corso di giudizio, alla sentenza di cui sopra, chiedendo la estinzione del giudizio, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso.
Preso atto che il contribuente ha dichiarato la avvenuta ottemperanza il giudizio va estinto.
Per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza queste, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 410,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuti
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune al pagamento delle spese e competenze del giudizio di ottemperanza, che liquida in complessive Euro 390,
00 oltre accessori.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5825/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco - Piazza Municipio 1 80038 Pomigliano D'Arco NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2448/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 18 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE n. SENT. 2448/18/2025 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 5825/2025, Ricorrente_2, in proprio nella qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, Comune di Pomigliano d'Arco, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2448/2025 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 617,34 richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio,
Non si è costituita l'Amministrazione.
Con successiva memoria il ricorrente ha dichiarato la avvenuta ottemperanza, in corso di giudizio, alla sentenza di cui sopra, chiedendo la estinzione del giudizio, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva che in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento;
pur restando nella facoltà dell'Amministrazione procedere all'adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso.
Preso atto che il contribuente ha dichiarato la avvenuta ottemperanza il giudizio va estinto.
Per quanto attiene alle spese e competenze della procedura di ottemperanza queste, stante la minima complessità delle questione ed il comportamento processuale di controparte, vanno liquidate nei minimi tariffari e complessivamente in Euro 410,00 oltre accessori di legge ed Iva se dovuti
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune al pagamento delle spese e competenze del giudizio di ottemperanza, che liquida in complessive Euro 390,
00 oltre accessori.