Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 5677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5677 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
RG 8477 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel.-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8477 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GUARINIELLO MANUELA presso C.F._1
il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SILVETTI GRAZIELLA presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/04/2024 chiedeva la regolamentazione Parte_1
dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e (6-11-11 E 22.8.18) frutto della relazione con il convenuto CP_2 Per_1 [...]
. CP_1
1
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del diritto di visita del padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 700,00€ mensili oltre il
50% delle spese straordinarie e con autorizzazione, ad essa ricorrente, alla percezione integrale dell'assegno unico;
- vittoria di spese con attribuzione.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione paritaria o in subordine con domiciliazione privilegiata materna e ampia previsione di tempi di permanenza presso di lui;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 250,00 € mensili oltre il
50% delle spese straordinarie e attribuzione al 50% dell'Au.
- vittoria di spese.
Le parti comparivano in data 29.10.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva breve rinvio giacchè le parti in quella sede riferivano di avere concordato le condizioni economiche e non escludevano di potere concordare le ulteriori condizioni accessorie della genitorialità.
Alla successiva udienza, il Giudice relatore preso atto della mancata intesa, adottava i seguenti provvedimenti urgenti :
Affida i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, con il diritto dovere del padre di tenere con sé i minori , tenuto conto dei suoi impegni professionali e del calendario già di fatto vigente,
• due pomeriggi (che salva diversa intesa delle parti) si indicano nel giorno di martedì e giovedì, prelevandoli all'uscita da scuola o presso la abitazione materna alle ore 16.00 per riportarli alle ore 20 .00 (le parti potranno anche concordare in occasione di tali giornate un pernottamento dei minori presso la abitazione paterna con onere di accompagnamento a scuola il giorno seguente
a carico del padre)
• a settimane alterne dal venerdì alle 20,00 fino alla domenica alle ore 20.00
• per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5.
• Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
• Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza
2 • Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
In ordine alle determinazioni economiche si recepiscono quelle concordate all'udienza del 29.10.24 precisando che, in difetto di intesa in ordine al mutuo insistente sulla casa familiare di proprietà esclusiva della , lo stesso rimane soggetto alle regole civilistiche ordinarie Pt_1
Per l'effetto si pone a carico del Sig. gioia il contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 450; in ordine all'assegno unico lo stesso ex lege sarà ripartito tra i genitori al 50%; in ordine alle spese straordinarie le parti concordano che le stesse siano ripartite tra loro nella misura del
50%. Le parti concordano che l'assegno unico, che formalmente rimarrà attribuito a loro nella misura del 50% ciascuno, sarà da entrambi versato su una carta prepagata e sarà destinato a copertura delle spese straordinarie impegnandosi, solo nel caso di eccedenza, a contribuire per la parte residua al 50% ciascuno
Con la medesima ordinanza, che il Collegio condivide, si rilevava inoltre l'inammissibilità dell'interrogatorio formale (unica istanza istruttoria avanzate da parte convenuta) in materia di diritti indisponibili.
Si fissava l'udienza del 5,6,25 per la rimessione della causa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini ex art 473 bis 28 cpc.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si evidenzia che le parti hanno congiuntamente chiesto la conferma dell'ordinanza del 20.11.24 che integrava le condizioni concordate dalle parti e pertanto chiedevano che il tribunale recepisse in sentenza la predetta ordinanza ex art 473 bis 22 cpc
Il Tribunale prende atto delle conclusioni condivise delle parti e provvede in conformità
Il Collegio osserva inoltre di condividere l'operato del Giudice relatore che ha reputato di non procedere all'ascolto dei minori. La scelta dell'affido condiviso, del domicilio materno come luogo di residenza preferenziale, l'ampio regime di frequentazione del padre e l'assenza di contrasti sul punto, inducono infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto dei minori nella controversia in oggetto che peraltro ha visto i genitori raggiungere una intesa in ordine alle condizioni accessorie della genitorialità.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita
3 ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso dei minori e (6-11-11 E CP_2 Persona_2
22.8.18) ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva,
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 6.6.25 il Presidente estensore dr. Valeria Rosetti
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