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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA' composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 209/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Russo Luigi, Parte_1 presso lo studio del quale in Maddaloni (CE) alla via Roma nr. 43 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], e residente in [...] Controparte_1
MA (CE) alla via De Paola nr. 30,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.07.2019 parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva:
- di aver lavorato a far data dal 7.6.2013, e di lavorare ancora alla data del deposito del ricorso, alle dipendenze della sig.ra in qualità di collaboratrice Controparte_1 domestica-badante;
- di non aver mai avuto formale inquadramento del rapporto di lavoro;
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro, che era ancora in corso, era stata, ed era ancora addetta all'espletamento di mansioni di badante in favore della sig.ra CP_1 e del fratello, sig. , conviventi presso l'abitazione della
[...] Persona_1 resistente ed affetti entrambi da disabilità, nonché di collaboratrice domestica;
- che la stessa era stata ed era addetta all'assistenza dei sig.ri e Controparte_1 Per_1
, per il compimento degli atti quotidiani della vita, e dunque provvedeva a
[...] lavarli, a vestirli, a somministrare loro i medicinali conformemente alle terapie mediche,
a preparare i pasti principali che poi serviva agli stessi, nonché della pulizia dell'abitazione della resistente ove convive col fratello;
Persona_1
- che l'orario di lavoro era dal 7.6.2013 al 30.6.2014 dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dal lunedì alla domenica, mentre a decorrere dal 1.7.2014 ad oggi dalle ore 6.00 alle ore
12.30 dal lunedì alla domenica;
- che per il periodo dal 7.6.2013 al 30.6.2014 aveva percepito a titolo di retribuzione la somma mensile di € 500,00 mentre a decorrere dal 1.7.2014 percepiva la somma mensile di € 300,00 in contanti dalla sig.ra ; CP_1
- che era assoggettata al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della sig.ra la CP_1 quale impartiva gli ordini e controllava la sua prestazione lavorativa;
- di non aver mai goduto di una giornata di riposo;
- di aver percepito, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, retribuzioni inferiori e non conformi a quelle previste dal CCNL applicabile, “Colf non conviventi” e che nel caso di specie troverebbe applicazione il livello “C super” del suddetto CCNL;
- di non aver percepito alcunché a titolo di ratei di 13ma mensilità, di non aver usufruito di festività e permessi, di non aver goduto ferie né di aver percepito indennità sostitutiva, di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro straordinario;
- di non aver goduto del riposo settimanale, avendo sempre lavorato nella giornata di domenica;
- che, con missiva a mezzo racc.ta a.r. del 20.06.2018 chiedeva alla resistente il pagamento delle differenze retributive maturate e non corrisposte e delle competenze di fine rapporto, missiva che rimaneva inevasa;
- che in data 30.10.2018 presentava richiesta di intervento dinanzi l'
[...]
al fine di ottenere la regolarizzazione del rapporto di Controparte_2 lavoro alle dipendenze della resistente a decorrere dal 7.6.2013 e il pagamento delle differenze retributive e contributive maturate e non corrisposte, e che la conciliazione monocratica si concludeva con la redazione di processo verbale di assenza della resistente;
Pag. 2 di 8 - che successivamente l'I.T.L convocava nuovamente la ricorrente, compariva la nipote della sig.ra , sig.ra , che confermava le deduzioni della Controparte_1 Persona_2 ricorrente;
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra a far data dal 7.6.2013, ed ancora in corso alla data Controparte_1 del 30.6.2019, nonché di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal CCNL di Ctg “Colf-non conviventi” per i lavoratori appartenenti alla categoria “C super” e per l'effetto condannare la resistente al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 85.969,43 a titolo di differenze retributive maturate dal 7.6.2013 al 30.6.2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
in via subordinata condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
in ogni caso con condanna della resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione.
La resistente, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si era costituita e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 4532/2023, rigettava il ricorso in quanto non era stata fornita adeguata prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 , proponeva appello avverso la sentenza in esame,
, lamentando che la motivazione espressa dal primo Giudice era il portato Parte_1 di un'errata valutazione della domanda attorea, delle risultanze istruttorie, dei fatti e delle prescrizioni di legge applicabili alla fattispecie da regolare.
In particolare, sosteneva che da entrambe le deposizioni testimoniali - oltre che dalle prove documentali allegate al ricorso introduttivo - era emersa chiaramente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'odierna appellata nonché era stata fornita la prova delle mansioni svolte dalla signora CP_1
Secondo l'appellante, quindi, il giudice aveva errato nel ritenere generiche le dichiarazioni rese dalla teste in quanto in quanto aveva chiarito che il rapporto di lavoro era cessato Tes_1 poco prima dell'escussione testimoniale (resa in data 22.09.2021) e, in ogni caso, la
Pag. 3 di 8 sussistenza del rapporto di lavoro tra la sig.ra e la sig.ra almeno sino al 2019 Tes_1 CP_1 era chiaramente emersa anche dalle dichiarazioni della teste . Tes_2
Inoltre, lamentava che il Giudice di primo grado non aveva tenuto in considerazione il comportamento concludente della sig.ra , la quale pur ritualmente convenuta CP_1 decideva di non costituirsi in giudizio restando contumace.
Evidenziava, altresì, come costituisce principio pacifico in giurisprudenza l'assunto che la contumacia possa essere valutata quale elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie.
Concludeva, quindi, per la riforma integrale della impugnata sentenza con accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Non si costituiva, nel presente grado giudizio, parte appellata e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 5/11/2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*********
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
L'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali le quali, a suo dire, se correttamente interpretate, avrebbero dovuto condurre all'accoglimento delle istanze formulate nel ricorso introduttivo.
In particolare, ha chiesto di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra a far data dal 7.6.2013 fino alla sua Controparte_1 cessazione nonché il proprio diritto ad essere retribuita in conformità al CCNL di categoria
“Colf-non conviventi” con inquadramento “C super”.
Osserva la Corte che è ben nota la giurisprudenza, sul punto, nel ritenere che per poter qualificare un rapporto lavorativo come subordinato, sia necessario verificare, in primo luogo, se ricorre il requisito tipico della subordinazione − intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore − ossia, la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, attraverso anche i c.d. indici di subordinazione (c.f.r. Cass. n. 18943/2021, Cass. n.
24154/2019).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Pag. 4 di 8 Nel caso in esame, alla domanda di corresponsione delle somme a titolo di differenze retributive avrebbe dovuto seguire la prova, a carico dell'istante, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della effettiva sottoposizione al potere gerarchico della convenuta, del periodo in cui esso si è protratto, delle mansioni svolte (collaboratrice domestica) e dell'orario osservato.
Questi elementi risultavano necessari per la determinazione della fondatezza delle prestazioni economiche richieste.
Nella specie, parte appellante non ha assolto l'onere di provare, anche attraverso la prova testimoniale espletata in primo grado, la sussistenza degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, limitandosi a contestare, con l'odierno gravame, la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di prime cure.
Pertanto, sulla scorta dei principi esposti e coerentemente con essi il primo giudice ha congruamente valutato l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza delle risultanze testimoniale ammesse e ritenute altresì sufficienti ai fini della decisione, costruendo un percorso motivazionale del tutto coerente, dopo aver preso in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione.
Ne consegue che l'esercizio da parte del datore di lavoro del suddetto potere è elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, ne costituisce l'essenza.
Non vi è dubbio che in relazione alla tipologia del rapporto tale esercizio possa manifestarsi con modalità diverse, più o meno intense;
ma, parimenti, non vi è dubbio che esso non possa mancare. Nel caso in esame, da tutte le deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado non è emerso che l'appellante fosse sottoposta al potere disciplinare e gerarchico del datore di lavoro in maniera tale da evincerne l'etero-direzione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale.
Invero, la teste ha affermato: “A.D.R. Conosco la ricorrente perché è mia Tes_3 vicina di casa;
adr 1 vero, lo so perché io accompagnavo mia mamma due volte alla settimana a fare le pulizie a casa della e alle ore 8 la signora già era lì. So CP_1 Pt_1 che andava verso le 6 del mattino, la abita a via De Paola in San MA, la CP_1 ricorrente faceva tutto in casa, puliva faceva la spesa, cucinava, con la in casa CP_1
c'era il fratello , la ricorrente faceva la badante ad entrambi (…) è stata assunta Per_1 dalla sig.ra , la signora aveva problemi fisici ma non mentali, lei diceva che cosa CP_1 dovevano fare, anche a mia mamma, io ricordo che era seduta, non so dire se camminava o
Pag. 5 di 8 meno, sono passati 7 anni e non la vedo da tanto, io andavo a prendere mamma alle 12 e la ricorrente era ancora lì, non so dire a che ora lei finisse di lavorare, penso che tornava a casa per le 13 ma di pomeriggio non lo so (…)”
In concreto, tuttavia, la dichiarazione si presenta molto generica non facendo riferimento ad alcuna specifica direttiva, neppure iniziale, ricevuta dall'appellante da parte di CP_1 che possa indentificare in che modo univoco che il lavoro fosse etero-organizzato,
[...]
e quindi subordinato, da coloro che l'appellante indica quali datori di lavoro.
Le dichiarazioni di fra l'altro, si inseriscono nel complessivo contesto della Tes_3 deposizione resa dalla teste, che - in difetto, come detto, di risultanze minime in ordine all'essenziale elemento della subordinazione - non appare fondante anche per altre ragioni.
La teste infatti, dichiarando: “ricordo che la ricorrente ha lavorato per la sig.ra CP_1 nel 2013, da giugno 2013, sino a pochi anni fa, non so come mai non lavori più per lei perché io poi mi sono sposata, non so dire mia madre se ha continuato a lavorare lì, io mi sono sposata nel 2019, fino al 2019 mia mamma sicuramente ha lavorato per lei e lo posso dire perché la accompagnavo io qualche volta, dopo non so, non so dire quanto avesse la ricorrente come stipendio, penso che la pagasse , perché, come ho detto, era CP_1 lucida;
” ha reso la propria deposizione per lo più sulla scorta di quanto osservato dalla propria abitazione, per supposizioni, e in alcune occasioni per aver accompagnato sua madre a casa della , che non dimostrano assolutamente che parte appellata CP_1 impartisse ordini all'appellante (né è stata in grado di riferire sulla circostanza relativa alla conclusione del rapporto di lavoro avendo affermato, genericamente, “sino a pochi anni fa”).
La teste, inoltre, non può, in alcun modo, provare gli orari dello svolgimento della prestazione di lavoro dalla stessa osservati, pur aggiungendo “che io sappia non ha mai avuto giorni di riposo, lei andava lì tutti i giorni, lo so perché siamo vicine di casa, quando ero a casa con mia madre non lavoravo, non studiavo nemmeno, la vedevo uscire e tornare
a casa, ricordo che capitava di vederla verso le 17, le 18, pure più tardi, alle 20 di sera, non aveva orari (…) Non ha mai avuto ferie, lo so perché abitavamo vicine, ha sempre lavorato, non so dire come è finito il rapporto di lavoro;
” atteso che, non solo tali dichiarazioni risultano contraddittorie relativamente agli orari osservati (si veda, infatti, quando dichiara: “Adr: io andavo a prendere mamma alle 12 e la ricorrente era ancora lì, non so dire a che ora lei finisse di lavorare”) ma, in ogni caso, anche avendo sostenuto di essersi recata presso l'abitazione dell'appellata, non ha indicato, con precisione, in quali occasioni ciò sarebbe avvenuto.
Pag. 6 di 8 Nemmeno dirimente è la testimonianza dell'altra teste madre della Testimone_4
che non appare significativa in quanto, nonostante abbia riferito di aver lavorato per Tes_2
l'appellata nello stesso periodo in cui lavorava la (infatti, ha affermato: “A.D.R. Pt_1 conosco i fatti perché sono vicina di casa della ricorrente e perché anche io ho lavorato con la resistente;
non ho contenzioso con la resistente;
io ho lavorato per la resistente dal
2013 fino a poco tempo fa, io andavo dalla quando mi chiamava la per CP_1 Pt_1 avere un po' di aiuto perché da sola non ce la faceva in casa.”) non emerge alcun concreto riscontro circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa per la , trattandosi, anche CP_1 in questo caso, di un rapporto di lavoro irregolare e, secondo quanto riferito limitato a due giornate settimanali, non fisse e subordinate alla chiamata dell'appellante.
La deposizione della teste , inoltre, ha descritto una situazione divergente rispetto a Tes_1 quanto affermato dalla riguardo agli orari di svolgimento della prestazione avendo Tes_2 affermato: “lo so perché ci andavo pure io, io andavo dalle 8 e finivo un poco prima della
verso le 15, le 16”. Tra l'altro, non è possibile stabilire per quanto tempo Pt_1 avrebbe lavorato insieme con l'appellante avendo la teste riferito “io ho lavorato per la resistente dal 2013 fino a poco tempo fa”, con un'affermazione molto generica e vaga inidonea, dunque, a dimostrare le richieste dell'appellante. Le due deposizioni risultano, pertanto, in evidente e insanabile contrasto in ordine agli orari di espletamento della prestazione ma anche connotate da affermazioni non circostanziate, carenti di precisione e dettaglio nonché prive di riscontri oggettivi e non supportate da elementi documentali o da altre risultanze probatorie acquisite al processo. È di palmare evidenza che la prova testimoniale non si è rivelata idonea a rappresentare la verità dei fatti allegati dall'appellante e, dunque, a fornire una ragionevole certezza sulla situazione di fatto posta a fondamento della pretesa fatta valere. Sulla scorta degli elementi probatori, dunque, così come correttamente argomentato dal primo giudice, non può ritenersi comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come dedotto da parte appellante che possa giustificare anche l'accoglimento della domanda di pagamento degli emolumenti retributivi da lavoro subordinato. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata. Il Collegio dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio in ragione della contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello;
Pag. 7 di 8 b) dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inseritodall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 bis cit.
Napoli, addì 05.11.2025
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA' composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente Rel.
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 209/2024 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Russo Luigi, Parte_1 presso lo studio del quale in Maddaloni (CE) alla via Roma nr. 43 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], e residente in [...] Controparte_1
MA (CE) alla via De Paola nr. 30,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.07.2019 parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva:
- di aver lavorato a far data dal 7.6.2013, e di lavorare ancora alla data del deposito del ricorso, alle dipendenze della sig.ra in qualità di collaboratrice Controparte_1 domestica-badante;
- di non aver mai avuto formale inquadramento del rapporto di lavoro;
- che per tutta la durata del rapporto di lavoro, che era ancora in corso, era stata, ed era ancora addetta all'espletamento di mansioni di badante in favore della sig.ra CP_1 e del fratello, sig. , conviventi presso l'abitazione della
[...] Persona_1 resistente ed affetti entrambi da disabilità, nonché di collaboratrice domestica;
- che la stessa era stata ed era addetta all'assistenza dei sig.ri e Controparte_1 Per_1
, per il compimento degli atti quotidiani della vita, e dunque provvedeva a
[...] lavarli, a vestirli, a somministrare loro i medicinali conformemente alle terapie mediche,
a preparare i pasti principali che poi serviva agli stessi, nonché della pulizia dell'abitazione della resistente ove convive col fratello;
Persona_1
- che l'orario di lavoro era dal 7.6.2013 al 30.6.2014 dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dal lunedì alla domenica, mentre a decorrere dal 1.7.2014 ad oggi dalle ore 6.00 alle ore
12.30 dal lunedì alla domenica;
- che per il periodo dal 7.6.2013 al 30.6.2014 aveva percepito a titolo di retribuzione la somma mensile di € 500,00 mentre a decorrere dal 1.7.2014 percepiva la somma mensile di € 300,00 in contanti dalla sig.ra ; CP_1
- che era assoggettata al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della sig.ra la CP_1 quale impartiva gli ordini e controllava la sua prestazione lavorativa;
- di non aver mai goduto di una giornata di riposo;
- di aver percepito, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, retribuzioni inferiori e non conformi a quelle previste dal CCNL applicabile, “Colf non conviventi” e che nel caso di specie troverebbe applicazione il livello “C super” del suddetto CCNL;
- di non aver percepito alcunché a titolo di ratei di 13ma mensilità, di non aver usufruito di festività e permessi, di non aver goduto ferie né di aver percepito indennità sostitutiva, di non aver percepito alcunché a titolo di lavoro straordinario;
- di non aver goduto del riposo settimanale, avendo sempre lavorato nella giornata di domenica;
- che, con missiva a mezzo racc.ta a.r. del 20.06.2018 chiedeva alla resistente il pagamento delle differenze retributive maturate e non corrisposte e delle competenze di fine rapporto, missiva che rimaneva inevasa;
- che in data 30.10.2018 presentava richiesta di intervento dinanzi l'
[...]
al fine di ottenere la regolarizzazione del rapporto di Controparte_2 lavoro alle dipendenze della resistente a decorrere dal 7.6.2013 e il pagamento delle differenze retributive e contributive maturate e non corrisposte, e che la conciliazione monocratica si concludeva con la redazione di processo verbale di assenza della resistente;
Pag. 2 di 8 - che successivamente l'I.T.L convocava nuovamente la ricorrente, compariva la nipote della sig.ra , sig.ra , che confermava le deduzioni della Controparte_1 Persona_2 ricorrente;
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra a far data dal 7.6.2013, ed ancora in corso alla data Controparte_1 del 30.6.2019, nonché di accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal CCNL di Ctg “Colf-non conviventi” per i lavoratori appartenenti alla categoria “C super” e per l'effetto condannare la resistente al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 85.969,43 a titolo di differenze retributive maturate dal 7.6.2013 al 30.6.2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
in via subordinata condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
in ogni caso con condanna della resistente alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione.
La resistente, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si era costituita e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 4532/2023, rigettava il ricorso in quanto non era stata fornita adeguata prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 , proponeva appello avverso la sentenza in esame,
, lamentando che la motivazione espressa dal primo Giudice era il portato Parte_1 di un'errata valutazione della domanda attorea, delle risultanze istruttorie, dei fatti e delle prescrizioni di legge applicabili alla fattispecie da regolare.
In particolare, sosteneva che da entrambe le deposizioni testimoniali - oltre che dalle prove documentali allegate al ricorso introduttivo - era emersa chiaramente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'odierna appellata nonché era stata fornita la prova delle mansioni svolte dalla signora CP_1
Secondo l'appellante, quindi, il giudice aveva errato nel ritenere generiche le dichiarazioni rese dalla teste in quanto in quanto aveva chiarito che il rapporto di lavoro era cessato Tes_1 poco prima dell'escussione testimoniale (resa in data 22.09.2021) e, in ogni caso, la
Pag. 3 di 8 sussistenza del rapporto di lavoro tra la sig.ra e la sig.ra almeno sino al 2019 Tes_1 CP_1 era chiaramente emersa anche dalle dichiarazioni della teste . Tes_2
Inoltre, lamentava che il Giudice di primo grado non aveva tenuto in considerazione il comportamento concludente della sig.ra , la quale pur ritualmente convenuta CP_1 decideva di non costituirsi in giudizio restando contumace.
Evidenziava, altresì, come costituisce principio pacifico in giurisprudenza l'assunto che la contumacia possa essere valutata quale elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie.
Concludeva, quindi, per la riforma integrale della impugnata sentenza con accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Non si costituiva, nel presente grado giudizio, parte appellata e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 5/11/2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
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L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
L'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali le quali, a suo dire, se correttamente interpretate, avrebbero dovuto condurre all'accoglimento delle istanze formulate nel ricorso introduttivo.
In particolare, ha chiesto di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra a far data dal 7.6.2013 fino alla sua Controparte_1 cessazione nonché il proprio diritto ad essere retribuita in conformità al CCNL di categoria
“Colf-non conviventi” con inquadramento “C super”.
Osserva la Corte che è ben nota la giurisprudenza, sul punto, nel ritenere che per poter qualificare un rapporto lavorativo come subordinato, sia necessario verificare, in primo luogo, se ricorre il requisito tipico della subordinazione − intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore − ossia, la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, attraverso anche i c.d. indici di subordinazione (c.f.r. Cass. n. 18943/2021, Cass. n.
24154/2019).
Orbene, ai sensi dell'art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Pag. 4 di 8 Nel caso in esame, alla domanda di corresponsione delle somme a titolo di differenze retributive avrebbe dovuto seguire la prova, a carico dell'istante, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della effettiva sottoposizione al potere gerarchico della convenuta, del periodo in cui esso si è protratto, delle mansioni svolte (collaboratrice domestica) e dell'orario osservato.
Questi elementi risultavano necessari per la determinazione della fondatezza delle prestazioni economiche richieste.
Nella specie, parte appellante non ha assolto l'onere di provare, anche attraverso la prova testimoniale espletata in primo grado, la sussistenza degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, limitandosi a contestare, con l'odierno gravame, la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di prime cure.
Pertanto, sulla scorta dei principi esposti e coerentemente con essi il primo giudice ha congruamente valutato l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza delle risultanze testimoniale ammesse e ritenute altresì sufficienti ai fini della decisione, costruendo un percorso motivazionale del tutto coerente, dopo aver preso in considerazione gli elementi che connotano la subordinazione.
Ne consegue che l'esercizio da parte del datore di lavoro del suddetto potere è elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, ne costituisce l'essenza.
Non vi è dubbio che in relazione alla tipologia del rapporto tale esercizio possa manifestarsi con modalità diverse, più o meno intense;
ma, parimenti, non vi è dubbio che esso non possa mancare. Nel caso in esame, da tutte le deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado non è emerso che l'appellante fosse sottoposta al potere disciplinare e gerarchico del datore di lavoro in maniera tale da evincerne l'etero-direzione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale.
Invero, la teste ha affermato: “A.D.R. Conosco la ricorrente perché è mia Tes_3 vicina di casa;
adr 1 vero, lo so perché io accompagnavo mia mamma due volte alla settimana a fare le pulizie a casa della e alle ore 8 la signora già era lì. So CP_1 Pt_1 che andava verso le 6 del mattino, la abita a via De Paola in San MA, la CP_1 ricorrente faceva tutto in casa, puliva faceva la spesa, cucinava, con la in casa CP_1
c'era il fratello , la ricorrente faceva la badante ad entrambi (…) è stata assunta Per_1 dalla sig.ra , la signora aveva problemi fisici ma non mentali, lei diceva che cosa CP_1 dovevano fare, anche a mia mamma, io ricordo che era seduta, non so dire se camminava o
Pag. 5 di 8 meno, sono passati 7 anni e non la vedo da tanto, io andavo a prendere mamma alle 12 e la ricorrente era ancora lì, non so dire a che ora lei finisse di lavorare, penso che tornava a casa per le 13 ma di pomeriggio non lo so (…)”
In concreto, tuttavia, la dichiarazione si presenta molto generica non facendo riferimento ad alcuna specifica direttiva, neppure iniziale, ricevuta dall'appellante da parte di CP_1 che possa indentificare in che modo univoco che il lavoro fosse etero-organizzato,
[...]
e quindi subordinato, da coloro che l'appellante indica quali datori di lavoro.
Le dichiarazioni di fra l'altro, si inseriscono nel complessivo contesto della Tes_3 deposizione resa dalla teste, che - in difetto, come detto, di risultanze minime in ordine all'essenziale elemento della subordinazione - non appare fondante anche per altre ragioni.
La teste infatti, dichiarando: “ricordo che la ricorrente ha lavorato per la sig.ra CP_1 nel 2013, da giugno 2013, sino a pochi anni fa, non so come mai non lavori più per lei perché io poi mi sono sposata, non so dire mia madre se ha continuato a lavorare lì, io mi sono sposata nel 2019, fino al 2019 mia mamma sicuramente ha lavorato per lei e lo posso dire perché la accompagnavo io qualche volta, dopo non so, non so dire quanto avesse la ricorrente come stipendio, penso che la pagasse , perché, come ho detto, era CP_1 lucida;
” ha reso la propria deposizione per lo più sulla scorta di quanto osservato dalla propria abitazione, per supposizioni, e in alcune occasioni per aver accompagnato sua madre a casa della , che non dimostrano assolutamente che parte appellata CP_1 impartisse ordini all'appellante (né è stata in grado di riferire sulla circostanza relativa alla conclusione del rapporto di lavoro avendo affermato, genericamente, “sino a pochi anni fa”).
La teste, inoltre, non può, in alcun modo, provare gli orari dello svolgimento della prestazione di lavoro dalla stessa osservati, pur aggiungendo “che io sappia non ha mai avuto giorni di riposo, lei andava lì tutti i giorni, lo so perché siamo vicine di casa, quando ero a casa con mia madre non lavoravo, non studiavo nemmeno, la vedevo uscire e tornare
a casa, ricordo che capitava di vederla verso le 17, le 18, pure più tardi, alle 20 di sera, non aveva orari (…) Non ha mai avuto ferie, lo so perché abitavamo vicine, ha sempre lavorato, non so dire come è finito il rapporto di lavoro;
” atteso che, non solo tali dichiarazioni risultano contraddittorie relativamente agli orari osservati (si veda, infatti, quando dichiara: “Adr: io andavo a prendere mamma alle 12 e la ricorrente era ancora lì, non so dire a che ora lei finisse di lavorare”) ma, in ogni caso, anche avendo sostenuto di essersi recata presso l'abitazione dell'appellata, non ha indicato, con precisione, in quali occasioni ciò sarebbe avvenuto.
Pag. 6 di 8 Nemmeno dirimente è la testimonianza dell'altra teste madre della Testimone_4
che non appare significativa in quanto, nonostante abbia riferito di aver lavorato per Tes_2
l'appellata nello stesso periodo in cui lavorava la (infatti, ha affermato: “A.D.R. Pt_1 conosco i fatti perché sono vicina di casa della ricorrente e perché anche io ho lavorato con la resistente;
non ho contenzioso con la resistente;
io ho lavorato per la resistente dal
2013 fino a poco tempo fa, io andavo dalla quando mi chiamava la per CP_1 Pt_1 avere un po' di aiuto perché da sola non ce la faceva in casa.”) non emerge alcun concreto riscontro circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa per la , trattandosi, anche CP_1 in questo caso, di un rapporto di lavoro irregolare e, secondo quanto riferito limitato a due giornate settimanali, non fisse e subordinate alla chiamata dell'appellante.
La deposizione della teste , inoltre, ha descritto una situazione divergente rispetto a Tes_1 quanto affermato dalla riguardo agli orari di svolgimento della prestazione avendo Tes_2 affermato: “lo so perché ci andavo pure io, io andavo dalle 8 e finivo un poco prima della
verso le 15, le 16”. Tra l'altro, non è possibile stabilire per quanto tempo Pt_1 avrebbe lavorato insieme con l'appellante avendo la teste riferito “io ho lavorato per la resistente dal 2013 fino a poco tempo fa”, con un'affermazione molto generica e vaga inidonea, dunque, a dimostrare le richieste dell'appellante. Le due deposizioni risultano, pertanto, in evidente e insanabile contrasto in ordine agli orari di espletamento della prestazione ma anche connotate da affermazioni non circostanziate, carenti di precisione e dettaglio nonché prive di riscontri oggettivi e non supportate da elementi documentali o da altre risultanze probatorie acquisite al processo. È di palmare evidenza che la prova testimoniale non si è rivelata idonea a rappresentare la verità dei fatti allegati dall'appellante e, dunque, a fornire una ragionevole certezza sulla situazione di fatto posta a fondamento della pretesa fatta valere. Sulla scorta degli elementi probatori, dunque, così come correttamente argomentato dal primo giudice, non può ritenersi comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come dedotto da parte appellante che possa giustificare anche l'accoglimento della domanda di pagamento degli emolumenti retributivi da lavoro subordinato. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata. Il Collegio dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio in ragione della contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello;
Pag. 7 di 8 b) dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. nr.115/2002, inseritodall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 bis cit.
Napoli, addì 05.11.2025
Il Presidente della IV Unità
Dott. Gennaro Iacone
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