Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 12/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00268/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2026, proposto da
AE IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta e Franco Marruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IC RR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
a) dell'elenco degli esiti complessivi delle prove scritte dei giorni 3-7 novembre 2025, pubblicato in data 8.11.2025, relativo al "Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 1274 unità di operatore sociosanitario - area degli operatori - AREA 2 - AS ER (CAPOFILA)", nella parte in cui il ricorrente non risulta tra i candidati ammessi alla prova orale;
b) esiti della prova scritta del 6 novembre 2025, pubblicato in pari data, nella parte in cui il ricorrente, Sig. AE IC (ID Domanda 4758892), non risulta tra i candidati ammessi alla prova orale;
c) del verbale della Commissione Esaminatrice, ove esistente, nella parte in cui è stata considerata "doppia" e, pertanto, non valutata, la risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 6;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione di predeterminazione dei criteri di valutazione e di correzione delle prove.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’A.S.L. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LL PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
FATTO e DIRITTO
1. Con Avviso pubblicato in data 27.11.2024 la Regione Campania ha indetto “Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 1274 unità di operatore sociosanitario - area degli operatori”, suddiviso in due Aree territoriali (Area 1: Napoli e Area 2: Salerno).
L’odierno ricorrente ha partecipato per l’Area 2 (ID Domanda 4758892), la cui Azienda capofila è l’A.S.L. di Salerno.
La prova scritta è consistita nella soluzione di quesiti a risposta multipla.
Il ricorrente ha sostenuto la prova scritta in data 6.11.2025 (turno 7).
L’A.S.L. ha pubblicato in pari data gli esiti della prova scritta del turno cui ha preso parte il ricorrente.
Nell’ambito di tale elenco il ricorrente rientra tra i candidati non ammessi alla successiva prova orale, avendo ottenuto 20 punti. La mancata ammissione è stata confermata anche nel documento riepilogativo degli esiti complessivi delle prove scritte (pubblicati sul sito dell’A.S.L. in data 8.11.2025).
Dall’elaborato del ricorrente risulta che non è stato attribuito alcun punteggio alla risposta di cui al quesito n. 6, essendo stata considerata “doppia”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 2.1.2026 e depositato in data 13.1.2026) il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta, deducendo che la valutazione dell’amministrazione di considerare la risposta come doppia sarebbe viziata per manifesta irragionevolezza, travisamento e violazione dei principi fondamentali che governano l’agire amministrativo, vale a dire imparzialità e buon andamento.
Il ricorrente non avrebbe inteso fornire una risposta doppia, bensì sarebbe incorso in un mero errore materiale di trascrizione, che avrebbe poi subito emendato.
La volontà del ricorrente di scegliere una sola risposta emergerebbe dalla modalità di apposizione del segno: la casella B sarebbe stata annerita in modo completo e deciso, mentre quella A sarebbe stata annerita in modo parziale, incerto e leggero; tanto proverebbe che quest’ultima sarebbe stata annerita in ragione di un lapsus calami o di un ripensamento istantaneo.
La giurisprudenza amministrativa avrebbe enunciato principi pienamente applicabili al caso di specie in un caso analogo senza ritenere in modo irragionevole risposta multipla anche quella ictu oculi frutto di un mero errore di trascrizione.
La correzione mediante sistemi di lettura ottica non escluderebbe il potere-dovere della commissione di intervenire per sanare errori materiali palesi, la cui mancata correzione costituirebbe una evidente violazione dei principi di logicità e proporzionalità.
Infine, l’amministrazione avrebbe violato i canoni generali di buona fede e leale collaborazione con il ricorrente. L’errore del ricorrente sarebbe stato agevolmente individuabile, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto ritenere lo stesso sanato alla luce della reale volontà del candidato per come desumibile dalle suddette modalità di annerimento delle caselle.
La corretta valutazione del quesito n. 6, con l’attribuzione del relativo punteggio, avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere e superare la soglia di ammissione di 21/30 e di prendere parte alla prova orale.
3. Si è costituita la Regione Campania ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto l’estromissione dal giudizio, essendo il concorso gestito dall’A.S.L. competente.
4. Si è costituita l’A.S.L. ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
In particolare, l’A.S.L., tenuto conto del tipo di procedura concorsuale svoltasi per mezzo di quiz con risposta a scelta multipla, punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati, ha evidenziato come il giudizio sulle prove scritte sarebbe oggettivo e meccanicamente determinato, senza alcun margine di discrezionalità tecnica. Il divieto di correzione e/o cancellatura delle risposte sarebbe un limite prestabilito al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di correzione automatico prescelto e non potrebbe essere ritenuto irragionevole e/o illogico.
5. Nella camera di consiglio del 10.2.2026 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’istanza di estromissione avanzata dalla Regione, perché risulta assorbente considerare che il ricorrente ha impugnato anche gli atti presupposti agli esiti della valutazione delle prove scritte, tra cui, quindi, il bando della Regione, con conseguente sussistenza della legittimazione passiva della stessa.
7. Ciò posto, il ricorso va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
7.1. Vanno svolte alcune precisazioni preliminari in ordine alla scheda delle risposte compilate dal ricorrente ed all’informativa predisposta dalla Regione ai fini dello svolgimento delle prove scritte.
Dalla visione della scheda delle risposte compilata dal ricorrente emerge che nella risposta n. 6 la casella B è stata quasi completamente annerita, mentre la casella A è stata parzialmente annerita soltanto nella parte centrale ed in modo meno deciso.
A margine di tale scheda sono riportate “ Istruzioni per la compilazione della scheda per le risposte ”, tra cui rilevano nel caso di specie le seguenti: “ Non sono consentiti segni diversi da quelli indicanti una risposta ”, “ Per ogni domanda si deve indicare una sola risposta”, “ Fare attenzione a rispondere sulla riga corrispondente al numero della domanda ”.
Viene poi in rilievo l’“ informativa relativa alla prova scritta del concorso unico ” predisposta dalla Regione Campania (v. documento intitolato “ Regione Campania – Concorso OSS – INFORMATIVA ” e depositato dalla Regione in data 2.2.2026).
Al punto 2 di tale informativa (dedicato alle “ Norme di comportamento ”), per quanto di rilievo nella presente sede, si legge poi “ Per ogni domanda si deve indicare una sola risposta che deve essere trascritta sulla scheda per le risposte, marcando completamente la casella con la penna blu in dotazione, alla lettera corrispondente a quella della risposta scelta (come l’esempio appresso riportato) e senza oltrepassare i bordi della casella. Non sono consentite cancellature o segni diversi da quelli che indicano una risposta poiché la correzione avverrà con sistemi completamente automatici che potrebbero “leggere” segni apposti in zone diverse da quelle indicate … ”.
Vi è poi apposita figura che illustra in quale ipotesi la compilazione della risposta viene ritenuta corretta, in quali multipla ed in quale errata. In particolare, in tale figura viene indicata come risposta multipla non soltanto l’ipotesi di completo annerimento di due caselle, bensì anche quella di completo annerimento di una e di parziale annerimento (soltanto nella parte centrale) dell’altra (ipotesi 03).
Infine, vengono indicati i seguenti “ criteri di attribuzione del punteggio: Risposta Esatta: + 1 punto; Risposta Errata, Multipla od Omessa: 0 punti ”.
7.2. Da tali precisazioni emerge quindi in modo inequivocabile la chiarezza delle regole che governavano la procedura concorsuale quanto a ciò che sarebbe accaduto laddove il candidato avesse anche solo parzialmente annerito una casella ulteriore rispetto ad un’altra integralmente annerita, vale a dire il carattere multiplo della risposta e, quindi, l’attribuzione di 0 punti.
Da tali regole è agevolmente desumibile altresì l’impossibilità di correggere la risposta una volta annerita una delle caselle relativa ad un quesito, non essendo una facoltà di correzione in alcun modo contemplata.
Tali regole, delle quali il ricorrente doveva essere necessariamente a conoscenza (stante l’esposizione delle stesse nei suddetti documenti), fanno sì che la condotta della commissione non può in alcun modo essere giudicata irragionevole o in violazione dei principi invocati dal ricorrente.
Va considerato che dalle modalità di annerimento delle caselle suddette non può essere desunto in modo inequivoco se il candidato abbia per mero errore materiale annerito in parte la casella A oppure se lo stesso abbia interrotto l’annerimento della stessa, avendo avuto un ripensamento e deciso nel senso della correttezza della risposta B o ancora se abbia inteso effettivamente provare a fornire due distinte risposte. Per quanto non sia inverosimile che il ricorrente abbia avuto un ripensamento nel mentre stava annerendo la casella A è significativo che lo stesso ricorrente in ricorso abbia dato più spiegazioni possibili delle ragioni sottese al parziale annerimento di tale casella.
Ne consegue che non è sostenibile che l’amministrazione avrebbe violato i propri obblighi di buona fede e collaborazione nei confronti del ricorrente, non potendo alla stessa richiedersi, soprattutto in una situazione come quella del ricorrente ed in procedure del tipo di quella in discussione, alcuna indagine sulla volontà effettiva del ricorrente.
A ragionare diversamente vi sarebbe una violazione del principio di par condicio dei candidati, tenuto conto che è possibile che: in primo luogo, altri candidati pure laddove avessero inteso cambiare la risposta rispetto a quella fornita ben potrebbero non averlo fatto proprio in ragione delle chiare istruzioni fornite dall’amministrazione; in secondo luogo, altri candidati maggiormente accorti rispetto al ricorrente ben potrebbero essersi riservati di annerire la risposta solo al momento dell’acquisita piena certezza circa la risposta da annerire in relazione al quesito, proprio al fine di evitare una situazione del tipo di quella che si è verificata con riferimento al ricorrente.
Del resto, tra le capacità richieste al candidato nel caso di quesiti a risposta multipla del tipo di quelli in discussione c’è anche quella di dedicare il giusto tempo nella ponderazione della risposta a ciascun quesito (nell’ambito di una tempistica indubbiamente ristretta), annerendo la necessaria casella soltanto nel momento in cui il candidato sia effettivamente certo della risposta che intende fornire e nella consapevolezza dell’impossibilità di modificare la stessa successivamente.
Ad ogni buon conto, le chiare istruzioni fornite ai candidati escludono che la commissione disponesse di qualsivoglia sfera di discrezionalità nella valutazione delle risposte fornite dal ricorrente, risultando le decisioni della stessa già vincolate alla stregua delle esemplificazioni fornite quanto al concetto di risposta multipla.
In effetti, le selezioni mediante quiz a risposta multipla con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati escludono ogni margine di discrezionalità valutativa in capo alla commissione (v. in tal senso Consiglio di Stato sez. IV, 15 ottobre 2019, n. 7005, nonché con riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio T.A.R. Lazio, Sezione Quarta, 15 dicembre 2022, n. 16924).
Del resto, “ non appare irragionevole e illogica la non possibilità di modifica della risposta già espressa dal candidato al quesito del questionario, attesa la tipologia specifica della prova di esame con domande a risposta multipla con procedura automatizzata di correzione ” (v. da ultimo in tal senso T.A.R. Lazio, Sezione Seconda Ter, 19 maggio 2023, n. 8595).
Infine, non si può non tenere conto delle finalità proprie dell’utilizzo dei quiz a risposta multipla, vale a dire assicurare la celerità, l’economicità e la trasparenza delle procedure concorsuali e la non opinabilità degli esiti delle stesse. A seguire la tesi del ricorrente soprattutto a fronte di istruzioni chiare fornite dalla commissione prima e durante lo svolgimento della prova non si ritiene che tali principi sarebbero rispettati con riferimento alla presente fattispecie.
In conclusione, il ricorso va respinto.
8. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IG SS, Presidente
LL PO, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL PO | IG SS |
IL SEGRETARIO