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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE LO ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202300002863000 7367,65
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate IO spa, il Sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1 , c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore, sito in Luogo al Indirizzo_2, impugnava il preavviso di fermo n. 1338020230000286300, relativo ai seguenti atti:
1) cartella n. 13320200005169935000
2) avviso di accertamento n. 00025772020
3) cartella n. 13320200009993201000
4) cartella n. 13320210008924585000
5) cartella n. 13320220001590613000
6) cartella n. 13320220010922957000
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli atti citati, la nullità della notifica dell'atto impugnato perché spedito a mezzo pec da indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali pretesi da AS SE e , comunque, la prescrizione di tali contributi e concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del preavviso di fermo in questione con condanna della resistente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – IO C.F. e P.IVA P.IVA_1 con sede in Indirizzo_3
, rappresentata e difesa dall'Avv.Marcello Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_3, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento, proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte:
- preliminarmente che sussista il proprio difetto di giurisdizione in relazione al preavviso di fermo attinente alla cartella n. 133 2019 0000748715000; è vero che il ricorrente non ha indicato tale cartella tra quelle impugnate attraverso il preavviso di fermo, ma le relative pretese sono state poi oggetto di uno specifico motivo di ricorso;
- sempre preliminarmente, che non possa ritenersi il parziale difetto di legittimazione passiva dell'Ader; ciò perché, per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte sulla base della normativa vigente ratione temporis: “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non
è configurabile un litisconsorzio necessario ( così Cass.2480/2020);
Che ciò posto il ricorso sia fondato nei limiti che seguono: dagli atti di causa è emerso:
1) che la cartella n. 13320200005169935000 è stata notificata in data 14 gennaio 2022, a mezzo pec;
2) che la cartella n. 13320210008924585000 è stata notificata il 22 giugno 2022 , a mezzo pec
3) che la cartella n. 13320220010922957000 è stata notificata il 29 novembre 2022 , a mezzo pec
4) Che la cartella n. 13320220001590613000 è stata notificata il 7 aprile 2022, a mezzo pec
5) Che la cartella n. 13320200009993201000 è stata notificata il 26 maggio 2022, a mezzo pec.
Stante la rituale notifica delle cartelle appena citate deve ritenersi l'infondatezza del motivo di ricorso riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici;
né può essere accolto quello relativo alla nullità di tale notifica, perché effettuata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri;
ha, infatti, al riguardo, affermato la Suprema Corte: “ la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
– con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che,
“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684 del 3/07/2023);nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale l'ipotetico rischio di incorrere in un cd. “malware”)” ( così Cass. 15710/2025); nel caso in esame il ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa, per cui anche sul punto il ricorso non può essere accolto;
infine, parimenti infondato deve ritenersi, sempre il relazione al preavviso di fermo riguardante le cartelle sopra citate, il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese, essendo intercorso tra la notifica di dette cartelle e la notifica dell'atto impugnato un periodo inferiore anche al triennio, termine previsto per le tasse auto.
Ciò detto, occorre, però, rilevare che non risulta in atti la notifica dell'avviso di accertamento n.
00025772020; ne consegue che sul punto l'atto impugnato deve ritenersi illegittimo.
Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per come risulta evidente da quanto appena esposto.
Da ultimo le spese;
queste, atteso l'esito del giudizio, si compensano integralmente tra le parti
P.Q.M.
la Corte :
- Declina in favore del giudice ordinario territorialmente competente la giurisdizione in relazione al preavviso di fermo attinente alla cartella n. 133 2019 0000748715000
- in parziale accoglimento per il resto del ricorso di cui in epigrafe , annulla l'atto impugnato nella sola parte relativa all'avviso di accertamento n. 00025772020
Compensa le spese.
Così deciso in NE il 13 febbraio 2026
Il rel/Est Il Presidente
Dott. Angelo Antonio Genise Dott. Nominativo_1
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE LO ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - NE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202300002863000 7367,65
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate IO spa, il Sig. Ricorrente_1 nato a [...] il Data e residente in [...]alla Indirizzo_1 , c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore, sito in Luogo al Indirizzo_2, impugnava il preavviso di fermo n. 1338020230000286300, relativo ai seguenti atti:
1) cartella n. 13320200005169935000
2) avviso di accertamento n. 00025772020
3) cartella n. 13320200009993201000
4) cartella n. 13320210008924585000
5) cartella n. 13320220001590613000
6) cartella n. 13320220010922957000
Allegava il ricorrente l'omessa notifica degli atti citati, la nullità della notifica dell'atto impugnato perché spedito a mezzo pec da indirizzo diverso da quello presente nei pubblici registri, l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali pretesi da AS SE e , comunque, la prescrizione di tali contributi e concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del preavviso di fermo in questione con condanna della resistente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – IO C.F. e P.IVA P.IVA_1 con sede in Indirizzo_3
, rappresentata e difesa dall'Avv.Marcello Difensore_2 e dall'Avvocato Difensore_3, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento, proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte:
- preliminarmente che sussista il proprio difetto di giurisdizione in relazione al preavviso di fermo attinente alla cartella n. 133 2019 0000748715000; è vero che il ricorrente non ha indicato tale cartella tra quelle impugnate attraverso il preavviso di fermo, ma le relative pretese sono state poi oggetto di uno specifico motivo di ricorso;
- sempre preliminarmente, che non possa ritenersi il parziale difetto di legittimazione passiva dell'Ader; ciò perché, per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte sulla base della normativa vigente ratione temporis: “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non
è configurabile un litisconsorzio necessario ( così Cass.2480/2020);
Che ciò posto il ricorso sia fondato nei limiti che seguono: dagli atti di causa è emerso:
1) che la cartella n. 13320200005169935000 è stata notificata in data 14 gennaio 2022, a mezzo pec;
2) che la cartella n. 13320210008924585000 è stata notificata il 22 giugno 2022 , a mezzo pec
3) che la cartella n. 13320220010922957000 è stata notificata il 29 novembre 2022 , a mezzo pec
4) Che la cartella n. 13320220001590613000 è stata notificata il 7 aprile 2022, a mezzo pec
5) Che la cartella n. 13320200009993201000 è stata notificata il 26 maggio 2022, a mezzo pec.
Stante la rituale notifica delle cartelle appena citate deve ritenersi l'infondatezza del motivo di ricorso riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici;
né può essere accolto quello relativo alla nullità di tale notifica, perché effettuata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri;
ha, infatti, al riguardo, affermato la Suprema Corte: “ la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
– con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che,
“In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684 del 3/07/2023);nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale l'ipotetico rischio di incorrere in un cd. “malware”)” ( così Cass. 15710/2025); nel caso in esame il ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa, per cui anche sul punto il ricorso non può essere accolto;
infine, parimenti infondato deve ritenersi, sempre il relazione al preavviso di fermo riguardante le cartelle sopra citate, il motivo di ricorso relativo alla prescrizione delle pretese, essendo intercorso tra la notifica di dette cartelle e la notifica dell'atto impugnato un periodo inferiore anche al triennio, termine previsto per le tasse auto.
Ciò detto, occorre, però, rilevare che non risulta in atti la notifica dell'avviso di accertamento n.
00025772020; ne consegue che sul punto l'atto impugnato deve ritenersi illegittimo.
Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per come risulta evidente da quanto appena esposto.
Da ultimo le spese;
queste, atteso l'esito del giudizio, si compensano integralmente tra le parti
P.Q.M.
la Corte :
- Declina in favore del giudice ordinario territorialmente competente la giurisdizione in relazione al preavviso di fermo attinente alla cartella n. 133 2019 0000748715000
- in parziale accoglimento per il resto del ricorso di cui in epigrafe , annulla l'atto impugnato nella sola parte relativa all'avviso di accertamento n. 00025772020
Compensa le spese.
Così deciso in NE il 13 febbraio 2026
Il rel/Est Il Presidente
Dott. Angelo Antonio Genise Dott. Nominativo_1