Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA BE, AR IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI & COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 61/01 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 01/02/01 - R.G.N. 863/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/06/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Genova rigettava i ricorsi proposti dai signori BE ZA e CA AR, con i quali i ricorrenti chiedevano che la società Autostrade p.a., della quale erano stati dipendenti, venisse condannata a corrispondere loro le differenze tra il trattamento di fine rapporto corrisposto e quello risultante dal computo nella base di calcolo, alla data del 31 dicembre 1982, dei ventiquattresimi di scatto di anzianità biennale maturati al 31 maggio 1982.
Avverso la sentenza di primo grado i ricorrenti proponevano impugnazione alla Corte di Appello di Genova che la rigettava. Il giudice del gravame affermava che il mutamento di regime tra l'indennità di anzianità ed il trattamento di fine rapporto non era assimilabile alla risoluzione del rapporto di lavoro in quanto la finalità dell'art. 5 della legge 297/82 era quella di disciplinare nel tempo il passaggio dal regime previgente a quello di nuova introduzione, stabilendo che fino alla data del 31 maggio 1982 continuava ad applicarsi la disciplina vigente a tale data, e ciò al fine di determinare quella che sarebbe diventata la base di calcolo per la nuova disciplina degli accantonamenti annuali: sicché la cesura temporale operava unicamente ai fini di calcolo e, presupponendo la prosecuzione del rapporto di lavoro, non poteva comportare l'applicazione di istituti che, viceversa, sono dettati espressamente per ipotesi di effettiva risoluzione del rapporto medesimo. Non trovava dunque applicazione, il disposto dell'art. 22 comma 5 del contratto collettivo in quanto tate disposizione concerneva unicamente il caso di risoluzione effettiva del rapporto di lavoro;
tale norma, per consentire al lavoratore di non perdere la porzione di scatto in corso di maturazione al momento della risoluzione del rapporto, introduceva una particolare disposizione aggiuntiva per il calcolo dell'indennità di anzianità che, in deroga al principio generale secondo il quale gli scatti di anzianità biennale non hanno maturazione graduale nel tempo ed il diritto sorge solo alla scadenza del biennio, consente il frazionamento dello scatto con il computo dei ventiquattresimi maturati alla data della cessazione del rapporto. Veniva rilevato inoltre che, in caso contrario si sarebbe realizzata una ingiustificata duplicazione di computo della porzione di scatto maturato fino al 31 maggio 1982, dal momento che non sarebbe stato possibile escludere dalla base di calcolo del TFR la porzione di scatto biennale già inserita in ventiquattresimi nel calcolo della indennità di anzianità Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello i lavoratori propongono ricorso fondandolo su un unico motivo.
La società Autostrade resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 31 maggio 1982 n. 297, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1367 e 1369 cod. civ. con riferimento a quanto previsto dall'art. 22, comma 5,
del contratto collettivo applicabile al caso di specie, conseguente falsa applicazione dell'art. 2120, comma 2^, cod. civ., illogicità e contradditorietà della motivazione, i ricorrenti sostengono che l'art. 5 della legge n. 297/82 ha parificato alla risoluzione reale del contratto la cesura subita dal regime giuridico ed economico del rapporto di lavoro a causa del passaggio dal regime dell'indennità di anzianità a quello del TFR con la conseguenza che è applicabile a tale fattispecie l'art. 22, comma 5 del CCNL per i dipendenti di autostrade. I ricorrenti contestano, poi, che l'applicazione della norma contrattuale comporterebbe una ingiustificata duplicazione di computo della porzione di scatto maturata sino al 31 maggio 1982, sostenendo al contrario che, ove non calcolato nell'indennità di anzianità, lo scatto in corso di rivalutazione andrebbe irrimediabilmente perso.
Il ricorso è fondato.
Per l'art. 2120 C.C. vecchio testo, era assiomatico che l'indennità di anzianità si accompagnasse sempre alla cessazione del rapporto. In conseguenza di tale disciplina legislativa anche il contratto collettivo assicurava l'indennità di anzianità alla risoluzione del rapporto. Solo la novella introdotta con la legge 29 maggio 1982 n. 297 comportò (art. 5) che l'indennità di anzianità dovesse essere definita con riferimento ad un momento in cui il rapporto di lavoro era in corso, per poi essere sommata al trattamento di fine rapporto per il periodo successivo. Quindi a nulla rileva il riferimento, di cui alla vecchia disciplina, alla cessazione o alla risoluzione del rapporto perché la novella dell'82 impone la definizione dell'indennità di anzianità come riferita ad un momento in cui il rapporto è in corso. Sul punto, del resto, si è già pronunziata in tal senso questa Corte (Cass. 6 marzo 2003; 2 settembre 1995 n. 9283;
15 luglio 1995 n. 7722) che ha costantemente ritenuto che la disposizione dell'art. 22 quinto comma del CCNL per i dipendenti da società concessionarie di autostrade - che per l'ipotesi di risoluzione del rapporto non per giusta causa, prevede il computo, nell'indennità di anzianità, dei ventiquattresimi dello scarto di anzianità maturato sino alla data della risoluzione stessa - è applicabile anche ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge n. 297/1982, dell'indennità di anzianità
spettante per il periodo lavorativo sino alla predetta data del 29 maggio 1982. Del resto un'interpretazione della norma collettiva nel senso indicato nella sentenza impugnata viola i canoni interpretativi delle norme contrattuali previsti dall'art. 1362 C.C., non tenendo conto del comportamento delle parti che hanno inserito tale norma anche nei contratti successivi al 1982, inserimento che, ove si accedesse all'interpretazione data dal Tribunale, non avrebbe significato dopo l'abolizione dell'indennità di anzianità, come acutamente osservato dalla difesa dei ricorrenti.
Il ricorso va, quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito accogliendo le domande dei ricorrenti relative alle differenze richieste, con rivalutazione ed interessi.
Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della società Autostrade soccombente, mentre appare giusto compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna la società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade per azioni a corrispondere ai ricorrenti le differenze tra quanto dovuto computando nella base di calcolo dell'indennità di anzianità i ventiquattresimi dello scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 maggio 1982, sommato al trattamento di fine rapporto, e quanto già corrisposto a titolo di indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto, con rivalutazione e interessi;
Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito e condanna la società al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in E. 18,00 oltre E. 5.000 (cinquemila) per onorario, nonché spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004