TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 4644/2024 proposta da
Parte_1
Avv. Donatella De Caria
e da
Parte_2
avv. Mara Cristina De Luca
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1) Indipendenza economica dei coniugi ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente, provvederà al proprio mantenimento.
2) Assegnazione della casa coniugale
I figli e divenuti maggiorenni ma Per_1 Persona_2
economicamente non autosufficienti, continueranno a vivere con la madre nell'abitazione coniugale di Via Olevano Romano n. 71 che viene assegnata alla madre stessa.
3) Mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo Parte_2 Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli l'assegno di euro 600,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, come stabilito in sede di separazione, mentre tutte le spese straordinarie di salute, scolastiche, sportive e ludiche e tutte le altre occorrenti ai figli saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% secondo quanto previsto nel protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Coa di
Roma e verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate nel termine di sette giorni dalla presentazione della ricevuta.
4) Definizione delle controversie tra i coniugi aventi ad oggetto la casa coniugale
Tra i coniugi è sorta una controversia circa l'effettivo pagamento del prezzo dell'immobile adibito a casa coniugale, in relazione anche al saldo integrale del mutuo e della cambiale pagati dalla moglie, nonché riguardo ai crediti vantati da quest'ultima nei confronti del marito per il mancato pagamento della quota allo stesso spettante dei lavori di risanamento dell'immobile, per le opere di straordinaria manutenzione dell'appartamento stesso e di quelle condominiali, nonché per i crediti relativi al mancato pagamento da parte dell'obbligato dell'assegno di mantenimento dovuto alla stessa in virtù della sentenza di separazione, per le spese processuali di cui al procedimento di modifica delle condizioni di separazione r.g. n. 3990/2014 e per ulteriori pretese creditorie della IG.ra precedenti e successive alla separazione Pt_1
ammesse dal debitore.
4.1) A fronte di quanto sopra, le parti hanno liberamente e consensualmente deciso di regolamentare i loro rapporti, definendo ogni controversia riguardante i crediti vantati dalla moglie nei confronti del marito e fin qui maturati, a saldo, stralcio e transazione mediante il trasferimento da parte del primo della quota di 1/3 della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale alla stessa IG.ra Il sig. si è determinato a cedere Pt_1 Parte_2
alla moglie, a compensazione dei crediti dalla stessa vantati e delle ulteriori pretese creditizie riguardanti il risarcimento dei danni di cui alla premessa, a saldo stralcio e transazione ed in considerazione della funzione definitoria- compensativa di tutti i rapporti di natura patrimoniale maturati nel corso del matrimonio come in premessa, senza alcun corrispettivo il predetto immobile già adibito a casa coniugale.
4.2) A tal fine il sig. si impegna a cedere e trasferire alla Parte_2
moglie, sig.ra che a sua volta accetta, obbligandosi Parte_1
alla stipula del successivo atto notarile, la propria quota di 1/3 della proprietà dell'immobile, libera da pesi, vincoli di ogni genere e natura e con le garanzie di legge, di seguito descritto: appartamento sito in Roma alla Via Olevano
Romano n. 71 e precisamente appartamento al piano secondo della scala “A”, distinto con il n. int. 7 riportato nel NCEU del suddetto Comune alla partita
1977728, foglio 642, particella 393, sub 29, scala A, piano 2, int. 7, zona censuaria 4 categoria A/3, classe 4, vani 6,5, R.C.L. 2.665.000 (LIRE). A seguito della cessione la IG.ra diverrà piena ed unica proprietaria del Pt_1
predetto immobile.
4.3) Le parti si obbligano a stipulare l'atto definitivo in qualsiasi momento e comunque entro e non oltre un mese dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, presso il Notaio indicato dalla cessionaria la quale si obbliga a comunicarne il nome ed il recapito al marito, mediante pec al difensore dal quale è rappresentato nel presente procedimento o mediante lettera raccomandata allo stesso almeno 10 giorni prima.
4.4) Le parti dichiarano, ora per allora, che con l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente punto 4.3) del presente atto e quindi con il trasferimento alla IG.ra da parte del IG. della quota di Pt_1 Parte_2
1/3 della casa coniugale di cui è titolare, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni questione afferente ai crediti vantati dalla moglie di cui alla premessa del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.”, dando poi atto nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.10.2024 che “.. in relazione alle obbligazioni assunte dai coniugi di cui ai punti 4.2, 4.3 e 4.4., le parti, in esecuzione degli accordi di divorzio ut sopra, hanno, con Atto Notarile Rep. N. 11777, Raccolta n. 8498 del Notaio proceduto in data 13.06.2024, alla cessione della Persona_3
quota di 1/3 da parte del IG. dell'immobile sito in Roma, alla Via Parte_2
Olevano Romano n. 71 in favore della IG.ra ; Pt_1
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Trani il 24.4.1996, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 1996……………, al N.
73……………….. Parte II………., Serie A………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 6.11.2024 .
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi