Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3601/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RR Annunziata in composizione monocratica, nella persona DE G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3601/2022 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2043 e/o 2051 c.c. vertente
Tra:
, rapp.ta e difesa, in forza di procura a margine DEl'atto di Parte_1
citazione, dagli avv.ti Vito Palmieri e Luigi Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in RR DE EC (NA) alla via S.A.
Brancaccio n. 52;
Attrice-
Contro
:
in persona DE Presidente p.t. DEla Controparte_1 Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Anna Carbone, in virtù di procura generale per notar rep. n. 33646 DE 14.03.2018, domiciliata presso la sede legale Per_1 DEl'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
Convenuta-
E
, in persona DE Sindaco p.t., rapp.to e difeso Controparte_3 dall'avv. Adriano Licenziati, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici
Chiesa, RR DE EC (NA).
Convenuto-
Conclusioni: come da verbale d'udienza DE 25.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.06.2022, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la in Controparte_1
persona DE Presidente p.t. ed il in pers. DE Controparte_4
sindaco p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dalla medesima subiti in seguito ad una caduta avvenuta presso il porto di RR DE EC.
In particolare, l'attrice deduceva che in data 28.01.22, alle ore 18.30 circa, mentre percorreva a piedi la passeggiata situata sulla sommità DE muraglione di cui al “molo di ponente” DE Porto di RR DE EC in direzione dei parcheggi, cadeva al suolo inciampando in una depressione venutasi a creare per la fessurazione/rottura di uno degli elementi DEla pavimentazione, non segnalata e/o evidenziata, né visibile data l'assenza di illuminazione nel tratto pedonale percorso;
in seguito alla caduta, si recava presso il Pronto Soccorso DEl'Ospedale di Sorrento in data 29.01.22 dove le veniva riscontrato “Trauma spalla sinistra con SLO", con prognosi di 10 giorni s.c. e veniva consigliato controllo radiografico DEla spalla lesa, come da documenti in atti;
effettuava successivi controlli, di cui produceva i relativi referti medici, dai quali emergeva “frattura incompleta DE trochite”; chiedeva pertanto accertarsi la legale responsabilità DEla e/o DE Controparte_1 Controparte_5
ai sensi degli artt. 2043 c.c. e/o 2051 c.c., con conseguente
[...]
condanna degli stessi (in alternativa o in solido) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva con comparsa DE 01.11.22 la la quale eccepiva in via preliminare la genericità DEla Controparte_1
domanda attorea ed il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva imputarsi la responsabilità DE fatto in capo alla danneggiata a causa DEla sua condotta imprudente, con vittoria di spese.
Con comparsa DE 29.09.22 si costituiva il , in Controparte_3
persona DE Sindaco p.t., che eccepiva la carenza di legittimazione passiva DEl'ente, sul presupposto che l'area sulla quale si era verificata la caduta DEl'attrice era di competenza DEla Settore Demanio;
Controparte_1 eccepiva altresì l'infondatezza nel merito DEla domanda attorea, riconducendo la causa DEl'evento lesivo esclusivamente al comportamento imprudente DEla persona danneggiata;
concludeva, pertanto, per il rigetto DEla domanda attorea nei propri confronti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c, all'esito DE deposito DEle relative memorie, il giudice ammetteva la prova per testi, riservandosi sulla richiesta di estromissione DE all'esito Controparte_3 DEl'espletamento DEla prova.
All'udienza DE 14/12/2023 il giudice, su accordo di parte attorea e DE convenuto dichiarava l'estromissione di Controparte_3 quest'ultimo dal giudizio, con compensazione DEle spese.
Quindi veniva disposta c.t.u. medica ed all'esito, sulle conclusioni precisate all'udienza DE 13.11.2024, la causa era riservata per la decisione coi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dato atto DEla estromissione dal presente giudizio DE
pronunciata all'udienza DE 14/12/2023, va Controparte_3 verificata la sussistenza DEla legittimazione passiva DEl'altra convenuta
Orbene, dalla documentazione versata in atti, risulta che il Controparte_1 demanio marittimo DEl'area portuale di RR DE EC (il cui Porto rientra tra quelli di rilevanza regionale), dove si è verificato l'incidente per cui è causa, rientra nella competenza e gestione DEla da ritenersi, Controparte_1
dunque, unica legittimata passiva.
Infatti, ai sensi DEla vigente normativa (D. lgs. n. 112/1998 come modificato dalla L. 16 marzo 2001, n. 88 e legge 28 marzo 2002, n. 3), Controparte_1
le competenze amministrative in materia di porti di rilevanza economica regionale ed interregionale sono posti in capo alla mentre Controparte_1
le funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale sono esercitate dai
Comuni costieri competenti per territorio.
Alla luce DEle precisazioni effettuate, la gestione DE porto turistico di RR DE EC (NA) risulta essere DEla così come anche Controparte_1
indirettamente confermato dalla nota di riscontro di quest'ultima DE
07/06/2022, di cui alla produzione di parte attorea. Nel merito la domanda attorea si palesa fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Occorre premettere che, in tema di responsabilità civile DEla p.a., proprietaria di una strada o di un'area, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. (invocata da parte attrice), il danneggiato che domanda il risarcimento DE pregiudizio sofferto in conseguenza DEl'omessa o insufficiente manutenzione DEle strade o di sue pertinenze è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile,
a dare la prova DEl'esistenza DE nesso di causalità materiale tra le condizioni DEla strada e l'evento dannoso. Pertanto, è onere DE danneggiato quello di provare il fatto in concreto e la sua derivazione causale dalla cosa, sulla base di una ricognizione che non può prescindere da una sufficiente individuazione DEla consistenza DEla cosa nonché DEla dinamica e DEle specifiche circostanze che hanno caratterizzato l'evento (cfr. Cass. 2008. n. 25013; Cass.
2003. n. 1242; Cass. 1995, n. 10272; App. Genova 19.9.2007).
Ebbene, ritiene il giudicante che parte attrice ha fornito prova sufficiente DE nesso di causalità materiale tra le condizioni DEla pavimentazione su cui è avvenuta la caduta e l'evento dannoso.
Sul punto, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento DEla Suprema
Corte che riconduce la responsabilità DEla p.a., proprietaria di un bene pubblico, per danni subiti dall'utente di detto bene, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode DE bene, per escludere tale responsabilità, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza DEla mancanza di prova da parte DE danneggiato DEl'esistenza DEl'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva DE custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. civ., sez. III, 22.4.1998, n. 4070; Cass. civ., sez. III,
20.11.1998, n. 11749; Cass. civ., sez. III, 21.5.1996, n. 4673; Cass. civ., sez. III,
3.6.1982, n. 3392).
Pertanto, la Suprema Corte ha elaborato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia DEla p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta DE custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento DE responsabile bensì al profilo causale DEl'evento, riconducibile non alla cosa
(che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri DEl'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto DE terzo o DElo stesso danneggiante" (cfr. Cassazione civile, sez. III,
6 luglio 2006, n. 15383).
Nel caso di specie, il teste all'udienza DE 14.12.2023 ha Testimone_1
riferito di essere stato presente con la moglie al momento Controparte_6
DEla caduta DEla sig.ra e ha confermato tutte le circostanze Parte_1 di cui ai capi di prova ammessi, precisando che “il tratto dove la signora cadde
è privo di qualsiasi illuminazione ed è sostanzialmente una zona buia”. Il teste ha altresì riconosciuto i luoghi di causa nella documentazione fotografica esibitagli ed allegata alla produzione attorea.
Inoltre, dall'istruttoria non sono emersi profili di responsabilità addebitabili a parte attrice.
Infine, la c.t.u. espletata, immune da vizi logici, ha accertato la sussistenza DE nesso di causalità tra il tipo di sinistro verificatosi, le lesioni effettivamente determinatesi e la reale menomazione stabilizzatasi.
Ne consegue che la va ritenuta, in qualità di custode, Controparte_1
responsabile dei danni arrecati alla parte attrice.
Venendo all'esame DE quantum debeatur, occorre fare riferimento alle risultanze DEla c.t.u. in atti.
Il dott. sulla base DEla documentazione sanitaria in atti e DEle Persona_2
indagini peritali svolte, ritenuta la compatibilità causale DEle lesioni patite da
(frattura composta DEl'epifisi prossimale DEl'omero con Parte_1
distacco DE trochite e con lesione parziale DE tendine DE muscolo sovraspinoso a carico DEla spalla sinistra) con l'incidente per cui è causa, ha concluso che il sinistro ha comportato per l'attrice: giorni 10 di ITT;
giorni 30 di ITP di un valore medio DE 50%; ulteriori giorni 30 di ITP di un valore medio DE 25% nonché un danno permanente pari al 4%.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sorrette da motivazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica. Accertato il diritto di al risarcimento dei danni subiti per le Parte_1
lesioni patite a seguito DEla caduta, gli stessi vanno liquidati applicando i criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2024.
Può dunque riconoscersi all'attrice, per i danni in oggetto, la somma di euro
1.150,00 per inabilità temporanea totale;
ad essa va aggiunta la somma di euro
1.725,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50%, ad e quella di euro 862,50 per l'inabilità temporanea parziale al 25%.
Inoltre, il danno biologico - pari a 4 punti percentuali - alla stregua DEla richiamata tabella, tenuto conto DEl'età di anni 60 di , (nata il Parte_1
4.6.1962) alla data DE sinistro, va stimato in un importo di euro 4.666,00.
Il danno biologico risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di euro 8.403,50 (euro 3.737,50 per invalidità temporanea + euro 4.666,00 per danno non patrimoniale permanente).
I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi DEla sofferenza morale soggettiva patita dalla vittima DE sinistro, e nel caso in esame, non stati offerti elementi per una personalizzazione DE danno non patrimoniale in oggetto, con conseguente liquidazione di importi diversi da quelli fissati nella predetta tabella ed a cui si è fatto sopra riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di RR Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona DE Presidente p.t. DEla Giunta Regionale, al pagamento, in favore di
, di euro 8.403,50, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo;
2) condanna la in persona DE Presidente p.t. DEla Giunta Controparte_1
Regionale, al pagamento DEle spese processuali in favore di parte attrice, liquidandole in complessivi euro 3.500,00 oltre spese di C.T.U., oltre spese generali nella misura DE 15%, I.V.A. e C.A., con attribuzione al procuratore anticipatario.
RR Annunziata, 26/02/2025
Il Gop Dott.ssa Immacolata Cesarano