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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1690/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3301/2021 depositato il 01/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2772/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 23/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, rubricato al 81/13 R.G.R., avverso silenzio-rifiuto formatosi su istanza rivolta all'Agenzia delle Entrate, in data 25.02.09, con la quale il contribuente aveva richiesto il rimborso del
90 % della somma a suo tempo versata a titolo di Irpef ed Iva, relativamente ai periodi d'imposta 1990, 1991
e 1992.
A sostegno della fondatezza della pretesa di rimborso, e dunque dell'illegittimità del diniego, deduceva come la legge n. 289 /2002, legge finanziaria 2003, avesse previsto che i residenti nei comuni della Provincia di
Siracusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 potessero definire le pendenze con il fisco attraverso il pagamento del 10 % del dovuto: segnalava così che tale disposizione aveva generato di fatto diritto al rimborso per coloro che avevano diligentemente versato, nei termini originari, il 100 % del dovuto, tra cui il contribuente. Precisava, inoltre, la conformità del riconoscimento del diritto al rimborso con il regolamento UE de minimis, così da escludere si potesse trattare di aiuto di Stato.
Resisteva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, rilevando:
_ in via pregiudiziale l'improponibilità del ricorso per mancata formazione dell' impugnato silenzio (in ragione dell' incompletezza dell' istanza di rimborso, priva degli estremi del versamento d'imposta, della tipologia di reddito per cui si chiedeva il riconoscimento del diritto al rimborso e della prova del pagamento);
_l' infondatezza della pretesa di rimborso, alla luce della normativa comunitaria sugli aiuti di stato (trattandosi di ripetizione di tributi versati in relazione all'attività d'impresa).
All'udienza del 20.07.20 la causa era posta in decisione
Affermava la Corte adita:
“Si ritiene che la questione pregiudiziale, posta dalla parte resistente, colga nel segno.
Invero, appare incontroverso che in data 25 febbraio 2009 il contribuente abbia depositato presto l'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dai contenuti assolutamente generici: in tale atto il petitum e causa petendi appaiono semplicemente rappresentati dalla frase “chiede: istanza di rimborso del 90%, sisma del canta, avendo pagato per intero le imposte del triennio 1990-1992”.
In applicazione così dei principi generali del diritto amministrativo, la volontà tacita della pubblica amministrazione non può dirsi correttamente formata ove, come nel caso in esame, l'atto d'impulso sia privo degli elementi essenziali.
Né può assumere ruolo sanante la produzione, nel corso del processo, di documentazione che avrebbe dovuto corredare l'istanza di rimborso.
Su entrambi gli aspetti trattati è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità secondo cui le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (vedi Cass. Sez.
6 - 5, Ord. n. 4565 del 21/02/2020).
Al rigetto del ricorso segue al condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia, liquidate in euro 700,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 1 Giugno 2021 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, l'appellante sottolinea che la richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni
1990, 1991 e 1992 è stata effettuata facendo riferimento a documentazione già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, come le dichiarazioni dei redditi e i relativi versamenti. Secondo l'appellante, la prassi dell'Agenzia prevede che i rimborsi vengano effettuati anche in assenza di documentazione allegata, richiedendo eventualmente integrazioni solo successivamente. Inoltre, si evidenzia che la legge non impone requisiti specifici per il contenuto dell'istanza di rimborso e che introdurre tali requisiti in via giurisprudenziale limiterebbe il diritto di difesa del contribuente, generando una sanzione processuale non prevista dalla normativa.
L'appellante richiama il principio di collaborazione e buona fede sancito dallo Statuto dei Diritti del
Contribuente (art. 10, L. 212/2000), secondo cui l'Amministrazione finanziaria ha il dovere di richiedere eventuali integrazioni di dati o documenti mancanti, soprattutto se tali informazioni sono già disponibili nelle proprie banche dati. Si sottolinea inoltre che, per gli anni oggetto della richiesta, l'Agenzia delle Entrate aveva già inviato avvisi e cartelle di pagamento, successivamente sgravate a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento, dimostrando così la piena conoscenza della posizione fiscale del contribuente.
Un ulteriore motivo di appello riguarda la dichiarazione de minimis, già allegata in primo grado, con la quale il contribuente ha attestato di non aver mai ricevuto contributi statali, soddisfacendo così i requisiti richiesti dalla Commissione Europea per l'accesso al rimborso. L'appellante richiama inoltre la Legge n. 289/2002
(Finanziaria 2003), che ha previsto per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1990 la possibilità di definire le pendenze fiscali con il pagamento del 10% del dovuto, riconoscendo quindi il diritto al rimborso del 90% delle somme versate in eccesso a chi ha già provveduto al pagamento integrale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2772/6/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 23
Novembre 2020.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Diversamente da quanto lamentato dall'Appellante, la Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1992, ha correttamente provveduto a rilevare d'ufficio la manifesta inammissibilità del ricorso, dovuta alla genericità della domanda di rimborso (che non riportava gli estremi dei versamenti, così come prescritto), nonché alla mancata allegazione alla stessa della documentazione dimostrativa delle imposte versate e/o ritenute, cosicché il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria non può ritenersi tecnicamente formato, non essendo stata l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa posta nelle condizioni di valutare la fondatezza o meno dell'istanza di rimborso, mancando la prova dei versamenti
/ ritenute sostenuti. Perché si possa impugnare il silenzio-rifiuto su domande di rimborso, infatti, è necessario che questo si sia validamente formato: in mancanza di prova (istanza dettagliata e documentazione comprovante la spettanza del rimborso), il cui onere è a carico dell'attore ex art. 2697, co. 1° del cod. civ., non può considerarsi validamente formato il silenzio-rifiuto, ovvero l'atto impugnabile, di cui all'art. 19, co.
1°, lett. g) del D.P.R. 546/1992, presso la Commissione Tributaria Provinciale.
Anche per i massimi giudici di legittimità, quindi, in casi del genere, non si è tecnicamente formato il silenzio- rifiuto su domanda di rimborso, che consenta la valida proposizione del ricorso.
Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte nella succitata sentenza n. 21400/2012, la produzione successiva della documentazione mancante non sana il vizio da cui è affetto il ricorso “ab origine”. Le predette pronunce della Cassazione sono senz'altro applicabili al caso concreto, in quanto riferite, in generale, alla valida formazione del “silenzio-rifiuto” dell'Amministrazione Finanziaria, come atto autonomamente impugnabile ex art. 19, co. 1°, lett. g), D.P.R. 546/1992; né il Contribuente, nel sostenere il contrario, ha indicato una ragione plausibile, per cui il rimborso ex Sisma '90 dovrebbe essere eccezionalmente escluso dai principi generali in materia di onere della prova, secondo cui chi intende far valere un diritto deve provarne la spettanza.
In Merito al fondamento giuridico del diritto al rimborso, per imposte versate derivanti da redditi d'impresa, si rileva che la richiesta di Parte avversa si pone in netto contrasto con quanto normativamente prescritto dall'art. 1, co. 665 della L. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di stabilità), nonché dalla normativa comunitaria.
Di conseguenza, per i soggetti titolari di partita IVA, come nel caso di specie, è la stessa norma che prevede la sospensione del beneficio, in attesa della verifica della compatibilità con le norme europee.
Con la Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, la Commissione europea ha concluso la procedura di indagine formale sui casi di aiuti di Stato SA33083 e SA 35083, dichiarando incompatibile con l'ordinamento comunitario una serie di agevolazioni fiscali e contributive, concesse alle imprese in dipendenza di calamità naturali, tra cui quella contemplata dall'articolo 9, comma 17 della Legge n. 289/2002.
In particolare, la decisione citata stabilisce, all'articolo 4, comma 5°, che: “L'Italia annulla inoltre i pagamenti in essere dell'aiuto a norma di tutti i regimi di cui all'articolo 1 con effetto dalla data di adozione della presente decisione”. Inoltre, al punto 135 prevede che: “A partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamenti di aiuti”.
Sicché, alla luce delle disposizioni di declaratoria di incompatibilità degli aiuti in esame, sussisterebbe il divieto di rimborsare le imposte agli operatori economici, con la conseguenza che i giudizi sui dinieghi di rimborso delle eccedenze di imposta versate dai soggetti titolari di partita IVA devono essere proseguiti al fine di ottenere dai giudici di legittimità una pronuncia che, in adesione alla evidenziata decisione della
Commissione Europea, confermi la legittimità dei dinieghi.
Ed invero il Legislatore italiano, con la citata norma contenuta nella Legge di Stabilità 2015, aveva già escluso, dal campo di applicazione di tale agevolazione, i soggetti economici.
risulta evidente che l'istituto degli aiuti «de minimis», è una fattispecie complessa e soggetta a regole rigide, nonché ad un iter ben preciso, completamente estraneo al caso di cui trattasi, in cui oggetto del contendere
è il rimborso previsto dall'art. 1, comma 665 della L. 190/2014, e la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il cui onere incombe in capo al richiedente ex art. 2697 c.c., non è stata fornita dalla Parte, né sussiste agli atti.
Infatti, la Controparte non ha affatto dimostrato:
a) di aver subito effettivi danni dalla calamità naturale;
b) il nesso di causalità, chiaro e diretto, tra i danni subiti e l'aiuto di stato de quo;
c) che non vi sia una sovra-compensazione del danno subito, anche per effetto di altri rimborsi, ad esempio di tipo assicurativo;
d) il mancato superamento della soglia “de minimis” per ciascun triennio mobile.
In merito al profilo della prova, l'Ufficio ribadisce e sottolinea che, nel presente procedimento, tale onere non
è stato assolto, né per quanto riguarda la dimostrazione della sussistenza e dell'entità del danno subito, né riguardo al mancato superamento della soglia degli aiuti c.d. “de minimis”. A supporto della posizione dell'A.E. in materia, si veda anche la sentenza del Tribunale Europeo – Sez. V
- del 26/01/2018 nella causa n. T – 172/16, che ha confermato la già citata decisione n. C (2015) 5549 final della Commissione Europea, statuendo che non vi è alcun diritto, da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa, ad ottenere un rimborso delle imposte versate per gli AA.II. 1990/1991/1992, in relazione alla normativa fiscale del 2003, in quanto, poiché tali agevolazioni non sono state condizionate ad un nesso fra danno e aiuto concesso, le stesse risultano essere qualificabili come veri e propri “aiuti di Stato” incompatibili con il mercato interno dell'Unione Europea.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello investe, in via principale, la statuizione di inammissibilità del ricorso originario per assenza di un atto impugnabile (mancata valida formazione del silenzio-rifiuto). Tale questione, attenendo alla proponibilità stessa del ricorso introduttivo, va esaminata con priorità rispetto al merito del rimborso. Nel contenzioso relativo ai rimborsi, il “silenzio-rifiuto” è impugnabile nei limiti in cui si sia validamente formato, presupponendo una domanda che consenta all'Amministrazione finanziaria una concreta valutazione istruttoria della pretesa.
In particolare, la domanda di rimborso deve essere sufficientemente specifica nei suoi elementi essenziali
(quantificazione, periodi, titolo e riferimenti ai versamenti/ritenute) e corredata, ove necessario, da documentazione minima idonea a dimostrare i presupposti del rimborso, gravando sul richiedente l'onere di allegazione e prova. Sul punto, nel testo delle controdeduzioni d'Ufficio risulta richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui istanze prive di estremi dei versamenti e degli importi chiesti in restituzione non sono idonee a far formare il silenzio-rifiuto impugnabile, né tale vizio sarebbe sanabile con produzione documentale successiva nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha accertato che l'istanza del 26.02.2009 era generica, in quanto: non indicava gli estremi dei versamenti (o comunque i dati necessari a identificarli in modo puntuale); non recava un'esposizione idonea a rendere verificabile l'ammontare delle ritenute subite e/o delle somme effettivamente versate;
non consentiva all'Ufficio di verificare in modo adeguato, già in sede amministrativa, la spettanza del rimborso richiesto. Tale valutazione appare condivisibile. In materia di rimborso, infatti, non
è sufficiente un richiamo meramente assertivo a un quadro agevolativo, occorrendo che la domanda contenga quanto meno gli elementi idonei a: identificare la pretesa (quale tributo, quale annualità, quale importo); verificare l'avvenuto pagamento e la misura dell'eccedenza (estremi versamenti/ritenute); consentire la comparazione con il limite del 10% e la verifica dei presupposti soggettivi/oggettivi.
L'appellante sostiene che l'Amministrazione sarebbe comunque stata in grado di ricostruire i dati attraverso proprie banche dati o perché già in possesso delle dichiarazioni. L'assunto non persuade. La disponibilità astratta di informazioni presso l'Amministrazione non esonera il contribuente dall'onere di specificazione dell'istanza e dall'indicazione degli elementi minimi della pretesa. Diversamente opinando, la disciplina dell'impugnazione del silenzio finirebbe per essere sganciata da un'effettiva possibilità di valutazione istruttoria dell'Ufficio, trasformando il processo in uno strumento di integrazione “a posteriori” di domande amministrative in origine indeterminate, con alterazione dell'equilibrio tra fase amministrativa e fase giurisdizionale.
La documentazione depositata in giudizio non vale a “far retroagire” la formazione del silenzio-rifiuto, poiché
l'atto impugnabile deve essere già sorto al momento della proposizione del ricorso. La pretesa integrazione ex post non muta il dato centrale: al momento della scadenza del termine, l'Ufficio non era stato posto in condizioni di esprimere una determinazione (anche implicita) sulla fondatezza del rimborso. Ne consegue che il ricorso introduttivo è stato correttamente dichiarato inammissibile per mancanza dell'atto impugnabile.
Pur essendo assorbente la statuizione in rito, va rilevato che, anche a voler esaminare il merito, le difese d'Ufficio evidenziano un quadro normativo e sovranazionale che: limita l'accesso al rimborso in relazione alla qualifica soggettiva del richiedente (in particolare in presenza di attività d'impresa) e alle condizioni di compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato;
richiede, per i soggetti economici, specifiche verifiche
(ad es. rispetto dei limiti “de minimis” e/o prova di un nesso diretto tra danno da calamità e misura di aiuto), con onere probatorio gravante sul contribuente. Nel caso concreto, dagli atti richiamati non risulta che parte appellante abbia fornito una dimostrazione completa e rigorosa dei presupposti richiesti per superare le preclusioni legate alla disciplina UE sugli aiuti di Stato, limitandosi a deduzioni e dichiarazioni non idonee, di per sé, a integrare prova piena in sede giurisdizionale. Tale rilievo conferma, in via ulteriormente rafforzativa, la correttezza dell'esito reiettivo.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3301/2021 depositato il 01/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2772/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 23/11/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso, rubricato al 81/13 R.G.R., avverso silenzio-rifiuto formatosi su istanza rivolta all'Agenzia delle Entrate, in data 25.02.09, con la quale il contribuente aveva richiesto il rimborso del
90 % della somma a suo tempo versata a titolo di Irpef ed Iva, relativamente ai periodi d'imposta 1990, 1991
e 1992.
A sostegno della fondatezza della pretesa di rimborso, e dunque dell'illegittimità del diniego, deduceva come la legge n. 289 /2002, legge finanziaria 2003, avesse previsto che i residenti nei comuni della Provincia di
Siracusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 potessero definire le pendenze con il fisco attraverso il pagamento del 10 % del dovuto: segnalava così che tale disposizione aveva generato di fatto diritto al rimborso per coloro che avevano diligentemente versato, nei termini originari, il 100 % del dovuto, tra cui il contribuente. Precisava, inoltre, la conformità del riconoscimento del diritto al rimborso con il regolamento UE de minimis, così da escludere si potesse trattare di aiuto di Stato.
Resisteva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, rilevando:
_ in via pregiudiziale l'improponibilità del ricorso per mancata formazione dell' impugnato silenzio (in ragione dell' incompletezza dell' istanza di rimborso, priva degli estremi del versamento d'imposta, della tipologia di reddito per cui si chiedeva il riconoscimento del diritto al rimborso e della prova del pagamento);
_l' infondatezza della pretesa di rimborso, alla luce della normativa comunitaria sugli aiuti di stato (trattandosi di ripetizione di tributi versati in relazione all'attività d'impresa).
All'udienza del 20.07.20 la causa era posta in decisione
Affermava la Corte adita:
“Si ritiene che la questione pregiudiziale, posta dalla parte resistente, colga nel segno.
Invero, appare incontroverso che in data 25 febbraio 2009 il contribuente abbia depositato presto l'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dai contenuti assolutamente generici: in tale atto il petitum e causa petendi appaiono semplicemente rappresentati dalla frase “chiede: istanza di rimborso del 90%, sisma del canta, avendo pagato per intero le imposte del triennio 1990-1992”.
In applicazione così dei principi generali del diritto amministrativo, la volontà tacita della pubblica amministrazione non può dirsi correttamente formata ove, come nel caso in esame, l'atto d'impulso sia privo degli elementi essenziali.
Né può assumere ruolo sanante la produzione, nel corso del processo, di documentazione che avrebbe dovuto corredare l'istanza di rimborso.
Su entrambi gli aspetti trattati è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità secondo cui le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta;
né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato (vedi Cass. Sez.
6 - 5, Ord. n. 4565 del 21/02/2020).
Al rigetto del ricorso segue al condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia, liquidate in euro 700,00.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 1 Giugno 2021 deducendo i seguenti motivi.
In primo luogo, l'appellante sottolinea che la richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni
1990, 1991 e 1992 è stata effettuata facendo riferimento a documentazione già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, come le dichiarazioni dei redditi e i relativi versamenti. Secondo l'appellante, la prassi dell'Agenzia prevede che i rimborsi vengano effettuati anche in assenza di documentazione allegata, richiedendo eventualmente integrazioni solo successivamente. Inoltre, si evidenzia che la legge non impone requisiti specifici per il contenuto dell'istanza di rimborso e che introdurre tali requisiti in via giurisprudenziale limiterebbe il diritto di difesa del contribuente, generando una sanzione processuale non prevista dalla normativa.
L'appellante richiama il principio di collaborazione e buona fede sancito dallo Statuto dei Diritti del
Contribuente (art. 10, L. 212/2000), secondo cui l'Amministrazione finanziaria ha il dovere di richiedere eventuali integrazioni di dati o documenti mancanti, soprattutto se tali informazioni sono già disponibili nelle proprie banche dati. Si sottolinea inoltre che, per gli anni oggetto della richiesta, l'Agenzia delle Entrate aveva già inviato avvisi e cartelle di pagamento, successivamente sgravate a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento, dimostrando così la piena conoscenza della posizione fiscale del contribuente.
Un ulteriore motivo di appello riguarda la dichiarazione de minimis, già allegata in primo grado, con la quale il contribuente ha attestato di non aver mai ricevuto contributi statali, soddisfacendo così i requisiti richiesti dalla Commissione Europea per l'accesso al rimborso. L'appellante richiama inoltre la Legge n. 289/2002
(Finanziaria 2003), che ha previsto per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1990 la possibilità di definire le pendenze fiscali con il pagamento del 10% del dovuto, riconoscendo quindi il diritto al rimborso del 90% delle somme versate in eccesso a chi ha già provveduto al pagamento integrale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2772/6/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 6 e depositata il 23
Novembre 2020.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Diversamente da quanto lamentato dall'Appellante, la Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1992, ha correttamente provveduto a rilevare d'ufficio la manifesta inammissibilità del ricorso, dovuta alla genericità della domanda di rimborso (che non riportava gli estremi dei versamenti, così come prescritto), nonché alla mancata allegazione alla stessa della documentazione dimostrativa delle imposte versate e/o ritenute, cosicché il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria non può ritenersi tecnicamente formato, non essendo stata l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa posta nelle condizioni di valutare la fondatezza o meno dell'istanza di rimborso, mancando la prova dei versamenti
/ ritenute sostenuti. Perché si possa impugnare il silenzio-rifiuto su domande di rimborso, infatti, è necessario che questo si sia validamente formato: in mancanza di prova (istanza dettagliata e documentazione comprovante la spettanza del rimborso), il cui onere è a carico dell'attore ex art. 2697, co. 1° del cod. civ., non può considerarsi validamente formato il silenzio-rifiuto, ovvero l'atto impugnabile, di cui all'art. 19, co.
1°, lett. g) del D.P.R. 546/1992, presso la Commissione Tributaria Provinciale.
Anche per i massimi giudici di legittimità, quindi, in casi del genere, non si è tecnicamente formato il silenzio- rifiuto su domanda di rimborso, che consenta la valida proposizione del ricorso.
Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte nella succitata sentenza n. 21400/2012, la produzione successiva della documentazione mancante non sana il vizio da cui è affetto il ricorso “ab origine”. Le predette pronunce della Cassazione sono senz'altro applicabili al caso concreto, in quanto riferite, in generale, alla valida formazione del “silenzio-rifiuto” dell'Amministrazione Finanziaria, come atto autonomamente impugnabile ex art. 19, co. 1°, lett. g), D.P.R. 546/1992; né il Contribuente, nel sostenere il contrario, ha indicato una ragione plausibile, per cui il rimborso ex Sisma '90 dovrebbe essere eccezionalmente escluso dai principi generali in materia di onere della prova, secondo cui chi intende far valere un diritto deve provarne la spettanza.
In Merito al fondamento giuridico del diritto al rimborso, per imposte versate derivanti da redditi d'impresa, si rileva che la richiesta di Parte avversa si pone in netto contrasto con quanto normativamente prescritto dall'art. 1, co. 665 della L. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di stabilità), nonché dalla normativa comunitaria.
Di conseguenza, per i soggetti titolari di partita IVA, come nel caso di specie, è la stessa norma che prevede la sospensione del beneficio, in attesa della verifica della compatibilità con le norme europee.
Con la Decisione (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, la Commissione europea ha concluso la procedura di indagine formale sui casi di aiuti di Stato SA33083 e SA 35083, dichiarando incompatibile con l'ordinamento comunitario una serie di agevolazioni fiscali e contributive, concesse alle imprese in dipendenza di calamità naturali, tra cui quella contemplata dall'articolo 9, comma 17 della Legge n. 289/2002.
In particolare, la decisione citata stabilisce, all'articolo 4, comma 5°, che: “L'Italia annulla inoltre i pagamenti in essere dell'aiuto a norma di tutti i regimi di cui all'articolo 1 con effetto dalla data di adozione della presente decisione”. Inoltre, al punto 135 prevede che: “A partire dalla data della presente decisione, nessuno di questi regimi può essere usato come base di riferimento per la futura concessione o pagamenti di aiuti”.
Sicché, alla luce delle disposizioni di declaratoria di incompatibilità degli aiuti in esame, sussisterebbe il divieto di rimborsare le imposte agli operatori economici, con la conseguenza che i giudizi sui dinieghi di rimborso delle eccedenze di imposta versate dai soggetti titolari di partita IVA devono essere proseguiti al fine di ottenere dai giudici di legittimità una pronuncia che, in adesione alla evidenziata decisione della
Commissione Europea, confermi la legittimità dei dinieghi.
Ed invero il Legislatore italiano, con la citata norma contenuta nella Legge di Stabilità 2015, aveva già escluso, dal campo di applicazione di tale agevolazione, i soggetti economici.
risulta evidente che l'istituto degli aiuti «de minimis», è una fattispecie complessa e soggetta a regole rigide, nonché ad un iter ben preciso, completamente estraneo al caso di cui trattasi, in cui oggetto del contendere
è il rimborso previsto dall'art. 1, comma 665 della L. 190/2014, e la prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il cui onere incombe in capo al richiedente ex art. 2697 c.c., non è stata fornita dalla Parte, né sussiste agli atti.
Infatti, la Controparte non ha affatto dimostrato:
a) di aver subito effettivi danni dalla calamità naturale;
b) il nesso di causalità, chiaro e diretto, tra i danni subiti e l'aiuto di stato de quo;
c) che non vi sia una sovra-compensazione del danno subito, anche per effetto di altri rimborsi, ad esempio di tipo assicurativo;
d) il mancato superamento della soglia “de minimis” per ciascun triennio mobile.
In merito al profilo della prova, l'Ufficio ribadisce e sottolinea che, nel presente procedimento, tale onere non
è stato assolto, né per quanto riguarda la dimostrazione della sussistenza e dell'entità del danno subito, né riguardo al mancato superamento della soglia degli aiuti c.d. “de minimis”. A supporto della posizione dell'A.E. in materia, si veda anche la sentenza del Tribunale Europeo – Sez. V
- del 26/01/2018 nella causa n. T – 172/16, che ha confermato la già citata decisione n. C (2015) 5549 final della Commissione Europea, statuendo che non vi è alcun diritto, da parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa, ad ottenere un rimborso delle imposte versate per gli AA.II. 1990/1991/1992, in relazione alla normativa fiscale del 2003, in quanto, poiché tali agevolazioni non sono state condizionate ad un nesso fra danno e aiuto concesso, le stesse risultano essere qualificabili come veri e propri “aiuti di Stato” incompatibili con il mercato interno dell'Unione Europea.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 09 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'appello investe, in via principale, la statuizione di inammissibilità del ricorso originario per assenza di un atto impugnabile (mancata valida formazione del silenzio-rifiuto). Tale questione, attenendo alla proponibilità stessa del ricorso introduttivo, va esaminata con priorità rispetto al merito del rimborso. Nel contenzioso relativo ai rimborsi, il “silenzio-rifiuto” è impugnabile nei limiti in cui si sia validamente formato, presupponendo una domanda che consenta all'Amministrazione finanziaria una concreta valutazione istruttoria della pretesa.
In particolare, la domanda di rimborso deve essere sufficientemente specifica nei suoi elementi essenziali
(quantificazione, periodi, titolo e riferimenti ai versamenti/ritenute) e corredata, ove necessario, da documentazione minima idonea a dimostrare i presupposti del rimborso, gravando sul richiedente l'onere di allegazione e prova. Sul punto, nel testo delle controdeduzioni d'Ufficio risulta richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui istanze prive di estremi dei versamenti e degli importi chiesti in restituzione non sono idonee a far formare il silenzio-rifiuto impugnabile, né tale vizio sarebbe sanabile con produzione documentale successiva nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha accertato che l'istanza del 26.02.2009 era generica, in quanto: non indicava gli estremi dei versamenti (o comunque i dati necessari a identificarli in modo puntuale); non recava un'esposizione idonea a rendere verificabile l'ammontare delle ritenute subite e/o delle somme effettivamente versate;
non consentiva all'Ufficio di verificare in modo adeguato, già in sede amministrativa, la spettanza del rimborso richiesto. Tale valutazione appare condivisibile. In materia di rimborso, infatti, non
è sufficiente un richiamo meramente assertivo a un quadro agevolativo, occorrendo che la domanda contenga quanto meno gli elementi idonei a: identificare la pretesa (quale tributo, quale annualità, quale importo); verificare l'avvenuto pagamento e la misura dell'eccedenza (estremi versamenti/ritenute); consentire la comparazione con il limite del 10% e la verifica dei presupposti soggettivi/oggettivi.
L'appellante sostiene che l'Amministrazione sarebbe comunque stata in grado di ricostruire i dati attraverso proprie banche dati o perché già in possesso delle dichiarazioni. L'assunto non persuade. La disponibilità astratta di informazioni presso l'Amministrazione non esonera il contribuente dall'onere di specificazione dell'istanza e dall'indicazione degli elementi minimi della pretesa. Diversamente opinando, la disciplina dell'impugnazione del silenzio finirebbe per essere sganciata da un'effettiva possibilità di valutazione istruttoria dell'Ufficio, trasformando il processo in uno strumento di integrazione “a posteriori” di domande amministrative in origine indeterminate, con alterazione dell'equilibrio tra fase amministrativa e fase giurisdizionale.
La documentazione depositata in giudizio non vale a “far retroagire” la formazione del silenzio-rifiuto, poiché
l'atto impugnabile deve essere già sorto al momento della proposizione del ricorso. La pretesa integrazione ex post non muta il dato centrale: al momento della scadenza del termine, l'Ufficio non era stato posto in condizioni di esprimere una determinazione (anche implicita) sulla fondatezza del rimborso. Ne consegue che il ricorso introduttivo è stato correttamente dichiarato inammissibile per mancanza dell'atto impugnabile.
Pur essendo assorbente la statuizione in rito, va rilevato che, anche a voler esaminare il merito, le difese d'Ufficio evidenziano un quadro normativo e sovranazionale che: limita l'accesso al rimborso in relazione alla qualifica soggettiva del richiedente (in particolare in presenza di attività d'impresa) e alle condizioni di compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato;
richiede, per i soggetti economici, specifiche verifiche
(ad es. rispetto dei limiti “de minimis” e/o prova di un nesso diretto tra danno da calamità e misura di aiuto), con onere probatorio gravante sul contribuente. Nel caso concreto, dagli atti richiamati non risulta che parte appellante abbia fornito una dimostrazione completa e rigorosa dei presupposti richiesti per superare le preclusioni legate alla disciplina UE sugli aiuti di Stato, limitandosi a deduzioni e dichiarazioni non idonee, di per sé, a integrare prova piena in sede giurisdizionale. Tale rilievo conferma, in via ulteriormente rafforzativa, la correttezza dell'esito reiettivo.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo n. 19 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 9 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Baldassare Quartararo)