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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/10/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giacomo Lucente Presidente dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII, dal dott. Andrea Ciuti, non in proprio, ma in qualità di Commissario Liquidatore di (C.F. Parte_1
), con sede in Lucca, via Romana n. 615/O, nominato in forza di decreto direttoriale P.IVA_1
MIMIT del 31/05/2023, n.16/SAA/2023 di scioglimento della predetta Società ai sensi dell'art. 2545- septiesdecies c.c.; esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante inserimento nell'area web di cui all'art. 40, comma 7, CCII, da parte della cancelleria (avvenuto in data 12/09/2025), a seguito dell'esito negativo del tentativo di notificazione a mezzo PEC;
rilevato che, secondo quanto riferito dal Dirigente della Divisione IV del Dipartimento per i Servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione Generale Servizi di Vigilanza del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy, con comunicazione pervenuta il 4/10/2025, l'attività d'impresa esercitata dalla società resistente rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e la Cooperativa non è sottoposta, attualmente, alla liquidazione coatta amministrativa;
pagina 1 di 7 ritenuto, pertanto, che in base al criterio della prevenzione indicato dagli artt. 2545-terdecies c.c. e 295, comma 2, CCII, sia astrattamente possibile l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del Commissario Liquidatore nominato dall'Autorità
Governativa: infatti, così come l'art. 298, comma 1, CCII attribuisce al commissario liquidatore il potere di proporre ricorso per la dichiarazione d'insolvenza dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, deve ritenersi che tale potere spetti anche al commissario liquidatore nominato ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., così come del resto competerebbe al liquidatore della società non soggetta alla vigilanza ministeriale;
ritenuto che
, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il debitore è una società cooperativa che svolge attività commerciale ai sensi dell'art. 2545-terdecies
c.c., atteso che è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese da cui risulta che l'oggetto sociale consiste nella elaborazione, anche in forma elettronica, di consulenze contabili, tecniche ed amministrative, e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
CCII: la società resistente, non costituendosi, non ha documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
in ogni caso, non potendo trarre indicazioni utili dai bilanci in quanto anteriori al triennio (l'ultimo bilancio depositato riguarda l'esercizio 2018), viene in rilievo lo stato passivo rettificato redatto dal Commissario Liquidatore in data 13/08/2025 dal quale risultano debiti accertati superiori a € 500.000,00 e pari a € 601.987,26;
- dal medesimo stato passivo si evince che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
rilevato che nella specie, trattandosi di società in scioglimento e liquidazione, l'insolvenza dev'essere valutata in senso statico;
si tratta cioè unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass., n. 32280 del 2/11/2022; Cass., n. 25167 del 07/12/2016; Cass., n. 24660 del 05/11/2020);
pagina 2 di 7 ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza da quanto allegato e documentato dal Commissario
Liquidatore ricorrente nel ricorso, da cui risulta che la Società debitrice è totalmente priva di liquidità e altresì di beni concretamente liquidabili per far fronte alle proprie, ingenti, obbligazioni: l'unico attivo rinvenuto è costituito da crediti verso società cooperative socie inesigibili e probabilmente appostati nei bilanci al solo fine di fa apparire un (inesistente) equilibrio finanziario;
che, d'altra parte, anche l'omesso deposito dei bilanci e l'impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo, dopo le dimissioni di tutti gli amministratori, siano indizi concordanti dello stato d'insolvenza della società; ritenuto opportuno, non sussistendo motivi d'incompatibilità, nominare come Curatore lo stesso
Commissario Liquidatore, ciò che consentirà un evidente risparmio (quantomeno) in termini temporali, in considerazione delle verifiche e degli accertamenti già eseguiti dal professionista;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Lucca, via Romana n. 615/O,
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Giulia Simoni;
NOMINA
Curatore il dott. Andrea Ciuti, iscritto all'ODCEC di Pisa;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni pagina 3 di 7 AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, pagina 4 di 7 formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́
l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
• ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA
pagina 5 di 7 la data del 17/02/2026 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere.
L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
pagina 6 di 7 - entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Giulia Simoni
Il Presidente
dott. Giacomo Lucente
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giacomo Lucente Presidente dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII, dal dott. Andrea Ciuti, non in proprio, ma in qualità di Commissario Liquidatore di (C.F. Parte_1
), con sede in Lucca, via Romana n. 615/O, nominato in forza di decreto direttoriale P.IVA_1
MIMIT del 31/05/2023, n.16/SAA/2023 di scioglimento della predetta Società ai sensi dell'art. 2545- septiesdecies c.c.; esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante inserimento nell'area web di cui all'art. 40, comma 7, CCII, da parte della cancelleria (avvenuto in data 12/09/2025), a seguito dell'esito negativo del tentativo di notificazione a mezzo PEC;
rilevato che, secondo quanto riferito dal Dirigente della Divisione IV del Dipartimento per i Servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione Generale Servizi di Vigilanza del Ministero delle
Imprese e del Made in Italy, con comunicazione pervenuta il 4/10/2025, l'attività d'impresa esercitata dalla società resistente rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e la Cooperativa non è sottoposta, attualmente, alla liquidazione coatta amministrativa;
pagina 1 di 7 ritenuto, pertanto, che in base al criterio della prevenzione indicato dagli artt. 2545-terdecies c.c. e 295, comma 2, CCII, sia astrattamente possibile l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del Commissario Liquidatore nominato dall'Autorità
Governativa: infatti, così come l'art. 298, comma 1, CCII attribuisce al commissario liquidatore il potere di proporre ricorso per la dichiarazione d'insolvenza dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, deve ritenersi che tale potere spetti anche al commissario liquidatore nominato ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., così come del resto competerebbe al liquidatore della società non soggetta alla vigilanza ministeriale;
ritenuto che
, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- il debitore è una società cooperativa che svolge attività commerciale ai sensi dell'art. 2545-terdecies
c.c., atteso che è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese da cui risulta che l'oggetto sociale consiste nella elaborazione, anche in forma elettronica, di consulenze contabili, tecniche ed amministrative, e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
CCII: la società resistente, non costituendosi, non ha documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso;
in ogni caso, non potendo trarre indicazioni utili dai bilanci in quanto anteriori al triennio (l'ultimo bilancio depositato riguarda l'esercizio 2018), viene in rilievo lo stato passivo rettificato redatto dal Commissario Liquidatore in data 13/08/2025 dal quale risultano debiti accertati superiori a € 500.000,00 e pari a € 601.987,26;
- dal medesimo stato passivo si evince che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
rilevato che nella specie, trattandosi di società in scioglimento e liquidazione, l'insolvenza dev'essere valutata in senso statico;
si tratta cioè unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass., n. 32280 del 2/11/2022; Cass., n. 25167 del 07/12/2016; Cass., n. 24660 del 05/11/2020);
pagina 2 di 7 ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza da quanto allegato e documentato dal Commissario
Liquidatore ricorrente nel ricorso, da cui risulta che la Società debitrice è totalmente priva di liquidità e altresì di beni concretamente liquidabili per far fronte alle proprie, ingenti, obbligazioni: l'unico attivo rinvenuto è costituito da crediti verso società cooperative socie inesigibili e probabilmente appostati nei bilanci al solo fine di fa apparire un (inesistente) equilibrio finanziario;
che, d'altra parte, anche l'omesso deposito dei bilanci e l'impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo, dopo le dimissioni di tutti gli amministratori, siano indizi concordanti dello stato d'insolvenza della società; ritenuto opportuno, non sussistendo motivi d'incompatibilità, nominare come Curatore lo stesso
Commissario Liquidatore, ciò che consentirà un evidente risparmio (quantomeno) in termini temporali, in considerazione delle verifiche e degli accertamenti già eseguiti dal professionista;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1 sede in Lucca, via Romana n. 615/O,
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Giulia Simoni;
NOMINA
Curatore il dott. Andrea Ciuti, iscritto all'ODCEC di Pisa;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni pagina 3 di 7 AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c. al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, pagina 4 di 7 formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́
l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al Giudice Delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
• ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA
pagina 5 di 7 la data del 17/02/2026 ore 10:00 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere.
L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
pagina 6 di 7 - entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott. Giulia Simoni
Il Presidente
dott. Giacomo Lucente
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