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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/05/2024, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. 535/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 19.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SOTGIU MONICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_2 C.F._2
CESARO CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 19.2.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2
e – disponendo l'annotazione nel C.F._2 Parte_1 C.F._3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Ittiri per l'anno 2007, atto n.
9- parte 1, ed ogni conseguente effetto di legge;
pagina 1 di 5 - disporre l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori secondo il Per_1 Per_2
principio della responsabilità genitoriale condivisa, confermandone la collocazione prevalente presso la abitazione materna;
- confermare l'esercizio del diritto di visita del padre così come disposto con la sentenza di separazione – n. 335/22- rg. n. 1758/2021ed in particolare: “il padre li potrà vedere e tenere con sé, quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediate contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere i figli. 4) in difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita di scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle
21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà tenere i figli presso di sé dalle ore 12 del sabato
(eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandoli direttamente a scuola. 5) potrà altresì tenerli con sé durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio dell'alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive.6) in alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive eIGenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in moda da assicurare che le eIGenze dei minori siano tutelate al meglio.”
- Confermare a carico del padre l'obbligo di contribuzione al mantenimento Parte_1 dei figli minori e nella somma mensile di € 400,00 da versarsi alla madre entro il Per_1 Per_2
15 di ogni mese, oltre l'intero importo degli assegni familiari e di ogni altra provvidenza di qualunque natura percepita nell'interesse esclusivo dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, e rimborso nella stessa misura (50%) di quelle, aventi natura di spese straordinarie e carattere di urgenza, che la madre stessa abbia dovuto anticipare nell'interesse dei minori.
- Confermare l'assegnazione a della porzione dell'immobile ex coniugale, sito Parte_1
in Ittiri via Cairoli n. 2, piano 1, meglio distinta in C.F. del relativo Comune al foglio n. 73 - particella n. 2192 , sub 4 - Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - Superficie catastale metri quadri 142 - Rendita euro 361,52 - Via Cairoli n. 2, con tutti gli arredi rimasti all'esito dell'asporto di quelli prelevati dalla moglie nell'accordo delle parti, perché il IG. vi continui ad abitare, anche insieme ai figli nei Pt_1
giorni di pernottamento concordati.
- Confermare il reciproco consenso degli ex coniugi al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio dei figli minori e impegnandosi a sottoscrivere le Per_2 Per_1
relative richieste.
pagina 2 di 5 - Ratificare quindi in sentenza l'impegno ed obbligo che le parti hanno assunto in sede della propria separazione, per lo scioglimento della comunione coniugale che tra essi sussiste in relazione all'immobile ex coniugale, in comproprietà tra essi per rispettive quote pari ai 54/126, sito in Ittiri, con ingressi dalla via Cairoli n. 2 e via Funtanedda n.31, ubicato ai piani terra e primo, rispettivamente indicati in Catasto Fabbricati del Comune di Ittiri ai seguenti fogli:
- Fg. n. 73 - particella n. 2192 , sub 4 - Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - Superficie catastale metri quadri 142 - Rendita euro 361,52 – piano 1, Via Cairoli n. 2,
- Fg 73 - particella 2192 sub 3 - Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - superficie catastale 124 metri quadri - Rendita Euri 361,52 – Via Funtanedda n. 31 - piano T, via Funtanedda n. 3,
- Fg n. 73- particella n. 2192, sub. 2 cat C/6 , classe 2 , superficie catastale mq 25- Rendita euro
70,24, via Funtanedda n. 31, piano T
- dichiarando espressamente in sentenza che le indicate disposizioni patrimoniali, sono condizione dell'accordo raggiunto tra i coniugi per l'intervenuto accordo di separazione, cui è funzionale ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale e regolazione dei rapporti economici tra le parti, autorizzando il Notaio a concedere agli ex coniugi le agevolazioni fiscali e di legge espressamente previste in tal senso (art. 19 L 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche -Corte Cost. n. 154/99-, in ragione della Circolare n. 2/E del 21.02.2014 ), ciò al fine e per l'adempimento Organizzazione_1
delle seguenti obbligazioni:
- 7.1- entrambe le parti, e , assumono l'obbligazione di Parte_1 Parte_2
trasferire a titolo gratuito e con la forma più appropriata, a nato a [...] il CP_1
07.09.1951, ivi residente nella via San Giovanni n. 22, cf: , padre di C.F._4 [...]
, le quote di loro rispettiva proprietà sulla frazione dell'immobile, composto da Parte_1
appartamento e box/ autorimessa, sito in Ittiri,via Funtanedda n. 31, ( distinto al NCTF al Fg 73 - particella 2192 sub 3 -
Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - superficie catastale 124 metri quadri - Rendita Euro 361,52, nonché: Fg n. 73- particella n. 2192, sub. 2 cat C/6 , classe 2 , superficie catastale mq 25- Rendita euro 70,24, via Funtanedda n. 31, piano T), con gli arredi ed i corredi ivi esistenti.
- 7.2- inoltre, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, entrambe le parti, e Parte_1
, assumono l'obbligazione di trasferire a titolo gratuito e con le forme più Parte_2
appropriate, ai figli minori, pro indiviso tra loro, nato a [...] il [...], cf: Controparte_1
, e nata in [...] il [...], cf: , il C.F._5 CP_2 C.F._6
diritto di nuda proprietà sulle quote di loro rispettiva proprietà sulla porzione dell'immobile ex pagina 3 di 5 coniugale sito in Ittiri, via Cairoli n. 2 ( distinto in CF al fg n. 73 - particella n. 2192 , sub 4 -
Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - Superficie catastale metri quadri 142 - Rendita euro 361,52 – piano
1), con riserva di usufrutto a vita in favore del padre , che ne assumerà tutte le Parte_1
spese ordinarie e straordinarie.
- Dichiarano e confermano che tali attribuzioni hanno titolo in sottostanti ragioni di compensazione di credito/debito; verranno consacrate in atti pubblici presso i notai che saranno indicati rispettivamente dai IGg.ri e , entro il termine finale del 31.12.2024, CP_1 Parte_1
assumendone essi ogni spesa a relativo carico, ciascuno per il rispettivo atto cui sarà interessato.
- Le parti, e , si obbligano ed impegnano sin d'ora a Parte_1 Parte_2
consentire e collaborare per addivenire al trasferimento, rispettivamente in favore di CP_1
ed anche dei figli minori, al medesimo titolo sopra indicato e secondo le medesime condizioni in punto di spese, della residua quota di proprietà pari ai 18/126 sugli stessi immobili descritti ai rispettivi punti 6.1. e 6.2 del presente accordo, il cui diritto di proprietà è ancora formalmente intestato alla IG , sebbene oggetto di un contratto preliminare da ella reso in favore di coniugi CP_3
e , in qualità di promissari acquirenti, con prezzo Parte_1 Parte_2
interamente versato e quietanzato.
- Essi si obbligano ed impegnano infine a consentire e collaborare per tutte le pratiche che saranno necessarie a conseguire gli atti pubblici sopra indicati, tra cui, ad esempio non esaustivo, richiedere ed ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per il trasferimento in favore dei minori, richiedere ed ottenere certificati e documenti, alla P.A o terzi, che siano connessi al diritto di proprietà da cedere.
- Con il materiale adempimento di tutti gli accordi patrimoniali di cui al presente accordo, le parti dichiarano che la comunione tra essi insistente sarà sciolta definitivamente ed il IG. Parte_1
rinuncia a rivendicare qualunque diritto di credito o pretesa economica - patrimoniale nei
[...]
confronti della IG.ra , conseguente al presente accordo o che abbia titolo o Parte_2
fondamento nel rapporto di coniugio intercorso.
- I coniugi infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni diritto/pretesa di mantenimento in ragione della indipendenza economica e degli accordi patrimoniali raggiunti.
- Con rinuncia alla impugnazione della emananda sentenza di separazione e relativi termini, integrale compensazione delle spese di lite e rinuncia dei difensori al vincolo di responsabilità di cui alla legge professionale”.
pagina 4 di 5 All'udienza del 7.5.2024 (svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.)
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Ittiri in Parte_1 Parte_2
data 14.7.2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Ittiri – anno 2007, n. 9, P. 1), dalla cui unione sono nati i figli (15.5.2007) e 12.3.2009). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente con sentenza del Tribunale di Sassari n. 335/2022 del 25.3.2022.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Ittiri in data 14.7.2007 (iscritto presso gli Parte_2
atti dello Stato civile del Comune di Ittiri – anno 2007, n. 9, P. 1),
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di ConIGlio del 7.5.2024
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 19.2.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SOTGIU MONICA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_2 C.F._2
CESARO CARLO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 19.2.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_2
e – disponendo l'annotazione nel C.F._2 Parte_1 C.F._3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Ittiri per l'anno 2007, atto n.
9- parte 1, ed ogni conseguente effetto di legge;
pagina 1 di 5 - disporre l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori secondo il Per_1 Per_2
principio della responsabilità genitoriale condivisa, confermandone la collocazione prevalente presso la abitazione materna;
- confermare l'esercizio del diritto di visita del padre così come disposto con la sentenza di separazione – n. 335/22- rg. n. 1758/2021ed in particolare: “il padre li potrà vedere e tenere con sé, quando vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediate contatto anche telefonico, il tempo necessario per concordarne il prelievo e comunque con un preavviso non superiore alle 24 ore del momento in cui desidera vedere i figli. 4) in difetto di accordo, il padre potrà vederli e tenerli con sé tutte le settimane, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con prelievo diretto all'uscita di scuola nel periodo scolastico e riconduzione nel domicilio alle ore 20:30 ovvero vigente l'ora legale fino alle
21:30), inoltre, a settimane alternate, potrà tenere i figli presso di sé dalle ore 12 del sabato
(eventualmente con prelievo diretto all'uscita di scuola se lo vorrà) fino a lunedì mattina accompagnandoli direttamente a scuola. 5) potrà altresì tenerli con sé durante le vacanze natalizie e pasquali, secondo il criterio dell'alternanza, e per due settimane durante le vacanze estive.6) in alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive eIGenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in moda da assicurare che le eIGenze dei minori siano tutelate al meglio.”
- Confermare a carico del padre l'obbligo di contribuzione al mantenimento Parte_1 dei figli minori e nella somma mensile di € 400,00 da versarsi alla madre entro il Per_1 Per_2
15 di ogni mese, oltre l'intero importo degli assegni familiari e di ogni altra provvidenza di qualunque natura percepita nell'interesse esclusivo dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, e rimborso nella stessa misura (50%) di quelle, aventi natura di spese straordinarie e carattere di urgenza, che la madre stessa abbia dovuto anticipare nell'interesse dei minori.
- Confermare l'assegnazione a della porzione dell'immobile ex coniugale, sito Parte_1
in Ittiri via Cairoli n. 2, piano 1, meglio distinta in C.F. del relativo Comune al foglio n. 73 - particella n. 2192 , sub 4 - Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - Superficie catastale metri quadri 142 - Rendita euro 361,52 - Via Cairoli n. 2, con tutti gli arredi rimasti all'esito dell'asporto di quelli prelevati dalla moglie nell'accordo delle parti, perché il IG. vi continui ad abitare, anche insieme ai figli nei Pt_1
giorni di pernottamento concordati.
- Confermare il reciproco consenso degli ex coniugi al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio dei figli minori e impegnandosi a sottoscrivere le Per_2 Per_1
relative richieste.
pagina 2 di 5 - Ratificare quindi in sentenza l'impegno ed obbligo che le parti hanno assunto in sede della propria separazione, per lo scioglimento della comunione coniugale che tra essi sussiste in relazione all'immobile ex coniugale, in comproprietà tra essi per rispettive quote pari ai 54/126, sito in Ittiri, con ingressi dalla via Cairoli n. 2 e via Funtanedda n.31, ubicato ai piani terra e primo, rispettivamente indicati in Catasto Fabbricati del Comune di Ittiri ai seguenti fogli:
- Fg. n. 73 - particella n. 2192 , sub 4 - Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - Superficie catastale metri quadri 142 - Rendita euro 361,52 – piano 1, Via Cairoli n. 2,
- Fg 73 - particella 2192 sub 3 - Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - superficie catastale 124 metri quadri - Rendita Euri 361,52 – Via Funtanedda n. 31 - piano T, via Funtanedda n. 3,
- Fg n. 73- particella n. 2192, sub. 2 cat C/6 , classe 2 , superficie catastale mq 25- Rendita euro
70,24, via Funtanedda n. 31, piano T
- dichiarando espressamente in sentenza che le indicate disposizioni patrimoniali, sono condizione dell'accordo raggiunto tra i coniugi per l'intervenuto accordo di separazione, cui è funzionale ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale e regolazione dei rapporti economici tra le parti, autorizzando il Notaio a concedere agli ex coniugi le agevolazioni fiscali e di legge espressamente previste in tal senso (art. 19 L 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche -Corte Cost. n. 154/99-, in ragione della Circolare n. 2/E del 21.02.2014 ), ciò al fine e per l'adempimento Organizzazione_1
delle seguenti obbligazioni:
- 7.1- entrambe le parti, e , assumono l'obbligazione di Parte_1 Parte_2
trasferire a titolo gratuito e con la forma più appropriata, a nato a [...] il CP_1
07.09.1951, ivi residente nella via San Giovanni n. 22, cf: , padre di C.F._4 [...]
, le quote di loro rispettiva proprietà sulla frazione dell'immobile, composto da Parte_1
appartamento e box/ autorimessa, sito in Ittiri,via Funtanedda n. 31, ( distinto al NCTF al Fg 73 - particella 2192 sub 3 -
Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - superficie catastale 124 metri quadri - Rendita Euro 361,52, nonché: Fg n. 73- particella n. 2192, sub. 2 cat C/6 , classe 2 , superficie catastale mq 25- Rendita euro 70,24, via Funtanedda n. 31, piano T), con gli arredi ed i corredi ivi esistenti.
- 7.2- inoltre, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, entrambe le parti, e Parte_1
, assumono l'obbligazione di trasferire a titolo gratuito e con le forme più Parte_2
appropriate, ai figli minori, pro indiviso tra loro, nato a [...] il [...], cf: Controparte_1
, e nata in [...] il [...], cf: , il C.F._5 CP_2 C.F._6
diritto di nuda proprietà sulle quote di loro rispettiva proprietà sulla porzione dell'immobile ex pagina 3 di 5 coniugale sito in Ittiri, via Cairoli n. 2 ( distinto in CF al fg n. 73 - particella n. 2192 , sub 4 -
Categoria A/3 - classe 2 - Vani 5 - Superficie catastale metri quadri 142 - Rendita euro 361,52 – piano
1), con riserva di usufrutto a vita in favore del padre , che ne assumerà tutte le Parte_1
spese ordinarie e straordinarie.
- Dichiarano e confermano che tali attribuzioni hanno titolo in sottostanti ragioni di compensazione di credito/debito; verranno consacrate in atti pubblici presso i notai che saranno indicati rispettivamente dai IGg.ri e , entro il termine finale del 31.12.2024, CP_1 Parte_1
assumendone essi ogni spesa a relativo carico, ciascuno per il rispettivo atto cui sarà interessato.
- Le parti, e , si obbligano ed impegnano sin d'ora a Parte_1 Parte_2
consentire e collaborare per addivenire al trasferimento, rispettivamente in favore di CP_1
ed anche dei figli minori, al medesimo titolo sopra indicato e secondo le medesime condizioni in punto di spese, della residua quota di proprietà pari ai 18/126 sugli stessi immobili descritti ai rispettivi punti 6.1. e 6.2 del presente accordo, il cui diritto di proprietà è ancora formalmente intestato alla IG , sebbene oggetto di un contratto preliminare da ella reso in favore di coniugi CP_3
e , in qualità di promissari acquirenti, con prezzo Parte_1 Parte_2
interamente versato e quietanzato.
- Essi si obbligano ed impegnano infine a consentire e collaborare per tutte le pratiche che saranno necessarie a conseguire gli atti pubblici sopra indicati, tra cui, ad esempio non esaustivo, richiedere ed ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per il trasferimento in favore dei minori, richiedere ed ottenere certificati e documenti, alla P.A o terzi, che siano connessi al diritto di proprietà da cedere.
- Con il materiale adempimento di tutti gli accordi patrimoniali di cui al presente accordo, le parti dichiarano che la comunione tra essi insistente sarà sciolta definitivamente ed il IG. Parte_1
rinuncia a rivendicare qualunque diritto di credito o pretesa economica - patrimoniale nei
[...]
confronti della IG.ra , conseguente al presente accordo o che abbia titolo o Parte_2
fondamento nel rapporto di coniugio intercorso.
- I coniugi infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni diritto/pretesa di mantenimento in ragione della indipendenza economica e degli accordi patrimoniali raggiunti.
- Con rinuncia alla impugnazione della emananda sentenza di separazione e relativi termini, integrale compensazione delle spese di lite e rinuncia dei difensori al vincolo di responsabilità di cui alla legge professionale”.
pagina 4 di 5 All'udienza del 7.5.2024 (svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.)
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Ittiri in Parte_1 Parte_2
data 14.7.2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Ittiri – anno 2007, n. 9, P. 1), dalla cui unione sono nati i figli (15.5.2007) e 12.3.2009). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate giudizialmente con sentenza del Tribunale di Sassari n. 335/2022 del 25.3.2022.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Ittiri in data 14.7.2007 (iscritto presso gli Parte_2
atti dello Stato civile del Comune di Ittiri – anno 2007, n. 9, P. 1),
2) omologa l'accordo di divorzio intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di ConIGlio del 7.5.2024
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5