Articolo 13 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 marzo 1974
Art. 13.

L'assegnazione di cui all' articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82 , a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, e' stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 50 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
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