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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 4 febbraio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6419/2023 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Fabio De Meo,
- Ricorrente -
contro
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Annamaria Nicoletta Murciano .
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 27.09.2023, ritualmente notificato,
l' in persona del legale rappresentante p.t., proponeva Parte_1
opposizione avverso le ordinanze n. 180 (Castro), 181 (Castro), 182 (Corsano),
183 (Corsano), 184 (Corsano), 185 (Neviano), 186 (Neviano), 187 (Salice
Salentino) emesse in data 31.07.2023 dal Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di e notificate in data 2 agosto 2023. CP_1
Con i provvedimenti impugnati l'Amministrazione resistente ingiungeva all il pagamento complessivo di € 24.000,00 per la Parte_1
1 violazione dell'art. 101, comma 1, D. Lgs. 152/2006 (come sanzionata dall'art. 133 del medesimo decreto), ossia per superamento dei limiti tabellari fissati nell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio dei
Comuni innanzi indicati.
L'Ente ricorrente adduceva i seguenti motivi di opposizione: “1) Nullità delle ordinanze ingiunzione opposte per difetto di competenza della Provincia di CP_1
2) Ordinanze nn. 180/23, 181/23, 182/23, 183/23, 186/23. Mancanza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3, L. 689/81.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.04.2024 si costituiva la , in persona del Presidente p.t., al fine di impugnare Controparte_1
e contestare in toto le avverse difese e chiedere il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale;
quindi, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta della causa, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta dall' può essere accolta, in Parte_1
quanto fondata.
I provvedimenti oggetto di impugnazione scaturiscono dai seguenti controlli:
a) controllo eseguito in data 29.09.2019 da presso impianto di CP_2
depurazione di Castro: nel rapporto di prova n. 18767-2019 di analisi dei campioni prelevati presso il suddetto impianto emergeva che “i parametri cloruri e fosforo totale … superano i limiti tabellari” (cfr. doc. in atti);
b) controllo eseguito in data 28.10.2019 da presso impianto di CP_2
depurazione di Castro; nel rapporto di prova n. 20901-2019 di analisi dei campioni prelevati presso il suddetto impianto emergeva che “i parametri cloruri e fosforo totale … superano il limite tabellare” (cfr. doc. in atti);
c) controllo eseguito in data 24.02.2021 da presso impianto di CP_2
depurazione di Corsano; nel rapporto di prova n. 2627-2021 di analisi dei campioni prelevati presso il suddetto impianto emergeva che “il parametro cloruri
… supera il limite tabellare” (cfr. doc. in atti);
d) controllo eseguito in data 24.09.2019 da presso impianto di CP_2
depurazione di Corsano; nel rapporto di prova n. 18778-2019 di analisi dei
2 campioni prelevati presso il suddetto impianto emergeva che “il parametro cloruri… supera il limite tabellare” (cfr. doc. in atti);
e) controllo eseguito in data 26.10.2021 da presso impianto di CP_2
depurazione di Corsano; nel rapporto di prova n. 20409-2021 di analisi dei campioni prelevati presso il suddetto impianto emergeva che “il parametro azoto totale … supera il limite tabellare” (cfr. doc. in atti);
f) controllo eseguito in data 09.09.2019 da presso impianto di CP_2
depurazione di Neviano; nel rapporto di prova n. 17446-2019 di analisi dei campioni prelevati presso il suddetto impianto emergeva che “il parametro fosforo totale… supera il limite tabellare” (cfr. doc. in atti);
g) controllo eseguito in data 11.07.2019 da presso impianto di CP_2
depurazione di Neviano; nel rapporto di prova n. 12976-2019 di analisi dei campioni prelevati presso il suddetto impianto emergeva che “il parametro cloruri
… supera i limiti tabellari” (cfr. doc. in atti);
h) controllo eseguito in data 31.07.2019 da presso impianto di CP_2
depurazione di Salice Salentino; nel rapporto di prova n. 14661-2019 di analisi dei campioni prelevati presso il suddetto impianto emerso che “il parametro fosforo totale … supera il limite tabellare” (cfr. doc. in atti). Contr
All'esito dell'esame degli scritti difensivi presentati da e, valutate le risultanze dell'audizione svoltasi in data 23.05.2023, venivano emesse le ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione.
A parere della scrivente, merita accoglimento il primo motivo di opposizione.
Ai sensi dell'art. 135 del D.L.vo 152/2006 (Competenza e giurisdizione) “1.
In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, …”.
Nel Protocollo d'intesa tra e n. 252 del CP_4 Controparte_5
1.03.2018, all'art. 6, intitolato “Vigilanza ambientale”, si prevedeva che: “La
e il considerano fondamentale l'intervento diretto a favorire una CP_4 CP_5
più efficace azione di contrasto alle violazioni delle norme in materia ambientale
e mineraria. Pertanto, la nell'ambito della propria attività come CP_4
3 regolata dalle normative vigenti e nell'ambito dei protocolli e degli accordi sottoscritti con le autorità giudiziarie e delle forze dell'ordine provvederà a: a) controllo e vigilanza sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze, autorizzazioni delle altre disposizioni emanate dalla al fine di CP_4
prevenire e reprimere le infrazioni nelle materie di competenza;
….; d) vigilanza ambientale e irrogazione delle sanzioni in materia di tutela dei corpi idrici e degli scarichi. Ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo numero 152 2006; …”.
Si osserva che, sebbene l'art. 135 co. 1 D.Lgs 152/06 nel sostituire l'art. 56
D.Lgs 152/99 in materia di competenza regionale all'irrogazione delle sanzioni amministrative, con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" non abbia escluso il potere delle Regioni di dettare norme in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale, con l'entrata in vigore dal 01.01.2023 della legge della n. 32/2022 è stata sottratta tale delega alle province, CP_4
riconoscendo pertanto il potere sanzionatorio in materia ambientale unicamente in capo alla Regione.
In virtù dell'art. 7 della L. R. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dal
01.01.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”.) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R.
17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province (“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”), che hanno tuttavia conservato la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
Poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto
(Consiglio di Stato sez. IV, 15/01/2024, n.472: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale, impone che la
4 disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore” (in tal senso:
Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato, Sez VI, 15 aprile
2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n.
694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252;
Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799). In linea con tali approdi giurisprudenziali si colloca anche la migliore dottrina, che, in relazione alla fattispecie procedimentali già chiuse, come quella di cui al presente procedimento, parla di sostanziale mutamento del principio del tempus regit actum in quello del tempus regit actionem), ne consegue che, in assenza di previsione di un regime transitorio eventualmente applicabile e sebbene sulla base di atti di accertamento legittimamente eseguiti dalla sulla scorta della legislazione anteriore, al CP_1
momento della pronuncia delle ordinanze oggetto di impugnazione l'ente competente all'emissione delle stesse era da tempo unicamente la , CP_4
non essendo la più titolare di alcun potere sanzionatorio a partire dal CP_1
01.01.2023.
Merita pertanto accoglimento l'opposizione, con condanna della in ragione della soccombenza al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore dell'opponente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta dall'Acquedotto Parte_1
2. per l'effetto annulla le ordinanze nn. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 e 187 emesse in data 31.07.2023 dal Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della
Provincia di e notificate in data 2 agosto 2023 CP_1
3. Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.900,00, oltre Parte_1
5 accessori di legge, se dovuti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 4 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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