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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 3008/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to ANTONIO GIOVANNI FUSARO Parte_1 contro
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to RAFFAELE MARIA SPARANO CP_1
INPS, con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti UMBERTO FERRATO e MARCELLO CARNOVALE
***
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 29/08/2023, Pt_1
a convenuto in giudizio e INPS, articolando le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
“1) dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di titolo;
2) in ogni caso dichiarare infondata l'avversa pretesa;
3) condannare l'INPS e l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre ex art 93 CP_1 cpc.”.
In particolare, come unica doglianza posta alla base dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto che l'intimazione di pagamento di cui è causa, n. 03420239008596791000, sarebbe stata notificata nonostante l'intervenuta sospensione, in separato giudizio, dell'efficacia esecutiva dell'unico avviso di addebito sotteso n. 33420220001450668000.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, INPS contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte;
chiedendo la dichiarazione della cessata materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto a sospendere il ruolo a seguito dell'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 33420220001450668000.
***
Si rileva che in atti è presente, nella documentazione di l'estratto di ruolo, da cui risulta la CP_1 dedotta sospensione.
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo di CP_1
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 07/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to ANTONIO GIOVANNI FUSARO Parte_1 contro
con l'assistenza e la difesa dell'Avv.to RAFFAELE MARIA SPARANO CP_1
INPS, con l'assistenza e la difesa degli Avv.ti UMBERTO FERRATO e MARCELLO CARNOVALE
***
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 29/08/2023, Pt_1
a convenuto in giudizio e INPS, articolando le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
“1) dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per difetto di titolo;
2) in ogni caso dichiarare infondata l'avversa pretesa;
3) condannare l'INPS e l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre ex art 93 CP_1 cpc.”.
In particolare, come unica doglianza posta alla base dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto che l'intimazione di pagamento di cui è causa, n. 03420239008596791000, sarebbe stata notificata nonostante l'intervenuta sospensione, in separato giudizio, dell'efficacia esecutiva dell'unico avviso di addebito sotteso n. 33420220001450668000.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, INPS contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte;
chiedendo la dichiarazione della cessata materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto a sospendere il ruolo a seguito dell'avvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 33420220001450668000.
***
Si rileva che in atti è presente, nella documentazione di l'estratto di ruolo, da cui risulta la CP_1 dedotta sospensione.
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo di CP_1
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 07/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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