CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2026, n. 20968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20968 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO IO, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 05/12/2025 della Corte di appello di Perugia;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Fabiola Furnari, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente alla condanna al pagamento di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende e, per il resto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, avanzata ai sensi dell'art. 630 Penale Sent. Sez. 4 Num. 20968 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 10/04/2026 cod. proc. pen., dalla difesa di IO SO, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Viterbo di condanna dello stesso alla pena di sei mesi di arresto e Euro 1500,00 di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186 Cod. strada. A sostegno della richiesta di revisione, che da sola avrebbe determinato l'assoluzione, la difesa aveva allegato la consulenza dell'ing. Marcon, dimostrativa, in tesi, dell'illegalità dell'apparato (Drager Mk III) impiegato per la rilevazione del tasso alcolmetrico, in quanto privo di regolare omologazione - nessuno degli apparecchi di quella marca avrebbe ricevuto decreto di omologazione pubblicato in Gazzetta ufficiale -, sottoposto a revisioni periodiche eseguite con frequenza inferiore al termine perentorio annuale e presso centri non abilitati, profili, ad avviso della difesa, scaturiti dai plurimi accertamenti svolti dal consulente, in particolare sul libretto metodologico dell'apparato in questione. Per l'effetto, i valori riportati sugli scontrini afferenti il tasso alcolemico non avrebbero potuto essere considerati attendibili, «poiché derivano da contaminazione orale e non da una rilevazione alveolare conforme», osservando, ancora, che l'etilometro avrebbe prodotto un numero di scontrini inferiore a quello medio di altri apparecchi e, infine, che tale situazione avrebbe mostrato una grave anomalia circa la tracciabilità dello strumento, ai fini della verifica dell'assenza di manipolazioni o di lacune funzionali. La Corte distrettuale, ha escluso fosse ravvisabile l'ipotesi di «prova nuova», in sintesi riconducibile a difetto di omologazione e di regolare revisione dell'apparecchio e suscettibile di rilievo ex art. 630 cod. proc. pen., significando «di talché - a tutto volere concedere circa l'indimostrata impossibilità di procedere, già all'epoca, eventualmente anche in sede di indagini difensive ex art. 391-bis cod. proc. pen., ad un accertamento tecnico del tipo di quello svolto dall' ing. Marcon - non sembra ravvisabile alcun profilo di reale "novità" della prova offerta», trattandosi, oltre tutto, di theme probandum già sollevato nel corso del processo di merito. Circa le restanti affermazioni della difesa, la Corte ha parimenti ritenuto trattarsi di prova nuova, alla luce del contenuto di argomenti astratti e a valenza meramente esplorativa e apodittica, sia in ordine alla dedotta erroneità dei risultati dell'alcoltest, laddove esso sia svolto mediante strumento non regolare, sia in ordine alla fallacia delle risultanze, a causa del numero contenuto di scontrini emessi. Previo rigetto dell'istanza di cd. sospensiva, ha dichiarato pertanto inammissibile il ricorso, condannando l'interessato al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro mille. 2 2. Con ricorso, la difesa censura il provvedimento con motivi di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, lamenta inosservanza della legge penale o erronea applicazione della stessa o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 630, 634 cod. proc. pen. Si adduce che, nel giudizio di merito, non erano emersi altri elementi indicativi dello stato di ebbrezza dell'imputato, essendo tale prova unicamente derivata dall'accertamento svolto mediante l'apparecchio di cui si tratta. Pertanto, si inferisce che integrerebbero la prova nuova, invero travisata dalla Corte di appello, il deficit di funzionamento dello stesso - evidenziatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza - e la prova scaturita dall'accertamento svolto dall' ing. Marcon con il deposito del libretto del macchinario, in precedenza mai prodotto in giudizio, 2.2. Il secondo motivo censura la inosservanza della legge penale o erronea applicazione della stessa o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 630 cod. proc. pen. La difesa, ribadendo quanto già esposto sub 1) circa la mancanza di «Ammissione Metrologica legale, rilasciato dal Ministero competente e il DM di omologazione» si incentra sul carattere dirompente, utile a disarticolare l'impianto motivazionale della decisione della Corte di appello, della circostanza che i valori scaturiti sono derivati dall'impiego dell'apparecchio non omologato», diffondendosi, altresì, sulla circostanza, rilevata in consulenza, che il valore alcolico possa essere disceso dalla possibile alterazione per contaminazione buccale che avrebbe importato l'alterazione del dato tecnico, in definitiva non emergendo alcuna prova scientifica della responsabilità dell'odierno ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, ci si duole della violazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 630 cod. proc. pen., laddove, con contraddittorietà, la Corte, da un lato, ha affermato che l'imputato non aveva mai potuto consultare il libretto, dall'altro, ha rimarcato che tale lacuna sarebbe inconsistente ai fini dell'accertamento della responsabilità. 2.4. Con il quarto motivo, inosservanza della legge penale e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 630 cod. proc. pen., ancora tornando sul profilo dell'asserita lacunosità e contraddittorietà dell'argomentazione circa il difetto di omologazione del macchinario, rimarcando che la regolarità del suo funzionamento sarebbe stata desunta dalla sola testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva riferito in proposito. 3 2.5. Con il quinto motivo, si censura la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 634 cod. proc. pen., in ordine alla mancata motivazione in ordine alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende. 3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria datata 3 aprile 2026, con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, come di seguito esposto. 1.1. I primi tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, riguardando la asserita riconducibilità alla nozione di prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della consulenza tecnica in ordine alla regolarità dell'apparato tecnico utilizzato ai fini dell'accertamento del tasso alcolimetrico in capo al sig. SO. In sintesi, le doglianze sollevate con l'istanza di revisione si sono focalizzate sulle aporie del macchinario, che non avrebbe soddisfatto il crisma di regolarità tecnica, garantita dall'omologazione, nel caso mai avvenuta, e le irregolari revisioni a cui era stata sottoposta l'apparecchiatura, deficit desumibile Attct dal libretto metrologico che, ove fosse stato acquisito il libretto medesimo, sarebbe stato rilevato nel corso del processo. Nel giudizio di revisione, la Corte di appello, lungi dall'essere incorsa nel vizio lamentato dalla difesa, ha corredato la decisione da una puntuale, congrua, ineccepibile e non manifestamente illogica motivazione, evidenziando che la C f\ questione era già stata zschapnsta nella fase di cognizione d'appello, avendo la difesa dell'imputato lamentato di non avere potuto prendere visione del libretto metrologico dell'apparecchiatura per la misurazione del tasso alcolemico, con la conseguente, addotta nullità degli scontrini che avevano registrato i valori di alcól in capo all'imputato in ragione della indimostrata regolarità dell'apparecchiatura. In tale prospettiva, correttamente l'ordinanza impugnata rimarca che «a tutto volere concedere circa l'indimostrata impossibilità di procedere già all'epoca, eventualmente anche in sede di indagini difensive ex artt. 391-bis e segg. cod. proc. pen., ad un accertamento tecnico del tipo di quello svolto dall'ing. Marcon» non emerge alcun profilo riconducibile alla nozione di novità della prova, utile ai fini della revisione del processo. 1.2. Il giudice della revisione ha altresì osservato che i profili di asserita novità della prova offerti dall'istanza di revisione risultano, in altra chiave , 4 prospettica, meramente esplorativi, in quanto risultato di una mera deduzione logica, sulla scorta della dedotta sequenza secondo cui, se l'apparecchiatura non è regolare, allora il risultato dell'accertamento non potrebbe che essere tale;
e, d'altro canto, afferiscono ad una prova tutt'altro che formata, laddove, introducendo il dubbio che il regolare funzionamento dello strumento, esitato nell'emissione di un numero di scontrini inferiore a quello mediamente emesso da altri apparecchi, imporrebbe l'acquisizione del file log della memoria interna del sistema, riconosce il mancato raggiungimento della relativa prova. 1.3. Si tratta, dunque, di argomenti che si pongono nel solco dell'insuperato insegnamento del MA NS di legittimità, secondo cui «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, [...], Rv. 220443-01). In motivazione, le Sezioni Unite Pisano hanno posto l'accento sulla circostanza che «il concetto di prova nuova va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico, sempre avendo di mira l'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto» in grado di vincere la resistenza del giudicato. Ciò premesso, ne discende che, con motivazione perfettamente coerente con i principi evocati ed esente da censure, la Corte territoriale ha escluso che gli addotti profili di irregolarità, che già avevano costituito oggetto dei motivi di appello, fossero riconducibili all'alveo della prova nuova ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e che, di contro, lo svolgimento della consulenza difensiva, introdotta con il giudizio di revisione, sarebbe stato possibile nella fase di cognizione. 1.4. In correlata prospettiva, deve osservarsi che la lamentata mancanza del libretto metrologico, oggetto di doglianza in grado di appello, era stata presa in esame dalla Corte, che ne aveva rimarcato l'inconsistenza, a fronte della mancata dimostrazione dell'utilizzo non corretto dell'apparecchio, ai fini della pretesa fallacia dei risultati del test acquisiti nel processo, di talché, 5 anche sotto tale profilo, con motivazione congrua e priva delle lamentate criticità, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione. 2. Il quarto motivo di ricorso, con il quale il provvedimento impugnato è censurato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, da un lato, è reiterativo delle precedenti doglianze, dall'altro, laddove deduce la contraddittorietà della motivazione del provvedimento, si rivela manifestamente infondato. In proposito, la difesa del ricorrente stigmatizza il passaggio motivazionale, di cui si lamenta la manifesta contraddittorietà, nel quale si osserva che i temi del difetto di omologazione e delle irregolari revisioni, come desunte dall'esame del libretto metrologico dell'apparecchio, accedono a un tema già sollevato nel corso del procedimento di cognizione. La Corte territoriale aveva invero già affrontato, in sede di cognizione, la questione, come del resto riconosce pure il ricorrente nel riportare (pag. 8 del ricorso) il relativo passo motivazionale e pertanto, anche in tale prospettiva, non viene in gioco alcun profilo di novità di una prova rilevante ai fini della revisione, bensì l'inammissibile tentativo di vincere la resistenza del giudicato. 3. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente adduce che la condanna in favore della Cassa delle ammende sia stata disposta in mancanza di un espresso riferimento al profilo di colpa, in capo al ricorrente, nell'avanzare la domanda di revisione, è manifestamente infondato. Invero, a fronte della complessiva inammissibilità del ricorso, emergendo che l'impugnazione avverso la sentenza definitiva è stata proposta in patente difetto, come argomentato, di ogni elemento a suffragio, la Corte di appello è ragionevolmente pervenuta, a mente dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., alla condanna alla somma, inferiore alla media edittale, in favore della Cassa delle ammende, sicché non è ravvisabile, neppure in tale prospettiva, il vizio lamentato dalla difesa. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che sia versata, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
6 DE.POSITATO tCA 099i , (C7-Y onar tudiziario Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2026
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Fabiola Furnari, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, limitatamente alla condanna al pagamento di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende e, per il resto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, avanzata ai sensi dell'art. 630 Penale Sent. Sez. 4 Num. 20968 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 10/04/2026 cod. proc. pen., dalla difesa di IO SO, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Viterbo di condanna dello stesso alla pena di sei mesi di arresto e Euro 1500,00 di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 186 Cod. strada. A sostegno della richiesta di revisione, che da sola avrebbe determinato l'assoluzione, la difesa aveva allegato la consulenza dell'ing. Marcon, dimostrativa, in tesi, dell'illegalità dell'apparato (Drager Mk III) impiegato per la rilevazione del tasso alcolmetrico, in quanto privo di regolare omologazione - nessuno degli apparecchi di quella marca avrebbe ricevuto decreto di omologazione pubblicato in Gazzetta ufficiale -, sottoposto a revisioni periodiche eseguite con frequenza inferiore al termine perentorio annuale e presso centri non abilitati, profili, ad avviso della difesa, scaturiti dai plurimi accertamenti svolti dal consulente, in particolare sul libretto metodologico dell'apparato in questione. Per l'effetto, i valori riportati sugli scontrini afferenti il tasso alcolemico non avrebbero potuto essere considerati attendibili, «poiché derivano da contaminazione orale e non da una rilevazione alveolare conforme», osservando, ancora, che l'etilometro avrebbe prodotto un numero di scontrini inferiore a quello medio di altri apparecchi e, infine, che tale situazione avrebbe mostrato una grave anomalia circa la tracciabilità dello strumento, ai fini della verifica dell'assenza di manipolazioni o di lacune funzionali. La Corte distrettuale, ha escluso fosse ravvisabile l'ipotesi di «prova nuova», in sintesi riconducibile a difetto di omologazione e di regolare revisione dell'apparecchio e suscettibile di rilievo ex art. 630 cod. proc. pen., significando «di talché - a tutto volere concedere circa l'indimostrata impossibilità di procedere, già all'epoca, eventualmente anche in sede di indagini difensive ex art. 391-bis cod. proc. pen., ad un accertamento tecnico del tipo di quello svolto dall' ing. Marcon - non sembra ravvisabile alcun profilo di reale "novità" della prova offerta», trattandosi, oltre tutto, di theme probandum già sollevato nel corso del processo di merito. Circa le restanti affermazioni della difesa, la Corte ha parimenti ritenuto trattarsi di prova nuova, alla luce del contenuto di argomenti astratti e a valenza meramente esplorativa e apodittica, sia in ordine alla dedotta erroneità dei risultati dell'alcoltest, laddove esso sia svolto mediante strumento non regolare, sia in ordine alla fallacia delle risultanze, a causa del numero contenuto di scontrini emessi. Previo rigetto dell'istanza di cd. sospensiva, ha dichiarato pertanto inammissibile il ricorso, condannando l'interessato al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro mille. 2 2. Con ricorso, la difesa censura il provvedimento con motivi di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un primo motivo, lamenta inosservanza della legge penale o erronea applicazione della stessa o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 630, 634 cod. proc. pen. Si adduce che, nel giudizio di merito, non erano emersi altri elementi indicativi dello stato di ebbrezza dell'imputato, essendo tale prova unicamente derivata dall'accertamento svolto mediante l'apparecchio di cui si tratta. Pertanto, si inferisce che integrerebbero la prova nuova, invero travisata dalla Corte di appello, il deficit di funzionamento dello stesso - evidenziatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza - e la prova scaturita dall'accertamento svolto dall' ing. Marcon con il deposito del libretto del macchinario, in precedenza mai prodotto in giudizio, 2.2. Il secondo motivo censura la inosservanza della legge penale o erronea applicazione della stessa o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ex art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 630 cod. proc. pen. La difesa, ribadendo quanto già esposto sub 1) circa la mancanza di «Ammissione Metrologica legale, rilasciato dal Ministero competente e il DM di omologazione» si incentra sul carattere dirompente, utile a disarticolare l'impianto motivazionale della decisione della Corte di appello, della circostanza che i valori scaturiti sono derivati dall'impiego dell'apparecchio non omologato», diffondendosi, altresì, sulla circostanza, rilevata in consulenza, che il valore alcolico possa essere disceso dalla possibile alterazione per contaminazione buccale che avrebbe importato l'alterazione del dato tecnico, in definitiva non emergendo alcuna prova scientifica della responsabilità dell'odierno ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, ci si duole della violazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 630 cod. proc. pen., laddove, con contraddittorietà, la Corte, da un lato, ha affermato che l'imputato non aveva mai potuto consultare il libretto, dall'altro, ha rimarcato che tale lacuna sarebbe inconsistente ai fini dell'accertamento della responsabilità. 2.4. Con il quarto motivo, inosservanza della legge penale e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b), e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 630 cod. proc. pen., ancora tornando sul profilo dell'asserita lacunosità e contraddittorietà dell'argomentazione circa il difetto di omologazione del macchinario, rimarcando che la regolarità del suo funzionamento sarebbe stata desunta dalla sola testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva riferito in proposito. 3 2.5. Con il quinto motivo, si censura la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 634 cod. proc. pen., in ordine alla mancata motivazione in ordine alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende. 3. La difesa del ricorrente ha depositato memoria datata 3 aprile 2026, con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, come di seguito esposto. 1.1. I primi tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, riguardando la asserita riconducibilità alla nozione di prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della consulenza tecnica in ordine alla regolarità dell'apparato tecnico utilizzato ai fini dell'accertamento del tasso alcolimetrico in capo al sig. SO. In sintesi, le doglianze sollevate con l'istanza di revisione si sono focalizzate sulle aporie del macchinario, che non avrebbe soddisfatto il crisma di regolarità tecnica, garantita dall'omologazione, nel caso mai avvenuta, e le irregolari revisioni a cui era stata sottoposta l'apparecchiatura, deficit desumibile Attct dal libretto metrologico che, ove fosse stato acquisito il libretto medesimo, sarebbe stato rilevato nel corso del processo. Nel giudizio di revisione, la Corte di appello, lungi dall'essere incorsa nel vizio lamentato dalla difesa, ha corredato la decisione da una puntuale, congrua, ineccepibile e non manifestamente illogica motivazione, evidenziando che la C f\ questione era già stata zschapnsta nella fase di cognizione d'appello, avendo la difesa dell'imputato lamentato di non avere potuto prendere visione del libretto metrologico dell'apparecchiatura per la misurazione del tasso alcolemico, con la conseguente, addotta nullità degli scontrini che avevano registrato i valori di alcól in capo all'imputato in ragione della indimostrata regolarità dell'apparecchiatura. In tale prospettiva, correttamente l'ordinanza impugnata rimarca che «a tutto volere concedere circa l'indimostrata impossibilità di procedere già all'epoca, eventualmente anche in sede di indagini difensive ex artt. 391-bis e segg. cod. proc. pen., ad un accertamento tecnico del tipo di quello svolto dall'ing. Marcon» non emerge alcun profilo riconducibile alla nozione di novità della prova, utile ai fini della revisione del processo. 1.2. Il giudice della revisione ha altresì osservato che i profili di asserita novità della prova offerti dall'istanza di revisione risultano, in altra chiave , 4 prospettica, meramente esplorativi, in quanto risultato di una mera deduzione logica, sulla scorta della dedotta sequenza secondo cui, se l'apparecchiatura non è regolare, allora il risultato dell'accertamento non potrebbe che essere tale;
e, d'altro canto, afferiscono ad una prova tutt'altro che formata, laddove, introducendo il dubbio che il regolare funzionamento dello strumento, esitato nell'emissione di un numero di scontrini inferiore a quello mediamente emesso da altri apparecchi, imporrebbe l'acquisizione del file log della memoria interna del sistema, riconosce il mancato raggiungimento della relativa prova. 1.3. Si tratta, dunque, di argomenti che si pongono nel solco dell'insuperato insegnamento del MA NS di legittimità, secondo cui «In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, [...], Rv. 220443-01). In motivazione, le Sezioni Unite Pisano hanno posto l'accento sulla circostanza che «il concetto di prova nuova va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico, sempre avendo di mira l'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di un fatto» in grado di vincere la resistenza del giudicato. Ciò premesso, ne discende che, con motivazione perfettamente coerente con i principi evocati ed esente da censure, la Corte territoriale ha escluso che gli addotti profili di irregolarità, che già avevano costituito oggetto dei motivi di appello, fossero riconducibili all'alveo della prova nuova ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e che, di contro, lo svolgimento della consulenza difensiva, introdotta con il giudizio di revisione, sarebbe stato possibile nella fase di cognizione. 1.4. In correlata prospettiva, deve osservarsi che la lamentata mancanza del libretto metrologico, oggetto di doglianza in grado di appello, era stata presa in esame dalla Corte, che ne aveva rimarcato l'inconsistenza, a fronte della mancata dimostrazione dell'utilizzo non corretto dell'apparecchio, ai fini della pretesa fallacia dei risultati del test acquisiti nel processo, di talché, 5 anche sotto tale profilo, con motivazione congrua e priva delle lamentate criticità, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione. 2. Il quarto motivo di ricorso, con il quale il provvedimento impugnato è censurato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, da un lato, è reiterativo delle precedenti doglianze, dall'altro, laddove deduce la contraddittorietà della motivazione del provvedimento, si rivela manifestamente infondato. In proposito, la difesa del ricorrente stigmatizza il passaggio motivazionale, di cui si lamenta la manifesta contraddittorietà, nel quale si osserva che i temi del difetto di omologazione e delle irregolari revisioni, come desunte dall'esame del libretto metrologico dell'apparecchio, accedono a un tema già sollevato nel corso del procedimento di cognizione. La Corte territoriale aveva invero già affrontato, in sede di cognizione, la questione, come del resto riconosce pure il ricorrente nel riportare (pag. 8 del ricorso) il relativo passo motivazionale e pertanto, anche in tale prospettiva, non viene in gioco alcun profilo di novità di una prova rilevante ai fini della revisione, bensì l'inammissibile tentativo di vincere la resistenza del giudicato. 3. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente adduce che la condanna in favore della Cassa delle ammende sia stata disposta in mancanza di un espresso riferimento al profilo di colpa, in capo al ricorrente, nell'avanzare la domanda di revisione, è manifestamente infondato. Invero, a fronte della complessiva inammissibilità del ricorso, emergendo che l'impugnazione avverso la sentenza definitiva è stata proposta in patente difetto, come argomentato, di ogni elemento a suffragio, la Corte di appello è ragionevolmente pervenuta, a mente dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., alla condanna alla somma, inferiore alla media edittale, in favore della Cassa delle ammende, sicché non è ravvisabile, neppure in tale prospettiva, il vizio lamentato dalla difesa. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che sia versata, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
6 DE.POSITATO tCA 099i , (C7-Y onar tudiziario Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2026