Sentenza 4 febbraio 2003
Massime • 1
In sede di patteggiamento, la confisca degli strumenti e dei materiali serviti a commettere il reato di abusiva duplicazione di opere tutelate dal diritto d'autore, previsto dall'art. 171-ter comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice in base alla speciale disposizione contenuta nell'art. 171-sexies della medesima legge, che deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 445 comma 1 cod. proc. pen., secondo cui con la sentenza di patteggiamento la confisca può essere disposta nei limiti indicati dall'art. 240 comma 2 cod. pen. per le sole cose che costituiscono il prezzo del reato o la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (nell'affermare il principio riportato, valido per tutti i reati previsti dagli artt. 171-bis, 171-ter e 171-quater della legge n. 633 del 1941, la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che la confisca dei masterizzatori e lettori di compact disk in sequestro non avesse formato oggetto dell'accordo tra le parti, trattandosi di un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve comunque tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2003, n. 14327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14327 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Claudio VITALONE Presidente
1) Dott. Guido DE MAIO Consigliere
2) Dott. Alfredo M. LOMBARDI "
3) Dott. Aldo FIALE "
4) Dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
2) IO CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12.12.2001 del Tribunale di Napoli in composizione monocratica.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle disposte restituzioni, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, per quanto di competenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12.12.2001 il Tribunale di Napoli in composizione monocratica - su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. - applicava a NO CA la pena di mesi sei di reclusione e lire 4.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 171 ter, 2° comma, legge n. 633/1941 e succ. modif. (per avere duplicato abusivamente oltre 50 esemplari di opere tutelate dal diritto di autore - acc. in Napoli, l'11.12.2001).
Disponeva la confisca dei supporti abusivamente riprodotti e la restituzione all'imputato dei masterizzatori e dei lettori di C.D. pure in sequestro.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso:
1. il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, il quale ha lamentato violazione di legge quanto alla disposta restituzione dei masterizzatori e dei lettori di C.D. in sequestro, suscettibili invece di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 171 sexies della legge n. 633/1941. trattandosi di strumenti e materiali "serviti e destinati a commettere il reato contestato";
2. il NO, il quale ha eccepito l'applicazione di pena illegittima, che avrebbe dovuto essere inflitta nella maggiore misura di almeno un anno di reclusione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del P. G. è fondato e merita accoglimento. Il 2° comma dell'art. 171 sexies della legge 22.4.1941, n. 633, introdotto dall'art. 17 della legge 18.8.2000, n. 248, prevede che "è sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli artt. 171 bis, 171 ter e 171 quater, nonché, delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p.". In virtù dell'art. 445, 1° comma, c.p.p., la sentenza emessa a seguito di patteggiamento può disporre la confisca solo nei casi previsti dall'art. 240, 2° comma, cod. pen. Tale principio, però, non vale quando (ipotesi corrispondente a quella in esame) la confisca delle cose debba essere ordinata, anche in caso di patteggiamento, per norma successiva che espressamente la imponga (vedi Cass., Sez. Unite, 24.2.1993, Bissoli). Nella fattispecie in esame la confisca anche dei masterizzatori e dei lettori di C.D. in sequestro è perciò obbligatoria, trattandosi di strumenti serviti e destinati a commettere il reato di cui all'art. 171 ter della legge n. 633/1941. A nulla rileva. che la stessa non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto essa costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento.
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. 1) c.p.p., limitatamente all'omessa confisca di tutti i beni in sequestro, poichè questa Corte può riparare all'omissione di cui trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto.
2. Il ricorso del NO, invece, è inammissibile, poiché manifestamente inondato.
Al ricorrente è stato contestato il reato di cui all'art. 171 ter, 2° comma. della legge n. 633/1941 (come integralmente sostituito, da ultimo, dall'art. 14 della legge n. 248/2000), avendo la duplicazione abusiva riguardato "oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore" e sono state riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva.
Per tale ipotesi - che non integra un reato autonomo, bensì un'aggravante speciale della fattispecie di cui al 1° comma, che impone il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 cod. pen. - è prevista la pena edittale della reclusione da uno a quattro anni e della multa da E.
2.582 ad E. 15.493.
Per effetto del giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, la pena-base è stata legittimamente determinata in mesi nove di reclusione e lire 6.000.000 di multa con corretto riferimento - ex art. 69, 3° comma, cod. pen. - alla sanzione edittale di cui al 1° comma dello stesso art. 171 ter.
Tale pena è stata poi ridotta di un terzo per la scelta del rito. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte suprema di Cassazione;
visti gli artt. 607, 608, 611, 616 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca di tutti i beni in sequestro, confisca che dispone.
Dichiara inammissibile il ricorso del NO, che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 4.2.2003. Depositato in cancelleria il 27 marzo 2003 .