Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2003, n. 14327
CASS
Sentenza 4 febbraio 2003

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In sede di patteggiamento, la confisca degli strumenti e dei materiali serviti a commettere il reato di abusiva duplicazione di opere tutelate dal diritto d'autore, previsto dall'art. 171-ter comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice in base alla speciale disposizione contenuta nell'art. 171-sexies della medesima legge, che deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 445 comma 1 cod. proc. pen., secondo cui con la sentenza di patteggiamento la confisca può essere disposta nei limiti indicati dall'art. 240 comma 2 cod. pen. per le sole cose che costituiscono il prezzo del reato o la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (nell'affermare il principio riportato, valido per tutti i reati previsti dagli artt. 171-bis, 171-ter e 171-quater della legge n. 633 del 1941, la Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che la confisca dei masterizzatori e lettori di compact disk in sequestro non avesse formato oggetto dell'accordo tra le parti, trattandosi di un atto dovuto per il giudice, sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve comunque tenere conto nell'operare la scelta del patteggiamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2003, n. 14327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14327
    Data del deposito : 4 febbraio 2003

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